TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/11/2025, n. 3669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3669 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14384/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 14384/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Mario CodiceFiscale_2
Caramitti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Firenze, Viale Matteotti n. 25, giusta procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
Contro
(c.f. elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata in Firenze, via Pier Antonio Micheli n. 7, nello studio degli avv.ti Saura Bardi e Michele Anichini, dai quali è rappresentata e difesa, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
Nonché contro
(c.f. CP_2 C.F._4
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 12.11.2025.
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha convenuto in giudizio Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Firenze, ogni contraria istanza disattesa, * Ritenere e dichiarare che con la scrittura privata del 28 maggio 2018, la Signora
ha promesso di vendere ai Signori Controparte_1 Parte_1 ed che accettavano, l'unità per civile abitazione Parte_2 posta nel Comune di Calenzano (FI), Loc. Settimello, Via Pietro
Aretino fra i civici 17-19-21, e numero due posti auto. Al Catasto
Fabbricati del Comune di Calenzano, quanto sopra trovasi intestato alla convenuta e rappresentato, nel Controparte_1 foglio di mappa 67 (sessantasette), dalle particelle: - 1616
(milleseicentosedici) subalterno 1 (uno), via Pietro Aretino 17, piano terreno, categoria A/2, classe 4, vani catastali 4, rendita catastale proposta euro 371,85 (l'appartamento); - 1616
(milleseicentosedici) subalterno 17 (diciassette), via Pietro Aretino snc, piano terreno, categoria C/6, classe 1, consistenza metri quadrati 12(dodici), rendita catastale euro 47,10 (il primo posto auto); 1616 (milleseicentosedici) subalterno 18 (diciotto), via Pietro
Aretino snc, piano terreno, categoria C/6, classe 1, consistenza metri quadrati 12 (dodici), rendita catastale euro 47,10 (il secondo posto auto), * Ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale di parte convenuta che non ha adempiuto Controparte_1 all'obbligazione assunta con Contratto preliminare di compravendita del 28 maggio 2018 di trasferire ai Signori Pt_1 ed l'unità per civile abitazione posta nel
[...] Parte_2
Comune di Calenzano (FI), Loc. Settimello, Via Pietro Aretino fra i civici 17-19-21, e numero due posti auto come sopra descritta, *
Ritenere e dichiarare che i Signori ed Parte_1 Pt_2 hanno provveduto al pagamento dell'intero prezzo pattuito
[...] rendendosi adempienti a quanto statuito nel Contratto preliminare pagina 2 di 8 di compravendita del 28 maggio 2018, * Ritenere e dichiarare, pertanto, legittimo il recesso operato dai Signori ed Parte_1 dal Contratto preliminare di compravendita del 28 Parte_2 maggio 2018 per inadempimento del promittente venditore, *
Ritenere e dichiarate l'inadempimento contrattuale relativamente
Contratto preliminare di compravendita del 28 maggio 2018 di parteconvenuta e di conseguenza dichiarare Controparte_1 legittima la richiesta da parte dei Signori ed Parte_1 Pt_2
ai sensi dell'art. 1385 C.c. co. 2, del doppio della caparra
[...] confirmatoria versata e, per gli effetti, condannare la Signora
nata a [...] il [...], residente in Controparte_1
TO OR (FI), Via Giuseppe Garibaldi n. 200, C.F.
[...]
al pagamento dell'importo complessivo di € C.F._5
230.000,00 di cui € 130.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria ricevuta di € 65.000,00, come conseguenza dell'inadempimento imputabile alla medesima convenuta, ed ulteriori € 100.000,00 quale restituzione del residuo prezzo versato. Oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
A sostegno delle proprie domande, gli attori hanno dedotto: i) di avere stipulato, in data 28 maggio 2018, un contratto preliminare di compravendita con (doc. 1 attoreo); ii) che il Controparte_1 contratto definitivo di vendita avrebbe dovuto essere stipulato entro e non oltre il 30 giugno 2018; iii) che nel suddetto contratto preliminare di compravendita il prezzo veniva pattuito in complessivi Euro 165.000,00, da corrispondersi come segue: “Euro
65.000 (sessantacinquemila) vengono corrisposti contestualmente alla firma del presente atto sempre a titolo di caparra confirmatoria, mediante due assegni postali non trasferibili entrambi tratti in data
28 maggio 2018 sulle Filiale di Firenze Via Controparte_3
Porta Rossa n. 8, n. 7203020453-05 di Euro 15.000 (quindicimila) e
n. 7203020454-06 di Euro 50.000 (cinquantamila), di cui la parte
pagina 3 di 8 promittente la vendita rilascia quietanza;
Euro 100.000 (centomila) saranno corrisposti a saldo al rogito di compravendita ed alla consegna dei beni come sopra convenuta”; iv) che il suddetto preliminare di compravendita non veniva trascritto;
v) che i sig.ri su richiesta di controparte, provvedevano al pagamento Pt_1 dei residui € 100.000,00 a saldo prezzo mediante due assegni: il primo di € 50.000,00 tratto in data 5 giugno 2018 sulle
[...]
n. 7203020455-07, il secondo di € 50.000,00 tratto Controparte_3 in data 13 giugno 2018 sulle n. 7203020456- Controparte_3
08; vi) che, dopo una serie di rinvii chiesti dalla sig.ra i sig.ri CP_1
con raccomandata dell' 11 gennaio 2022 convocavano la Pt_1 convenuta a “presentarsi il giorno 25 febbraio 2022 alle ore15,00 presso il Notaio Dott. con Studio in Prato, Via Persona_1
Valentini n. 13 per la sottoscrizione del relativo contratto definitivo”, ma che quest'ultima non compariva;
vii) che, appurato che il bene promesso in vendita era stato sottoposto a pignoramento, gli attori, con raccomandata del 13 settembre 2022, esercitavano il recesso dal suddetto contratto preliminare di compravendita del 28.5.2018
(doc. 9 attoreo), recesso poi ribadito in atto di citazione.
Si è costituita in giudizio , chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, la chiamata in causa del padre nei CP_2 confronti del quale ha proposto domanda di manleva, e, nel merito, previa dichiarazione di nullità, invalidità o inefficacia del contratto preliminare di compravendita del 28.5.2018 per violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 e/o per la falsità della sottoscrizione di il rigetto delle domande attoree. Controparte_1
La stessa, in particolare, ha dedotto, per quanto qui rileva: i) che l'immobile oggetto di causa è stato intestato ad Controparte_1 solo fittiziamente, in quanto il padre per i debiti CP_2 pregressi non poteva diventarne intestatario formale;
ii) che il contratto preliminare per cui è causa in realtà nascondeva un patto commissorio tra e per CP_2 Parte_1
pagina 4 di 8 garantire la restituzione di un prestito a favore del primo in quanto il denaro versato dagli attori altro non era che il prestito fatto da a favore di e che, pertanto, il Parte_1 CP_2 contratto sarebbe affetto da nullità; iii) che il denaro versato dagli attori sarebbe stato trasferito dalla convenuta nel cc 1000/497
, di uso esclusivo del padre, che lo avrebbe poi Persona_2 prosciugato;
iv) che “tutte o alcune” delle firme apposte dalla convenute sui documenti di causa sarebbero apocrife.
La causa è stata istruita mediante c.t.u. grafologica, diretta ad accertare la riferibilità delle sottoscrizioni apposte al contratto preliminare dimesso in originale da parte attrice (doc. 1) alla sig.ra mediante interpello degli attori. CP_1
Ciò detto, la domanda attorea e fondata e va accolta, alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
Deve essere, preliminarmente, rilevato come il disconoscimento delle sottoscrizioni effettuato dalla sig.ra nella comparsa di CP_1 costituzione e risposta sia inammissibile. È, infatti, principio granitico in giurisprudenza quello secondo cui
“Il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214
c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile;
pertanto, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti a quali di questi si riferisca” (Cass. 1537/18), sicché il disconoscimento effettuato dalla convenuta, secondo la formula per cui “tutte o alcune sottoscrizioni presenti sul documento depositato dagli Pt_1 nel presente giudizio sono apocrife” appare, all'evidenza, del tutto inammissibile.
Già solo alla luce di tali considerazioni, i documenti prodotti dagli attori devono considerarsi riferiti alla sig.ra ex art. 215 n. 2 CP_1
c.p.c. Tale conclusione ha, peraltro, trovato conferma nelle pagina 5 di 8 risultanze della c.t.u. espletata in corso di causa – dai cui esiti questo Giudice non ha ragione per discostarsi, essendo stata la stessa esaustivamente e logicamente motivata – nella quale la dott.ssa ha appurato che le sottoscrizioni Persona_3 apposte al contratto preliminare (anche a quello allegato alla pec notarile: cfr. docc. 9 e 10) sono riconducibili alla sig.ra CP_1
Tanto premesso, gli attori hanno dato compiuta prova delle proprie pretese, dimostrando: a) il titolo della propria richiesta (il contratto preliminare di compravendita dimesso quale doc. 1); b) l'avvenuto adempimento alla propria obbligazione, consistente nel pagamento della totalità del prezzo pattuito (cfr. la quietanza per euro
65.000,00 rilasciata nello stesso preliminare e i docc. 4 e 5 attorei);
c) il grave inadempimento della sig.ra consistente sia nel non CP_1 essersi presentata all'incontro fissato per la stipula del contratto definitivo, nonostante regolare convocazione (doc. 6 attoreo), sia nel non avere provveduto a cancellare l'iscrizione ipotecaria esistente sull'immobile (doc. 8 attoreo), in violazione dell'obbligo contrattualmente assunto (cfr. l'art. 4 del preliminare, che, con riferimento all'ipoteca, prevede “la parte promittente venditrice si obbliga ad estinguere prima o contestualmente la stipula del contratto definitivo con conseguente cancellazione di ipoteca ai sensi della vigente normativa, anche con proprio, denaro”).
A fronte di tali evidenze, del tutto indimostrate e – ancor prima – inconferenti si palesano le deduzioni della convenuta in ordine al fatto che fosse il padre a pagare le rate del mutuo acceso per acquistare l'immobile e al fatto che il prezzo versato alla sig.ra dai sig.ri sia stato successivamente trasferito nel CP_1 Pt_1 diverso conto corrente 1000/497, e poi utilizzato dal padre.
Parimenti indimostrata (oltre che fantasiosa) è l'affermazione per cui l'operazione realizzata dalle parti integrerebbe un patto commissorio vietato.
pagina 6 di 8 Ciò posto, gli attori, in seguito al recesso dal preliminare per grave inadempimento della controparte (cfr. doc. 9) hanno diritto a ricevere dalla convenuta un importo pari al doppio della caparra confirmatoria, pari ad euro 130.000,00, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1385 c.c., oltre alla restituzione del restante prezzo versato, pari ad euro 100.000,00, stante l'avvenuta risoluzione del preliminare, per un importo complessivo di euro 230.000,00, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
Devono, infine, essere rigettate le domande di manleva svolte dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato, non essendo neppure stato precisato il titolo in virtù del quale il sig. CP_2 dovrebbe tenere indenne parte convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo sulla base dei parametri medi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (tutte le fasi di giudizio).
Sussistono, infine, i presupposti per la condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., avendo la sig.ra resistito in giudizio con colpa grave, consistente a) nell'avere CP_1 disconosciuto in modo generico le firme apposte sui documenti prodotti da controparte, firme poi risultate riferibili alla stessa sig.ra b) nell'avere sostenuto in giudizio tesi fantasiose, CP_1 senza il benché minimo supporto probatorio;
c) nell'avere finanche allegato – per la prima volta all'udienza di discussione – di avere correttamente adempiuto al preliminare, avendo trasferito il bene agli attori, circostanza, questa, inequivocabilmente smentita dalle risultanze di causa. L'importo che la sig.ra sarà tenuta a CP_1 versare agli attori può essere determinato, in via equitativa, in una somma pari al 10% delle spese di lite liquidate.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Accertato il grave inadempimento di alle Controparte_1 obbligazioni assunte con il contratto preliminare di compravendita del 28 maggio 2018, e accertata altresì la legittimità del recesso esercitato dagli attori, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo complessivo di € 230.000,00 (di cui € 130.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria ricevuta di € 65.000,00, ed ulteriori € 100.000,00 quale restituzione del residuo prezzo versato), oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
Rigetta le domande svolte da nei confronti del Controparte_1 terzo chiamato;
Condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 14.150,00 per compensi e €
786,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F.,
IVA e CPA come per legge;
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese dell'espletata c.t.u.;
Visto l'art. 96, comma 3, c.p.c., condanna parte convenuta a versare in favore degli attori l'ulteriore importo di euro 1.415,00, avendo resistito in giudizio con colpa grave;
Controparte_1
Visto l'art. 96, comma 4, condanna altresì parte convenuta al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro pari ad euro 500,00.
