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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 01/10/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 213/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela d'Adamo
All'udienza dell'1.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
(CF: ), residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliato alla C.F._1
Via Vincenzo Pigliacelli, n.1 , presso lo studio del suo procuratore Avv. Cinzia
Tempera;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Majorano e Piera Di Sante, giusta procura generale alle liti rilasciata dal dr. , domiciliata in Teramo alla via Controparte_2
Francesco Franchi n. 37 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note a trattazione scritta sostitutive dell'udienza dell'1.10.2025
OGGETTO: prestazione: indennità – rendita vitalizia – altre ipotesi CP_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esperita negativamente la procedura amministrativa, ha Parte_1 evocato in giudizio l' deducendo: a) di aver lavorato e di lavorare ancora, dal CP_1
2010, come operatore ecologico;
b) che, prima ancora, prestava attività di autista di scuolabus e, ancora prima, era stato impiegato in lavori di edilizia come pittore e carpentiere;
c) che, nell'espletamento delle proprie mansioni, raggiunge le zone assegnate con il camion compattatore procedendo alla raccolta di mastelli e sacchi contenenti rifiuti porta a porta o presso le abitazioni;
d) che il peso dei suddetti mastelli
è variabile e, nei periodi di maggior consumo, come le feste natalizie, arrivano a pesare tra i 20 ed i 25 kg e che gli stessi devono essere sollevati manualmente (sopra il piano spalle sino all'ingresso del compattatore); e) che egli era, altresì, adibito alla gestione degli spazi nei cimiteri, presso cui doveva provvedere al taglio dell'erba, all'inumazione, allo svuotamento dei contenitori di fiori ecc.
Il ricorrente, quindi, ha chiesto il riconoscimento di un'invalidità pari all'8% oppure nel grado oggetto di accertamento in sede peritale, dal momento che le attività lavorative espletate avrebbero determinato una MP Tendinopatia SVP (tendinopatia del VR) PA dx, chiedendo, peraltro, l'unificazione tra detta percentuale e quella già riscontrata dall' , pari all'8%. CP_1
CP_ Si è costituito l' resistente il quale ha chiesto il rigetto della domanda argomentando come, trattandosi di malattia professionale non tabellata, fosse onere dell'istante fornire prova del nesso causale tra la patologia e l'origine professionale nonché di continua esposizione al rischio denunciato, sottolineando come, invece, il ricorrente non avesse fornito alcuna prova di tali assunti.
Pag. 2 di 7 Il procedimento è stato istruito mediante escussione testimoniale e CTU medico legale;
all'udienza del 1.10.2025 – svolta in modalità cartolare – le stesse hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
*
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento delle indennità previdenziali per la malattia professionale nella misura complessiva dell'8%
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988, la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dalla escussione testimoniale e dalla CTU espletata, consona e da ritenere immune da vizi logici.
Ciò premesso, i testi escussi hanno dimostrato la natura delle mansioni svolte e fondato il convincimento della potenziale eziologia causale (poi confermata dal CTU) tra le stesse e la verificazione della patologia.
In particolare, appaiono attendibili le dichiarazioni di e Testimone_1 Testimone_2 colleghi di lavoro del ricorrente, che hanno confermato la natura delle attività
[...] svolte dal e l'eziologia tra le stesse e le patologie riscontrate. Parte_1
Il consulente tecnico, dott. ssa sulla scorta di adeguati accertamenti e Persona_1 tenendo anche specificamente conto della effettiva natura dell'attività lavorativa concretamente svolta dall'istante, così come risultante dalla prova testimoniale, ha
Pag. 3 di 7 riconosciuto l'eziologia professionale della malattia denunciata, in ragione della tipologia della lavorazione svolta e dalla durata della prestazione lavorativa.
La CTU, in particolare, ha affermato: “Il Ricorrente negli anni 80 riferisce di aver lavorato in edilizia come pittore edile e carpentiere , successivamente ha gestito un negozio di fiori , poi agente di commercio , di seguito ha lavorato come autista di scuolabus , dal 2010 lavora presso la Società TEAM come operatore ecologico.
Il ricorrente riferisce che , nello svolgimento di tale mansione , è costretto ad assumere posture scorrette per un lungo periodo, con gli arti superiori al di sopra della linea delle spalle come accade ad esempio durante le operazioni di sollevamento e carico di numerosi mastelli di peso variabile che comportano un sovraccarico biomeccanico della PA dominante. Infatti le azioni critiche che comportano un sovraccarico biomeccanico della PA dominante nel senso di attività ripetitiva ,si individuano, ad esempio, nella spinta, nel sollevamento, nel trasporto, nella raccolta ingombranti, nello spazzamento, nella movimentazione cassonetti, nella movimentazione sacchi.
In relazione alla MMC è presente agli atti la Comunicazione del GIUDIZIO di
IDONEITA' alla MANSIONE SPECIFICA rilasciato in data 02.10.2023 dal Dott. specialista in medicina del lavoro, che certificava “...Mansione: Persona_2
Operatore ecologico pat.C-addetto servizi cimiteriali. GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLA
MANSIONE SPECIFICA: IDONEO CON LIMITAZIONI. LIMITAZIONI: Evitare il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori….”.
Riferisce, infine che l'attività lavorativa viene svolta con turni di lavoro di 6/7 ore e solitamente il turno si svolge da soli senza l'aiuto di un collega.
Da quanto sovra esposto risulta quindi che le mansioni lavorative svolte dal Sig.
[...]
prevedevano un sovraccarico continuativo di entrambi gli arti Parte_1 superiori;
più precisamente i compiti che svolgeva il ricorrente lo hanno esposto a posture incongrue, per le quali era prevista la posizione degli arti superiori oltre il piano delle spalle stesse, in movimenti ripetuti, continui e con frequenza elevata durante la giornata lavorativa.
A tal proposito, anche alla luce della documentazione presente agli atti oltre che della prova testimoniale acquisita, si può affermare che è individuabile il nesso di causalità tra la patologia denunciata a livello della PA destra e l'attività svolta dal ricorrente
Pag. 4 di 7 poichè quest'ultima (operatore ecologico )è stata caratterizzata da movimentazione continua e ripetuta della PA destra , con microtraumi dovuti ad attività eseguita con ritmi continui e ripetuti per un periodo lavorativo giornaliero di riferite 6/7 ore, modalità di movimentazione dell'arto superiore necessaria per determinare
l'insorgenza di patologia a livello della PA destra .
Si può quindi affermare che, nell'insorgenza della patologia a carico della PA destra di cui è affetto il signor , l'attività lavorativa ha avuto Parte_1 quantomeno il ruolo di concausa efficiente. nel determinismo della patologia e pertanto
(cfr. Lettera del direttore generale dell' numero 7876 bis dd CP_1
16/02/2006)“...l'accertamento della sussistenza del nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata, deve indurre riconoscere le la la natura professionale della stessa, anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi”.
Infatti la tipologia e la modalità di espletamento delle attività lavorative svolte dall'assicurato (attività di operatore ecologico), configurano condizioni di rischio e si concretizzano anche quelle costanti abitualità e sistematicità necessarie perché il rischio possa definirsi efficiente”.
La perizia ha, dunque, concluso nei seguenti termini: “
” Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene di poter ammettere l'origine professionale alla patologia di cui è affetto il Sig e cioè Parte_1
IN VR PA dx .
In relazione alla valutazione del danno biologico, quale lesione dell'integrità psico- fisica suscettibile di valutazione medico-legale, conseguente alla IN PA dx , con criterio di massima obiettività il grado risulta pari al 3% (trepercento) con decorrenza dalla data del 23.11.2021.
Al ricorrente è stato già riconosciuto dall' un danno biologico dell' 8%, per esiti CP_1 di frattura scapola per un pregresso infortunio lavorativo n.511650218 malattia denunciato il 18/10/201.
Pertanto, facendo un calcolo riduzionistico, il cumulo della suddetta tecnopatia relativa alla IN VR PA dx .(grado pari al 3%) con la pregressa tecnopatia
Pag. 5 di 7 già riconosciuta dall' (pari all'8% e relativa agli esiti di frattura scapola ) risulta CP_1 pari ad un Grado complessivo del 10%”.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Orbene, alla luce di tali principi, deve ritenersi che sussista in atti prova sufficiente del carattere professionale della malattia denunciata, sia alla luce della documentazione allegata, sia in forza della prova testimoniale raccolta, sia alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia che ha determinato un danno biologico complessivo del 3%.
Considerata la percentuale di invalidità riconosciuta già da , il grado complessivo CP_1
è pari al 10%.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa.
Le spese sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. 55/2014, CP_1 come da dispositivo (causa di valore indeterminabile – complessità bassa – parametri minimi, stante la blanda complessità della controversia)
Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 213/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologia -
IN VR PA dx - che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d.danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura del 3% ;
Pag. 6 di 7 • per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1 ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 10% (in considerazione del previo riconoscimento di un'invalidità pari all'8%), corrispondendo, in suo favore, il relativo importo, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura CP_1 di € 2.697,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da corrispondere al procuratore antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
Teramo, 1.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela d'Adamo
All'udienza dell'1.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
(CF: ), residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliato alla C.F._1
Via Vincenzo Pigliacelli, n.1 , presso lo studio del suo procuratore Avv. Cinzia
Tempera;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Majorano e Piera Di Sante, giusta procura generale alle liti rilasciata dal dr. , domiciliata in Teramo alla via Controparte_2
Francesco Franchi n. 37 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note a trattazione scritta sostitutive dell'udienza dell'1.10.2025
OGGETTO: prestazione: indennità – rendita vitalizia – altre ipotesi CP_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Esperita negativamente la procedura amministrativa, ha Parte_1 evocato in giudizio l' deducendo: a) di aver lavorato e di lavorare ancora, dal CP_1
2010, come operatore ecologico;
b) che, prima ancora, prestava attività di autista di scuolabus e, ancora prima, era stato impiegato in lavori di edilizia come pittore e carpentiere;
c) che, nell'espletamento delle proprie mansioni, raggiunge le zone assegnate con il camion compattatore procedendo alla raccolta di mastelli e sacchi contenenti rifiuti porta a porta o presso le abitazioni;
d) che il peso dei suddetti mastelli
è variabile e, nei periodi di maggior consumo, come le feste natalizie, arrivano a pesare tra i 20 ed i 25 kg e che gli stessi devono essere sollevati manualmente (sopra il piano spalle sino all'ingresso del compattatore); e) che egli era, altresì, adibito alla gestione degli spazi nei cimiteri, presso cui doveva provvedere al taglio dell'erba, all'inumazione, allo svuotamento dei contenitori di fiori ecc.
Il ricorrente, quindi, ha chiesto il riconoscimento di un'invalidità pari all'8% oppure nel grado oggetto di accertamento in sede peritale, dal momento che le attività lavorative espletate avrebbero determinato una MP Tendinopatia SVP (tendinopatia del VR) PA dx, chiedendo, peraltro, l'unificazione tra detta percentuale e quella già riscontrata dall' , pari all'8%. CP_1
CP_ Si è costituito l' resistente il quale ha chiesto il rigetto della domanda argomentando come, trattandosi di malattia professionale non tabellata, fosse onere dell'istante fornire prova del nesso causale tra la patologia e l'origine professionale nonché di continua esposizione al rischio denunciato, sottolineando come, invece, il ricorrente non avesse fornito alcuna prova di tali assunti.
Pag. 2 di 7 Il procedimento è stato istruito mediante escussione testimoniale e CTU medico legale;
all'udienza del 1.10.2025 – svolta in modalità cartolare – le stesse hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
*
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento delle indennità previdenziali per la malattia professionale nella misura complessiva dell'8%
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988, la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dalla escussione testimoniale e dalla CTU espletata, consona e da ritenere immune da vizi logici.
Ciò premesso, i testi escussi hanno dimostrato la natura delle mansioni svolte e fondato il convincimento della potenziale eziologia causale (poi confermata dal CTU) tra le stesse e la verificazione della patologia.
In particolare, appaiono attendibili le dichiarazioni di e Testimone_1 Testimone_2 colleghi di lavoro del ricorrente, che hanno confermato la natura delle attività
[...] svolte dal e l'eziologia tra le stesse e le patologie riscontrate. Parte_1
Il consulente tecnico, dott. ssa sulla scorta di adeguati accertamenti e Persona_1 tenendo anche specificamente conto della effettiva natura dell'attività lavorativa concretamente svolta dall'istante, così come risultante dalla prova testimoniale, ha
Pag. 3 di 7 riconosciuto l'eziologia professionale della malattia denunciata, in ragione della tipologia della lavorazione svolta e dalla durata della prestazione lavorativa.
La CTU, in particolare, ha affermato: “Il Ricorrente negli anni 80 riferisce di aver lavorato in edilizia come pittore edile e carpentiere , successivamente ha gestito un negozio di fiori , poi agente di commercio , di seguito ha lavorato come autista di scuolabus , dal 2010 lavora presso la Società TEAM come operatore ecologico.
Il ricorrente riferisce che , nello svolgimento di tale mansione , è costretto ad assumere posture scorrette per un lungo periodo, con gli arti superiori al di sopra della linea delle spalle come accade ad esempio durante le operazioni di sollevamento e carico di numerosi mastelli di peso variabile che comportano un sovraccarico biomeccanico della PA dominante. Infatti le azioni critiche che comportano un sovraccarico biomeccanico della PA dominante nel senso di attività ripetitiva ,si individuano, ad esempio, nella spinta, nel sollevamento, nel trasporto, nella raccolta ingombranti, nello spazzamento, nella movimentazione cassonetti, nella movimentazione sacchi.
