Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 04/02/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
D O
composta dai seguenti magistrati:
Rita LORETO Presidente Ida CONTINO Consigliere Roberto RIZZI Consigliere Nicola RUGGIERO Consigliere-relatore Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- n. 61883 del Registro di Segreteria, promosso da:
-TI IZ SRL (P.IVA 04135920710), con sede in IA, alla Via Onorevole Stefano Cavaliere n. 29, in persona del legale rappresentante p.t., Ing. Giovanni Trisciuoglio, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al depositato il 15 novembre 2024, dal Avv. VE ST AM
(P.E.C. sticchidamiani.saverio@ordavvle.legalmail.it fax 0832.247893), elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26 (presso Studio Legale Prof. Avv. VE ST AM), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni SENT. 29/2026 e le notificazioni al seguente indirizzo P.E.C.:
sticchidamiani.saverio@ordavvle.legalmail.it, contro
-COMUNE di FOGGIA (Cod. Fisc. 00363460718), con sede in IA, Corso Garibaldi n. 58, in persona del Sindaco p.t., dott.ssa Maria AI Tatiana Episcopo, nella LI IO SS, giusta procura in calce al costituzione in giudizio pervenuto il 21 novembre 2025 e in virtù di determinazione dirigenziale n. 25 del 8 gennaio 2025, con domicilio segreteria@pec.studiolegalelorusso.it (il nominato difensore ha chiesto di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax elettronica certificata suindicato) - appellato in parte qua e/o la riforma
-della sentenza n. 9/2024, depositata il 15 gennaio 2024, resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, nel giudizio a istanza di parte iscritto al n. 37068 del registro di segreteria, promosso da IC ZI S.r.l. nei confronti del Comune di IA, nelle parti in cui (punto 2, pagine 8-12 della sentenza) la Corte region la domanda volta ad ottenere il
;
VISTI
Alla pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2025, celebrata con dott. Giuseppe Riccardo Carlucci, omessa la relazione del Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, sono stati uditi VE ST AM per la società appellante, v. LI IO SS per il Comune appellato e il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore generale Adelisa Corsetti;
Ritenuto in
FATTO
1. Con la gravata sentenza, resa di parte n. 37068, introdotto dalla soc. TI IZ SR nei confronti del Comune di IA, la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia:
-ha rigettato il rimborso delle spese di notifica;
-ha dichiarato illegittimità del provvedimento con cui il Comune di IA aveva il corretto adempimento del contratto;
-ha rigettato la domanda volta a ottenere il rimborso dei premi di proroga sostenuti in ragione della mancata restituzione Tutto ciò con compensazione delle spese.
1.a) Nello specifico, secondo quanto riportato nella sentenza gravata, con ricorso a istanza di parte depositato in data 11 maggio ha esposto:
- di essere subentrata, giusta determina dirigenziale n. 861 del 7.8.2017, nella titolarità del contratto Rep. n. 9760 del 14.07.11 per la concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del Comune di IA;
-
concessione e dei suoi atti integrativi, succedutisi nel tempo (e in approvato con delibera di G.M. n. 19 del 24.2.2017), alla concessionaria spettava un aggio pari al 6,90% da percepirsi mediante ritenuta sulle somme riscosse in ragione della concessione e da riversarsi alla Tesoreria Comunale con cadenza decadale posticipata, e corrispondente presentazione mensile dei relativi rendiconti;
- che, a seguito di interdittiva antimafia prot. 0103843 del 17 settembre 2019 adottata dalla Prefettura di IA, settembre 2019, aveva immediatamente disposto la risoluzione del a 1.250.000,00, affidando in via provvisoria ed emergenziale tipologia al personale del Comune, incassando direttamente le somme;
-di essere stata ammessa con decreto del 16 marzo 2020 del Tribunale Penale di Bari alla procedura di controllo giudiziario ai bis, comma 6, del d.lgs. 159/2011, per anni due, con conseguente piena riabilitazione a riprendere ogni tipo di rapporto con la P.A.,
d.lgs. n. 446/1997 per
- di aver inutilmente tentato, in ragione della insussistenza di ragioni ostative, di riprendere la gestione della concessione, sotto il Penale;
- di aver, altresì, chiesto al Comune di IA, con nota prot.
1996/2019/U del 10.10.2019, di produrre un estratto conto aggiornato relativo alle fatture insolute inerenti agli aggi spettanti alla Concessionaria, computati in ragione delle somme riscosse , con nota prot. 0002/2020/U del 7.2.2020, tà
espletata dal concessionario e di rimborso delle spese sostenute per , attività che avevano
-
del quale, a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione proposto dal Comune di IA, le Sezioni unite della Corte di cassazione, con ordinanza n. 760 del 12.01.2022, avevano dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti.
Alla luce di quanto sopra, con il ricorso prima ricordato, proposto anche in riassunzione, la soc. IC ZI, nel ritenere di aver alle riscossioni effettuate dal Comune anche dopo la risoluzione, ha chiesto:
-il riconoscimento del proprio diritto, previa declaratoria Determina prot. n. 1378 del 20 settembre 2019, con la quale il Comune di IA aveva disposto la risoluzione del contratto di definitiva di importo pari a 1.250.000,00;
-il riconoscimento del proprio diritto, con conseguente condanna del Comune di IA al pagamento della somma di 3.095.297,84 oltre accessori fiscali (IVA) e interessi moratori come per legge, a titolo di aggio per incassi tributari e rimborso spese di notifica;
-
incameramento della polizza fideiussoria per carenza dei risoluzione, con conseguente condanna del Comune di IA a 1.b) primo grado, si è costituito il Comune di IA, eccependo in via preliminare la tardività della riassunzione dinanzi alla Sezione pugliese.
avversarie, alla luce delle norme contrattuali e, comunque, per assenza di dimostrazione circa la rispondenza delle somme rivendicate ad attività intraprese e/o espletate dalla concessionaria
.
La Procura regionale, nelle proprie conclusioni, si è espressa per tanto tardività sollevata dal Comune quanto delle pretese, nel merito, della soc. IC ZI SR.
il primo di tardività della riassunzione, ha adottato le statuizioni sopra ricordate.
Nello specifico, la Sezione territoriale ha sostenuto la non accoglibilità della domanda della Concessionaria di pagamento aggio, sul presupposto che, in base alle norme del Capitolato regolanti il rapporto concessorio (artt. 5 e 6, aventi a oggetto, rispettivamente, il corrispettivo del servizio e le modalità di versamento), ...il diritto del concessionario a percepire durante il periodo di vigenza contrattuale, e del successivo riversamento nella Tesoreria comunale.
Trattasi di norme contrattuali di chiaro tenore che non lasciano spazi a dubbi interpretativi in merito alla regolazione del rapporto
(così, pag. 9 della decisione gravata).
Secondo la Sezione, dal corretto inquadramento della fattispecie concessione,
discenderebbe ..
riscossione del tributo avvenga da parte della Stazione concedente pag.10 sentenza gravata).
Sempre nella prospettiva del giudice di prime cure, le conclusioni il contratto in esame fosse inquadrato come appalto di servizi, ..le obbligazioni contrattuali, così come prefigurate nelle disposizioni del capitolato sopra richiamate, sarebbero tipiche obbligazioni di risultato (e non di mezzi), con la conseguenza che il diritto a percepire il compenso deve ritenersi condizionato al r nto nelle casse comunali) e non alla mera fornitura dei mezzi per la
.
Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, essendo pacifico che il rapporto contrattuale si sia esaurito a seguito della risoluzione antimafia, nessun compenso a titolo di aggio deve ritenersi dovuto al concessionario per effetto di tributi incassati dal Comune dopo la predetta risoluzione (pag. 10 della decisione).
Egualmente infondata è stata ritenuta la richiesta di rimborso delle spese di notifica.
A tal riguardo, il primo giudice ha richiamato gli artt. 10 (obblighi della concessionaria) e 46 (riscossione coattiva) del Capitolato, per sostenere ...le previsioni contrattuali non lascino spazio ad equivoci in merito alla circostanza che, durante il periodo di vigenza contrattuale, tutte le spese, ivi comprese quelle di notifica in fase di riscossione coattiva, siano ad esclusivo carico del concessionario, senza che nessuna norma del Capitolato preveda che il gestore esito fruttuoso della procedura coattiva si realizzi in data successiva alla cessazione del rapporto concessorio Tale ricostruzione risulterebbe tra le parti, per come regolato dal Capitolato, e in particolare con la stessa allocazione dei rischi e dei vantaggi propri di una fattispecie contrattuale inquadrabile nella categoria della concessione.
Per contro, la Sezione territoriale ha accolto la domanda volta alla declaratoria della nullità, ingiustizia e illegittimità incameramento della polizza fideiussoria, richiamando anche la sentenza n.291/23, sub iudice, del Tar Puglia, sede di Bari
(la quale, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla soc.
IC ZI SR, ha dichiarato l illegittimità della determinazione assicurativa).
..al di là del nomen iuris concessorio, è pacifico che il Comune di IA non abbia proceduto ad una Concessionaria, risultando per contro che, solo pochi giorni dopo la internalizzare il servizio di riscossione dei tributi, così adottando misure organizzative in grado di compensare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla interruzione del rapporto concessorio con la IC.
Né tanto meno risulta che il Comune abbia avanzato nei confronti della società alcuna pretesa risarcitoria per il ristoro di eventuali danni specifici subìti.
Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, deve ritenersi che la cauzione sia priva di causa e dunque illegittima (pag. 16 della sentenza).
Infine, la rimborso delle spese di proroga della garanzia assicurativa sostenute dalla IC ZI SR è stata rigettata, in quanto ritenuta generica e indeterminata per mancata produzione di alcuna prova documentale.
2. Avverso la richiamata sentenza n. 9/2024, ha proposto appello la soc. TI IZ SR, con atto notificato il 12 novembre 2024 e depositato il 25 novembre 2024, con il patrocinio de
VE ST AM.
icostruzione delle vicende di causa, ha censurato la decisione nelle parti in cui la stessa (punto 2, pagine 8- la domanda volta ad ottenere il
.
A tal riguardo, ha formulato un unico, articolato motivo di doglianza, relativo alla dedotta:
-ERRONEITÀ DELLA SENTENZA APPELLATA (PUNTO 2, 2.1. E 2.2.) NELLE PARTI IN CUI LA CORTE HA RESPINTO LE
DOMANDE DI TI IZ S.R.L. VOLTE AD
DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI
IMPOSITIVI. ERRATA E/O FALSA INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 9760 DEL 14.07.11. ERRATA/FALSA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI. ARTT. 1362, 1366, 1458 c.c. VIOLAZIONE, ERRATA O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA 1, LETT. ZZ) E 108 DEL D.LGS. 50/2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 92 E 94 DEL D.LGS. 159/2011.
ERRATA E OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI
ISTRUTTORI. VIZIO DI MOTIVAZIONE.
si è lamentato del fatto che le censurate argomentazioni del primo giudice sarebbero conseguenza di una interpretazione non corretta e atomistica del Contratto di concessione del servizio de quo nonché del relativo Capitolato
.
E invero, quanto alla richiesta di con riferimento alle riscossioni effettuate dal Comune di IA anche posteriormente alla risoluzione contrattuale ma in relazione a un servizio svolto antecedentemente al momento risolutivo, la Corte territoriale avrebbe errato in sede di interpretazione del Contratto e del Capitolato, in quanto:
-non avrebbe considerato le specifiche circostanze (tanto fattuali quanto giuridiche) del rapporto concessorio intercorso tra le parti;
-non avrebbe ricostruito la comune intenzione delle medesime parti contrattuali, così ponendosi in frontale contrasto con la normativa di riferimento.
In particolare, attraverso una lettura atomistica del menzionato Capitolato speciale (segnatamente degli artt. 5 e 6), il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto come non spettante la somma richiesta da IC ZI SR al Comune di IA a svolta e della riscossione di quanto accertato/liquidato (a monte)
dalla medesima concessionaria.
Nondimeno, le menzionate disposizioni contrattuali avrebbero dovuto essere lette in combinato disposto con le restanti disposizioni e tenendo conto della condotta complessiva delle parti, pre e post sottoscrizione del contratto.
art. 5 del Contratto Rep. n. 9760 del 14.7.11 (il cui contenuto sarebbe stato completamente obliterato dalla Corte), indicherebbe, infatti, chiaramente la correlazione ggio previsto per la concessionaria alla riscossione complessiva, senza condizionarne il pagamento alla vigenza o meno del contratto de quo.
Tale previsione, ritenuta fondamentale per la corretta interpretazione della reale volontà delle parti e di quanto effettivamente pattuito tra le stesse, sarebbe calibrata sui tratti e sulle meccaniche proprie del servizio (di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali) svolto da IC ZI SR in , atteso che il momento della riscossione rappresenterebbe solo la fase terminale (rectius, conclusiva) di , cadenzata in più momenti e fasi.
Conseguentemente, il Comune di IA (committente), nella specie, avrebbe riscosso (a valle) tributi, tasse e imposte, solo in ragione del lavoro e delle operazioni effettuate (a monte) da IC ZI SR antecedentemente alla risoluzione de qua, giovandosene e beneficiandone in maniera piena.
.
primo giudice garantirebbe al ex
contractu) non dovute, configurando così un vero e proprio indebito odierna appellante, cui andrebbe, per contro, riconosciuto il diritto a ottenere la somma a titolo di aggio sulla riscossione di tributi medesima IC ZI SR.
e i principi civilistici, per sostenere che non potrebbe mai esaurirsi nel mero esame del testo dello stesso, imponendosi , relativa alla sua ratio, alla sua ragione pratica, coerentemente con gli interessi che le parti hanno specificatamente inteso tutelare mediante la stipulazione contrattuale.
Ciò in quanto l'interpretazione della singola clausola, che non tenga conto del complessivo accordo, rischierebbe di fraintendere il significato unitario del contratto.
arrestarsi al mero esame del dato testuale, ma dovrebbe valutare tutti gli elementi c.d.
extratestuali ai fini della corretta ricostruzione del significato delle dichiarazioni negoziali rese dalle parti, proprio al fine di non fraintendere - come asseritamente avvenuto nel caso concreto - il senso unitario delle pattuizioni concluse tra le parti contraenti.
La soc. IC ZI SR ha poi censurato la parte della sentenza contenente il riferimento alle obbligazioni di risultato in cui servizi), sottolineando che, in ogni caso, dal primo giudice (i.e., riscossione/incasso di quanto accertato dalla concessionaria) sarebbe prestata, in vigenza del rapporto de quo, da IC ZI, la quale avrebbe, dunque, diritto a ottenere il compenso contrattualmente stabilito.
Sul punto, ha ribadito che la richiesta in primo grado a titolo di aggio, si riferirebbe in un momento certamente anteriore (e non posteriore) alla risoluzione contrattuale, peraltro correlata non a un grave
.
Allo stesso tempo, ato tanto le norme civilistiche (artt. 1655 e ss e 1458 c.c.) quanto la normativa sui contratti pubblici, applicabile ratione temporis (d.lgs.
n. 50/2016), con relativa giurisprudenza, per ricavarne il diritto del soggetto che esegue i lavori (e così anche per i servizi e le forniture)
a ricevere un compenso per quegli stessi lavori/servizi regolarmente svolti, dei quali il committente si sia giovato, e ciò anche nel caso (estremo) in cui la Stazione appaltante abbia risolto unilateralmente il contratto per grave inadempimento della controparte.
Del resto, la giurisprudenza avrebbe già valutato positivamente il a in suo favore anteriormente al recesso/risoluzione, anche in ipotesi di appalto di servizi.
Al riguardo, quanto stabilito dagli artt. 92, comma 3 e 94 comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 (sulla revoca ad opera delle PP.AA. delle autorizzazioni e concessioni ovvero sul recesso dai contratti sottoscritti con le ditte attinte da interdittiva, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite), nonché le decisioni Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2021 e n. 23/2020.
Risulterebbe allora confermata la contraddittorietà della sentenza, per avere da una parte sostenuto che nel caso di specie dovrebbe discorrersi di appalto di servizi e, riconosciuto (ossia, IC ZI SR) il giusto compenso per il servizio regolarmente svolto in costanza di rapporto contrattuale con il Comune di IA, beneficiario delle utilità rivenienti da quello stesso servizio.
La sentenza risulterebbe erronea anche nella parte in cui, per negare
pagato, ha fatto riferimento al concessionario, del legato alla gestione dei servizi.
Invero, in base all ltima lettera non richiamata dalla Sezione territoriale) del d.lgs. n.
50/2016 e alla luce delle circostanze del caso concreto (risoluzione interdittiva, poi, seguita, post controllo giudiziario, dal provvedimento liberatorio emanato dalla Prefettura), IC ZI SR non avrebbe mai assunto - né avrebbe potuto farlo - un rischio operativo correlato a un evento (
) non certo prevedibile a priori e comunque non connesso alle fluttuazioni del mercato oppure al rischio che il concessionario, con lo svolgimento del servizio in questione, non rientri degli investimenti e delle spese sostenute.
In definitiva, essendo il concessionario retribuito non mediante il versamento di un corrispettivo, bensì attraverso il riconoscimento del diritto di
(assumendo, per questa via, spese connesse alla realizzazione e alla gestione), il concetto di rischio operativo si riferirebbe -
condizioni operative normali (per tali intendendosi eventi non prevedibili)- a quelle oscillazioni (rectius, alea) di mercato che possono rendere la concessione più o meno redditizia
(o, persino, non redditizia) a seconda dei casi.
Il dato troverebbe conferma nella linea di discrimen tra appalto e concessione di servizi ,
tratteggiate dalla Direttiva n. 2014/23/UE.
La società appellante ha gravata anche nella parte in cui ha rigettato la propria domanda di restituzione delle somme impegnate per le spese di notifica.
Sul punto ha evidenziato
- pure impropriamente richiamato nella decisione appellata tutte le residue somme eventualmente dovute per imposte, diritti e contributo unico.
Le spese in questione, di natura forfettaria, regolarmente anticipate dal concessionario, non sarebbero mai a suo carico, proprio perché accertamento di tributi/imposte non corrisposte dai contribuenti)
sarebbe morosi.
Nel caso di specie, IC ZI SR avrebbe anticipato tali somme, , spese di cui il Comune di IA avrebbe ottenuto la restituzione verso gli utenti escussi, dopo la risoluzione contrattuale e una volta portata a compimento la pratica di accertamento, liquidazione e riscossione, condotta dalla concessionaria.
Ciò avrebbe comportato comunale, con asserito, grave vulnus economico e primo
giudice) ingiustificato arricchimento del Comune.
La mancata restituzione delle spese di notifica anticipate da IC ZI SR non potrebbe, inoltre, trovare giustificazione nel c. rischio operativo per quanto già visto.
Ciò, anche perché il concessionario assumerebbe il rischio operativo
(o di gestione) allorquando, in condizioni operative normali, lo stesso non abbia garanzia alcuna in ordine al recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione (art. 177 del d.lgs. 36/2023).
Nel caso di specie, medio tempore, dacché a essa avrebbe fatto seguito, post controllo giudiziario, il provvedimento liberatorio prefettizio) farebbe operative afferenti al servizio oggetto della concessione, vale a dire il presupposto giuridico richiesto dalla normativa di settore, ai fini concessionario.
In conclusione, la società appellante ha chiesto previo annullamento in parte qua della decisione impugnata, di accogliere tutte le domande formulate in primo grado da IC ZI S.r.l., così parallelamente titolo di aggio nonché a titolo di rimborso delle spese di notifica accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali effettuato in favore del Comune di IA.
3. Con atto pervenuto il 17 novembre 2025 il Comune di IA si è costituito nel presente giudizio, con il patrocinio IO SS, chiedendo il rigetto del gravame, per inammissibilità e infondatezza dello stesso, con conferma della sentenza di primo grado.
4. In data 17 novembre 2025 la Procura generale ha formulato le proprie, articolate conclusioni, con condanna de grado di giudizio.
Nello specifico, domanda di riscossioni effettuate dal Comune posteriormente alla risoluzione contrattuale (a seguito di interdittiva antimafia), anche se correlate al servizio svolto dalla concessionaria nel periodo antecedente.
Ciò per la ravvisata necessità di interpretare unitariamente la disciplina recata dal Capitolato speciale (artt. 5 e 6) e dal contratto rep. 9760 del 14 novembre 2011 (art. 5), essendo il primo parte della documentazione di gara esitata nel secondo.
Conseguentemente, riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita contenuta nel Contratto di concessione andrebbe (lex specialis della concessione di servizi in esame) che ne preciserebbe la portata tributo durante la vigenza del contratto e al successivo riversamento in Tesoreria.
Ne deriverebbe che di competenza, dovrebbe spettante, mentre nessuna disposizione autorizzerebbe a ritenere dovuto il compenso in relazione a somme non ancora introitate dalla Ente, indipendentemente dalla causa del mancato incasso.
Né sarebbe possibile addivenire a una diversa interpretazione contrattuale, a fronte di clausole speciali univoche, atte a disciplinare il caso di specie.
Allo stesso modo, secondo la Procura generale, non potrebbe essere invocata la configurazione del rapporto concessorio alla stregua di un appalto di servizi, in quanto esposta ad abundantiam nella sentenza impugnata e, comunque, soltanto per sottolineare che non muterebbero le conclusioni di rigetto della pretesa azionata.
Le osservazioni difensive valorizzerebbero allora un punto non essenziale della sentenza gravata che, nel suo complesso, inquadrerebbe la vicenda come concessione e non come appalto di servizi, richiamando le clausole del Contratto di concessione e del Conseguentemente,
andrebbero ricondotti alla lex specialis del rapporto in esame, secondo cui varrebbe il principio di cassa, ai fini della durante la vigenza di un dato rapporto concessorio.
Anche in forza della specificità delle norme sulla riscossione delle entrate, la tutela del giusto compenso prevista dagli artt. 92, comma 3 e 94, comma 2, d.lgs. 159/2011, non potrebbe estendersi automaticamente ai concessionari della riscossione delle entrate destinatari di interdittiva antimafia.
La Procura generale ha, infine, sostenuto la non accoglibilità della richiesta di rimborso delle spese di notifica, rimarcando che:
-la sentenza impugnata, contrariamente a quanto ritenuto avrebbe compiutamente argomentato il rigetto della domanda proposta, muovendo proprio dal tenore letterale del 46
-la regola di giudizio resterebbe quella del principio di cassa, simmetricamente a quanto osservato relativamente alla domanda In particolare, essendo la remunerazione del concessionario correlata alle entrate incassate nel periodo di vigenza del rapporto ,
anche i rimborsi per le spese di notifica seguirebbero la stessa regola.
Ciò sarebbe confermato dalla possibilità che, in caso di successione nella gestione del rapporto, il subentrante chieda il pagamento , anche con riferimento alle attività avviate, o parzialmente svolte, dal precedente gestore.
5. Con articolata memoria pervenuta in data 21 novembre 2025, il Comune di IA, dopo aver ricostruito le vicende oggetto di causa, ha, in primo luogo, della normativa di riferimento, della pretesa di controparte di mme non riscosse dalla concessionaria.
Invero, in base a 5 del Capitolato speciale, il compenso (aggio)
spetterebbe al concessionario solo se e in quanto abbia effettuato , rapportato in misura percentuale alle somme effettivamente riscosse e prescindendo
oggetto di riscossione.
Per contro, al concessionario non spetterebbe alcun compenso in relazione a somme che non ha materialmente riscosso e, comunque, in relazione a somme che vengono corrisposte dal In altri termini, il diritto al compenso sorgerebbe in capo al concessionario solo a seguito e per effetto della materiale riscossione, come ritenuto anche dal Giudice di primo grado e asseritamente confermato anche da altre disposizioni del capitolato speciale, laddove è precisata la modalità di percezione del compenso da parte del concessionario . 6 del capitolato Modalità di versamento).
Le disposizioni richiamate risulterebbero coerenti con la stessa natura del rapporto contrattuale di cui qui si discute, che, stando anche alle conclusioni del Giudice di primo grado, consisterebbe in una concessione e non già in un appalto di servizi.
Nello specifico, assumendo il concessionario del servizio il rischio del mancato compimento delle attività di riscossione e/o della mancata riscossione di somme che siano dipese da qualunque vicenda incidente sull efficacia del rapporto contrattuale, ove concretamente portata a termine, il concessionario non potrebbe pretendere di rivalersi introiti mancati.
Peraltro, anche ove dovesse riconoscersi al rapporto tra IC ZI SR e Comune di IA la natura di appalto di servizi, in luogo di concessione di servizi, le pretese dell appellante non potrebbero trovare comunque accoglimento.
Ciò in ragione della natura delle obbligazioni assunte nei confronti del Comune, che sarebbero tipiche obbligazioni di risultato (e non di mezzi), essendo nel capitolato speciale il riconoscimento l
riscossione e commisurato in percentuale alle somme riscosse.
Conseguentemente, il mancato raggiungimento del risultato, come asseritamente riscontrabile nel caso di specie, precluderebbe diritto al relativo compenso.
IC ZI SR, dunque, non potrebbe vantare alcun diritto al compenso in relazione a prestazioni che non ha eseguito e portato a compimento e, in sintesi, in relazione a somme che non ha riscosso (e, quindi, per un risultato che non avrebbe oggettivamente reso In ogni caso, il Comune di IA ha eccepito l in ordine alla rispondenza delle somme pretese e quantificate da controparte ad attività intraprese e/o svolte dal concessionario relazione alla pretesa di rimborso delle spese di notifica e di procedura, atteso che, per espressa disposizione del capitolato speciale (art. 45), tali somme sarebbero poste a carico del concessionario.
Anche in questo caso, il Comune ha eccepito, comunque, il difetto di dimostrazione circa la rispondenza delle somme pretese e quantificate da controparte, a titolo di rimborso di spese di notifica e procedura, ad attività di riscossione coattiva intraprese e/o svolte dal
In conclusione, il Comune di IA ha con conferma della decisione impugnata e ogni conseguenza in ordine alle spese e agli onorari di causa.
6. Con memoria pervenuta in data 24 novembre 2025 la soc.
TI IZ SR
ha ulteriormente argomentato in ordine alla fondatezza dello stesso.
Nello specifico, ha, in primo luogo, richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 392/2024, che ha confermato la sentenza n.
291/2023 del TAR, sede di Bari, della Ha successivamente ribadito della sentenza gravata, nella parte in cui ha rigettato la richiesta di correlato alle riscossioni effettuate dal Comune di IA anche posteriormente alla risoluzione contrattuale, ma in relazione a un servizio svolto antecedentemente al momento risolutivo.
I
vrebbe del tutto obliterato il
.
spettanza alla concessionaria di un aggio pari al 7,97% (poi ridotto nella misura di cui si dirà)
sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, come da offerta presentata in sede di gara, legherebbe chiaramente previsto per la concessionaria alla riscossione complessiva, senza condizionare il pagamento alla vigenza o meno del contratto in questione.
Pertanto, la circostanza del conseguimento, da parte del Comune, della suddetta riscossione, unita a quella del mancato versamento della percentuale di aggio alla concessionaria, integrerebbero, oltre che un consistente vulnus economico-patrimoniale per la soc.
IC ZI SR, comunale.
Il Giudice di prime cure sarebbe incorso in un vistoso errore di
(parziale) interpretazione della normativa applicabile nella fattispecie de qua, ossia il Contratto e il relativo Capitolato, obliterando in toto le pur chiare previsioni di cui al Contratto di concessione del servizio di che trattasi.
In definitiva, il Comune di IA (concedente), nella specie, avrebbe effettivamente riscosso, a valle, tributi, tasse e imposte solo in ragione del lavoro e delle operazioni svolte, a monte, antecedentemente alla risoluzione de qua, giovandosene e beneficiandone in maniera piena.
Il dato troverebbe conferma nelle sentenze (post 2019) a tale scopo depositate le quali dimostrerebbero, per nel tempo avvantaggiato e avrebbe tratto profitto, ancora oggi (e posteriormente alla IC ZI SR, in qualità di concessionaria, attività rispetto alla quale era ex contractu complessivamente riscosso.
ribadito che, qualora il Contratto in questione fosse inquadrabile come appalto di servizi, tale circostanza rafforzerebbe la tesi difensiva circa la spettanza per le motivazioni già innanzi diffusamente illustrate.
Del resto, anche nel settore degli appalti pubblici, opererebbe la regola la piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione del contratto, con conseguente obbligo di restituzione, da parte della P.A.,
ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, di liquidazione del relativo prezzo.
In ogni caso, sulla base della giurisprudenza richiamata, pre-risoluzione contrattuale non verrebbe nemmeno intervenuta interdittiva nei suoi confronti.
nuovamente ribadito quanto già esposto nel proprio atto di appello, con considerazioni già innanzi esaurientemente richiamate da questo giudicante e alle quali si fa rinvio, in ossequio al dovere di sinteticità degli c.g.c..
Allo stesso modo, in relazione alla domanda di IC ZI SR di restituzione, per lo meno, delle somme anticipate per le spese di notifica, isvelata disposizioni disciplinanti il servizio gestito dall in favore del Comune di IA.
E invero, t , pur stabilendo ai contribuenti morosi a sua cura e spese di ingiunzioni ex RD n.
639/1910 , al capoverso immediatamente successivo, le stesse spese di notifica, di esecuzione e tutte le residue somme eventualmente dovute per imposte, diritti e contributo unico.
Si tratterebbe, in particolare, di spese forfettarie onnicomprensive riconosciute dalla legge come ripetibili verso il debitore, da inserire nei successivi accertamenti esecutivi, ingiunzioni e atti ulteriori.
Tali spese di notifica, solo anticipate dal Concessionario, non potrebbero essere poste a sarebbe riconducibile al cittadini morosi.
7. Alla pubblica udienza del 11 dicembre 2025, VE ST AM, per la società appellante, ha insistito, con articolate Ha rib svolta dal concessionario va comunque Ha concluso come in atti.
LI IO SS, per il Comune appellato, ha ribadito la natura del rapporto intercorso tra le parti (concessione e non appalto) e del concessionario di far fronte alle spese, in base alle previsioni del Capitolato.
Ha concluso come in atti.
Il P.M. ha reiterato la richiesta di rigetto del gravame, richiamando il principio di cassa e sottoli , alla presente fattispecie concessoria, dei principi fissati dalla sentenza n. 23/2020 de del Consiglio di Stato sul ricono colpito da interdittiva antimafia, del valore delle prestazioni già eseguite.
Ha concluso come in atti.
In sede di replica, ST AM portata della decisione n. 23/2020 Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che avrebbe disciplinato le conseguenze considerare la natura del contratto.
Esaurita la discussione, il giudizio è passato, dunque, in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente appello non merita accoglimento.
1.a) Nello specifico, risulta sicuramente infondata la prima domanda, finalizzata a ottenere decisione impugnata, la condanna del Comune di IA al pagamento, in favore della soc. IC ZI SR, già concessionaria del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione (volontaria e coattiva) delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del predetto Ente, delle somme rivendicate a titolo di aggio dalla concessionaria, ma non portata compimento, con il materiale incasso, durante il periodo di vigenza contrattuale.
Tale incasso è stato curato e realizzato direttamente dal Comune, in epoca successiva alla risoluzione contrattuale, disposta con determina prot. 1378 del 20 settembre 2019, a seguito di informazione antimafia interdittiva, adottata nei confronti della concessionaria con provvedimento prot. n. 48059 del 16 settembre 2019 della Prefettura di IA.
Invero, la pretesa della società appellante non trova fondamento nel complessivo quadro normativo di riferimento.
Viene al riguardo in rilievo, innanzitutto, ( Corrispettivo del servizio ) del Capitolato oneri, concessione del servizio de quo, alla cui stregua: Per lo svolgimento del servizio al Concessionario spetterà un aggio corrispondente a quello offerto in sede di gara.
qualsiasi titolo per tutta la durata contrattuale indipendentemente dalle annualità di competenza (sottolineatura aggiunta).
Modalità di versamento , al comma 1, statuisce che:
I versamenti delle riscossioni relative a tutte le entrate oggetto del Concessionaria affidataria, saranno effettuate con versamento alla Tesoreria Centrale con cadenza decadale posticipata e corrispondente presentazione mensile dei relativi rendiconti che
.
La gestione contabile è rapportata ad anno solare di riferimento Le disposizioni in questione, nel loro chiaro significato letterale, durante il periodo di vigenza contrattuale, delle somme oggetto del Ciò in quanto:
-
cui si dirà a breve) alle somme effettivamente riscosse durante il periodo
-il concessionario, una volta intervenuto il versamento da parte del contribuente, è tenuto a riversare alla Tesoreria le entrate riscosse, a esso spettante, che viene, dunque, trattenuto solo a seguito di riscossione.
