Articolo 27 della Legge 29 gennaio 1986, n. 23
Articolo 26Articolo 28
Versione
27 febbraio 1986
Art. 27. Inquadramento di personale non docente dell'Universita' per stranieri di Perugia e del CEPAS 1. Il personale non docente dell'Universita' per stranieri di Perugia, assunto in data precedente al 1° gennaio 1985, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla stessa data, nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle Universita' statali mediante l'utilizzazione dei posti recati in aumento dalla presente legge. Con le stesse modalita' si fa luogo all'inquadramento del personale con qualifica dirigenziale.
2. Il servizio prestato dal personale non docente dell'Universita' per stranieri di Perugia, in posizione di ruolo e non di ruolo, anteriormente alla data degli inquadramenti previsti dal precedente comma, e' riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, a norma delle leggi vigenti.
3. Gli inquadramenti sono disposti nella qualifica e nella classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile, il maggior trattamento economico eventualmente goduto.
4. Con le stesse modalita' e con i medesimi criteri e' inquadrato il personale in servizio da almeno sei anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Centro educazione professionale assistenti sociali (CEPAS) per i fini istituzionali della scuola diretta a fini speciali convenzionata con l'Universita' di Roma "La Sapienza" e addetto ai servizi amministrativi, di biblioteca e ausiliari.
5. E' abrogato il terzo comma dell'articolo 7 della legge 16 aprile 1973, n. 181 .
Nota all' art. 27 :
L' art. 7, terzo comma, della legge n. 181/1973 (Norme per il funzionamento dell'Universita' italiana per stranieri di Perugia), abrogato dal presente articolo, stabiliva che il personale non insegnante fosse a carico dell'universita'.
Prevedeva, inoltre che le norme statutarie per l'organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico richiamassero in quanto applicabili le norme vigenti per il corrispondente personale non insegnante delle universita' statali.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1986
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