Sentenza 20 gennaio 2004
Massime • 2
Ai sensi dell'art. 87 disp. att. cod. proc. civ., al fine di realizzare la tutela del contraddittorio, i documenti prodotti dopo la costituzione in giudizio vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto dal cancelliere. Tuttavia la finalità si deve ritenere conseguita e l'eventuale irritualità della produzione risulta sanata quando il giudice di primo grado abbia tenuto conto dei documenti irritualmente prodotti, fondando su di essi la decisione e la parte che lamenta l'irritualità della produzione abbia censurato la decisione, dimostrando - così - di avere avuto conoscenza dei documenti.
Con riferimento ad intimazione di pagamento spedita a mezzo di lettera raccomandata ad un soggetto senza indicarne l'indirizzo e ricevuta dalla moglie, la presunzione di conoscenza deriva dalla normativa postale relativa alla corrispondenza raccomandata, che impone all'incaricato alla consegna di recarsi, ove lo conosca, all'indirizzo del destinatario, quivi consegnando la lettera alle persone abilitate a riceverla, e di respingerla al mittente in caso contrario. Pertanto l'attestazione della spedizione della raccomandata con il rilascio di apposita ricevuta da parte dell'ufficio postale è idonea a sorreggere la presunzione del suo arrivo a destinazione. Trattasi di una presunzione semplice di ricezione, che può essere vinta dal destinatario provando con qualsiasi mezzo di non aver avuto notizia dell' atto senza sua colpa, ovvero che il plico raccomandato non conteneva alcuna lettera al suo interno o che conteneva altro.
Commentario • 1
- 1. Il numero della raccomandata va indicato nel foglio interno?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 novembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2004, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi CE - Consigliere -
Dott. TRIFONE CE - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI AU TO, AI VA SU, AI RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PANARITI, che li difende anche disgiuntamente agli avvocati MARCELLO MEREU, PIETRO PITTALIS, ALBERTO SPANU, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso la sede legale dell'Istituto, difeso dagli avvocati CRISTOFARO TARANTINO, MARCELLO BRITTI, ANDREA ROSSI, il primo per procura speciale per Dott. Angelo Scuto coadiutore temporaneo del Dott. Carlo Federico Tuccari, di Roma dell'1/09/03 e gli altri per delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 135/99 della Corte d'Appello di CAGLIARI SEZ. DIST. SASSARI, emessa l'11/06/99 e depositata il 17/09/99 (R.G. 02/98);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/10/03 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Benito Piero PANARITI;
udito l'Avvocato Cristofaro TARANTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'INAIL convenne innanzi al tribunale di Nuoro AI UR AN, AI VA GE, AI CE, AI QU, LA AN ed, assumendo di avere erogato prestazioni assicurative in favore di PI AN, brutalmente aggredito e malmenato mentre faceva il turno di notte quale guardiano della s.p.a. Sarda conglomerati dai convenuti, chiese la condanna solidale di costoro al rimborso della somma erogata (lire 73.251.678) in via di surrogazione a norma dell'art. 1916 c.c.. I convenuti, costituitisi in giudizio, si opposero alla domanda, contestandone la fondatezza, ed eccepirono inoltre la prescrizione del diritto fatto valere.
Il tribunale rigettò la domanda nei confronti di AI QU e LA AN;
la accolse nei confronti degli altri ed emise le conseguenti pronunce condannatorie.
La corte di appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari - rigettò, con sentenza resa l'11.6.1999, il gravame di AI UR AN, CE e VA GE, motivando come segue sui punti ancora in discussione.
Il debito ha natura solidale e, pertanto, l'atto interruttivo posto in essere nei confronti di uno dei condebitori spiega efficacia nei confronti degli altri;
nella specie l'INAIL ha dimostrato di avere chiesto il pagamento con lettera raccomandata a turno ad uno dei condebitori prima della scadenza del termine di prescrizione (cinque anni), così evitandone la decorrenza;
ne' rileva che le lettere siano state ricevute dalle mogli dei debitori invece che dai medesimi, dal momento che non è pensabile che lettere indirizzate ad un coniuge e ritirate dall'altro siano pervenute in luogo diverso da quello in cui essi convivono, sicché si verifichi l'effetto previsto dall'art. 1335 c.c. (presunzione di conoscenza); non merita censura il giudice civile che, come nella specie il tribunale, fondi il proprio convincimento su prove assunte con le garanzie previste dal codice di rito in un procedimento penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per qualsiasi causa.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione AI UR AN, AI VA GE, AI CE, affidandone l'accoglimento a tre motivi;
l'INAIL ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione degli artt. 1219, 1324, 1335, 2697 c.c., nonché vizi di motivazione, sostengono che la costituzione in mora è atto giuridico in senso stretto e non fa parte degli atti unilaterali fra vivi di contenuto patrimoniale ai quali l'art. 1324 estende la disciplina dei contratti, sicché la corte di merito non avrebbe dovuto applicare la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 ed avrebbe dovuto considerare che l'INAIL non ha fornito prova dell'effettiva conoscenza degli atti di costituzione in mora da parte dei debitori, escludendo l'effetto interruttivo.
Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione degli artt. 2727, 2728, 2729, 1335, 2697 c.c., nonché vizi di motivazione, lamentano che la corte di merito ha omesso di considerare che l'INAIL non ha dimostrato ne' che le lettere sono pervenute all'indirizzo dei destinatari ne' che esisteva un rapporto di convivenza tra questi ultimi e le consegnatarie;
con particolare riferimento alla lettera indirizzata a AI VA GE senza indicazione di via e numero civico sostengono che la corte di merito ha presunto sulla base del rapporto di coniugio tra destinatario e consegnataria della lettera che tra i medesimi esisteva un rapporto di convivenza;
sulla base di tale rapporto che la lettera è pervenuta all'indirizzo del destinatario;
sulla base, infine, di questo ultimo fatto che il destinatario ha avuto conoscenza della lettera, violando il principio dell'inammissibilità della "praesumptio de praesumpto"; aggiungono che per ritenere la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, di un atto unilaterale recettizio occorre che il mittente fornisca la prova che è stato indicato l'indirizzo al quale è stata spedita la lettera o, comunque, che la consegna è avvenuta nel domicilio del destinatario, essendo altrimenti irrilevante il rapporto eventualmente esistente tra questo ultimo ed il consegnatario.
La connessione dei motivi ne rende opportuna la trattazione unitaria. La questione della natura giuridica dell'atto di costituzione in mora - idoneo ad interrompere la prescrizione - è stata esaminata da questa Corte con riferimento all'ipotesi, in cui l'atto sia compiuto da persona che, pur dichiarando di agire in rappresentanza del creditore, non sia munito di procura scritta, ed è stata risolta nel senso che l'atto non ha natura negoziale, sicché la procura non è soggetta a norma dell'art. 1392 c.c. al medesimo requisito di forma prescritto per l'atto da compiere, limitando l'art. 1324 l'applicazione della disciplina dei contratti ai soli atti unilaterali di natura negoziale (ex plurimis Cass. 12.10.1998, n. 10090). Nell'ipotesi, in cui l'atto di costituzione in mora, che non è soggetto a particolari modalità di trasmissione ne' alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari, venga trasmesso a mezzo raccomandata, questa Corte ha ritenuto che l'attestazione dell'ufficio postale mediante rilascio della ricevuta costituisce prova certa della spedizione, da cui è possibile desumere anche in mancanza dell'avviso di ricevimento la presunzione che è pervenuto a destinazione ed il destinatario ne ha avuto conoscenza;
ciò in considerazione dei particolari doveri che la spedizione della raccomandata impone al servizio postale circa l'inoltro e la consegna al destinatario;
la presunzione può essere vinta dal destinatario, provando con qualsiasi mezzo di non avere avuto notizia senza colpa dell'atto ovvero che il plico raccomandato non lo conteneva o conteneva altro (Cass. 9.9.1996, n. 8180; Cass. 29.7.1994, n. 7130). Nè rileva che la lettera inviata a AI VA GE non rechi l'indirizzo e sia stata ricevuta dalla moglie. Vale in proposito considerare che, qualora una lettera raccomandata sia spedita ad un soggetto senza indicarne l'indirizzo e sia ricevuta dalla moglie, non è necessario ricorrere alla prova presuntiva per ritenere che essa è pervenuta a destinazione, soccorrendo la normativa postale che impone all'incaricato della consegna di recarsi all'indirizzo del destinatario, ove lo conosca, quivi consegnando la lettera alle persone abilitate a riceverla, e di respingerla al mittente in caso contrario.
Si deve, pertanto, escludere che la corte sia pervenuta al convincimento che il destinatario abbia avuto conoscenza dell'atto di costituzione in mora, derivando presunzione da presunzione in violazione del divieto della "praesumptio de praesumpto", e resta soltanto da chiarire che la conoscenza si deve ritenere provata non già in base alla presunzione di cui all'art. 1335 c.c., che non si applica agli atti unilaterali privi di natura negoziale, come la costituzione in mora, bensì alla diversa presunzione collegata alla spedizione a mezzo del servizio postale di lettera raccomandata. In conclusione, i motivi non possono ricevere accoglimento. Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell'art. 87 disp. att. c.p.c. e vizi di motivazione, lamentano che la corte di merito abbia disatteso con motivazione erronea ed insufficiente l'eccezione di irrituale produzione di documenti;
più particolarmente, i ricorrenti sostengono che, ove, come nella specie, la produzione avvenga dopo la costituzione in giudizio, l'art. 87 prevede due modalità (comunicazione alla controparte dell'elenco dei documenti nelle forme indicate dall'art. 170 c.p.c; menzione dei documenti nel verbale di udienza) e dalla loro inosservanza avrebbe dovuto essere derivata la preclusione di utilizzabilità dei documenti come fonte di prova.
Neppure questo motivo può essere accolto.
Si deve riconoscere che la modalità di produzione dei documenti dopo la costituzione in giudizio, prevista dall'art. 87 disp. att. c.p.c., è duplice e si sostanzia nel deposito in cancelleria e nella comunicazione dell'elenco dei documenti alla controparte o alternativamente nell'esibizione in udienza e nella elencazione nel relativo verbale.
La finalità di tutela del contraddittorio, perseguita dalla norma, si realizza mettendo il documento a disposizione della controparte in modo da consentirle di esercitare il diritto di difesa ed è per questa ragione che l'inosservanza della modalità di produzione preclude alla parte di utilizzare i documenti come fonte di prova ed al giudice di esaminarli.
Tuttavia, la finalità si deve ritenere conseguita e l'irritualità della produzione è sanata quando, come nella specie, il giudice di primo grado abbia tenuto conto dei documenti irritualmente prodotti, fondando su di essi la decisione, e la parte che lamenta l'irritualità della produzione abbia censurato la decisione, dimostrando di avere avuto conoscenza dei documenti (Cass. 22.1.2002, n. 696, con riferimento a caso analogo). Il ricorso è, pertanto, rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese liquidate in euro 3.600, di cui euro 3.500 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 3 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004