Firenze, 14 novembre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Camilla Fin
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 14384/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Mario CodiceFiscale_2
Caramitti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Firenze, Viale Matteotti n. 25, giusta procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
Contro
(c.f. elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata in Firenze, via Pier Antonio Micheli n. 7, nello studio degli avv.ti Saura Bardi e Michele Anichini, dai quali è rappresentata e difesa, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
Nonché contro
(c.f. CP_2 C.F._4
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 12.11.2025.
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha convenuto in giudizio Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di
Firenze, ogni contraria istanza disattesa, * Ritenere e dichiarare che con la scrittura privata del 28 maggio 2018, la Signora
ha promesso di vendere ai Signori Controparte_1 Parte_1 ed che accettavano, l'unità per civile abitazione Parte_2 posta nel Comune di Calenzano (FI), Loc. Settimello, Via Pietro
Aretino fra i civici 17-19-21, e numero due posti auto. Al Catasto
Fabbricati del Comune di Calenzano, quanto sopra trovasi intestato alla convenuta e rappresentato, nel Controparte_1 foglio di mappa 67 (sessantasette), dalle particelle: - 1616
(milleseicentosedici) subalterno 1 (uno), via Pietro Aretino 17, piano terreno, categoria A/2, classe 4, vani catastali 4, rendita catastale proposta euro 371,85 (l'appartamento); - 1616
(milleseicentosedici) subalterno 17 (diciassette), via Pietro Aretino snc, piano terreno, categoria C/6, classe 1, consistenza metri quadrati 12(dodici), rendita catastale euro 47,10 (il primo posto auto); 1616 (milleseicentosedici) subalterno 18 (diciotto), via Pietro
Aretino snc, piano terreno, categoria C/6, classe 1, consistenza metri quadrati 12 (dodici), rendita catastale euro 47,10 (il secondo posto auto), * Ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale di parte convenuta che non ha adempiuto Controparte_1 all'obbligazione assunta con Contratto preliminare di compravendita del 28 maggio 2018 di trasferire ai Signori Pt_1 ed l'unità per civile abitazione posta nel
[...] Parte_2
Comune di Calenzano (FI), Loc. Settimello, Via Pietro Aretino fra i civici 17-19-21, e numero due posti auto come sopra descritta, *
Ritenere e dichiarare che i Signori ed Parte_1 Pt_2 hanno provveduto al pagamento dell'intero prezzo pattuito
[...] rendendosi adempienti a quanto statuito nel Contratto preliminare pagina 2 di 8 di compravendita del 28 maggio 2018, * Ritenere e dichiarare, pertanto, legittimo il recesso operato dai Signori ed Parte_1 dal Contratto preliminare di compravendita del 28 Parte_2 maggio 2018 per inadempimento del promittente venditore, *
Ritenere e dichiarate l'inadempimento contrattuale relativamente
Contratto preliminare di compravendita del 28 maggio 2018 di parteconvenuta e di conseguenza dichiarare Controparte_1 legittima la richiesta da parte dei Signori ed Parte_1 Pt_2
ai sensi dell'art. 1385 C.c. co. 2, del doppio della caparra
[...] confirmatoria versata e, per gli effetti, condannare la Signora
nata a [...] il [...], residente in Controparte_1
TO OR (FI), Via Giuseppe Garibaldi n. 200, C.F.
[...]
al pagamento dell'importo complessivo di € C.F._5
230.000,00 di cui € 130.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria ricevuta di € 65.000,00, come conseguenza dell'inadempimento imputabile alla medesima convenuta, ed ulteriori € 100.000,00 quale restituzione del residuo prezzo versato. Oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
A sostegno delle proprie domande, gli attori hanno dedotto: i) di avere stipulato, in data 28 maggio 2018, un contratto preliminare di compravendita con (doc. 1 attoreo); ii) che il Controparte_1 contratto definitivo di vendita avrebbe dovuto essere stipulato entro e non oltre il 30 giugno 2018; iii) che nel suddetto contratto preliminare di compravendita il prezzo veniva pattuito in complessivi Euro 165.000,00, da corrispondersi come segue: “Euro
65.000 (sessantacinquemila) vengono corrisposti contestualmente alla firma del presente atto sempre a titolo di caparra confirmatoria, mediante due assegni postali non trasferibili entrambi tratti in data
28 maggio 2018 sulle Filiale di Firenze Via Controparte_3
Porta Rossa n. 8, n. 7203020453-05 di Euro 15.000 (quindicimila) e
n. 7203020454-06 di Euro 50.000 (cinquantamila), di cui la parte
pagina 3 di 8 promittente la vendita rilascia quietanza;
Euro 100.000 (centomila) saranno corrisposti a saldo al rogito di compravendita ed alla consegna dei beni come sopra convenuta”; iv) che il suddetto preliminare di compravendita non veniva trascritto;
v) che i sig.ri su richiesta di controparte, provvedevano al pagamento Pt_1 dei residui € 100.000,00 a saldo prezzo mediante due assegni: il primo di € 50.000,00 tratto in data 5 giugno 2018 sulle
[...]
