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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/01/2024, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 6924/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6924/2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di Parte_1
citazione, dall'Avv. Cristina Maria De Vivo, ed elettivamente domiciliato in San
Giuseppe Vesuviano via San Leonardo n. 10;
ATTORE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
giusta procura in atti, dagli Avv. ti Marco Rizzo, Lucio Parlato e Francesca Andrea
Cantone ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Toledo n. 256 presso lo studio dell'Avv. Lucio Parlato;
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in giudizio Parte_1
deducendo di aver concluso con la , in data 28.02.2005, un contratto di CP_1 mutuo n. 00004/000000149827, del quale ha chiesto accertarsi la “nullità per l'indeterminatezza del suo oggetto estrinsecantesi nella usurarietà del tasso di interesse applicato” deducendo altresì la illegittimità dei tassi, trattandosi di tassi
EURIBOR, come accertata da Decisione del 4.12.2013 e Organizzazione_1
chiedendo, pertanto, la condanna della stessa alla restituzione delle somme CP_2
indebitamente versate, come calcolate dal perito di parte.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha eccepito la CP_2
nullità/inesistenza della notifica dell'atto di citazione e, nel merito, ha contesto la pretesa attorea chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata la CTU, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata riservata all'udienza del 28.09.2023 con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti di causa, si rileva quanto segue.
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto di citazione, versandosi non in un caso di inesistenza, per le argomentazioni già esposte nell'ordinanza del 18.11.2019, ma di nullità che, pertanto, risulta sanata dalla costituzione in giudizio della convenuta.
Nel merito, si osserva che parte attrice ha chiesto “accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo di cui trattasi per l'indeterminatezza del suo oggetto estrinsecantesi nella usurarietà del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo”, deducendo altresì la illegittimità degli interessi stessi come accertata da una decisione della Europea del 04.12.2013. Org_1
Ebbene, va rilevato che la nullità di cui l'attore di duole, più che sull'indeterminatezza dell'oggetto dovrebbe fondarsi eventualmente sulla sua illiceità, non essendo mai stata dedotta specificamente l'indeterminatezza dei tassi di interesse applicati (tra l'altro esclusa dal CTU) ma solo l'usura e la loro illiceità per presunta contrarietà al divieto di intese anticoncorrenziali. Ad ogni modo, al di là della qualificazione giuridica della domanda, va comunque osservato che tale domanda di accertamento della nullità è riferita al contratto tout court e pertanto risulta infondata in quanto, anche nel caso si accerti l'usurarietà del tasso di interesse o la sua illegittimità perché derivante da un'intesa anticoncorrenziale, la sanzione sarebbe quella della nullità parziale, che involge la sola clausola relativa agli interessi e non tutto il contratto. Ciò si ricava, in particolare, quanto all'usura, dalla norma dell'art 1815 co 2 c.c. che stabilisce che “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, riferendosi agli interessi corrispettivi, mentre, quanto agli interessi moratori usurari, la sentenza delle Sezioni Unite n.
19597/2020 ha stabilito che, ferma comunque la nullità della clausola, gli interessi sono dovuti nella misura degli interessi corrispettivi o, se non convenuti o anch'essi usurari, nella misura legale. Quanto, invece, alla presunta illegittimità dell'interesse applicato perché derivante da un'intesa anticoncorrenziale, la recente sentenza delle stesse Sezioni Unite n. 41994/2021, ha stabilito che le clausole poste in applicazione di intese anticoncorrenziali sono inficiate da nullità parziale, che dunque investe la singola clausola e non l'intero contratto, salvo che essa sia essenziale.
Pertanto, per il principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex artt. 99 e 112 c.p.c., avendo parte attrice domandato l'accertamento della nullità del contratto e non della singola clausola, la domanda è da rigettarsi perché infondata.
Rilevato, tuttavia, che lo stesso attore ha anche proposto domanda di restituzione delle eventuali somme corrisposte in eccedenza in base al contratto di mutuo e dovendo, pertanto, interpretarsi la domanda come anche volta all'accertamento dell'usurarietà dei tassi e della loro illegittimità, occorre comunque pronunciarsi sul punto per stabilire la sussistenza dell'indebito ripetibile.
