Articolo 1 della Legge 2 aprile 1953, n. 212
Articolo 2
Versione
29 aprile 1953
Art. 1.
Il termine previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , gia' prorogato al 31 dicembre 1952 dall' art. 4 della legge 15 dicembre 1949, numero 945 , e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1956 per le nuove costruzioni navali e per le opere previste nel primo comma dell'art. 4, lettera b), seconda parte della presente legge.
La proroga stabilita nel comma precedente e le disposizioni degli articoli seguenti non riguardano il beneficio fiscale previsto dall' art. 9 della legge 8 marzo 1949, n. 75 , e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per il naviglio peschereccio indicato alla lettera b) dell'art. 4 della presente legge, limitatamente a quello di nuova costruzione, e per la nave cisterna di cui all'art. 3 della legge stessa.
Entrata in vigore il 29 aprile 1953