n. 7203020455-07, il secondo di € 50.000,00 tratto Controparte_3 in data 13 giugno 2018 sulle n. 7203020456- Controparte_3
08; vi) che, dopo una serie di rinvii chiesti dalla sig.ra i sig.ri CP_1
con raccomandata dell' 11 gennaio 2022 convocavano la Pt_1 convenuta a “presentarsi il giorno 25 febbraio 2022 alle ore15,00 presso il Notaio Dott. con Studio in Prato, Via Persona_1
Valentini n. 13 per la sottoscrizione del relativo contratto definitivo”, ma che quest'ultima non compariva;
vii) che, appurato che il bene promesso in vendita era stato sottoposto a pignoramento, gli attori, con raccomandata del 13 settembre 2022, esercitavano il recesso dal suddetto contratto preliminare di compravendita del 28.5.2018
(doc. 9 attoreo), recesso poi ribadito in atto di citazione.
Si è costituita in giudizio , chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, la chiamata in causa del padre nei CP_2 confronti del quale ha proposto domanda di manleva, e, nel merito, previa dichiarazione di nullità, invalidità o inefficacia del contratto preliminare di compravendita del 28.5.2018 per violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 e/o per la falsità della sottoscrizione di il rigetto delle domande attoree. Controparte_1
La stessa, in particolare, ha dedotto, per quanto qui rileva: i) che l'immobile oggetto di causa è stato intestato ad Controparte_1 solo fittiziamente, in quanto il padre per i debiti CP_2 pregressi non poteva diventarne intestatario formale;
ii) che il contratto preliminare per cui è causa in realtà nascondeva un patto commissorio tra e per CP_2 Parte_1
pagina 4 di 8 garantire la restituzione di un prestito a favore del primo in quanto il denaro versato dagli attori altro non era che il prestito fatto da a favore di e che, pertanto, il Parte_1 CP_2 contratto sarebbe affetto da nullità; iii) che il denaro versato dagli attori sarebbe stato trasferito dalla convenuta nel cc 1000/497
, di uso esclusivo del padre, che lo avrebbe poi Persona_2 prosciugato;
iv) che “tutte o alcune” delle firme apposte dalla convenute sui documenti di causa sarebbero apocrife.
La causa è stata istruita mediante c.t.u. grafologica, diretta ad accertare la riferibilità delle sottoscrizioni apposte al contratto preliminare dimesso in originale da parte attrice (doc. 1) alla sig.ra mediante interpello degli attori. CP_1
Ciò detto, la domanda attorea e fondata e va accolta, alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
Deve essere, preliminarmente, rilevato come il disconoscimento delle sottoscrizioni effettuato dalla sig.ra nella comparsa di CP_1 costituzione e risposta sia inammissibile. È, infatti, principio granitico in giurisprudenza quello secondo cui
“Il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214
c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile;
pertanto, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti a quali di questi si riferisca” (Cass. 1537/18), sicché il disconoscimento effettuato dalla convenuta, secondo la formula per cui “tutte o alcune sottoscrizioni presenti sul documento depositato dagli Pt_1 nel presente giudizio sono apocrife” appare, all'evidenza, del tutto inammissibile.
Già solo alla luce di tali considerazioni, i documenti prodotti dagli attori devono considerarsi riferiti alla sig.ra ex art. 215 n. 2 CP_1
c.p.c. Tale conclusione ha, peraltro, trovato conferma nelle pagina 5 di 8 risultanze della c.t.u. espletata in corso di causa – dai cui esiti questo Giudice non ha ragione per discostarsi, essendo stata la stessa esaustivamente e logicamente motivata – nella quale la dott.ssa ha appurato che le sottoscrizioni Persona_3 apposte al contratto preliminare (anche a quello allegato alla pec notarile: cfr. docc. 9 e 10) sono riconducibili alla sig.ra CP_1
Tanto premesso, gli attori hanno dato compiuta prova delle proprie pretese, dimostrando: a) il titolo della propria richiesta (il contratto preliminare di compravendita dimesso quale doc. 1); b) l'avvenuto adempimento alla propria obbligazione, consistente nel pagamento della totalità del prezzo pattuito (cfr. la quietanza per euro
65.000,00 rilasciata nello stesso preliminare e i docc. 4 e 5 attorei);
c) il grave inadempimento della sig.ra consistente sia nel non CP_1 essersi presentata all'incontro fissato per la stipula del contratto definitivo, nonostante regolare convocazione (doc. 6 attoreo), sia nel non avere provveduto a cancellare l'iscrizione ipotecaria esistente sull'immobile (doc. 8 attoreo), in violazione dell'obbligo contrattualmente assunto (cfr. l'art. 4 del preliminare, che, con riferimento all'ipoteca, prevede “la parte promittente venditrice si obbliga ad estinguere prima o contestualmente la stipula del contratto definitivo con conseguente cancellazione di ipoteca ai sensi della vigente normativa, anche con proprio, denaro”).
A fronte di tali evidenze, del tutto indimostrate e – ancor prima – inconferenti si palesano le deduzioni della convenuta in ordine al fatto che fosse il padre a pagare le rate del mutuo acceso per acquistare l'immobile e al fatto che il prezzo versato alla sig.ra dai sig.ri sia stato successivamente trasferito nel CP_1 Pt_1 diverso conto corrente 1000/497, e poi utilizzato dal padre.
Parimenti indimostrata (oltre che fantasiosa) è l'affermazione per cui l'operazione realizzata dalle parti integrerebbe un patto commissorio vietato.
pagina 6 di 8 Ciò posto, gli attori, in seguito al recesso dal preliminare per grave inadempimento della controparte (cfr. doc. 9) hanno diritto a ricevere dalla convenuta un importo pari al doppio della caparra confirmatoria, pari ad euro 130.000,00, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1385 c.c., oltre alla restituzione del restante prezzo versato, pari ad euro 100.000,00, stante l'avvenuta risoluzione del preliminare, per un importo complessivo di euro 230.000,00, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
Devono, infine, essere rigettate le domande di manleva svolte dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato, non essendo neppure stato precisato il titolo in virtù del quale il sig. CP_2 dovrebbe tenere indenne parte convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo sulla base dei parametri medi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (tutte le fasi di giudizio).
Sussistono, infine, i presupposti per la condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., avendo la sig.ra resistito in giudizio con colpa grave, consistente a) nell'avere CP_1 disconosciuto in modo generico le firme apposte sui documenti prodotti da controparte, firme poi risultate riferibili alla stessa sig.ra b) nell'avere sostenuto in giudizio tesi fantasiose, CP_1 senza il benché minimo supporto probatorio;
c) nell'avere finanche allegato – per la prima volta all'udienza di discussione – di avere correttamente adempiuto al preliminare, avendo trasferito il bene agli attori, circostanza, questa, inequivocabilmente smentita dalle risultanze di causa. L'importo che la sig.ra sarà tenuta a CP_1 versare agli attori può essere determinato, in via equitativa, in una somma pari al 10% delle spese di lite liquidate.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Accertato il grave inadempimento di alle Controparte_1 obbligazioni assunte con il contratto preliminare di compravendita del 28 maggio 2018, e accertata altresì la legittimità del recesso esercitato dagli attori, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo complessivo di € 230.000,00 (di cui € 130.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria ricevuta di € 65.000,00, ed ulteriori € 100.000,00 quale restituzione del residuo prezzo versato), oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;
Rigetta le domande svolte da nei confronti del Controparte_1 terzo chiamato;
Condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 14.150,00 per compensi e €
786,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F.,
IVA e CPA come per legge;
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese dell'espletata c.t.u.;
Visto l'art. 96, comma 3, c.p.c., condanna parte convenuta a versare in favore degli attori l'ulteriore importo di euro 1.415,00, avendo resistito in giudizio con colpa grave;
Controparte_1
Visto l'art. 96, comma 4, condanna altresì parte convenuta al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro pari ad euro 500,00.
Firenze, 14 novembre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Camilla Fin
pagina 8 di 8