Tali conclusioni non sono inficiate dal richiamo, per contro operato art. 5 del contratto, rep. n. 9760, stipulato in data 14 luglio 2011 tra il Comune di IA e la società concessionaria AIPA (con successivo subentro della soc. IC ZI SR nella titolarità del contratto, a seguito di cessione del r ,
n. 861 del 7 agosto 2017).
Tale ultima disposizione, nel prevedere che spetterà un aggio pari al 7,69% (poi ridotto al 6,90% per effetto , approvato con delibera giuntale n. 19 del 24 febbraio 2017 sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, come da offerta presentata in sede di gara , non contempla un esplicito riferimento al periodo di vigenza contrattuale. Nondimeno, la medesima disposizione va necessariamente letta in stretta correlazione con i già menzionati a .
Ciò in quanto lo stesso contratto n. 9760 del 14 luglio 2011 statuisce ed
condizioni e modalità contenute nel bando, nel Disciplinare di gara e nel richiamati nelle premesse, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna
(sottolineatura aggiunta).
Orbene, la lettura necessariamente combinata delle chiare previsioni sopra richiamate, contenute nel contratto e nel , porta a ritenere, in armonia con quanto da ultimo ribadito dalla Procura generale, che gli art. 5 e 6 del contratto.
Essi, in particolare, puntualizzano che , da riconoscere nella misura del 7,69% (successivamente ridotta al 6,90%) su quanto complessivamente riscosso, insorge in capo al concessionario solo a seguito e per effetto della materiale riscossione, da parte dello stesso e durante il periodo di vigenza contrattuale, delle somme oggetto del servizio affidato in concessione.
di più disposizioni, dal chiaro contenuto letterale, contenute nei due distinti atti regolanti il rapporto contrattuale concretamente intercorso tra le parti.
Emerge allora palese a normativa di riferimento, su cui poggerebbe la già menzionata impostazione.
A fronte di tanto e per le medesime ragioni, si appalesa privo di pregio il richiamo, generali in materia di interpretazione dei contratti.
Egualmente non pertinenti risultano, a giudizio del Collegio, le ulteriori argomentazioni della società appellante volte ad affermare:
-
al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, di così, ad es.,
art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e le norme civilistiche in materia di appalto, con relativa giurisprudenza);
-il diritto colpito da interdittiva antimafia, comportante la risoluzione del contratto, al pagamento del valore delle opere già eseguite e al rimborso delle spese sostenute per
(art. 92, comma 3 e 94, comma 3, d.lgs.
n. 159/2011;
n. 23/2020 e n. 14/2021).
in rilievo sicuramente un rapporto di carattere concessorio.
Il dato è da ritenersi incontestabile, alla luce 760/2022 delle SS.UU. della Corte di cassazione, la quale, nel definire il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dal Comune di IA, ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti nella presente fattispecie, proprio sul presupposto che venisse in considerazione una controversia tra la società concessionaria del servizio di riscossione delle entrate comunali, agente contabile, e
.
Sul punto, è appena il caso di evidenziare le profonde differenze incentrate
essenzialmente sulle modalità di remunerazione
.
E invero, ..
finale, dalla cui richiesta di servizi trae la propria remunerazione
(Cons. Stato, Sez. V, 1° ottobre 2021, n. 6599; Id., Sez. IV, 22 marzo 2021, n. 2426). Dunque si ha concessione, quando riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si ha affermarsi che è la modalità della remunerazione il tratto distintivo alto di servizi (Cons. Stato, Sez. VI, 4 maggio 2020, n. 2810) da ultimo, Consiglio Stato n. 3361/2025).
In altri termini, sul solo concessionario, proprio perché remunerato unicamente con il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, grava il c.d.
per effetto dei risultati della predetta gestione, alcuna remunerazione della propria attività, non rientrando, dunque, nemmeno degli investimenti effettuati e delle spese effettuate (art.
3, comma 12, d.lgs. 163/06, vigente alla data di stipula del contratto; art. 3, comma 1, lett. vv) d.lgs. 50/2016; punto 18 della direttiva 2014/2023/UE).
Le profonde differenze esistenti tra le due figure contrattuali non giurisprudenziali elaborati in relazione allo stesso, con particolare Il discorso riguarda anche i principi di diritto fissati, con riferimento esplicito a fattispecie di appalto, dal Consiglio di Stato nelle due decisioni sopra menzionate.
già richiamate (art. 108 d.lgs n. 50/2016;
artt. 1655 ss. e 1458 c.c.; artt. 92, comma 3, e 94, comma 2, d.lgs.
159/2011) si riferiscono al compenso spettante per prestazioni/opere , in base alle previsioni contrattuali già menzionate, una voce remunerativa dovuta a fronte di una Sul punto va ribadito che, nella fattispecie attraverso la chiara ed espressa accettazione (anche) degli artt. 5 così art. 3 del contratto), ha accettato il rischio di non ricevere alcunché a fronte di attività n durante il periodo di vigenza contrattuale, in dipendenza di vicende comunque incidenti sul perdurare del rapporto.
La circostanza appena esposta (accettazione espressa e volontaria di un rischio di tal fatta) esclude la configurabilità del paventato, danno della concessionaria.
La medesima circostanza fa, altresì, emergere la non pertinenza delle argomentazioni difensive, alla cui stregua, essendo la risoluzione del contratto stata determinata dal sopraggiungere di un evento (definito) imprevedibile (interdittiva antimafia), non sarebbe in presenza delle può ravvisarsi a carico del concessionario del , legato a fluttuazioni della domanda (art. 3, comma 1, lett. zz) d.lgs. 50/2016; punto 18 della direttiva 2014/2023/UE).
