Sentenza 27 aprile 2011
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In tema di reati ambientali, l'installazione di pannelli solari su di un immobile necessita di previa autorizzazione paesaggistica, in quanto intervento idoneo ad incidere negativamente sull'assetto paesaggistico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2011, n. 19328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19328 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 27/04/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 873
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - est. Consigliere - N. 33244/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. CU OR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 6/6/2010 dal Tribunale di Gorizia;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 26 giugno 2010, il Tribunale di Gorizia rigettava la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di CU OR, avverso il decreto di sequestro preventivo di un fabbricato in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 142 e 181 disposto dal G.I.P. del Tribunale di Gorizia.
Avverso tale pronuncia il predetto proponeva ricorso per cassazione. Con un unico motivo di ricorso deduceva che le opere realizzate consistevano nell'installazione sul tetto del manufatto di un pannello fotovoltaico di ridotte dimensioni, avvenuta peraltro in sostituzione di pannelli precedentemente installati. Assumeva che l'attività svolta non richiedeva alcuna autorizzazione, rientrando in ipotesi di normale manutenzione e non era comunque modificativa dell'originario assetto del territorio. Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato.
Occorre preliminarmente osservare che il provvedimento impugnato da atto che l'installazione di pannelli fotovoltaici era avvenuta su immobile integralmente abusivo ed oggetto di diverse ordinanze di demolizione (l'ultima delle quali risalente al 14 novembre 2007) e che l'installazione dei pannelli sul tetto risultava aver modificato l'aspetto esteriore dell'edificio.
Tali circostanze, osservano correttamente i giudici del riesame, evidenziano la piena sussistenza del fumus dei reati ipotizzati e del periculum in mora, in quanto la installazione dei pannelli solari appare funzionale alla utilizzazione dell'immobile abusivo, aggravando le conseguenze dell'attività edilizia eseguita in assenza di titolo abilitativo.
Date tali premesse, deve osservarsi che il ricorso è argomentato quasi esclusivamente in fatto e propone una valutazione delle allegazioni in atti non consentita in sede di legittimità. Ciò premesso deve rilevarsi che l'installazione di pannelli solari è inequivocabilmente un intervento idoneo ad incidere negativamente sull'assetto paesaggistico e richiede l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo.
La necessità di tale autorizzazione è esplicitamente prevista dal D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146, comma 9, e successive modificazioni" il quale, nell'Allegato 1,
indica tra gli interventi soggetti ad autorizzazione semplificata, al punto 25, i "pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq", specificando che la disposizione non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui al D.M. n. 1444 del 1968, art. 2 ed in quelle ad esse assimilabili e nelle aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 136, comma 1, lett. b) e c), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE
relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".
La mancanza di autorizzazione è idonea a configurare il reato paesaggistico che, come indicato dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, ha natura di reato formale e di pericolo (v., da ultimo, Sez. 3, n. 2903, 22 gennaio 2010). Va tuttavia aggiunto che l'impugnato provvedimento, ineccepibile per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla normativa paesaggistica, risulta carente nella motivazione con riferimento alla violazione urbanistica.
Non viene infatti specificato se l'installazione dell'impianto fotovoltaico abbia o meno costituito una prosecuzione dell'intervento edilizio abusivo il quale, per quanto è possibile ricavare dal tenore del testo, non avendo questa Corte accesso agli atti del procedimento, sembrerebbe risalente nel tempo, considerato che l'ultima ordinanza demolitoria emessa dall'autorità comunale competente viene indicata come risalente al 2007.
La verifica di tale circostanza consentirebbe di apprezzare la rilevanza delle esigenze cautelari e, conseguentemente, di considerare la necessità che la misura reale sia estesa all'intero fabbricato o limitata al solo impianto fotovoltaico di nuova installazione.
Tale lacuna motivazionale potrà dunque essere colmata nel successivo giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Gorizia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2011