Ebbene, quanto all'usura il CTU incaricato, dott. , le cui conclusioni, Persona_1
in quanto debitamente e logicamente supportate vengono condivise dalla scrivente, ha accertato la sua insussistenza al momento della stipula del contratto di mutuo, rilevando che “che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 28/02/2005, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari dato che complessivamente non sono (o non possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia).” In particolare, il consulente, quanto alla verifica del TAEG, ha affermato quanto segue: “sono state considerate le spese iniziali (eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, ecc..) calcolate quale differenza tra l'importo accordato quale mutuo (euro 109.000) e quello effettivamente erogato (euro 108.139,26) al lordo delle imposte sostitutive (0,25% dell'importo mutuato) oltre le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata. Le prime ammontano ad un totale di euro 588,24, mentre le seconde incidono su ogni rata per euro 5,00. Impiegando la formula di seguito riportata si perviene ad un TAEG pari al 5,520%. Il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da per il periodo 01/01/2005 - 31/03/2005 per le Org_2
operazioni classificate come MUTUI IPOTECARI TASSO VARIABILE.”. Quanto poi al tasso di mora, il CTU, ha rilevato che “Dal contratto di finanziamento si rileva che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari a 5,636%. Tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 28/02/2005, risulta inferiore al tasso soglia rilevato da per il periodo e la classe di Org_2
operazioni su menzionati (5,790%).” Infine, in sede di verifica della clausola di estinzione anticipata il consulente ha parimenti concluso nel senso che “Il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da per il Org_2
periodo e la classe di operazioni in oggetto.”
Nessun rilievo è possibile ascrivere al calcolo effettuato dal CTU laddove ha rilevato la sussistenza di usura sopravvenuta relativamente ad alcuni periodi. Come noto, infatti, in tema di usura riferita ai contratti di mutuo, rileva il solo momento della pattuizione e non quello successivo dello svolgimento del rapporto, come affermato, tra le altre, dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 24675/2017 in base a cui
“allorchè il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n.
108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi”; il principio di diritto enunciato si riferisce sia al mutuo a tasso fisso che a quello variabile, come nel caso di cui alla presente controversia, ciò emergendo chiaramente dalla motivazione (“la questione della configurabilità di una “usura sopravvenuta” si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, come nel caso in esame, ma anche con riferimento a contratti successivi all'entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari: meccanismo basato, appunto, secondo la L. n. 108, art. 2, sulla rilevazione trimestrale dei tassi medi praticati per le varie categorie di operazioni creditizie, sui quali viene applicata una determinata maggiorazione. E si pone, in teoria, con riguardo sia ai tassi contrattuali fissi che a quelli variabili, anche se in pratica sono essenzialmente i primi a fornire la casistica sinora nota, dato che la variabilità consente normalmente di assorbire gli effetti del calo dei tassi medi di mercato”).
Per cui non può valutarsi l'ipotesi di calcolo effettuata dal medesimo consulente che, pur accertando l'insussistenza dell'usura al momento della pattuizione, sia quanto agli interessi corrispettivi che quanto agli interessi moratori, ha poi accertato uno scostamento rispetto al tasso-soglia di usura nel corso del rapporto e ha ricalcolato gli interessi dovuti riscontrando una differenza tra gli interessi dovuti in base al piano ricalcolato e quelli corrisposti, pari ad euro 8.503,59. Un simile calcolo appare privo di pregio, in quanto, come sopra detto, in applicazione dei principi della suesposta sentenza delle Sezioni Unite, l'usura non può rilevare come sopravvenuta, almeno quanto ai contratti di mutuo.
Pure non può accogliersi la doglianza relativa alla presunta illegittimità dei tassi di interessi applicati dalla Banca in quanto tassi valutati dalla Commissione Org_3
Europea come esecutivi di accordi anticoncorrenziali in quanto, trattandosi di illegittimità accertata da una decisione che promana da un'autorità non giudiziaria, parte attrice avrebbe dovuto produrla in giudizio, non rientrando nel perimetro applicativo del principio “iura novit curia”. Per quanto detto, dunque la domanda attorea si rivela infondata sia quanto all'accertamento della nullità del contratto, sia quanto all'accertamento di un eventuale indebito restituibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base del DM 147/2022 in applicazione dei valori minimi tenuto conto della semplicità.
Parimenti vengono disciplinate le spese di CTU come liquidate in corso di causa con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta le domande attoree.
-condanna l'attore al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sul compenso), IVA e CPA, come per legge;
-pone le spese di CTU a carico dell'attore soccombente.
Nola, 11.01.2024
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6924/2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di Parte_1
citazione, dall'Avv. Cristina Maria De Vivo, ed elettivamente domiciliato in San
Giuseppe Vesuviano via San Leonardo n. 10;
ATTORE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
giusta procura in atti, dagli Avv. ti Marco Rizzo, Lucio Parlato e Francesca Andrea
Cantone ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Toledo n. 256 presso lo studio dell'Avv. Lucio Parlato;
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in giudizio Parte_1
deducendo di aver concluso con la , in data 28.02.2005, un contratto di CP_1 mutuo n. 00004/000000149827, del quale ha chiesto accertarsi la “nullità per l'indeterminatezza del suo oggetto estrinsecantesi nella usurarietà del tasso di interesse applicato” deducendo altresì la illegittimità dei tassi, trattandosi di tassi
EURIBOR, come accertata da Decisione del 4.12.2013 e Organizzazione_1
chiedendo, pertanto, la condanna della stessa alla restituzione delle somme CP_2
indebitamente versate, come calcolate dal perito di parte.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha eccepito la CP_2
nullità/inesistenza della notifica dell'atto di citazione e, nel merito, ha contesto la pretesa attorea chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata la CTU, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata riservata all'udienza del 28.09.2023 con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti di causa, si rileva quanto segue.
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto di citazione, versandosi non in un caso di inesistenza, per le argomentazioni già esposte nell'ordinanza del 18.11.2019, ma di nullità che, pertanto, risulta sanata dalla costituzione in giudizio della convenuta.
Nel merito, si osserva che parte attrice ha chiesto “accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo di cui trattasi per l'indeterminatezza del suo oggetto estrinsecantesi nella usurarietà del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo”, deducendo altresì la illegittimità degli interessi stessi come accertata da una decisione della Europea del 04.12.2013. Org_1
Ebbene, va rilevato che la nullità di cui l'attore di duole, più che sull'indeterminatezza dell'oggetto dovrebbe fondarsi eventualmente sulla sua illiceità, non essendo mai stata dedotta specificamente l'indeterminatezza dei tassi di interesse applicati (tra l'altro esclusa dal CTU) ma solo l'usura e la loro illiceità per presunta contrarietà al divieto di intese anticoncorrenziali. Ad ogni modo, al di là della qualificazione giuridica della domanda, va comunque osservato che tale domanda di accertamento della nullità è riferita al contratto tout court e pertanto risulta infondata in quanto, anche nel caso si accerti l'usurarietà del tasso di interesse o la sua illegittimità perché derivante da un'intesa anticoncorrenziale, la sanzione sarebbe quella della nullità parziale, che involge la sola clausola relativa agli interessi e non tutto il contratto. Ciò si ricava, in particolare, quanto all'usura, dalla norma dell'art 1815 co 2 c.c. che stabilisce che “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, riferendosi agli interessi corrispettivi, mentre, quanto agli interessi moratori usurari, la sentenza delle Sezioni Unite n.
19597/2020 ha stabilito che, ferma comunque la nullità della clausola, gli interessi sono dovuti nella misura degli interessi corrispettivi o, se non convenuti o anch'essi usurari, nella misura legale. Quanto, invece, alla presunta illegittimità dell'interesse applicato perché derivante da un'intesa anticoncorrenziale, la recente sentenza delle stesse Sezioni Unite n. 41994/2021, ha stabilito che le clausole poste in applicazione di intese anticoncorrenziali sono inficiate da nullità parziale, che dunque investe la singola clausola e non l'intero contratto, salvo che essa sia essenziale.
Pertanto, per il principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex artt. 99 e 112 c.p.c., avendo parte attrice domandato l'accertamento della nullità del contratto e non della singola clausola, la domanda è da rigettarsi perché infondata.
Rilevato, tuttavia, che lo stesso attore ha anche proposto domanda di restituzione delle eventuali somme corrisposte in eccedenza in base al contratto di mutuo e dovendo, pertanto, interpretarsi la domanda come anche volta all'accertamento dell'usurarietà dei tassi e della loro illegittimità, occorre comunque pronunciarsi sul punto per stabilire la sussistenza dell'indebito ripetibile.