Invero, come ben rimarcato dalla Procura generale, il concetto di rischio operativo, quale delineato dalle disposizioni sopra richiamate, va correlato, nel caso di specie, alla disciplina speciale del rapporto, liberamente accettata dalle parti e incentrata sul c.d.
,
per effetto di riscossioni effettuate durante il periodo di vigenza contrattuale.
Ciò a maggior ragione alla luce della ricorrenza di profili di indubbia peculiarità nel servizio di riscossione delle entrate di pertinenza di un Ente pubblico.
.
1.b) Il Collegio ritiene non accoglibile nemmeno la domanda volta a ottenere sentenza gravata, il rimborso delle spese di notifica.
Giova al riguardo evidenziare che, in base alle previsioni del , al cui rispetto le parti del rapporto concessorio sono tenute anche in virtù contratto:
- La Concessionaria, assumendo la gestione dei servizi come individuati dal presente capitolato, subentra in tutti i diritti, obblighi ed oneri spettanti al comune in conformità alle leggi ed ai regolamenti in materia ed è tenuta a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato nonché alle principali oggetto documentabili a proprio carico e perfino diversa organizzazione ed attrezzattura (art. 10, comma 1 ,
con sottolineatura aggiunta);
- La Concessionaria, tramite i propri funzionari responsabili per la riscossione, provvede a dar corso alla procedura esecutiva , e come previsto pignoramento (articoli 491 e seguenti CPC), conformemente a quanto previsto nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al quale esplicitamente rimanda -octies del D.L. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni con la legge 22 novembre 2002, n.
265.
, da parte della Concessionaria, le spese di notifica, di esecuzione, e tutte le somme eventuali dovute per imposte (di bollo, di registro), diritti e per il contributo unico sulle spese di giustizia di cui al Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 11/2002, ora dovuto.
Ad avvenuta riscossione, la concessionaria provvede a versare alla
.
Le fasi della riscossione coattiva cui la Concessionaria dovrà uniformarsi, sono le seguenti:
La Concessionaria si impegna e si obbliga ad espletare i servizi di cui sopra con le seguenti modalità:
elaborazione e notifica ai contribuenti morosi a sua cura e spese di ingiunzioni di pagamenti ex R.D. n. 639/1910;
elaborazioni e stampa di appositi tabulati riepilogativi delle ingiunzioni emesse. Tali tabulati riepilogativi devono essere depositati in copia presso gli uffici del Comune alla loro emissione.
(art. 46 Riscossione coattiva, con sottolineature aggiunte).
La lettura delle disposizioni in questione cui è addivenuto il primo giudice, circa il fatto che le stesse, pur i costi della procedura coattiva, non prevedono in alcun modo il rimborso delle spese di notifica anticipate dal concessionario, in relazione ad attività di riscossione coattiva portate a compimento in epoca successiva alla risoluzione del contratto.
canto, come ben rimarcato dalla Sezione territoriale (e ribadito dalla Procura generale) al concessionario su quanto riscosso complessivamente a qualsiasi titolo durante il periodo di vigenza contrattuale, indipendentemente dalle annualità di competenza anche in ipotesi di entrate afferenti ad annualità antecedenti ritenere
che, in applicazione del medesimo principi concessionario non possa rivendicare il rimborso delle spese sostenute per riscossioni coattive favorevolmente esitate solo dopo A tali profili, invero già dirimenti, si aggiunge, in ogni caso, quello ulteriore, eccepito dal Comune di IA in primo grado e riproposto in questa sede a seguito del sostanziale assorbimento operato dalla circa le somme rivendicate a titolo di spese di notifica.
Nello specifico, la società appellante ha rivendicato, in primo e secondo grado, il rimborso delle spese in questione, per il complessivo importo di 1.166.630,00, derivante dalla sommatoria di importi cumulativi relativi a più tipologie di atti, per ciascuna delle quali è indicato (unicamente) il numero totale.
Tutto ciò senza produrre in giudizio tali atti e soprattutto senza dare dimostrazione della corrispondenza degli importi reclamati ad attività di riscossione coattiva, svolte dal concessionario prima della risoluzione ed Comune, in epoca successiva alla medesima risoluzione.
gravante sulla concessionaria ex art. 2697 c.c., non superabile attraverso
(oggetto di richiesta formulata in primo grado e ribadita in questa sede, ove sono state riproposte domande al primo giudice gravame).
Ciò per il noto divieto della c esplorativa della consulenza utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass.
06/12/2019, n. 31886) (così, testualmente, Cass., n.
19631/2020).
A fronte di tutto questo, non possono trovare accoglimento le pur articolate argomentazioni difensive, come sopra diffusamente riportate.
Resta, dunque, confermata la non accoglibilità della presente domanda.
2. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, appello va rigettato, con conseguente, integrale conferma della sentenza appellata.
La complessità/novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese,
P.Q.M.
-la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale definitivamente pronunciando:
-RIGETTA appello proposto dalla soc. TI IZ SRL avverso la sentenza n. 9/2024, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con conseguente, integrale conferma della decisione gravata.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio dei giorni 11 dicembre 2025 e 13 gennaio 2026.
IL Consigliere ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Nicola RUGGIERO) (dott.ssa Rita LORETO)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)
Firmato digitalmente SENT. 29/2026 4 FEBBRAIO 2026 Il Funzionario Preposto IA CO