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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/08/2025, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 11661/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.10.2024 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente a [...]8 con l'avv. Marco Plaga presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente a [...]8 con l'avv. Marco Plaga presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile;
in Milano il 20.6.2022 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano Anno, 2022 R. 05 n. 188 P. 1 S.;
(passata in giudicato, v. documenti in atti) in separazione dei beni;
Separati con sentenza n. 684/2025 pubblicata il 18.02.2025 del Tribunale di Milano con il seguente figlio:
- nato a [...] il [...], ivi residente in [...]8; Cod. Fisc. Persona_1
, cittadino italiano, minore di età; C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni di separazione di seguito riportate:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. 2) La casa familiare, di proprietà esclusiva della SI , sita a Milano in via Parte_1
Fabriano n. 7/8, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, abitata dai coniugi sino a oggi, è assegnata alla SI medesima che la abiterà con il figlio Parte_1 Persona_1
3) Dare atto che il signor intende lasciare la casa coniugale e trasferire la propria Parte_2 residenza presso altra abitazione entro il 4.10.2024, prelevando e asportando i propri beni personali e che la SI è concorde. Parte_1
4) Disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocamento preferenziale Persona_1 presso la madre nella casa coniugale.
5) Il figlio verrà iscritto alla scuola media statale di Milano Via Scialoia 21 - Istituto Per_1
Buonarroti;
6) Il signor verserà alla SI , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio la somma di € 300,00, somma che sarà versata alla SI Pt_1 anticipatamente entro il giorno 11 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di settembre (prima rivalutazione settembre 2025).
7) Il signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio Parte_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) L'assegno unico universale relativo al figlio minore sarà percepito al 100% dalla madre.
9) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio on le seguenti modalità: Per_1
- una sera la settimana, eventualmente, con possibilità di trattenersi nella casa coniugale per la cena;
- weekend alternati: dal sabato mattina alla domenica sera, concordando gli orari con la madre, compatibilmente con gli impegni del minore;
- festività infrasettimanali e ponti: le festività infrasettimanali saranno trascorse con il genitore di competenza come se fosse un giorno feriale, i ponti saranno trascorsi con entrambi i genitori dividendo il periodo in modo paritario;
- festività natalizie e pasquali: con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni.
In caso di disaccordo, i genitori convengono le seguenti modalità di frequentazione:
- per quanto riguarda le vacanze pasquali il figlio starà con l'uno o con l'altro genitore dal termine della scuola sino alle ore 19.00 della sera di Pasqua e, con la madre, dalle ore 19.00 del giorno di Pasqua fino alla ripresa della scuola e così, alternatamente, per gli anni successivi;
- per quanto riguarda la vacanze natalizie il relativo periodo, coincidente con le vacanze scolastiche, verrà suddiviso fra i coniugi alternatamente, dall'inizio delle vacanze sino al 30 dicembre compreso, con uno dei due genitori e, dal giorno 31 dicembre al termine delle vacanze, con l'altro genitore. Per l'anno 2024 il primo turno spetterà alla madre;
- vacanze estive: durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, la cui cadenza sarà concordemente definita tra i ricorrenti entro il 31 maggio di ogni anno;
Il genitore che in quel momento ha il figlio con sé provvederà ad accompagnarlo alle varie attività sportive, ricreative, visite mediche o percorsi terapeutici.
Sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori. 10) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi documenti di identità e di espatrio per sé e per il figlio. 11) I coniugi danno atto di essere economicamente autonomi e che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di contributo di mantenimento.
• PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
12) Le autovetture resteranno in uso esclusivo ai coniugi in base al titolo di proprietà e ciascun coniuge provvederà a sostenere tutte le spese relative alla propria autovettura.
13) Eventuali conti correnti e/o depositi cointestati verranno estinti a eccezione di quelli intestati al minore che verranno mantenuti.
14) I coniugi definiscono i reciproci rapporti nei termini seguenti: a. la SI venderà a terzi la casa coniugale di Milano Via Parte_1
Fabriano n. 7/8; b. la SI sceglierà autonomamente e acquisterà una nuova Parte_1 casa ove abiterà con il figlio Per_1
c. l'eventuale differenza che dovesse essere realizzata tra il prezzo di vendita di cui al precedente punto 14.a e il prezzo di acquisto di cui al precedente punto 14.b al netto delle somme che la SI pagherà Parte_1
•per le spese condominiali della casa coniugale di Milano Via Fabriano n. 7/8 che saranno dovute alla data di deposito del presente ricorso;
•per l'estinzione integrale del mutuo di € 60.000,00 acceso il 5.5.2020 presso Credit
Agricole n. 0182091700000;
•per l'estinzione integrale del finanziamento acceso l'11.6.2024 presso Volkswagen Bank n. 2626675;
•per l'estinzione integrale del finanziamento Findomestic di cui alla carta findomestic n. 10027512748924;
•per l'estinzione integrale del finanziamento Findomestic di cui alla carta findomestic n. 10070180659814; verrà divisa tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, restando inteso sin d'ora che, nel caso in cui la SI non dia corso alle compravendite di cui ai Parte_1 precedenti punti 14.a e 14.b nonché nel caso in cui nessuna somma residui a seguito dei pagamenti indicati nel precedente punto 14.c, nulla sarà dovuto al signor a Parte_2 seguito e in ragione delle predette compravendite immobiliari.
15) Nulla è reciprocamente dovuto dai coniugi per ogni rapporto economico oltre a quanto previsto dal presente atto.
16) Spese legali compensate”.
17) Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. In data 18.12.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano il 20.06.2022 tra
[...]
e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.07.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.10.2024 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente a [...]8 con l'avv. Marco Plaga presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente a [...]8 con l'avv. Marco Plaga presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile;
in Milano il 20.6.2022 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano Anno, 2022 R. 05 n. 188 P. 1 S.;
(passata in giudicato, v. documenti in atti) in separazione dei beni;
Separati con sentenza n. 684/2025 pubblicata il 18.02.2025 del Tribunale di Milano con il seguente figlio:
- nato a [...] il [...], ivi residente in [...]8; Cod. Fisc. Persona_1
, cittadino italiano, minore di età; C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni di separazione di seguito riportate:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. 2) La casa familiare, di proprietà esclusiva della SI , sita a Milano in via Parte_1
Fabriano n. 7/8, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, abitata dai coniugi sino a oggi, è assegnata alla SI medesima che la abiterà con il figlio Parte_1 Persona_1
3) Dare atto che il signor intende lasciare la casa coniugale e trasferire la propria Parte_2 residenza presso altra abitazione entro il 4.10.2024, prelevando e asportando i propri beni personali e che la SI è concorde. Parte_1
4) Disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocamento preferenziale Persona_1 presso la madre nella casa coniugale.
5) Il figlio verrà iscritto alla scuola media statale di Milano Via Scialoia 21 - Istituto Per_1
Buonarroti;
6) Il signor verserà alla SI , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio la somma di € 300,00, somma che sarà versata alla SI Pt_1 anticipatamente entro il giorno 11 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di settembre (prima rivalutazione settembre 2025).
7) Il signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio Parte_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) L'assegno unico universale relativo al figlio minore sarà percepito al 100% dalla madre.
9) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio on le seguenti modalità: Per_1
- una sera la settimana, eventualmente, con possibilità di trattenersi nella casa coniugale per la cena;
- weekend alternati: dal sabato mattina alla domenica sera, concordando gli orari con la madre, compatibilmente con gli impegni del minore;
- festività infrasettimanali e ponti: le festività infrasettimanali saranno trascorse con il genitore di competenza come se fosse un giorno feriale, i ponti saranno trascorsi con entrambi i genitori dividendo il periodo in modo paritario;
- festività natalizie e pasquali: con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni.
In caso di disaccordo, i genitori convengono le seguenti modalità di frequentazione:
- per quanto riguarda le vacanze pasquali il figlio starà con l'uno o con l'altro genitore dal termine della scuola sino alle ore 19.00 della sera di Pasqua e, con la madre, dalle ore 19.00 del giorno di Pasqua fino alla ripresa della scuola e così, alternatamente, per gli anni successivi;
- per quanto riguarda la vacanze natalizie il relativo periodo, coincidente con le vacanze scolastiche, verrà suddiviso fra i coniugi alternatamente, dall'inizio delle vacanze sino al 30 dicembre compreso, con uno dei due genitori e, dal giorno 31 dicembre al termine delle vacanze, con l'altro genitore. Per l'anno 2024 il primo turno spetterà alla madre;
- vacanze estive: durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, la cui cadenza sarà concordemente definita tra i ricorrenti entro il 31 maggio di ogni anno;
Il genitore che in quel momento ha il figlio con sé provvederà ad accompagnarlo alle varie attività sportive, ricreative, visite mediche o percorsi terapeutici.
Sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori. 10) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi documenti di identità e di espatrio per sé e per il figlio. 11) I coniugi danno atto di essere economicamente autonomi e che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di contributo di mantenimento.
• PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
12) Le autovetture resteranno in uso esclusivo ai coniugi in base al titolo di proprietà e ciascun coniuge provvederà a sostenere tutte le spese relative alla propria autovettura.
13) Eventuali conti correnti e/o depositi cointestati verranno estinti a eccezione di quelli intestati al minore che verranno mantenuti.
14) I coniugi definiscono i reciproci rapporti nei termini seguenti: a. la SI venderà a terzi la casa coniugale di Milano Via Parte_1
Fabriano n. 7/8; b. la SI sceglierà autonomamente e acquisterà una nuova Parte_1 casa ove abiterà con il figlio Per_1
c. l'eventuale differenza che dovesse essere realizzata tra il prezzo di vendita di cui al precedente punto 14.a e il prezzo di acquisto di cui al precedente punto 14.b al netto delle somme che la SI pagherà Parte_1
•per le spese condominiali della casa coniugale di Milano Via Fabriano n. 7/8 che saranno dovute alla data di deposito del presente ricorso;
•per l'estinzione integrale del mutuo di € 60.000,00 acceso il 5.5.2020 presso Credit
Agricole n. 0182091700000;
•per l'estinzione integrale del finanziamento acceso l'11.6.2024 presso Volkswagen Bank n. 2626675;
•per l'estinzione integrale del finanziamento Findomestic di cui alla carta findomestic n. 10027512748924;
•per l'estinzione integrale del finanziamento Findomestic di cui alla carta findomestic n. 10070180659814; verrà divisa tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, restando inteso sin d'ora che, nel caso in cui la SI non dia corso alle compravendite di cui ai Parte_1 precedenti punti 14.a e 14.b nonché nel caso in cui nessuna somma residui a seguito dei pagamenti indicati nel precedente punto 14.c, nulla sarà dovuto al signor a Parte_2 seguito e in ragione delle predette compravendite immobiliari.
15) Nulla è reciprocamente dovuto dai coniugi per ogni rapporto economico oltre a quanto previsto dal presente atto.
16) Spese legali compensate”.
17) Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. In data 18.12.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano il 20.06.2022 tra
[...]
e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.07.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG