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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 28/10/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 328/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 328/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “Ricorso per separazione dei coniugi”, promosso da:
, nato a [...] il [...] ( ), residente in [...] C.F._1
Venezia nr. 12, int. 2, rappresentato e difenso dall'Avv. Antonella Bianco ( ), C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Tempio Pausania, Corso Matteotti nr. 53;
ricorrente
pagina 1 di 5 contro nata a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._3 residente in [...], int. 2;
resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e come da verbale di udienza del 22 ottobre 2025;
per il PM: “Visto (…) esprime parere favorevole”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo 1) Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione respinta 2) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 con le conseguenti annotazioni di legge 3) Addebitare la separazione alla sig.ra 4) Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Nelle proprie difese, parte ricorrente rilevava di avere contratto matrimonio civile con CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Badesi, Atto nr. 1, parte I, anno 2016,
[...]
Ufficio 1 e che, dalla loro unione, non nascevano figli.
Dava atto che, a marzo dell'anno 2023, la partiva per un viaggio nel proprio paese di origine CP_2
e, da allora, non faceva più ritorno presso la casa coniugale, interrompendo ogni rapporto con il ricorrente, con conseguente ed irreversibile frattura del rapporto coniugale. pagina 2 di 5 All'udienza del 2 luglio 2024, davanti al Giudice Relatore compariva solo la difesa della ricorrente, ed il Giudice dichiarava la contumacia della parte resistente, vista la regolarità della notifica eseguita nei suoi confronti, e la mancata costituzione della stessa nel presente procedimento.
All'udienza del 22 ottobre 2025 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate nel predetto atto, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Il Giudice Relatore, acquisito il parere del PM in sede, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Ritiene il Collegio che le allegazioni della parte ricorrente circa la dissoluzione della comunione materiale e spirituale con la moglie, peraltro cessata nel mese di marzo del 2023, quando la resistente si
è allontanata dalla casa coniugale senza avere più contatti con il ricorrente, nonché l'irreperibilità della pongano in chiara evidenza un'insanabile frattura nei rapporti tra i coniugi. Controparte_1
Ciò è sintomatico di una totale disgregazione dell'unione matrimoniale, sì da rendere intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare la separazione delle parti.
Riguardo alla domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente, si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, al fine della pronuncia di addebito ex art. 151, comma 2, c.c., ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La dottrina dominante, e la costante giurisprudenza della Suprema Corte, hanno sottolineato che il legislatore ha voluto, in tal modo, attribuire rilievo, in maniera autonoma rispetto alla pronuncia di separazione (vedi in tal senso Cass. civ. sez. un. 3.12.2001
n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa dell'intollerabilità della convivenza.
Inoltre, l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000 n. 279).
Sotto il profilo processuale, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare la violazione dei doveri coniugali, ed il rapporto diretto tra il comportamento posto in essere dal coniuge ed il generarsi dello stato di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, grava sul coniuge che richiede l'addebito. pagina 3 di 5 Sul punto, la giurisprudenza recente si è espressa nel senso che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cassazione civile sez. I, 24/05/2025, n. 13858).
Nella fattispecie in esame, il ricorrente si è limitato a rilevare che la resistente, nel marzo del 2023, in occasione di un viaggio nel proprio paese di origine, ha abbandonato il tetto coniugale senza farvi più ritorno, ma non ha dedotto alcun elemento di prova idoneo ad acclarare la riconducibilità di tale condotta alla dissoluzione dell'unione matrimoniale, per cui non sussistono i presupposti per ritenere che la condotta della resistente sia stata la causa della crisi tra i coniugi. Dunque, la domanda di addebito della separazione proposta da deve essere rigettata. Parte_1
Visto l'esito complessivo del giudizio, che si è concluso con il rigetto della domanda di addebito proposta dal ricorrente, e considerata la natura familiare della controversia, si ritengono sussistenti eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la separazione personale di nato il [...] in [...], e Parte_1
, nata il [...] in Vorkuta (Federazione Russa), in [...] al Controparte_1 matrimonio contratto il 01/02/2016 in Badesi, iscritto del Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Badesi, Atto Nr. 1, parte I, anno 2016, Ufficio 1;
RIGETTA la domanda di addebito proposta dalla parte ricorrente;
pagina 4 di 5 COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 22 ottobre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 328/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “Ricorso per separazione dei coniugi”, promosso da:
, nato a [...] il [...] ( ), residente in [...] C.F._1
Venezia nr. 12, int. 2, rappresentato e difenso dall'Avv. Antonella Bianco ( ), C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Tempio Pausania, Corso Matteotti nr. 53;
ricorrente
pagina 1 di 5 contro nata a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._3 residente in [...], int. 2;
resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e come da verbale di udienza del 22 ottobre 2025;
per il PM: “Visto (…) esprime parere favorevole”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo 1) Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione respinta 2) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 con le conseguenti annotazioni di legge 3) Addebitare la separazione alla sig.ra 4) Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Nelle proprie difese, parte ricorrente rilevava di avere contratto matrimonio civile con CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Badesi, Atto nr. 1, parte I, anno 2016,
[...]
Ufficio 1 e che, dalla loro unione, non nascevano figli.
Dava atto che, a marzo dell'anno 2023, la partiva per un viaggio nel proprio paese di origine CP_2
e, da allora, non faceva più ritorno presso la casa coniugale, interrompendo ogni rapporto con il ricorrente, con conseguente ed irreversibile frattura del rapporto coniugale. pagina 2 di 5 All'udienza del 2 luglio 2024, davanti al Giudice Relatore compariva solo la difesa della ricorrente, ed il Giudice dichiarava la contumacia della parte resistente, vista la regolarità della notifica eseguita nei suoi confronti, e la mancata costituzione della stessa nel presente procedimento.
All'udienza del 22 ottobre 2025 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate nel predetto atto, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Il Giudice Relatore, acquisito il parere del PM in sede, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Ritiene il Collegio che le allegazioni della parte ricorrente circa la dissoluzione della comunione materiale e spirituale con la moglie, peraltro cessata nel mese di marzo del 2023, quando la resistente si
è allontanata dalla casa coniugale senza avere più contatti con il ricorrente, nonché l'irreperibilità della pongano in chiara evidenza un'insanabile frattura nei rapporti tra i coniugi. Controparte_1
Ciò è sintomatico di una totale disgregazione dell'unione matrimoniale, sì da rendere intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare la separazione delle parti.
Riguardo alla domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente, si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, al fine della pronuncia di addebito ex art. 151, comma 2, c.c., ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La dottrina dominante, e la costante giurisprudenza della Suprema Corte, hanno sottolineato che il legislatore ha voluto, in tal modo, attribuire rilievo, in maniera autonoma rispetto alla pronuncia di separazione (vedi in tal senso Cass. civ. sez. un. 3.12.2001
n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa dell'intollerabilità della convivenza.
Inoltre, l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000 n. 279).
Sotto il profilo processuale, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare la violazione dei doveri coniugali, ed il rapporto diretto tra il comportamento posto in essere dal coniuge ed il generarsi dello stato di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, grava sul coniuge che richiede l'addebito. pagina 3 di 5 Sul punto, la giurisprudenza recente si è espressa nel senso che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cassazione civile sez. I, 24/05/2025, n. 13858).
Nella fattispecie in esame, il ricorrente si è limitato a rilevare che la resistente, nel marzo del 2023, in occasione di un viaggio nel proprio paese di origine, ha abbandonato il tetto coniugale senza farvi più ritorno, ma non ha dedotto alcun elemento di prova idoneo ad acclarare la riconducibilità di tale condotta alla dissoluzione dell'unione matrimoniale, per cui non sussistono i presupposti per ritenere che la condotta della resistente sia stata la causa della crisi tra i coniugi. Dunque, la domanda di addebito della separazione proposta da deve essere rigettata. Parte_1
Visto l'esito complessivo del giudizio, che si è concluso con il rigetto della domanda di addebito proposta dal ricorrente, e considerata la natura familiare della controversia, si ritengono sussistenti eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la separazione personale di nato il [...] in [...], e Parte_1
, nata il [...] in Vorkuta (Federazione Russa), in [...] al Controparte_1 matrimonio contratto il 01/02/2016 in Badesi, iscritto del Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Badesi, Atto Nr. 1, parte I, anno 2016, Ufficio 1;
RIGETTA la domanda di addebito proposta dalla parte ricorrente;
pagina 4 di 5 COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 22 ottobre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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