Ebbene, quanto all'usura il CTU incaricato, dott. , le cui conclusioni, Persona_1
in quanto debitamente e logicamente supportate vengono condivise dalla scrivente, ha accertato la sua insussistenza al momento della stipula del contratto di mutuo, rilevando che “che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 28/02/2005, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari dato che complessivamente non sono (o non possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia).” In particolare, il consulente, quanto alla verifica del TAEG, ha affermato quanto segue: “sono state considerate le spese iniziali (eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, ecc..) calcolate quale differenza tra l'importo accordato quale mutuo (euro 109.000) e quello effettivamente erogato (euro 108.139,26) al lordo delle imposte sostitutive (0,25% dell'importo mutuato) oltre le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata. Le prime ammontano ad un totale di euro 588,24, mentre le seconde incidono su ogni rata per euro 5,00. Impiegando la formula di seguito riportata si perviene ad un TAEG pari al 5,520%. Il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da per il periodo 01/01/2005 - 31/03/2005 per le Org_2
operazioni classificate come MUTUI IPOTECARI TASSO VARIABILE.”. Quanto poi al tasso di mora, il CTU, ha rilevato che “Dal contratto di finanziamento si rileva che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari a 5,636%. Tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 28/02/2005, risulta inferiore al tasso soglia rilevato da per il periodo e la classe di Org_2
operazioni su menzionati (5,790%).” Infine, in sede di verifica della clausola di estinzione anticipata il consulente ha parimenti concluso nel senso che “Il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da per il Org_2
periodo e la classe di operazioni in oggetto.”
Nessun rilievo è possibile ascrivere al calcolo effettuato dal CTU laddove ha rilevato la sussistenza di usura sopravvenuta relativamente ad alcuni periodi. Come noto, infatti, in tema di usura riferita ai contratti di mutuo, rileva il solo momento della pattuizione e non quello successivo dello svolgimento del rapporto, come affermato, tra le altre, dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 24675/2017 in base a cui
“allorchè il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n.
108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi”; il principio di diritto enunciato si riferisce sia al mutuo a tasso fisso che a quello variabile, come nel caso di cui alla presente controversia, ciò emergendo chiaramente dalla motivazione (“la questione della configurabilità di una “usura sopravvenuta” si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, come nel caso in esame, ma anche con riferimento a contratti successivi all'entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari: meccanismo basato, appunto, secondo la L. n. 108, art. 2, sulla rilevazione trimestrale dei tassi medi praticati per le varie categorie di operazioni creditizie, sui quali viene applicata una determinata maggiorazione. E si pone, in teoria, con riguardo sia ai tassi contrattuali fissi che a quelli variabili, anche se in pratica sono essenzialmente i primi a fornire la casistica sinora nota, dato che la variabilità consente normalmente di assorbire gli effetti del calo dei tassi medi di mercato”).
Per cui non può valutarsi l'ipotesi di calcolo effettuata dal medesimo consulente che, pur accertando l'insussistenza dell'usura al momento della pattuizione, sia quanto agli interessi corrispettivi che quanto agli interessi moratori, ha poi accertato uno scostamento rispetto al tasso-soglia di usura nel corso del rapporto e ha ricalcolato gli interessi dovuti riscontrando una differenza tra gli interessi dovuti in base al piano ricalcolato e quelli corrisposti, pari ad euro 8.503,59. Un simile calcolo appare privo di pregio, in quanto, come sopra detto, in applicazione dei principi della suesposta sentenza delle Sezioni Unite, l'usura non può rilevare come sopravvenuta, almeno quanto ai contratti di mutuo.
Pure non può accogliersi la doglianza relativa alla presunta illegittimità dei tassi di interessi applicati dalla Banca in quanto tassi valutati dalla Commissione Org_3
Europea come esecutivi di accordi anticoncorrenziali in quanto, trattandosi di illegittimità accertata da una decisione che promana da un'autorità non giudiziaria, parte attrice avrebbe dovuto produrla in giudizio, non rientrando nel perimetro applicativo del principio “iura novit curia”. Per quanto detto, dunque la domanda attorea si rivela infondata sia quanto all'accertamento della nullità del contratto, sia quanto all'accertamento di un eventuale indebito restituibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base del DM 147/2022 in applicazione dei valori minimi tenuto conto della semplicità.
Parimenti vengono disciplinate le spese di CTU come liquidate in corso di causa con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta le domande attoree.
-condanna l'attore al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sul compenso), IVA e CPA, come per legge;
-pone le spese di CTU a carico dell'attore soccombente.
Nola, 11.01.2024
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi