TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/12/2024, n. 6200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6200 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 14234/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14234/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DUCHEMINO STEFANO GIOVANNI ALDO, ed elettivamente domiciliato in ALPIGNANO (TO),
VIA R. ARNO' 1, presso il difensore avv. DUCHEMINO STEFANO GIOVANNI ALDO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti FAETTI SIMONA CP_1 C.F._2
e RUGGERO MARTA, ed elettivamente domiciliata in TORINO (TO), CORSO VITTORIO
EMANUELE 182, presso i difensori avv.ti FAETTI SIMONA e RUGGERO MARTA,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 5.12.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Come da note scritte depositate in PCT in data 05/06/2024:
“CONCLUSIONI
• Disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla madre. Per_1
• Disporre un assegno per la figlia di € 250,00 mensili, oltre eventuale assegno unico e solite spese da
Protocollo del 2016.
• Si riformulano le istanze istruttorie, II e III memoria istruttoria, che sono state respinte.
• Chiedere l'autorizzazione al rilascio del passaporto alla figlia a favore della ricorrente, stante il Per_1 dissenso con il padre, e autorizzarla a fare brevi visite in Africa presso i nonni, essendo stato fatto finora per garantire alla figlia di poter vivere la realtà dei nonni materni ed essendo una esigenza
pagina 1 di 6 improrogabile della ricorrente poter recarsi dai genitori e dal fratello che sono malati, almeno saltuariamente e ribadendo che la medesima vive e vivrà sempre in Italia.”
Per parte convenuta: come da note scritte depositate in data 10/06/2024
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
Contrariis rejectis,
Previa se ritenuta necessaria ammissione dei mezzi istruttori dedotti nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. depositate e respinti con ordinanza in data 27.12.2023;
- Pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
- Preso atto della rinuncia della IG.ra alla richiesta di assegno di mantenimento del Pt_1 coniuge accettazione della rinuncia e contestuale rinuncia alla domanda di addebito.
- Respingere la domanda di affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre Per_1 disponendo l'affidamento congiunto di quest'ultima ad entrambi i genitori con un regime di visita che preveda un progressivo aumento della frequentazione padre-figlia, attualmente gli incontri sono settimanali, fino a prevedere il pernottamento quanto meno nel week end presso il padre anche alla luce degli esiti positivi degli incontri padre-figlia in luogo neutro e in luoghi liberi così come risultante dalle relazioni depositate dai Servizi Sociali.
- Disporre a carico del IG. , tenuto conto del reddito di quest'ultimo e delle spese CP_1 essenziali per la sussistenza, un assegno mensile non superiore ad €.120,00 a titolo di mantenimento della figlia minore da corrispondersi alla IG.ra entro il giorno 5 di Per_1 Parte_1 ogni mese oltre all'intero assegno unico a favore di quest'ultima (al 50% di competenza del IG.
così come attualmente percepito dalla stessa percepito. CP_1
-Non autorizzare il rilascio del passaporto essendo la minore già titolare di passaporto kenyota valido sino al 2030.
- Spese compensate fra le parti attesa la reciproca soccombenza.”
Per il Pubblico Ministero
Chiede accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
MOMBASA (KENYA) in data 03/06/2015.
L'atto di matrimonio veniva successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
TORINO (atto n. 249, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nata una figlia: nata il [...] a [...]. Per_1
Con ricorso depositato in data 25/07/2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva inoltre disporsi l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore e un regime di frequentazioni padre-figlia limitato alla sola giornata del sabato, evitando visite infrasettimanali e pernottamenti presso il padre, ritenuti non confacenti, chiedendo di essere pagina 2 di 6 autorizzata a portare la minore presso i parenti in Kenya senza il consenso del padre nonché di disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della minore di euro 150,00 mensili.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione personale CP_1 ma chiedendo il rigetto della domanda di affidamento esclusivo della figlia minore alla madre ed instando invece per l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, per un regime di visita con progressivo aumento delle frequentazioni padre-figlia sino a prevedere il pernottamento presso il padre nei week end, per la disposizione a suo carico di un contributo mensile per il mantenimento della figlia di euro 120,00 da corrispondersi alla madre, al netto degli importi percepiti dalla stessa a titolo di assegno unico.
All'udienza 16/11/2022, avanti al Presidente del Tribunale, parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sull'importo dell'assegno di mantenimento per la minore pari ad euro 100,00 più assegno unico interamente percepito dalla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie, e chiedevano disporsi un rinvio di alcuni mesi per valutare l'andamento degli incontri padre-figlia; il Presidente provvedeva in conseguenza.
Con provvedimento del 29/11/2022, vista l'istanza presentata da parte ricorrente in data 24/11/2022 con la quale, rappresentato il fallimento dell'esperimento di regolamentazione delle frequentazioni padre figlia, si chiedeva l'anticipazione dell'udienza già fissata, il Presidente, rilevato il venir meno del consenso di parte ricorrente ad una separazione consensuale, disponeva l'acquisizione degli atti relativi alla procedura n. R.G. 1966/2020 V.G. Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta,
l'acquisizione di relazione sulla minore da parte dei Servizi Sociali e assegnava alle parti termine per brevi note scritte riservando all'esito i provvedimenti provvisori.
Acquisiti gli atti della procedura presso il Tribunale per i minorenni e relazione di aggiornamento dai
Servizi Sociali, con ordinanza 16/01/2023, il Presidente così disponeva “Affida la figlia congiuntamente
a entrambi i genitori, disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre. Dispone che il padre possa riprendere gradualmente gli incontri con la figlia in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo
e stabilisce che detti incontri abbiano luogo con cadenza inizialmente quindicinale, a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri, per
l'accertamento delle proprie condizioni personali e per la verifica delle proprie capacità genitoriali, nonché per intrattenere con il figlio una frequentazione regolare. Richiede ai Servizi sociali e di N.P.I. /
Psicologia dell'Età evolutiva la presa in carico della situazione della minore e dei suoi genitori e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno alla minore, nonché per il superamento delle conflittualità esistenti tra le parti e per un graduale recupero dei rapporti tra il padre
e la figlia minore, organizzando i luoghi neutri – o le altre modalità opportunamente individuate - e vigilando sugli stessi, quindi aggiornando il Tribunale circa l'evolversi della situazione con relazione da inviare prima dell'udienza di seguito indicata. Raccomanda ai genitori di collaborare alla realizzazione degli interventi. Richiede ai Servizi sociali e di N.P.I./Psicologia dell'Età evolutiva di proseguire nell' approfondimento e valutazione della situazione della minore e dei suoi genitori e di mettere in atto, sino a quando ritenuto necessario, i più opportuni interventi volti all'accertamento e sostegno quanto alla minore e alle sue condizioni di crescita, al superamento della conflittualità tra le parti e per un graduale miglioramento dei rapporti tra il genitore non collocatario e la figlia minore. pagina 3 di 6 Dispone che il convenuto corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento della figlia, l'assegno periodico di € 150,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa
15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino”. Disponeva, altresì, il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese;
la ricorrente integrava le proprie domande chiedendo, inoltre, disporsi a carico del coniuge resistente un assegno di mantenimento per sé medesima di € 400,00 mensili, con rivalutazione ISTAT.
All'udienza 06/04/2023 parte ricorrente, rilevando che nell'ordinanza presidenziale non fosse stata indicata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati chiedeva che la stessa fosse inserita a verbale;
entrambe le parti chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e il Giudice
Istruttore, verificata la regolare costituzione del contraddittorio, autorizzava i coniugi a vivere separati e concedeva alle parti i termini richiesti rinviando per l'ammissione dei mezzi istruttori
All'udienza 09/11/2023 parte resistente chiedeva l'acquisizione di relazioni aggiornate dai Servizi nonché un aumento del visite del padre ad almeno una volta la settimana mentre parte ricorrente si opponeva sia alla liberalizzazione che all'intensificarsi delle frequenze di visita;
entrambe le parti insistevano per l'ammissione delle istanze istruttorie opponendosi a quelle avverse e il G.I. disponeva che i Servizi depositassero relazione di aggiornamento tenendo in considerazione l'istanza di intensificazione e liberalizzazione degli incontri formulata da parte resistente, riservando all'esito ogni ulteriore decisone.
Acquisita relazione dei Servizi, il Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva assunta, rigettate tutte le istanze istruttorie delle parti, disponeva l'intensificazione da parte dei Servizi Sociali degli incontri padre figlia, con previsione di incontri anche al di fuori del luogo neutro se nell'interesse della minore e sempre alla presenza di educatore, onerando i Servizi Sociali e di NPI/psicologia età evolutiva di depositare relazioni di aggiornamento e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ordinando alle parti l'integrazione della documentazione reddituale e patrimoniale.
Con decreto 23/05/2024, acquisita relazione di aggiornamento dai Servizi, il Giudice Istruttore, revocata l'udienza già fissata, fissava nuova udienza per la comparizione personale delle parti ex art. 185 bis c.p.c.
e precisazione delle conclusioni definitive.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicato con nota depositata il 05/05/2024.
All'udienza 05/05/2024 le parti venivano sentite liberamente e, all'esito, il Giudice Istruttore formulava proposta transattiva;
parte ricorrente non vi aderiva mentre parte resistente l'accettava solo parzialmente;
entrambe chiedevano fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni, anche con modalità cartolare,
e il G.I. provvedeva in conseguenza, assegnando termine per il deposito delle conclusioni.
Nel termine assegnato, parte resistente precisava le conclusioni con note del 10/06/2024 così come in epigrafe indicato e il Giudice Istruttore, preso atto delle note di udienza, rimetteva la causa al Collegio
pagina 4 di 6 per la decisone assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
**** §§§§§ ****
Preliminarmente, il Tribunale rigetta le istanze istruttorie formulate dalle parti perché irrilevanti e superflue alla luce della documentazione versata in atti dalle parti e che in questa sede viene richiamata.
Passando al merito delle domande di osserva quanto segue.
Preliminarmente, il Tribunale prende atto che – in corso di causa e da ultimo ribadito in sede di precisazione delle conclusioni – vi è stata rinuncia da parte della IG.ra alla richiesta di assegno Pt_1 di mantenimento del coniuge con accettazione della rinuncia e contestuale rinuncia alla domanda di addebito da controparte. Ne consegue che più nulla occorre provvedere con riferimento alle suddette questioni.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
La domanda, formulata da entrambe le parti, viene pertanto accolta.
Sull'affidamento della minore e sulle modalità di visita del genitore non collocatario.
Sul punto il Tribunale ritiene di poter confermare quanto già deciso in sede di ordinanza presidenziale atteso che all'esito dell'articolato monitoraggio da parte dei Servizi incaricati (cfr. da ultimo relazione dei Servizi sociali del 22.5.2024), non sono emerse carenze genitoriali in capo alle parti così gravi da determinare una modifica dell'attuale regime di affidamento condiviso della prole che viene pertanto confermato, così come la residenza presso la madre.
Con riferimento alla frequentazione della figlia con il padre, si ritiene che - allo stato - gli incontri Per_1 debbano proseguire in luogo neutro, e comunque alla presenza degli assistenti sociali/educatori atteso che – come rilevato nella relazione dei servizi sociali da ultimo richiamata – la relazione tra le figura adulte è ancora molto conflittuale e non è prevedibile la liberalizzazione degli incontri padre-figlia nel breve periodo. Si provvede, quindi come in dispositivo, confermando anche la necessaria presa in carico dei Servizi finché necessario nell'interesse della prole.
Sul contributo al mantenimento della minore.
Con riferimento al contributo al mantenimento della prole, atteso che la situazione reddituale e patrimoniale delle parti non è mutata e che, per contro, l'aumentata età della prole rende necessario un proporzionale aumento del contributo che tiene anche conto del fatto che è del tutto assente il mantenimento diretto da parte del padre, si dispone che il padre concorra al mantenimento della figlia versando un contributo di 200 euro al mese , oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Spese di lite pagina 5 di 6 Le spese di lite sono compensate tra le parti, tenuto conto che le stesse sono reciprocamente soccombenti
(parte ricorrente in punto regime di affidamento della figlia e parte convenuta in punto quantum del contributo al mantenimento della figlia).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, così dispone:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
Affida la figlia congiuntamente a entrambi i genitori, disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre.
Dispone che il padre possa continuare gli incontri con la figlia in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, ed in ogni caso alla presenza di personale educativo e stabilisce che detti incontri abbiano luogo con cadenza e modalità che saranno individuati come adeguati dai Servizi incaricati, a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri, per l'accertamento delle proprie condizioni personali e per la verifica delle proprie capacità genitoriali, nonché per intrattenere con la figlia una frequentazione regolare. Disponendo fin da ora una progressiva liberalizzazione degli incontri secondo tempi e modalità che saranno ritenuti adeguati dai
Servizi stessi.
Conferma la presa in carico da parte dei Servizi sociali e di evolutiva della Controparte_2 situazione della minore e dei suoi genitori autorizzandoli a mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno alla minore, nonché per il superamento delle conflittualità esistenti tra le parti e per un graduale recupero dei rapporti tra il padre e la figlia minore, organizzando i luoghi neutri
– o le altre modalità opportunamente individuate - e vigilando sugli stessi, con progressiva liberalizzazione.
Raccomanda ai genitori di collaborare alla realizzazione degli interventi.
Dispone che il convenuto corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento della figlia, l'assegno periodico di € 200,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
Spese processuali compensate.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5.12.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14234/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DUCHEMINO STEFANO GIOVANNI ALDO, ed elettivamente domiciliato in ALPIGNANO (TO),
VIA R. ARNO' 1, presso il difensore avv. DUCHEMINO STEFANO GIOVANNI ALDO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti FAETTI SIMONA CP_1 C.F._2
e RUGGERO MARTA, ed elettivamente domiciliata in TORINO (TO), CORSO VITTORIO
EMANUELE 182, presso i difensori avv.ti FAETTI SIMONA e RUGGERO MARTA,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 5.12.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Come da note scritte depositate in PCT in data 05/06/2024:
“CONCLUSIONI
• Disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla madre. Per_1
• Disporre un assegno per la figlia di € 250,00 mensili, oltre eventuale assegno unico e solite spese da
Protocollo del 2016.
• Si riformulano le istanze istruttorie, II e III memoria istruttoria, che sono state respinte.
• Chiedere l'autorizzazione al rilascio del passaporto alla figlia a favore della ricorrente, stante il Per_1 dissenso con il padre, e autorizzarla a fare brevi visite in Africa presso i nonni, essendo stato fatto finora per garantire alla figlia di poter vivere la realtà dei nonni materni ed essendo una esigenza
pagina 1 di 6 improrogabile della ricorrente poter recarsi dai genitori e dal fratello che sono malati, almeno saltuariamente e ribadendo che la medesima vive e vivrà sempre in Italia.”
Per parte convenuta: come da note scritte depositate in data 10/06/2024
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
Contrariis rejectis,
Previa se ritenuta necessaria ammissione dei mezzi istruttori dedotti nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. depositate e respinti con ordinanza in data 27.12.2023;
- Pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
- Preso atto della rinuncia della IG.ra alla richiesta di assegno di mantenimento del Pt_1 coniuge accettazione della rinuncia e contestuale rinuncia alla domanda di addebito.
- Respingere la domanda di affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre Per_1 disponendo l'affidamento congiunto di quest'ultima ad entrambi i genitori con un regime di visita che preveda un progressivo aumento della frequentazione padre-figlia, attualmente gli incontri sono settimanali, fino a prevedere il pernottamento quanto meno nel week end presso il padre anche alla luce degli esiti positivi degli incontri padre-figlia in luogo neutro e in luoghi liberi così come risultante dalle relazioni depositate dai Servizi Sociali.
- Disporre a carico del IG. , tenuto conto del reddito di quest'ultimo e delle spese CP_1 essenziali per la sussistenza, un assegno mensile non superiore ad €.120,00 a titolo di mantenimento della figlia minore da corrispondersi alla IG.ra entro il giorno 5 di Per_1 Parte_1 ogni mese oltre all'intero assegno unico a favore di quest'ultima (al 50% di competenza del IG.
così come attualmente percepito dalla stessa percepito. CP_1
-Non autorizzare il rilascio del passaporto essendo la minore già titolare di passaporto kenyota valido sino al 2030.
- Spese compensate fra le parti attesa la reciproca soccombenza.”
Per il Pubblico Ministero
Chiede accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
MOMBASA (KENYA) in data 03/06/2015.
L'atto di matrimonio veniva successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
TORINO (atto n. 249, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nata una figlia: nata il [...] a [...]. Per_1
Con ricorso depositato in data 25/07/2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva inoltre disporsi l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore e un regime di frequentazioni padre-figlia limitato alla sola giornata del sabato, evitando visite infrasettimanali e pernottamenti presso il padre, ritenuti non confacenti, chiedendo di essere pagina 2 di 6 autorizzata a portare la minore presso i parenti in Kenya senza il consenso del padre nonché di disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della minore di euro 150,00 mensili.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione personale CP_1 ma chiedendo il rigetto della domanda di affidamento esclusivo della figlia minore alla madre ed instando invece per l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, per un regime di visita con progressivo aumento delle frequentazioni padre-figlia sino a prevedere il pernottamento presso il padre nei week end, per la disposizione a suo carico di un contributo mensile per il mantenimento della figlia di euro 120,00 da corrispondersi alla madre, al netto degli importi percepiti dalla stessa a titolo di assegno unico.
All'udienza 16/11/2022, avanti al Presidente del Tribunale, parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sull'importo dell'assegno di mantenimento per la minore pari ad euro 100,00 più assegno unico interamente percepito dalla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie, e chiedevano disporsi un rinvio di alcuni mesi per valutare l'andamento degli incontri padre-figlia; il Presidente provvedeva in conseguenza.
Con provvedimento del 29/11/2022, vista l'istanza presentata da parte ricorrente in data 24/11/2022 con la quale, rappresentato il fallimento dell'esperimento di regolamentazione delle frequentazioni padre figlia, si chiedeva l'anticipazione dell'udienza già fissata, il Presidente, rilevato il venir meno del consenso di parte ricorrente ad una separazione consensuale, disponeva l'acquisizione degli atti relativi alla procedura n. R.G. 1966/2020 V.G. Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta,
l'acquisizione di relazione sulla minore da parte dei Servizi Sociali e assegnava alle parti termine per brevi note scritte riservando all'esito i provvedimenti provvisori.
