CASS
Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 11979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11979 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AG NI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 08/06/2022 del TRIBUNALE DI MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. LI IC, a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 8 giugno 2022, con cui il Tribunale di Milano ha confermato l'ordinanza in data 19 maggio 2022 del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di frode fiscale e autoriciclaggio. 1.1. Deduce il vizio di violazione di legge in relazione alle esigenze cautelari. 2. Nelle more della trattazione è sopravvenuta rinuncia al ricorso, sottoscritta dall'indagato personalmente e dai suoi difensori. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per la sopravvenuta rinuncia all'impugnazione. 1.1. La rinuncia all'impugnazione, infatti, è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, 1 ..A 4)-•\ ,-/I.., Penale Sent. Sez. 2 Num. 11979 Anno 2023 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 05/10/2022 cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747). 1.2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. LI IC, a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 8 giugno 2022, con cui il Tribunale di Milano ha confermato l'ordinanza in data 19 maggio 2022 del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di frode fiscale e autoriciclaggio. 1.1. Deduce il vizio di violazione di legge in relazione alle esigenze cautelari. 2. Nelle more della trattazione è sopravvenuta rinuncia al ricorso, sottoscritta dall'indagato personalmente e dai suoi difensori. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per la sopravvenuta rinuncia all'impugnazione. 1.1. La rinuncia all'impugnazione, infatti, è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, 1 ..A 4)-•\ ,-/I.., Penale Sent. Sez. 2 Num. 11979 Anno 2023 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 05/10/2022 cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747). 1.2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente