Articolo 8 della Legge 8 novembre 1984, n. 750
Articolo 7Articolo 9
Versione
10 novembre 1984
Art. 8.
Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attivita' di cui al precedente articolo, ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i veterinari cittadini italiani.
Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da veterinari cittadini italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, l'ordine dei veterinari competente per territorio comunica immediatamente i fatti al Ministero della sanita' che, con decreto motivato, proibisce al veterinario cittadino degli altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni.
Del provvedimento e' data tempestiva comunicazione all'autorita' competente dello Stato d'origine o di provenienza, tramite il Ministero degli affari esteri.
Entrata in vigore il 10 novembre 1984
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