Acquisiti gli atti della procedura presso il Tribunale per i minorenni e relazione di aggiornamento dai
Servizi Sociali, con ordinanza 16/01/2023, il Presidente così disponeva “Affida la figlia congiuntamente
a entrambi i genitori, disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre. Dispone che il padre possa riprendere gradualmente gli incontri con la figlia in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo
e stabilisce che detti incontri abbiano luogo con cadenza inizialmente quindicinale, a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri, per
l'accertamento delle proprie condizioni personali e per la verifica delle proprie capacità genitoriali, nonché per intrattenere con il figlio una frequentazione regolare. Richiede ai Servizi sociali e di N.P.I. /
Psicologia dell'Età evolutiva la presa in carico della situazione della minore e dei suoi genitori e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno alla minore, nonché per il superamento delle conflittualità esistenti tra le parti e per un graduale recupero dei rapporti tra il padre
e la figlia minore, organizzando i luoghi neutri – o le altre modalità opportunamente individuate - e vigilando sugli stessi, quindi aggiornando il Tribunale circa l'evolversi della situazione con relazione da inviare prima dell'udienza di seguito indicata. Raccomanda ai genitori di collaborare alla realizzazione degli interventi. Richiede ai Servizi sociali e di N.P.I./Psicologia dell'Età evolutiva di proseguire nell' approfondimento e valutazione della situazione della minore e dei suoi genitori e di mettere in atto, sino a quando ritenuto necessario, i più opportuni interventi volti all'accertamento e sostegno quanto alla minore e alle sue condizioni di crescita, al superamento della conflittualità tra le parti e per un graduale miglioramento dei rapporti tra il genitore non collocatario e la figlia minore. pagina 3 di 6 Dispone che il convenuto corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento della figlia, l'assegno periodico di € 150,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa
15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino”. Disponeva, altresì, il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese;
la ricorrente integrava le proprie domande chiedendo, inoltre, disporsi a carico del coniuge resistente un assegno di mantenimento per sé medesima di € 400,00 mensili, con rivalutazione ISTAT.
All'udienza 06/04/2023 parte ricorrente, rilevando che nell'ordinanza presidenziale non fosse stata indicata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati chiedeva che la stessa fosse inserita a verbale;
entrambe le parti chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e il Giudice
Istruttore, verificata la regolare costituzione del contraddittorio, autorizzava i coniugi a vivere separati e concedeva alle parti i termini richiesti rinviando per l'ammissione dei mezzi istruttori
All'udienza 09/11/2023 parte resistente chiedeva l'acquisizione di relazioni aggiornate dai Servizi nonché un aumento del visite del padre ad almeno una volta la settimana mentre parte ricorrente si opponeva sia alla liberalizzazione che all'intensificarsi delle frequenze di visita;
entrambe le parti insistevano per l'ammissione delle istanze istruttorie opponendosi a quelle avverse e il G.I. disponeva che i Servizi depositassero relazione di aggiornamento tenendo in considerazione l'istanza di intensificazione e liberalizzazione degli incontri formulata da parte resistente, riservando all'esito ogni ulteriore decisone.
Acquisita relazione dei Servizi, il Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva assunta, rigettate tutte le istanze istruttorie delle parti, disponeva l'intensificazione da parte dei Servizi Sociali degli incontri padre figlia, con previsione di incontri anche al di fuori del luogo neutro se nell'interesse della minore e sempre alla presenza di educatore, onerando i Servizi Sociali e di NPI/psicologia età evolutiva di depositare relazioni di aggiornamento e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ordinando alle parti l'integrazione della documentazione reddituale e patrimoniale.
Con decreto 23/05/2024, acquisita relazione di aggiornamento dai Servizi, il Giudice Istruttore, revocata l'udienza già fissata, fissava nuova udienza per la comparizione personale delle parti ex art. 185 bis c.p.c.
e precisazione delle conclusioni definitive.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicato con nota depositata il 05/05/2024.
All'udienza 05/05/2024 le parti venivano sentite liberamente e, all'esito, il Giudice Istruttore formulava proposta transattiva;
parte ricorrente non vi aderiva mentre parte resistente l'accettava solo parzialmente;
entrambe chiedevano fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni, anche con modalità cartolare,
e il G.I. provvedeva in conseguenza, assegnando termine per il deposito delle conclusioni.
Nel termine assegnato, parte resistente precisava le conclusioni con note del 10/06/2024 così come in epigrafe indicato e il Giudice Istruttore, preso atto delle note di udienza, rimetteva la causa al Collegio
pagina 4 di 6 per la decisone assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
**** §§§§§ ****
Preliminarmente, il Tribunale rigetta le istanze istruttorie formulate dalle parti perché irrilevanti e superflue alla luce della documentazione versata in atti dalle parti e che in questa sede viene richiamata.
Passando al merito delle domande di osserva quanto segue.
Preliminarmente, il Tribunale prende atto che – in corso di causa e da ultimo ribadito in sede di precisazione delle conclusioni – vi è stata rinuncia da parte della IG.ra alla richiesta di assegno Pt_1 di mantenimento del coniuge con accettazione della rinuncia e contestuale rinuncia alla domanda di addebito da controparte. Ne consegue che più nulla occorre provvedere con riferimento alle suddette questioni.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
La domanda, formulata da entrambe le parti, viene pertanto accolta.
Sull'affidamento della minore e sulle modalità di visita del genitore non collocatario.
Sul punto il Tribunale ritiene di poter confermare quanto già deciso in sede di ordinanza presidenziale atteso che all'esito dell'articolato monitoraggio da parte dei Servizi incaricati (cfr. da ultimo relazione dei Servizi sociali del 22.5.2024), non sono emerse carenze genitoriali in capo alle parti così gravi da determinare una modifica dell'attuale regime di affidamento condiviso della prole che viene pertanto confermato, così come la residenza presso la madre.
Con riferimento alla frequentazione della figlia con il padre, si ritiene che - allo stato - gli incontri Per_1 debbano proseguire in luogo neutro, e comunque alla presenza degli assistenti sociali/educatori atteso che – come rilevato nella relazione dei servizi sociali da ultimo richiamata – la relazione tra le figura adulte è ancora molto conflittuale e non è prevedibile la liberalizzazione degli incontri padre-figlia nel breve periodo. Si provvede, quindi come in dispositivo, confermando anche la necessaria presa in carico dei Servizi finché necessario nell'interesse della prole.
Sul contributo al mantenimento della minore.
Con riferimento al contributo al mantenimento della prole, atteso che la situazione reddituale e patrimoniale delle parti non è mutata e che, per contro, l'aumentata età della prole rende necessario un proporzionale aumento del contributo che tiene anche conto del fatto che è del tutto assente il mantenimento diretto da parte del padre, si dispone che il padre concorra al mantenimento della figlia versando un contributo di 200 euro al mese , oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Spese di lite pagina 5 di 6 Le spese di lite sono compensate tra le parti, tenuto conto che le stesse sono reciprocamente soccombenti
(parte ricorrente in punto regime di affidamento della figlia e parte convenuta in punto quantum del contributo al mantenimento della figlia).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, così dispone:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
Affida la figlia congiuntamente a entrambi i genitori, disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre.
Dispone che il padre possa continuare gli incontri con la figlia in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, ed in ogni caso alla presenza di personale educativo e stabilisce che detti incontri abbiano luogo con cadenza e modalità che saranno individuati come adeguati dai Servizi incaricati, a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri, per l'accertamento delle proprie condizioni personali e per la verifica delle proprie capacità genitoriali, nonché per intrattenere con la figlia una frequentazione regolare. Disponendo fin da ora una progressiva liberalizzazione degli incontri secondo tempi e modalità che saranno ritenuti adeguati dai
Servizi stessi.
Conferma la presa in carico da parte dei Servizi sociali e di evolutiva della Controparte_2 situazione della minore e dei suoi genitori autorizzandoli a mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno alla minore, nonché per il superamento delle conflittualità esistenti tra le parti e per un graduale recupero dei rapporti tra il padre e la figlia minore, organizzando i luoghi neutri
– o le altre modalità opportunamente individuate - e vigilando sugli stessi, con progressiva liberalizzazione.
Raccomanda ai genitori di collaborare alla realizzazione degli interventi.
Dispone che il convenuto corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento della figlia, l'assegno periodico di € 200,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino.
Spese processuali compensate.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5.12.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6