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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/11/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5337 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto inadempimento contrattuale, riservata in decisione all'udienza del 24.04.2025 e vertente tra
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ZO LL AR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione.
Attore
e
, P.I. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO MASSIMO MALASOMMA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, citava in giudizio la società Parte_1 per vedere accertare e dichiarare l'inidoneità del sistema di Controparte_1 riscaldamento ibrido dalla stessa installato rispetto alla sua destinazione (per come accertato nella perizia allegata all'atto di citazione) e – quindi - per vedere accertare e dichiarare l'altrui inadempimento ai sensi dell'art. 1668 c.c. per avere realizzato l'impianto di riscaldamento con il mancato rispetto dei patti, del contratto e in spregio alle comuni regole dell'arte; per tali motivi,
l'attore chiedeva di condannare la convenuta al pagamento di € 24.590,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento danni, e di € 650,00 per il ripristino della caldaia preesistente ai lavori di efficientamento energetico, oltre al recupero - a propria cura e spese - di tutti i componenti installati presso l'abitazione attorea;
l'attore – infine – lamentava che, benchè nel
1 contratto fosse riportata l'idoneità del prodotto all'agevolazione statale superbonus 110%, la pratica non era andata a buon fine, senza che gli fossero riferite le ragioni del diniego.
Costituendosi in giudizio la eccepiva preliminarmente il difetto di Controparte_1 litisconsorzio necessario (stante la mancata citazione in giudizio della società finanziaria, con la quale l'attore aveva concluso il correlato contratto di finanziamento), quindi l'intervenuta decadenza per il decorso del termine di 8 giorni dalla scoperta del vizio;
nel merito parte convenuta riferiva di aver mandato proprio personale a verificare la fondatezza delle doglianze e di aver rinvenuto una manomissione dell'impianto attraverso la sostituzione dello scambiatore e di alcune elettrovalvole al presumibile fine di potenziarlo, negando – quindi – qualsiasi inadempimento a sé imputabile ed – in particolare – negando la sussistenza di una difformità tra il bene consegnato e quello commissionato, rilevando che l'art. 1668 c.c. prevede la risoluzione del contratto di appalto solo nel caso in cui i vizi dell'opera la rendano del tutto inidonea alla sua destinazione ed – infine – argomentando in ordine alla temerarietà della lite.
Rigettata l'eccezione relativa al difetto di litisconsorzio necessario, espletati gli interrogatori formali e la prova testimoniale così come articolati da ambedue le parti, all'udienza del 24.04.2025, la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e precisazione delle conclusioni delle parti, che si riportavano ai propri atti.
DIRITTO
La domanda è fondata e, per l'effetto, merita accoglimento.
Preme in primo luogo evidenziare che non è contestata tra le parti la sussunzione del contratto azionato in un contratto di appalto;
anche se nella propria comparsa di costituzione la società convenuta invocava il termine di decadenza di 8 giorni dalla scoperta dei “vizi della cosa venduta”, invocando – poi – la giurisprudenza di legittimità relativa al contratto di compravendita, la medesima parte convenuta invocava anche l'applicazione dell'art. 1668 c.c. al fine di escludere qualsiasi inadempimento a sé imputabile, evidenziando – in particolare – di aver fornito proprio l'opera commissionata e che – ai sensi della citata normativa – la risoluzione poteva essere utilmente invocata solo in caso di totale inidoneità dell'opera fornita.
Alla luce dell'oggetto dell'accordo contenuto al punto 4.2.2. del contratto depositato da ambo le parti, è dato chiaramente evincere che l'odierna convenuta non si impegnava solo a vendere (e ad installare) un impianto di riscaldamento ibrido, ma si impegnava anche ad eseguire l'ispezione dei luoghi, l'analisi dei fabbisogni energetici, lo sviluppo progettuale dell'impianto, oltre alla fornitura e alla posa in opera dei materiali e delle apparecchiature, al montaggio e a tutte le attività finalizzate alla realizzazione dell'impianto ed al supporto per gli adempimenti legati alle richieste di connessione alla rete pubblica e di accesso ai benefici previsti dalla normativa esistente al momento
2 dell'attivazione dell'impianto, un insieme di attività complesse che – quindi – fanno prevalere i requisiti del facere su quelli del dare nella causa in concreto dell'operazione negoziale (cfr. parte motiva di Cass. civ., sez. II, sent. del 10.04.2025, n. 93891, ex multis).
Alla luce di tale inquadramento, quindi, occorre preliminarmente rigettare l'eccezione di decadenza pur tempestivamente sollevata da parte convenuta.
La dichiarazione di conformità dell'impianto – infatti – veniva sottoscritta dalla ditta incaricata dalla convenuta solo in data 30.11.2020 (cfr. sia allegato 4 all'atto di citazione che dichiarazioni testimoniali di rese all'udienza del 19.3.2024) e la prima contestazione Testimone_1 documentata risale già al 7.12.2020 (cfr. allegato 6 all'atto di citazione), allorquando un primo legale attoreo diffidava la convenuta ad intervenire tempestivamente ed efficacemente per risolvere le problematiche specificamente indicate, e veniva poi ribadita il 21.12.2020 (cfr. allegato 3 all'atto di citazione), allorquando l'odierno attore denunciava che l'impianto di riscaldamento montato non aveva apportato alcun beneficio, né in termini di confort, né in termini economici, lamentando anche una diffidenza riscontrata da parte dell'odierna convenuta nella reiterata richiesta telefonica della documentazione relativa all'impianto: progetto, studio di fattibilità e preventivo.
Risulta – quindi – documentalmente smentita l'eccezione di decadenza, giacchè la denuncia dei vizi dell'opera veniva fatta entro i 60 giorni dalla loro scoperta nel rispetto dei termini previsti dall'art. 1667 c.c.
Nel merito, alla luce dell'istruttoria espletata, merita accoglimento la domanda di risoluzione spiegata.
Mentre – infatti – parte attrice adempiva compiutamente alla obbligazione posta a proprio carico, pagando la somma di € 24.590,00 (come da fattura n. 50 del 5.10.2020, allegata sub 1 all'atto di citazione), avvalendosi all'uopo di un finanziamento (per come dedotto da ambo le parti, anche se non documentato in atti), parte convenuta in primo luogo certamente non adempiva all'obbligazione
– pur assunta – di supporto per gli adempimenti legati all'accesso ai benefici previsti dalla normativa esistente al momento dell'attivazione dell'impianto (cfr. contratto già citato); nel corso dell'interrogatorio formale, infatti, il legale rappresentante di parte convenuta dichiarava l'inapplicabilità al contratto azionato del c.d. bonus 110%, trattandosi di agevolazione non operativa al momento dell'installazione (cfr. verbale di udienza del 17.10.2023), eppure negli allegati al contratto si faceva chiaramente riferimento proprio all'Ecobonus del 110% (cfr. in particolare allegati 2 e 9 all'atto di citazione). In secondo luogo, mentre parte attrice provava con i propri testi l'inidoneità dell'impianto rispetto alle esigenze della propria famiglia (provando il mancato raggiungimento delle temperature interne ottimali di 20 °C, la necessità di trasferirsi altrove con i bambini, la mancata riduzione energetica prevista e l'elevato consumo di GPL - cfr. verbale di udienza del 9.1.2024), parte convenuta nel corso dell'interrogatorio formale si limitava a ribadirne l'idoneità, a dichiararsi disponibile ad eventuali verifiche e a negare di aver proceduto alla progettazione di un impianto termico, dichiarando di essersi limitato a sostituire un impianto già esistente e di aver progettato solo l'impianto fotovoltaico (cfr. verbale già citato del 17.10.2023); non ci si può esimere dall'evidenziare – del resto – che costituendosi in giudizio la società convenuta lamentava una manomissione dell'impianto da parte dell'attore che sarebbe stata posta in essere proprio al fine di implementare l'impianto, così implicitamente riconoscendone l'inidoneità.
Come già evidenziato – però – la società convenuta non si era impegnata solo all'installazione un impianto di riscaldamento ibrido, ma si era obbligata anche ad eseguire l'ispezione dei luoghi,
l'analisi dei fabbisogni energetici ed – infine - lo sviluppo progettuale dell'impianto, che – quindi – avrebbe dovuto avere caratteristiche idonee in relazione alle dimensioni dell'abitazione attorea e alla sua allocazione geografica: appartamento di circa 130 mq netti, sita a Pontelandolfo (BN), paese notoriamente più freddo ed – invece – le dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio formale confermano la consegna di un impianto non correlato alle effettive esigenze di parte attrice, in mancanza di una specifica progettazione dell'impianto termico.
Non ci si può esimere dall'evidenziare – inoltre – che anche il teste, geom. , Testimone_1 titolare della DS Energy Evolution s.r.l. (su specifica domanda dell'Avv. Malasomma) dichiarava che un impianto da 3w (come nel caso di specie) è “per una abitazione media tra gli 80 ed i 100 mq”, nettamente inferiore – quindi - all'unità abitativa oggetto del progetto di efficientamento (cfr. verbale di udienza del 19.3.2024).
Sin dalla propria costituzione in giudizio, del resto, parte attrice depositava una perizia che argomentava in modo compiuto in ordine alla inidoneità dell'impianto installato proprio in relazione alle dimensioni dell'abitazione attorea e alla sua allocazione geografica e parte convenuta non contestava mai specificamente detta perizia, limitandosi a sostenere di aver fornito l'impianto commissionato, di talchè appariva superflua una CTU (neppure richiesta dalle parti al termine della prova testimoniale); in altri termini, secondo la convenuta sarebbe stato onere di parte attrice ordinare l'impianto più idoneo per le proprie esigenze, dimenticando – quindi – le obbligazioni pur specificamente assunte al punto 4.2.2. del contratto.
4 Accertato l'inadempimento di parte convenuta al contratto sottoscritto, merita pieno accoglimento la domanda attorea, con condanna della convenuta anche al rimborso delle spese di lite, come liquidate direttamente in dispositivo ex D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. In accoglimento della domanda, accertato l'inadempimento di Controparte_1 dichiara la risoluzione del contratto azionato e condanna la a: Controparte_1
- corrispondere in favore del sig. a titolo di risarcimento del danno la somma Parte_1 di € 24.590,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché di € 650,00 per il ripristino della caldaia preesistente;
- procedere allo smontaggio e al recupero, a propria cura e spese, di tutti i componenti installati presso l'abitazione del sig. Parte_1
2. condanna la a corrispondere direttamente all'Avv. Delli Carri Controparte_1
Vincenzo, dichiaratosi antistatario, le spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in € 264,00 per diritti e C.U ed € 5.077,00 per onorari (di cui € 919,00,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed €
1.701,00 per la fase decisoria), oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 13/11/2025
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Ilaria Pietrovito, funzionario AUPP.
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “la distinzione tra le due figure negoziali muove dall'analisi dell'obbligazione cui è tenuta la parte e della correlata valutazione circa la prevalenza dei requisiti del facere su quelli del dare nella causa in concreto dell'operazione negoziale ovvero della prevalenza del lavoro sulla materia”
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