CASS
Sentenza 11 ottobre 2023
Sentenza 11 ottobre 2023
Massime • 1
In caso di appello del pubblico ministero avverso sentenza assolutoria, l'obbligo di rinnovazione istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (nella formulazione antecedente alla modifica intervenuta con l'art. 34, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) non opera nel caso in cui la sentenza gravata sia stata emessa all'esito di giudizio abbreviato non condizionato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2023, n. 48565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48565 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2023 |
Testo completo
manimaiо REPUBBLICA ITALIANA 48565-23 In nome del Popolo TAno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: VITO DI NICOLA Presidente - Sent. n. sez. 1075/2023 UP 11/10/2023 IO CI - Relatore - - R.G. N. 16440/2023 RA FI NI CA MI US ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
40 udita la relazione svolta dal Consigliere IO CI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato MASTIO GIAN LUIGI GIUSEPPE del foro di NUORO in difesa della parte civile DE TO che conclude riportandosi alla memoria già in atti e deposita comparsa conclusionale e nota spese. E' presente l'avvocato LAI RA del foro di NUORO in difesa di EL IN che conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata decidendo sugli appelli proposti dal Pubblico ministero e da TOdi Sassari AN costituitosi parte civile - ha riformato quella pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro il 23 febbraio 2021 e, per l'effetto, ha dichiarato LB LL responsabile del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di anni nove di reclusione (previa applicazione della diminuzione prevista per il rito abbreviato), oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.
1.1. L'imputato era chiamato a rispondere del delitto di tentato omicidio aggravato (artt. 56,575 e 577, comma 1 n.2, cod. pen.), per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di TO AN, esplodendo verso di lui quattro colpi di fucile caricato a pallettoni, non realizzandosi l'evento per cause indipendenti dalla sua volontà e, segnatamente, per non essere i colpi andati a segno per un errore di esecuzione. Con l'aggravante di avere agito con premeditazione. In Mamoiada, loc. Consimmu il giorno 31 marzo 2016. 1.2. Come visto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro, W con la sentenza di primo grado (pronunciata all'esito del rito abbreviato non condizionato), aveva assolto l'imputato dal reato ascrittogli per non avere vch commesso il fatto, ritenendo gli elementi presenti nel fascicolo del Pubblico ministero insufficienti per pervenire ad un giudizio di penale responsabilità ad di là di ogni ragionevole dubbio.
1.3. I fatti, nella loro materialità, sono stati ricostruiti da entrambi i giudici di merito nei seguenti termini. Nel tardo pomeriggio del 31 marzo 2016, in località Cunzimmu dell'agro del comune di Mamoiada (Nuoro), ignoti avevano attentato alla vita di TO AN esplodendogli
contro
-mentre egli si trovava alla guida del proprio fuoristrada quattro colpi di fucile che avevano attinto buona parte della cabina di guida, ma che avevano provocato alla persona offesa soltanto piccole escoriazioni e tagli cutanei, prevalentemente sull'avambraccio e gomito destri. In particolare il AN, ricevuta la prima fucilata che aveva colpito e frantumato il finestrino lato conducente del suo mezzo, si era accasciato subito sulla destra lungo il sedile del passeggero fingendosi morto ed aveva così perso 2 il controllo del fuoristrada che procedendo in retromarcia terminava la corsa sul bordo sinistro della strada di campagna;
la persona offesa nell'occasione aveva udito altri colpi di fucile che avevano causato la caduta di ulteriori frammenti del veicolo all'interno dell'abitacolo. Una volta che il mezzo si era fermato il AN aveva aperto la portiera e con un balzo era uscito dalla vettura scappando in direzione opposta agli spari e verso il terreno da cui proveniva, ove chiedeva aiuto al padre ET, al padrino IE UI ed all'amico di famiglia NI Melis proprietario del medesimo appezzamento.
1.4. I rilievi effettuati dai Carabinieri, intervenuti sul posto nell'immediatezza, avevano permesso di accertare i danni alla vettura della vittima e di individuare il luogo dove si era appostato lo sparatore, vale a dire un muretto a secco a monte del costone, sopraelevato rispetto alla sede della strada campestre dove si trovava il fuoristrada;
dietro ed alla base del citato muro i militari dell'Arma avevano rinvenuto due cartucce marca Remington di colore verde ed altre due di marca Fiocchi di colore bianco. La vittima, nell'occasione, aveva dichiarato di non avere problemi con nessuno, ad eccezione della famiglia LL e, in particolare, con VA LL e LB LL (rispettivamente, zio e nipote) e soprattutto con il secondo a causa del risentimento serbato nei suoi confronti, sin dall'anno 2008 allorquando LO LL (fratello di LB) era stato ucciso;
per tale fatto erano stati indagati e ven condannati dal Tribunale di Nuoro LO Gangui (come esecutore materiale dell'omicidio) e lo stesso AN per favoreggiamento personale (per avere nascosto l'arma del delitto). Inoltre, la descrizione dello sparatore da parte della persona offesa (seppure vaga) rimandava alle fattezze fisiche di LB NA, il terreno da cui erano stati esplosi i colpi era condotto in locazione dallo zio di LB e alcuni giorni prima il NA era stato visto dal Gangui guardare con un binocolo, da un costone in lontananza, la zona dove il AN pascolava e mungeva il proprio bestiame e dove poi sarebbe avvenuto l'agguato. Quanto poi all'abbigliamento del sicario, la vittima aveva riferito che indossava una maglia/maglione a collo alto di colore scuro, indossava un passamontagna nero ed era ben coperto.
1.5. Sulla base di tali elementi i Carabinieri, nella immediatezza, avevano effettuato ricerche di LB LL che, però, era rimasto irreperibile per tutto il 3 pomeriggio del 31 marzo;
egli era stato rintracciato soltanto nelle prime ore del giorno successivo presso la campagna dello zio Sergio, sita in località Cau, agro di Mamoiada, dopo che la madre aveva più volte di contattarlo mediante il telefono cellulare. LB LL, interpellato dai militari dell'Arma, aveva dichiarato di essere stato per quasi tutto il pomeriggio del 31 marzo in campagna per accudire una vacca gravida in località Cau, sino a quando era stato rintracciato per telefono dalla madre. Essendo già stata autorizzata l'intercettazione del telefono cellulare del LL, relativamente ad un altro procedimento, era stato possibile accertare che la sua utenza cellulare era rimasta inattiva (vale a dire non censita su rete mobile) per tutto l'arco temporale pomeridiano delle ricerche, a differenza di quanto solitamente registrato in precedenza sulla medesina. A seguito di accertamenti eseguiti sul bovino (identificato con il codice aziendale IT09199010-4403) di cui aveva riferito il LL per verificare lo stato di gravidanza dell'animale, il medico veterinario dott. Daniele Musina aveva accertato che nel maggio 2016 la mucca si trovava all'ottavo mese e, di conseguenza, a marzo era al sesto. Con riferimento all'arma utilizzata per l'agguato, i rilievi tecnico scientifici sui bossoli rinvenuti in loco avevano consentito di appurare che essi erano stati sparati da un fucile semiautomatico o a pompa calibro 12, senza però riuscire a va risalire alla marca ed al modello. Dalle immagini tratte dall'impianto di videosorveglianza dell'ovile di TO LL (zio di LB) era stato accertato che alle ore 14:16 del 31 marzo LB LL si trovava all'interno di detto ovile e che, in quel momento, indossava una giubba mimetica, con al di sotto verosimilmente una felpa nera con cappuccio, pantaloni e scarponi scuri;
quando, invece, egli si era recato dai Carabinieri (alle ore 04:25 dell'1 aprile) indossava stivaletti da campagna, pantaloni in velluto blu scuro, polo amaranto con colletto bianco e stemma blu ricamato sul petto nel lato sinistro, cintura di cuoio ed un cappellino che egli non portava la mattina del giorno precedente. Successivamente, in data 12 febbraio 2017 (a seguito della segnalazione dell'esplosione di alcuni spari nelle campagne di Mamoiada), LB LL era stato tratto in arresto dai Carabinieri in flagranza per detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma da fuoco che, per la precisione, risultava essere un fucile semiautomatico calibro 12 marca Franchi, modello Black Magic, con la canna segnata e le matricole abrase e privo di bascula;
unitamente all'arma venivano rinvenute anche due cartucce calibro 12 caricate a pallettoni marca BP ed un bossolo calibro 12 della medesima marca. I rilievi dattiloscopici avevano permesso di accertare sul predetto fucile la presenza di impronte digitali e palmari del LL;
successivamente, a seguito di esami di tipo balistico, si appurava che i quattro bossoli rinvenuti sul luogo dell'agguato erano stati sparati proprio dal fucile rinvenuto nella disponibilità del predetto il giorno 12 febbraio 2017. Venivano poi disposte intercettazioni ambientali presso l'istituto carcerario dove il LL era stato ristretto a seguito del suo arresto per la detenzione del fucile. Dai colloqui svolti in carcere tra il predetto, la madre e la fidanzata (SS CU) era possibile ricavare contezza dei sospetti nutriti dal predetto e dalla madre (AN PI) circa il fatto che fosse stata la moglie dello zio VA LL a segnalare ai Carabinieri il possesso del fucile da parte del soggetto e che l'arma era in suo possesso in quanto l'aveva trovata in campagna nei pressi del suo ovile. Nel corso dei medesimi incontri, inoltre, il LL aveva anche chiesto alla madre se si fosse disfatta di quella felpa', alla risposta affermativa della PI, la CU aveva aggiunto che la stava usando in campagna. ven 2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro, all'esito del rito abbreviato, con la sentenza sopra indicata aveva assolto LB LL ritenendo che sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero non potesse ritenersi raggiunta, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della responsabilità dell'imputato; in particolare, aveva osservato che il predetto sin dall'inizio aveva sostenuto di essersi intrattenuto, dal pomeriggio del 31 marzo sino a quando era stato contattato dalla madre, in campagna per seguire la giovane bovina gravida, di talché non poteva parlarsi di un alibi falso. Analogamente, il primo giudice aveva rilevato che appariva improbabile che qualora fosse stato effettivamente lui a sparare - egli avrebbe conservato l'arma utilizzata per l'agguato per vari mesi e sparare dei colpi in pieno giorno attirando così la possibile attenzione delle forze dell'ordine. Pertanto, era verosimile che 5 dell'arma l'imputato fosse entrato in possesso soltanto in epoca successiva rispetto al tentato omicidio, come da sostenuto.
3. Avverso tale sentenza proponevano appello sia il Pubblico ministero che la parte civile;
in particolare, con il gravame della pubblica accusa veniva lamentata l'omessa valutazione complessiva - da parte del Giudice per le indagini preliminari di tutti gli elementi indiziari sussistenti a carico del LL e, - soprattutto della sua prolungata assenza il pomeriggio dei fatti, dell'alibi (relativo alla gravidanza della mucca) risultato falso a seguito dell'accertamento veterinario, del ritrovamento dell'arma utilizzata per l'agguato in suo possesso e del contenuto del colloquio intercettato in carcere rispetto alla felpa. Tali elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti tra loro, erano poi rafforzati dal movente individuato nel risentimento del LL nei confronti del AN per il suo ritenuto coinvolgimento nell'omicidio del fratello avvenuto nel 2008; pertanto, secondo l'appellante la responsabilità dell'imputato doveva ritenersi dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio. Censure di contenuto pressoché analogo venivano sollevate anche con l'appello della parte civile. ven 4. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 3 novembre 2022 ha accolto gli appelli ed ha dichiarato LB LL colpevole del reato ascrittogli condannandolo alla pena di anni nove di reclusione (pena di anni tredici e mesi sei poi ridotta di un terzo per la diminuente del rito abbreviato), oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. In sostanza, la Corte territoriale ha osservato che non poteva ragionevolmente dubitarsi della colpevolezza del LL a carico del quale sussistevano i convergenti indizi di colpevolezza sottolineati da entrambi gli appellanti. La Corte distrettuale li ha ravvisati nella prolungata assenza dell'imputato nel pomeriggio del 31 marzo, nell'accertata falsità dell'alibi relativo alla gestazione del bovino, nei controlli con il binocolo effettuati dal LL il giorno precedente i fatti sul luogo dove poi sarebbe avvenuto l'agguato, nel fatto che lo sparatore si 6 trovava nel terreno gestito dalla famiglia dell'imputato, nel cambio degli abiti indossati dal LL, nel possesso dell'arma e nella richiesta di notizie avanzata dal LL alla madre rispetto alla citata felpa. Se ad essi si aggiungeva poi il movente rappresentato dall'aspro risentimento dell'imputato nei confronti della persona offesa, la penale responsabilità dell'imputato non poteva essere messa in dubbio come, invece, erroneamente aveva fatto il Giudice per le indagini preliminari, il quale aveva sottovalutato la portata dei suddetti elementi, interpretandoli in modo illogico e parcellizzato.
5. Avverso la predetta sentenza LB LL, per mezzo dell'avv. Francesco Lai, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
5.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o falsa applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza dei gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza;
secondo il ricorrente la sentenza della Corte di appello non ha fatto corretta applicazione della regola di giudizio prevista dall'art.533 cod. proc. pen. tenuto conto, in particolare, che nel caso di specie trovandosi in presenza di una assoluzione intervenuta in primo grado era ven necessaria una motivazione 'rafforzata' per pervenire legittimamente ad una pronuncia di condanna. Al contrario la Corte distrettuale si è limitata ad una rilettura a contrario degli elementi indiziari rispetto a quella svolta dal Giudice per le indagini preliminari, senza dare conto e spiegare la esclusione di possibili ipotesi interpretative alternative, dando allo stesso movente valore indiziario.
5.2. Con secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alla valutazione del contenuto delle conservazioni tra l'imputato, la madre e la fidanzata intercettate nella sala colloqui presso la casa circondariale di Nuoro;
in particolare, la Corte territoriale, in modo illogico, ha ritenuto attendibili soltanto le dichiarazioni dalle quale ha desunto elementi a carico dell'imputato, mentre ha considerato non vere quelle nelle quali il LL ribadiva la propria innocenza in quanto i colloquianti sarebbero stati consapevoli di essere intercettati. 7 5.3. Infine censura la decisione della Corte di appello, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valutazione dell'assenza di alibi o dell'alibi falso. Al riguardo osserva che i giudici di appello dopo avere sostenuto l'assenza di alibi (la gravidanza del bovino) hanno poi ritenuto che lo stesso fosse falso senza però fornire una motivazione 'rafforzata' rispetto alla valutazione operata dal Giudice per le indagini preliminari che, sul punto, aveva enfatizzato che la gravidanza dell'animale era risultata reale e che sin dall'inizio il LL aveva richiamato tale circostanza per giustificare la propria assenza nel pomeriggio del 31 marzo.
6. La parte civile TO AN ha depositato memoria a firma dell'avv. Gian UI AS insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, comunque, per il rigetto dello stesso.
7. Alla udienza di discussione le parti hanno concluso nei termini sopra indicati. CONSIDERATO IN DIRITTO s e v 1.Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Anzitutto deve escludersi che, nella ipotesi di c.d. "overturning" sfavorevole, sia necessaria la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio abbreviato c.d. "secco", come d'altra parte stabilito espressamente dall'art. 603 cod. proc. pen., come riformulato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Al riguardo deve ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, prima della novella legislativa del 2017 (legge n. 103 del 23 giugno) di fatto recettiva della elaborazione interpretativa, aveva affermato il principio secondo cui è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel 8 giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785). L'arresto è stato, tuttavia, notoriamente superato dalla stessa giurisprudenza convenzionale che con la sentenza CEDU del 25 marzo 2021, Di AR e NA c. TA (ric. riun. n. 15931/15 e 16459/15) ha stabilito che nel caso portato alla sua attenzione il giudice d'appello non fosse tenuto alla rinnovazione della testimonianza di tre collaboratori di giustizia, che erano stati sentiti in qualità di persone in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini, evidenziando che, attraverso la richiesta di instaurazione del rito, i ricorrenti, assistiti dai loro difensori, avevano accettato di difendersi sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, di cui avevano avuto conoscenza, rinunciando senza equivoci al diritto di ottenere l'audizione dei testimoni, compresi quelli di cui avevano poi lamentato il mancato esame nel giudizio d'appello. E' comunque significativa la circostanza che l'attuale versione dell'art. 603, comma 3-bis, come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1 d.lgs. 10 n ottobre 2022, n. 150 abbia specificato che il principio della generalizzata e v necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale in caso di riforma in peius di una sentenza di proscioglimento 'per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa' trova applicazione nei casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado ed all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5 e 541, comma 3, cod. proc. pen. e non dunque nel caso di giud zio abbreviato cd. 'secco', come quello svoltosi nel primo grado del presente procedimento. È ovvio che la modifica ora indicata trova applicazione solo a partire dal 30 dicembre 2022, come stabilito dall'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162 convertito nella legge la legge di conversione 30 dicembre 2022, n. 199, laddove al momento della celebrazione del processo di secondo grado era l'evoluzione giurisprudenziale nazionale e convenzionale a fungere da parametro interpretativo di riferimento, ma del pari non v'è dubbio che la citata modifica costituisca la traduzione normativa di un orientamento ermeneutico già affermatosi in precedenza. 9 Deve aggiungersi che la ricordata sentenza Corte EDU del 25 marzo 2021, Di AR e NA c. TA pone come ulteriore condizione per la legittimità di una pronuncia peggiorativa della sentenza di proscioglimento l'obbligo di rinnovazione istruttoria quando la testimonianza assunta in primo grado sia stata decisiva ai fini della pronuncia. L'obbligo, tuttavia, vale soltanto quando il testimone o i testimoni non riascoltati in sede di appello siano stati escussi in primo grado dal giudice in virtù dei suoi poteri istruttori e quindi solo in caso di giudizio abbreviato con integrazione probatoria officiosa, mentre nel caso in esame è pacifico che il giudizio di primo grado si è svolto nelle forme del giudizio abbreviato c.d. 'secco' con la conseguente esclusione della necessità della rinnovazione istruttoria (Sez. 6 , Sentenza n. 11490 del 27/01/2023, Rv. 284569 - 01, resa in materia di estradizione).
3. Ciò posto si osserva che l'odierno ricorrente (dopo una iniziale richiesta di archiviazione da parte del Pubblico ministero e la imputazione coatta disposta dal Giudice per le indagini preliminari) era stato assolto in primo grado, e ineludibile risultava dunque il rispetto dell'insegnamento, per cui, in tale caso, la sentenza di condanna resa in appello deve confutare specificamente pena altrimenti la violazione del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ven e il correlato vizio di motivazione le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione liberatoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti rilevanti in essa contenuti, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello. Deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 24-2330-01; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083-01; Sez. 4, n. 7630 del 29/11/2004, dep. 2005, Marchiorelo, Rv. 231136-01). In sostanza, il giudice di appello, che riformi totalmente la decisione di primo grado, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, non potendo limitarsi ad imporre la propria 10 valutazione del compendio probatorio solo perché in tesi preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907-01; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327-01; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261589-01; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005-01; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, AM Ridha, Rv. 257332-01; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638- 01).
3.2. Orbene, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro aveva messo in evidenza l'assenza di circostanze in grado di ritenere dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che a sparare i colpi di fucile che avevano attinto il fuoristrada con a bordo la persona offesa, fosse stato effettivarnente LB LL.
4. La Corte di appello ha, invece, ritenuto raggiunta tale prova adempiendo al sopra indicato obbligo di motivazione 'rafforzata', poiché ha operato una valutazione indubbiamente più ampia ed articolata degli elementi indiziari rispetto al primo giudice, anche con riferimento a profili ignorati da quest'ultimo.
4.1.In sostanza, la Corte distrettuale ha doverosamente riesaminato tutto il compendio probatorio, raffrontando i motivi di impugnazione con la struttura va argomentativa della prima sentenza per disattenderli a ragione del positivo apprezzamento degli elementi acquisiti, condotto con rigore logico ed in perfetta correttezza procedurale.
4.2. Invero i giudici di appello, per rivalutare la fattispecie e ritenere responsabile l'imputato del tentato omicidio, hanno dato anzitutto coerente rilievo al contrario del primo giudice alle s.i.t. della persona offesa circa il fatto che il giorno prima dell'agguato il cugino LO UI aveva riconosciuto l'odierno ricorrente guardare con il binocolo in loro direzione, mentre si trovavano proprio dove poi sarebbe avvenuto l'agguato e che, una volta accortosi di essere stato notato, si era subito allontanato. ✓ Lo stesso AN aveva poi aggiunto che l'attentatore conosceva i luoghi e sapeva come muoversi negli stessi;
nel corso delle indagini, si era appurato che il terreno dal quale erano partiti i colpi era in concessione proprio alla famiglia dell'odierno ricorrente. 11 Anche con riferimento all' alibi, la Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione adeguata e non contraddittoria, che sulla base delle s.i.t. di RU CU e di VA LL doveva ritenersi che l'imputato non era solito occuparsi del bovino in gravidanza (per il quale, comunque, non erano stati segnalati problemi nel corso della gestazione) e che non era, comunque, aduso ai tipici sacrifici legati alla pastorizia di talché apparivano inverosimili le particolari attenzioni riversate sull' animale in questione (pagg. 45 e ss. della sentenza impugnata); deve notarsi che anche tali aspetti non erano stati oggetto di esame da parte del Giudice per le indagini preliminari. Inoltre, i giudici di appello hanno sottolineato come, sulla base degli accertamenti veterinari effettuati dal dott. Daniele Musina, era stato accertato che il bovino citato dall'imputato nel mese di marzo del 2016 s trovasse soltanto al sesto mese di gestazione e che, quindi, non corrispondeva al vero che fosse prossimo al parto in tale epoca, come invece sostenuto dal LL per giustificare la propria irreperibilità protrattasi per gran parte del giorno dei fatti. ка La Corte di appello ha poi ritenuto, sempre in modo non contraddittorio, che un ulteriore elemento indiziario fosse costituito dal fatto che l'imputato al - ven contrario di quanto registrato nel corso delle intercettazioni disposte per altri fatti non aveva utilizzato il telefono cellulare per tutto il pomeriggio del 31 marzo, " sino alle ore 22:25 allorquando aveva risposto alla chiamata della madre che aveva cercato di contattarlo dopo l'invito in tal senso da parte dei Carabinieri. Proprio con riferimento a tale ultima circostanza, la Corte territoriale ha osservato, in modo non manifestamente illogico, che il fatto che il LL, sin dall'inizio, avesse fatto riferimento alla gravidanza dell'animale (circostanza dalla quale il primo giudice aveva fatto discendere l'autenticità dell'alibi) non poteva, di per sé sola, determinare l'autenticità dell' alibi medesimo.
4.2. Anche rispetto al possesso del fucile utilizzato per il tentato omicidio, la Corte territoriale ha osservato, in modo non contraddittorio, che le deduzioni del primo giudice - secondo il quale era inverosimile che il LL (in considerazione del suo spessore criminale) avesse conservato l'arma essendo l'autore del delitto - non erano condivisibili poiché erano meramente di carattere speculativo e non avevano trovato alcun tipo di riscontro di natura probatoria, visto anche che non vi erano altri soggetti (ad eccezione di VA LL, zio dell'imputato) che 12 avevano interesse ad eliminare il AN. Inoltre, la Corte di appello ha osservato che l'imputato - al momento del suo arresto per il possesso dell'arma si trovava in un luogo isolato in campagna, di talché era verosimile che egli ritenesse di non potere essere sorpreso dalle forze dell'ordine mentre usava l'arma, tanto che aveva esternato alla madre il sospetto che a denunciarlo alle forze dell'ordine fosse stata la moglie dello zio VA. Non poteva ritenersi verosimile, poi, che egli avesse trovato l'arma in campagna nei pressi del suo ovile (come sostenuto nel corso di un altro colloquio con la madre intercettato in carcere) e l'avesse tenuta con sé nonostante fosse con le canne mozzate ed il numero di matricola abrasa e quindi presumibilmente già utilizzata per la commissione di reati.
4.3. La Corte di appello, al contrario del primo giudice, ha coerentemente valorizzato anche la circostanza del cambio degli indumenti da parte dell'imputato tra il mattino del 31 marzo ed il momento nel quale si era presentato dai Carabinieri (circa le ore 05:00 dell'1 aprile), nonché la preoccupazione mostrata W dal LL circa il fatto che le telecamere di sicurezza dell'ovile dello zio (che lo avevano ripreso al mattino del 31 marzo) funzionassero e potessero così ven mostrare come fosse abbigliato. A tale indizio ha collegato, in modo non manifestamente illogico, anche la domanda fatta alla madre - sempre nel corso di un colloquio in carcere se aveva fatto sparire quella felpa', da intendersi come quella di colore scuro da lui indossata al momento dell'agguato.
4.4. Quanto poi alla contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello rispetto alla valorizzazione delle conversazioni intercettate, alla quale ha fatto richiamo il difensore dell'imputato anche nel corso della discussione orale, deve osservarsi che la Corte distrettuale con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha evidenziato che l'imputato, la madre e la fidanzata avevano mostrato di essere a conoscenza della possibilità di essere oggetto di intercettazioni in carcere visto che il LL si era lamentato della presenza di microspie nella sua cella, che a volte i colloquianti bisbigliavano tra di loro, o parlavano all'orecchio e che l'odierno ricorrente in qualche caso aveva intimato espressamente alla madre di chiudere la bocca. 13 Pertanto, in modo coerente non è stato dato rilievo alle proclamazioni di innocenza da parte dell'imputato anche rispetto al possesso dell'arma che aveva sostenuto di avere rinvenuto in campagna e per la quale all'epoca era ristretto in carcere. Al contrario, in maniera non illogica, ha ritenuto indiziante la domanda circa la felpa che non era stata trovata dagli investigatori (nemmeno successivamente) e rispetto alla quale egli voleva essere rassicurato circa il fatto che fosse stata fatta sparire;
tale domanda, infatti, non poteva avere altro ragionevole significato se non quello di assicurarsi della avvenuta sparizione del capo di abbigliamento da quale si sarebbe potuta ricavare la conferma della sua responsabilità mediante, ad esempio, il rilevamento di tracce di polvere da sparo.
5. Ai suddetti elementi indiziari, tutti precisi, gravi e concordanti tra loro, la -come riferito Corte di appello ha poi aggiunto il movente desunto dal fatto che dalla persona offesa solo l'imputato o lo zio VA LL avevano motivo di - rancore nei suoi confronti, nonché dalla frase 'sangue chiama sangue' rivolta da LB LL alla madre, nel corso di un incontro in carcere, a conferma della natura di vendetta dell'agguato. на 5.1. Al riguardo va ricordato che in tema di prova, la causale in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a ven fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per lorola univoca significazione (Sez. 1, Sentenza n. 813 del 19/10/2016, dep. 2017 Rv. 269287 -01).
5.2. Ne consegue che la sentenza impugnata è giunta alla dichiarazione di responsabilità sulla base degli indizi sussistenti a carico dell'imputato, nel rispetto del disposto dell'art. 192 cod. proc. pen. e con una motivazione 'rafforzata' rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado, avendo confutato specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della decisione del Giudice per le indagini preliminari e dando conto, in modo coerente, delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza.
6. In conclusione il ricorso deve essere respinto, con la condanna del ricorrente del pagamento, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa 14 sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio dello Stato secondo le modalità indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma, l'11 ottobre 2023. Il Consigliere estensore Giorgio Posний Il Presidente VI Di CO vi to drivee CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Die Sezione Panale. Depositata in Cancellerial oggi Roma, il 06/12/2023 IL FUNZIONARIO STUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Marinaful asi 15
40 udita la relazione svolta dal Consigliere IO CI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato MASTIO GIAN LUIGI GIUSEPPE del foro di NUORO in difesa della parte civile DE TO che conclude riportandosi alla memoria già in atti e deposita comparsa conclusionale e nota spese. E' presente l'avvocato LAI RA del foro di NUORO in difesa di EL IN che conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata decidendo sugli appelli proposti dal Pubblico ministero e da TOdi Sassari AN costituitosi parte civile - ha riformato quella pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro il 23 febbraio 2021 e, per l'effetto, ha dichiarato LB LL responsabile del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di anni nove di reclusione (previa applicazione della diminuzione prevista per il rito abbreviato), oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.
1.1. L'imputato era chiamato a rispondere del delitto di tentato omicidio aggravato (artt. 56,575 e 577, comma 1 n.2, cod. pen.), per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di TO AN, esplodendo verso di lui quattro colpi di fucile caricato a pallettoni, non realizzandosi l'evento per cause indipendenti dalla sua volontà e, segnatamente, per non essere i colpi andati a segno per un errore di esecuzione. Con l'aggravante di avere agito con premeditazione. In Mamoiada, loc. Consimmu il giorno 31 marzo 2016. 1.2. Come visto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro, W con la sentenza di primo grado (pronunciata all'esito del rito abbreviato non condizionato), aveva assolto l'imputato dal reato ascrittogli per non avere vch commesso il fatto, ritenendo gli elementi presenti nel fascicolo del Pubblico ministero insufficienti per pervenire ad un giudizio di penale responsabilità ad di là di ogni ragionevole dubbio.
1.3. I fatti, nella loro materialità, sono stati ricostruiti da entrambi i giudici di merito nei seguenti termini. Nel tardo pomeriggio del 31 marzo 2016, in località Cunzimmu dell'agro del comune di Mamoiada (Nuoro), ignoti avevano attentato alla vita di TO AN esplodendogli
contro
-mentre egli si trovava alla guida del proprio fuoristrada quattro colpi di fucile che avevano attinto buona parte della cabina di guida, ma che avevano provocato alla persona offesa soltanto piccole escoriazioni e tagli cutanei, prevalentemente sull'avambraccio e gomito destri. In particolare il AN, ricevuta la prima fucilata che aveva colpito e frantumato il finestrino lato conducente del suo mezzo, si era accasciato subito sulla destra lungo il sedile del passeggero fingendosi morto ed aveva così perso 2 il controllo del fuoristrada che procedendo in retromarcia terminava la corsa sul bordo sinistro della strada di campagna;
la persona offesa nell'occasione aveva udito altri colpi di fucile che avevano causato la caduta di ulteriori frammenti del veicolo all'interno dell'abitacolo. Una volta che il mezzo si era fermato il AN aveva aperto la portiera e con un balzo era uscito dalla vettura scappando in direzione opposta agli spari e verso il terreno da cui proveniva, ove chiedeva aiuto al padre ET, al padrino IE UI ed all'amico di famiglia NI Melis proprietario del medesimo appezzamento.
1.4. I rilievi effettuati dai Carabinieri, intervenuti sul posto nell'immediatezza, avevano permesso di accertare i danni alla vettura della vittima e di individuare il luogo dove si era appostato lo sparatore, vale a dire un muretto a secco a monte del costone, sopraelevato rispetto alla sede della strada campestre dove si trovava il fuoristrada;
dietro ed alla base del citato muro i militari dell'Arma avevano rinvenuto due cartucce marca Remington di colore verde ed altre due di marca Fiocchi di colore bianco. La vittima, nell'occasione, aveva dichiarato di non avere problemi con nessuno, ad eccezione della famiglia LL e, in particolare, con VA LL e LB LL (rispettivamente, zio e nipote) e soprattutto con il secondo a causa del risentimento serbato nei suoi confronti, sin dall'anno 2008 allorquando LO LL (fratello di LB) era stato ucciso;
per tale fatto erano stati indagati e ven condannati dal Tribunale di Nuoro LO Gangui (come esecutore materiale dell'omicidio) e lo stesso AN per favoreggiamento personale (per avere nascosto l'arma del delitto). Inoltre, la descrizione dello sparatore da parte della persona offesa (seppure vaga) rimandava alle fattezze fisiche di LB NA, il terreno da cui erano stati esplosi i colpi era condotto in locazione dallo zio di LB e alcuni giorni prima il NA era stato visto dal Gangui guardare con un binocolo, da un costone in lontananza, la zona dove il AN pascolava e mungeva il proprio bestiame e dove poi sarebbe avvenuto l'agguato. Quanto poi all'abbigliamento del sicario, la vittima aveva riferito che indossava una maglia/maglione a collo alto di colore scuro, indossava un passamontagna nero ed era ben coperto.
1.5. Sulla base di tali elementi i Carabinieri, nella immediatezza, avevano effettuato ricerche di LB LL che, però, era rimasto irreperibile per tutto il 3 pomeriggio del 31 marzo;
egli era stato rintracciato soltanto nelle prime ore del giorno successivo presso la campagna dello zio Sergio, sita in località Cau, agro di Mamoiada, dopo che la madre aveva più volte di contattarlo mediante il telefono cellulare. LB LL, interpellato dai militari dell'Arma, aveva dichiarato di essere stato per quasi tutto il pomeriggio del 31 marzo in campagna per accudire una vacca gravida in località Cau, sino a quando era stato rintracciato per telefono dalla madre. Essendo già stata autorizzata l'intercettazione del telefono cellulare del LL, relativamente ad un altro procedimento, era stato possibile accertare che la sua utenza cellulare era rimasta inattiva (vale a dire non censita su rete mobile) per tutto l'arco temporale pomeridiano delle ricerche, a differenza di quanto solitamente registrato in precedenza sulla medesina. A seguito di accertamenti eseguiti sul bovino (identificato con il codice aziendale IT09199010-4403) di cui aveva riferito il LL per verificare lo stato di gravidanza dell'animale, il medico veterinario dott. Daniele Musina aveva accertato che nel maggio 2016 la mucca si trovava all'ottavo mese e, di conseguenza, a marzo era al sesto. Con riferimento all'arma utilizzata per l'agguato, i rilievi tecnico scientifici sui bossoli rinvenuti in loco avevano consentito di appurare che essi erano stati sparati da un fucile semiautomatico o a pompa calibro 12, senza però riuscire a va risalire alla marca ed al modello. Dalle immagini tratte dall'impianto di videosorveglianza dell'ovile di TO LL (zio di LB) era stato accertato che alle ore 14:16 del 31 marzo LB LL si trovava all'interno di detto ovile e che, in quel momento, indossava una giubba mimetica, con al di sotto verosimilmente una felpa nera con cappuccio, pantaloni e scarponi scuri;
quando, invece, egli si era recato dai Carabinieri (alle ore 04:25 dell'1 aprile) indossava stivaletti da campagna, pantaloni in velluto blu scuro, polo amaranto con colletto bianco e stemma blu ricamato sul petto nel lato sinistro, cintura di cuoio ed un cappellino che egli non portava la mattina del giorno precedente. Successivamente, in data 12 febbraio 2017 (a seguito della segnalazione dell'esplosione di alcuni spari nelle campagne di Mamoiada), LB LL era stato tratto in arresto dai Carabinieri in flagranza per detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma da fuoco che, per la precisione, risultava essere un fucile semiautomatico calibro 12 marca Franchi, modello Black Magic, con la canna segnata e le matricole abrase e privo di bascula;
unitamente all'arma venivano rinvenute anche due cartucce calibro 12 caricate a pallettoni marca BP ed un bossolo calibro 12 della medesima marca. I rilievi dattiloscopici avevano permesso di accertare sul predetto fucile la presenza di impronte digitali e palmari del LL;
successivamente, a seguito di esami di tipo balistico, si appurava che i quattro bossoli rinvenuti sul luogo dell'agguato erano stati sparati proprio dal fucile rinvenuto nella disponibilità del predetto il giorno 12 febbraio 2017. Venivano poi disposte intercettazioni ambientali presso l'istituto carcerario dove il LL era stato ristretto a seguito del suo arresto per la detenzione del fucile. Dai colloqui svolti in carcere tra il predetto, la madre e la fidanzata (SS CU) era possibile ricavare contezza dei sospetti nutriti dal predetto e dalla madre (AN PI) circa il fatto che fosse stata la moglie dello zio VA LL a segnalare ai Carabinieri il possesso del fucile da parte del soggetto e che l'arma era in suo possesso in quanto l'aveva trovata in campagna nei pressi del suo ovile. Nel corso dei medesimi incontri, inoltre, il LL aveva anche chiesto alla madre se si fosse disfatta di quella felpa', alla risposta affermativa della PI, la CU aveva aggiunto che la stava usando in campagna. ven 2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro, all'esito del rito abbreviato, con la sentenza sopra indicata aveva assolto LB LL ritenendo che sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero non potesse ritenersi raggiunta, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della responsabilità dell'imputato; in particolare, aveva osservato che il predetto sin dall'inizio aveva sostenuto di essersi intrattenuto, dal pomeriggio del 31 marzo sino a quando era stato contattato dalla madre, in campagna per seguire la giovane bovina gravida, di talché non poteva parlarsi di un alibi falso. Analogamente, il primo giudice aveva rilevato che appariva improbabile che qualora fosse stato effettivamente lui a sparare - egli avrebbe conservato l'arma utilizzata per l'agguato per vari mesi e sparare dei colpi in pieno giorno attirando così la possibile attenzione delle forze dell'ordine. Pertanto, era verosimile che 5 dell'arma l'imputato fosse entrato in possesso soltanto in epoca successiva rispetto al tentato omicidio, come da sostenuto.
3. Avverso tale sentenza proponevano appello sia il Pubblico ministero che la parte civile;
in particolare, con il gravame della pubblica accusa veniva lamentata l'omessa valutazione complessiva - da parte del Giudice per le indagini preliminari di tutti gli elementi indiziari sussistenti a carico del LL e, - soprattutto della sua prolungata assenza il pomeriggio dei fatti, dell'alibi (relativo alla gravidanza della mucca) risultato falso a seguito dell'accertamento veterinario, del ritrovamento dell'arma utilizzata per l'agguato in suo possesso e del contenuto del colloquio intercettato in carcere rispetto alla felpa. Tali elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti tra loro, erano poi rafforzati dal movente individuato nel risentimento del LL nei confronti del AN per il suo ritenuto coinvolgimento nell'omicidio del fratello avvenuto nel 2008; pertanto, secondo l'appellante la responsabilità dell'imputato doveva ritenersi dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio. Censure di contenuto pressoché analogo venivano sollevate anche con l'appello della parte civile. ven 4. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 3 novembre 2022 ha accolto gli appelli ed ha dichiarato LB LL colpevole del reato ascrittogli condannandolo alla pena di anni nove di reclusione (pena di anni tredici e mesi sei poi ridotta di un terzo per la diminuente del rito abbreviato), oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. In sostanza, la Corte territoriale ha osservato che non poteva ragionevolmente dubitarsi della colpevolezza del LL a carico del quale sussistevano i convergenti indizi di colpevolezza sottolineati da entrambi gli appellanti. La Corte distrettuale li ha ravvisati nella prolungata assenza dell'imputato nel pomeriggio del 31 marzo, nell'accertata falsità dell'alibi relativo alla gestazione del bovino, nei controlli con il binocolo effettuati dal LL il giorno precedente i fatti sul luogo dove poi sarebbe avvenuto l'agguato, nel fatto che lo sparatore si 6 trovava nel terreno gestito dalla famiglia dell'imputato, nel cambio degli abiti indossati dal LL, nel possesso dell'arma e nella richiesta di notizie avanzata dal LL alla madre rispetto alla citata felpa. Se ad essi si aggiungeva poi il movente rappresentato dall'aspro risentimento dell'imputato nei confronti della persona offesa, la penale responsabilità dell'imputato non poteva essere messa in dubbio come, invece, erroneamente aveva fatto il Giudice per le indagini preliminari, il quale aveva sottovalutato la portata dei suddetti elementi, interpretandoli in modo illogico e parcellizzato.
5. Avverso la predetta sentenza LB LL, per mezzo dell'avv. Francesco Lai, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
5.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o falsa applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza dei gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza;
secondo il ricorrente la sentenza della Corte di appello non ha fatto corretta applicazione della regola di giudizio prevista dall'art.533 cod. proc. pen. tenuto conto, in particolare, che nel caso di specie trovandosi in presenza di una assoluzione intervenuta in primo grado era ven necessaria una motivazione 'rafforzata' per pervenire legittimamente ad una pronuncia di condanna. Al contrario la Corte distrettuale si è limitata ad una rilettura a contrario degli elementi indiziari rispetto a quella svolta dal Giudice per le indagini preliminari, senza dare conto e spiegare la esclusione di possibili ipotesi interpretative alternative, dando allo stesso movente valore indiziario.
5.2. Con secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alla valutazione del contenuto delle conservazioni tra l'imputato, la madre e la fidanzata intercettate nella sala colloqui presso la casa circondariale di Nuoro;
in particolare, la Corte territoriale, in modo illogico, ha ritenuto attendibili soltanto le dichiarazioni dalle quale ha desunto elementi a carico dell'imputato, mentre ha considerato non vere quelle nelle quali il LL ribadiva la propria innocenza in quanto i colloquianti sarebbero stati consapevoli di essere intercettati. 7 5.3. Infine censura la decisione della Corte di appello, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valutazione dell'assenza di alibi o dell'alibi falso. Al riguardo osserva che i giudici di appello dopo avere sostenuto l'assenza di alibi (la gravidanza del bovino) hanno poi ritenuto che lo stesso fosse falso senza però fornire una motivazione 'rafforzata' rispetto alla valutazione operata dal Giudice per le indagini preliminari che, sul punto, aveva enfatizzato che la gravidanza dell'animale era risultata reale e che sin dall'inizio il LL aveva richiamato tale circostanza per giustificare la propria assenza nel pomeriggio del 31 marzo.
6. La parte civile TO AN ha depositato memoria a firma dell'avv. Gian UI AS insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, comunque, per il rigetto dello stesso.
7. Alla udienza di discussione le parti hanno concluso nei termini sopra indicati. CONSIDERATO IN DIRITTO s e v 1.Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Anzitutto deve escludersi che, nella ipotesi di c.d. "overturning" sfavorevole, sia necessaria la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio abbreviato c.d. "secco", come d'altra parte stabilito espressamente dall'art. 603 cod. proc. pen., come riformulato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Al riguardo deve ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, prima della novella legislativa del 2017 (legge n. 103 del 23 giugno) di fatto recettiva della elaborazione interpretativa, aveva affermato il principio secondo cui è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel 8 giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785). L'arresto è stato, tuttavia, notoriamente superato dalla stessa giurisprudenza convenzionale che con la sentenza CEDU del 25 marzo 2021, Di AR e NA c. TA (ric. riun. n. 15931/15 e 16459/15) ha stabilito che nel caso portato alla sua attenzione il giudice d'appello non fosse tenuto alla rinnovazione della testimonianza di tre collaboratori di giustizia, che erano stati sentiti in qualità di persone in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini, evidenziando che, attraverso la richiesta di instaurazione del rito, i ricorrenti, assistiti dai loro difensori, avevano accettato di difendersi sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, di cui avevano avuto conoscenza, rinunciando senza equivoci al diritto di ottenere l'audizione dei testimoni, compresi quelli di cui avevano poi lamentato il mancato esame nel giudizio d'appello. E' comunque significativa la circostanza che l'attuale versione dell'art. 603, comma 3-bis, come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1 d.lgs. 10 n ottobre 2022, n. 150 abbia specificato che il principio della generalizzata e v necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale in caso di riforma in peius di una sentenza di proscioglimento 'per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa' trova applicazione nei casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado ed all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5 e 541, comma 3, cod. proc. pen. e non dunque nel caso di giud zio abbreviato cd. 'secco', come quello svoltosi nel primo grado del presente procedimento. È ovvio che la modifica ora indicata trova applicazione solo a partire dal 30 dicembre 2022, come stabilito dall'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162 convertito nella legge la legge di conversione 30 dicembre 2022, n. 199, laddove al momento della celebrazione del processo di secondo grado era l'evoluzione giurisprudenziale nazionale e convenzionale a fungere da parametro interpretativo di riferimento, ma del pari non v'è dubbio che la citata modifica costituisca la traduzione normativa di un orientamento ermeneutico già affermatosi in precedenza. 9 Deve aggiungersi che la ricordata sentenza Corte EDU del 25 marzo 2021, Di AR e NA c. TA pone come ulteriore condizione per la legittimità di una pronuncia peggiorativa della sentenza di proscioglimento l'obbligo di rinnovazione istruttoria quando la testimonianza assunta in primo grado sia stata decisiva ai fini della pronuncia. L'obbligo, tuttavia, vale soltanto quando il testimone o i testimoni non riascoltati in sede di appello siano stati escussi in primo grado dal giudice in virtù dei suoi poteri istruttori e quindi solo in caso di giudizio abbreviato con integrazione probatoria officiosa, mentre nel caso in esame è pacifico che il giudizio di primo grado si è svolto nelle forme del giudizio abbreviato c.d. 'secco' con la conseguente esclusione della necessità della rinnovazione istruttoria (Sez. 6 , Sentenza n. 11490 del 27/01/2023, Rv. 284569 - 01, resa in materia di estradizione).
3. Ciò posto si osserva che l'odierno ricorrente (dopo una iniziale richiesta di archiviazione da parte del Pubblico ministero e la imputazione coatta disposta dal Giudice per le indagini preliminari) era stato assolto in primo grado, e ineludibile risultava dunque il rispetto dell'insegnamento, per cui, in tale caso, la sentenza di condanna resa in appello deve confutare specificamente pena altrimenti la violazione del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ven e il correlato vizio di motivazione le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione liberatoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti rilevanti in essa contenuti, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello. Deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 24-2330-01; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083-01; Sez. 4, n. 7630 del 29/11/2004, dep. 2005, Marchiorelo, Rv. 231136-01). In sostanza, il giudice di appello, che riformi totalmente la decisione di primo grado, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, non potendo limitarsi ad imporre la propria 10 valutazione del compendio probatorio solo perché in tesi preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907-01; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327-01; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261589-01; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005-01; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, AM Ridha, Rv. 257332-01; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638- 01).
3.2. Orbene, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro aveva messo in evidenza l'assenza di circostanze in grado di ritenere dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che a sparare i colpi di fucile che avevano attinto il fuoristrada con a bordo la persona offesa, fosse stato effettivarnente LB LL.
4. La Corte di appello ha, invece, ritenuto raggiunta tale prova adempiendo al sopra indicato obbligo di motivazione 'rafforzata', poiché ha operato una valutazione indubbiamente più ampia ed articolata degli elementi indiziari rispetto al primo giudice, anche con riferimento a profili ignorati da quest'ultimo.
4.1.In sostanza, la Corte distrettuale ha doverosamente riesaminato tutto il compendio probatorio, raffrontando i motivi di impugnazione con la struttura va argomentativa della prima sentenza per disattenderli a ragione del positivo apprezzamento degli elementi acquisiti, condotto con rigore logico ed in perfetta correttezza procedurale.
4.2. Invero i giudici di appello, per rivalutare la fattispecie e ritenere responsabile l'imputato del tentato omicidio, hanno dato anzitutto coerente rilievo al contrario del primo giudice alle s.i.t. della persona offesa circa il fatto che il giorno prima dell'agguato il cugino LO UI aveva riconosciuto l'odierno ricorrente guardare con il binocolo in loro direzione, mentre si trovavano proprio dove poi sarebbe avvenuto l'agguato e che, una volta accortosi di essere stato notato, si era subito allontanato. ✓ Lo stesso AN aveva poi aggiunto che l'attentatore conosceva i luoghi e sapeva come muoversi negli stessi;
nel corso delle indagini, si era appurato che il terreno dal quale erano partiti i colpi era in concessione proprio alla famiglia dell'odierno ricorrente. 11 Anche con riferimento all' alibi, la Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione adeguata e non contraddittoria, che sulla base delle s.i.t. di RU CU e di VA LL doveva ritenersi che l'imputato non era solito occuparsi del bovino in gravidanza (per il quale, comunque, non erano stati segnalati problemi nel corso della gestazione) e che non era, comunque, aduso ai tipici sacrifici legati alla pastorizia di talché apparivano inverosimili le particolari attenzioni riversate sull' animale in questione (pagg. 45 e ss. della sentenza impugnata); deve notarsi che anche tali aspetti non erano stati oggetto di esame da parte del Giudice per le indagini preliminari. Inoltre, i giudici di appello hanno sottolineato come, sulla base degli accertamenti veterinari effettuati dal dott. Daniele Musina, era stato accertato che il bovino citato dall'imputato nel mese di marzo del 2016 s trovasse soltanto al sesto mese di gestazione e che, quindi, non corrispondeva al vero che fosse prossimo al parto in tale epoca, come invece sostenuto dal LL per giustificare la propria irreperibilità protrattasi per gran parte del giorno dei fatti. ка La Corte di appello ha poi ritenuto, sempre in modo non contraddittorio, che un ulteriore elemento indiziario fosse costituito dal fatto che l'imputato al - ven contrario di quanto registrato nel corso delle intercettazioni disposte per altri fatti non aveva utilizzato il telefono cellulare per tutto il pomeriggio del 31 marzo, " sino alle ore 22:25 allorquando aveva risposto alla chiamata della madre che aveva cercato di contattarlo dopo l'invito in tal senso da parte dei Carabinieri. Proprio con riferimento a tale ultima circostanza, la Corte territoriale ha osservato, in modo non manifestamente illogico, che il fatto che il LL, sin dall'inizio, avesse fatto riferimento alla gravidanza dell'animale (circostanza dalla quale il primo giudice aveva fatto discendere l'autenticità dell'alibi) non poteva, di per sé sola, determinare l'autenticità dell' alibi medesimo.
4.2. Anche rispetto al possesso del fucile utilizzato per il tentato omicidio, la Corte territoriale ha osservato, in modo non contraddittorio, che le deduzioni del primo giudice - secondo il quale era inverosimile che il LL (in considerazione del suo spessore criminale) avesse conservato l'arma essendo l'autore del delitto - non erano condivisibili poiché erano meramente di carattere speculativo e non avevano trovato alcun tipo di riscontro di natura probatoria, visto anche che non vi erano altri soggetti (ad eccezione di VA LL, zio dell'imputato) che 12 avevano interesse ad eliminare il AN. Inoltre, la Corte di appello ha osservato che l'imputato - al momento del suo arresto per il possesso dell'arma si trovava in un luogo isolato in campagna, di talché era verosimile che egli ritenesse di non potere essere sorpreso dalle forze dell'ordine mentre usava l'arma, tanto che aveva esternato alla madre il sospetto che a denunciarlo alle forze dell'ordine fosse stata la moglie dello zio VA. Non poteva ritenersi verosimile, poi, che egli avesse trovato l'arma in campagna nei pressi del suo ovile (come sostenuto nel corso di un altro colloquio con la madre intercettato in carcere) e l'avesse tenuta con sé nonostante fosse con le canne mozzate ed il numero di matricola abrasa e quindi presumibilmente già utilizzata per la commissione di reati.
4.3. La Corte di appello, al contrario del primo giudice, ha coerentemente valorizzato anche la circostanza del cambio degli indumenti da parte dell'imputato tra il mattino del 31 marzo ed il momento nel quale si era presentato dai Carabinieri (circa le ore 05:00 dell'1 aprile), nonché la preoccupazione mostrata W dal LL circa il fatto che le telecamere di sicurezza dell'ovile dello zio (che lo avevano ripreso al mattino del 31 marzo) funzionassero e potessero così ven mostrare come fosse abbigliato. A tale indizio ha collegato, in modo non manifestamente illogico, anche la domanda fatta alla madre - sempre nel corso di un colloquio in carcere se aveva fatto sparire quella felpa', da intendersi come quella di colore scuro da lui indossata al momento dell'agguato.
4.4. Quanto poi alla contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello rispetto alla valorizzazione delle conversazioni intercettate, alla quale ha fatto richiamo il difensore dell'imputato anche nel corso della discussione orale, deve osservarsi che la Corte distrettuale con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha evidenziato che l'imputato, la madre e la fidanzata avevano mostrato di essere a conoscenza della possibilità di essere oggetto di intercettazioni in carcere visto che il LL si era lamentato della presenza di microspie nella sua cella, che a volte i colloquianti bisbigliavano tra di loro, o parlavano all'orecchio e che l'odierno ricorrente in qualche caso aveva intimato espressamente alla madre di chiudere la bocca. 13 Pertanto, in modo coerente non è stato dato rilievo alle proclamazioni di innocenza da parte dell'imputato anche rispetto al possesso dell'arma che aveva sostenuto di avere rinvenuto in campagna e per la quale all'epoca era ristretto in carcere. Al contrario, in maniera non illogica, ha ritenuto indiziante la domanda circa la felpa che non era stata trovata dagli investigatori (nemmeno successivamente) e rispetto alla quale egli voleva essere rassicurato circa il fatto che fosse stata fatta sparire;
tale domanda, infatti, non poteva avere altro ragionevole significato se non quello di assicurarsi della avvenuta sparizione del capo di abbigliamento da quale si sarebbe potuta ricavare la conferma della sua responsabilità mediante, ad esempio, il rilevamento di tracce di polvere da sparo.
5. Ai suddetti elementi indiziari, tutti precisi, gravi e concordanti tra loro, la -come riferito Corte di appello ha poi aggiunto il movente desunto dal fatto che dalla persona offesa solo l'imputato o lo zio VA LL avevano motivo di - rancore nei suoi confronti, nonché dalla frase 'sangue chiama sangue' rivolta da LB LL alla madre, nel corso di un incontro in carcere, a conferma della natura di vendetta dell'agguato. на 5.1. Al riguardo va ricordato che in tema di prova, la causale in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a ven fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per lorola univoca significazione (Sez. 1, Sentenza n. 813 del 19/10/2016, dep. 2017 Rv. 269287 -01).
5.2. Ne consegue che la sentenza impugnata è giunta alla dichiarazione di responsabilità sulla base degli indizi sussistenti a carico dell'imputato, nel rispetto del disposto dell'art. 192 cod. proc. pen. e con una motivazione 'rafforzata' rispetto alla sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado, avendo confutato specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della decisione del Giudice per le indagini preliminari e dando conto, in modo coerente, delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza.
6. In conclusione il ricorso deve essere respinto, con la condanna del ricorrente del pagamento, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa 14 sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio dello Stato secondo le modalità indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma, l'11 ottobre 2023. Il Consigliere estensore Giorgio Posний Il Presidente VI Di CO vi to drivee CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Die Sezione Panale. Depositata in Cancellerial oggi Roma, il 06/12/2023 IL FUNZIONARIO STUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Marinaful asi 15