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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza del 21 gennaio 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti iscritti al n. 5571/2024 R.G. e al n. 1371/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe
Trischitta e Francesco Trischitta, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 23.10.2024
[...]
esponeva di aver presentato, in data 27.6.2023, istanza all' al fine di ottenere Pt_1 CP_1
l'assegno d'invalidità civile;
in data 20.9.2023, era stato visitato dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile e riconosciuto invalido nella misura pari al 60%.
Riferiva di aver presentato in data 7.3.2024 ricorso di ATP, incoato presso questo Tribunale al
1 n. R.G. 1371/2024, per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire del beneficio richiesto ma che, disposta c.t.u. medico legale, era stato riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione domandata solo a decorrere dal 5.2.2024; in data 25.9.2024 aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del c.t.u., evidenziando che quest'ultimo aveva errato nel ritenere che le patologie accertate in sede di
ATP non fossero presenti alla data del 27.6.2023, data di presentazione della domanda amministrativa. Rilevava, infatti, che tale patologia era già stata accertata precedentemente al mese di febbraio 2024, come risultava dalla documentazione medica in atti. Lamentava, inoltre, che il c.t.u. aveva omesso di accertare alcune gravi patologie da egli sofferte quali la spondiloartrosi e grave discopatia dei dischi della colonna lombosacrale, la cardiopatia ipertensiva in I Classe NYHA e la sindrome delle vene varicose.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o, comunque, da una data antecedente a quella del mese di febbraio
2024, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei propri difensori dichiaratisi anticipatari.
2.- Con memoria depositata in data 31.12.2024 si costituiva in giudizio l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto all'assegno di invalidità.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso per assenza del requisito sanitario e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- All'udienza del 21.1.2025, nel corso della discussione orale, il procuratore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare alle contestazioni sulla decorrenza contenute nel ricorso di merito e chiedeva la decisione sulla base della risultanze della c.t.u. espletata nella fase sommaria. Veniva quindi disposta la riunione dei due procedimenti e la causa decisa.
4.- La domanda attorea è in parte meritevole di accoglimento.
Preso atto della sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente in ordine alla retrodatazione del requisito accertato dal c.t.u. della fase sommaria, va rilevato che quest'ultimo ha accertato che il ricorrente è affetto da “Sindrome depressiva endogena grave cod. 2210
74%” ed ha motivatamente concluso affermando che “La patologia suddetta di cui è affetto il sig. lo rende bisognoso di riconoscimento di invalidità civile al 74% con Parte_1
decorrenza dal 05/02/2024”.
2 L'esame medico-legale condotto dal c.t.u. nominato nella fase sommaria, sulla base di un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti appare completo ed approfondito.
Il c.t.u. ha condotto un'analisi attenta e scrupolosa di tutti i referti prodotti esaminando in maniera attenta e analitica le patologie descritte.
5.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, va riconosciuto che il predetto è invalido civile nella misura del 74% a decorrere dal 5 febbraio 2024.
6.- Il limitato accoglimento della domanda attorea, avuto riguardo alla decorrenza dello stato invalidante accertato, giustifica la compensazione tra il ricorrente e l' di metà delle CP_1 spese relative alla fase sommaria. La restante quota si liquida come da dispositivo ex D.M. n.
55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura assistenziale e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni esaminate e la durata del giudizio. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari avv.ti Giuseppe TRISCHITTA e
Francesco TRISCHITTA, sussistendo le dichiarazioni di rito.
La rilevata sopravvenuta carenza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) relativa alla domanda avanzata con il giudizio di merito impone la integrale compensazione delle spese relative a tale fase.
7.- Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso ex Parte_1
art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 7.3.2024 e con ricorso ex art. 445bis comma 6
c.p.c. depositato in data 23.10.2024, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che è invalido Parte_1
civile nella misura del 74% con decorrenza dal 5 febbraio 2024, utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile;
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese di lite relative alla fase sommaria, CP_1
che liquida – già ridotte – in euro 584,25 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso spese generali e che distrae ex art.93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Giuseppe TRISCHITTA e Francesco TRISCHITTA, compensando
3 la restante quota nonché le spese giudiziali relative alla fase di merito;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, CP_1
liquidati con separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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