In relazione alla MMC è presente agli atti la Comunicazione del GIUDIZIO di
IDONEITA' alla MANSIONE SPECIFICA rilasciato in data 02.10.2023 dal Dott. specialista in medicina del lavoro, che certificava “...Mansione: Persona_2
Operatore ecologico pat.C-addetto servizi cimiteriali. GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLA
MANSIONE SPECIFICA: IDONEO CON LIMITAZIONI. LIMITAZIONI: Evitare il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori….”.
Riferisce, infine che l'attività lavorativa viene svolta con turni di lavoro di 6/7 ore e solitamente il turno si svolge da soli senza l'aiuto di un collega.
Da quanto sovra esposto risulta quindi che le mansioni lavorative svolte dal Sig.
[...]
prevedevano un sovraccarico continuativo di entrambi gli arti Parte_1 superiori;
più precisamente i compiti che svolgeva il ricorrente lo hanno esposto a posture incongrue, per le quali era prevista la posizione degli arti superiori oltre il piano delle spalle stesse, in movimenti ripetuti, continui e con frequenza elevata durante la giornata lavorativa.
A tal proposito, anche alla luce della documentazione presente agli atti oltre che della prova testimoniale acquisita, si può affermare che è individuabile il nesso di causalità tra la patologia denunciata a livello della PA destra e l'attività svolta dal ricorrente
Pag. 4 di 7 poichè quest'ultima (operatore ecologico )è stata caratterizzata da movimentazione continua e ripetuta della PA destra , con microtraumi dovuti ad attività eseguita con ritmi continui e ripetuti per un periodo lavorativo giornaliero di riferite 6/7 ore, modalità di movimentazione dell'arto superiore necessaria per determinare
l'insorgenza di patologia a livello della PA destra .
Si può quindi affermare che, nell'insorgenza della patologia a carico della PA destra di cui è affetto il signor , l'attività lavorativa ha avuto Parte_1 quantomeno il ruolo di concausa efficiente. nel determinismo della patologia e pertanto
(cfr. Lettera del direttore generale dell' numero 7876 bis dd CP_1
16/02/2006)“...l'accertamento della sussistenza del nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata, deve indurre riconoscere le la la natura professionale della stessa, anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi”.
Infatti la tipologia e la modalità di espletamento delle attività lavorative svolte dall'assicurato (attività di operatore ecologico), configurano condizioni di rischio e si concretizzano anche quelle costanti abitualità e sistematicità necessarie perché il rischio possa definirsi efficiente”.
La perizia ha, dunque, concluso nei seguenti termini: “
” Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene di poter ammettere l'origine professionale alla patologia di cui è affetto il Sig e cioè Parte_1
IN VR PA dx .
In relazione alla valutazione del danno biologico, quale lesione dell'integrità psico- fisica suscettibile di valutazione medico-legale, conseguente alla IN PA dx , con criterio di massima obiettività il grado risulta pari al 3% (trepercento) con decorrenza dalla data del 23.11.2021.
Al ricorrente è stato già riconosciuto dall' un danno biologico dell' 8%, per esiti CP_1 di frattura scapola per un pregresso infortunio lavorativo n.511650218 malattia denunciato il 18/10/201.
Pertanto, facendo un calcolo riduzionistico, il cumulo della suddetta tecnopatia relativa alla IN VR PA dx .(grado pari al 3%) con la pregressa tecnopatia
Pag. 5 di 7 già riconosciuta dall' (pari all'8% e relativa agli esiti di frattura scapola ) risulta CP_1 pari ad un Grado complessivo del 10%”.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Orbene, alla luce di tali principi, deve ritenersi che sussista in atti prova sufficiente del carattere professionale della malattia denunciata, sia alla luce della documentazione allegata, sia in forza della prova testimoniale raccolta, sia alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia che ha determinato un danno biologico complessivo del 3%.
Considerata la percentuale di invalidità riconosciuta già da , il grado complessivo CP_1
è pari al 10%.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa.
Le spese sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. 55/2014, CP_1 come da dispositivo (causa di valore indeterminabile – complessità bassa – parametri minimi, stante la blanda complessità della controversia)
Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 213/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologia -
IN VR PA dx - che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d.danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura del 3% ;
Pag. 6 di 7 • per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1 ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 10% (in considerazione del previo riconoscimento di un'invalidità pari all'8%), corrispondendo, in suo favore, il relativo importo, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura CP_1 di € 2.697,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da corrispondere al procuratore antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto.
Teramo, 1.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
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