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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/07/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Magistrati:
1) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Presidente est.
2) Dott. Simone Iannone - Giudice
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. n. 1261 / 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSO DA
(nata ad [...] il [...] ) e (nato a Parte_1 Parte_2
Napoli il 11.08.1958) rapp.ti e difesi dall'avv. LIOVERI ANNARITA in forza di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 01-7-2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/09/2024, i ricorrenti chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto in Angri il 24/04/1989.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che tra le parti è intervenuta separazione consensuale;
2. che dalla loro unione sono nati tre figli, tutti autonomi ed economicamente autosufficienti;
3. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
all'udienza del 01.7.2025, i coniugi ribadivano la volontà di divorziare ed il Collegio riservava la decisione. *
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso il termine di legge dalla data di separazione e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto i coniugi hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Angri il 24/04/1989 (Atto n. 27 Parte II Serie A del
[...] Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 1989);
2) Conferma le condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamate;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 15.07.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire