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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/05/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 552/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Rodolfo Magrì Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 552/2025 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
07/07/1981; entrambi elettivamente domiciliati in Cuneo, Viale Angeli n. 1, presso lo studio legale l'Avv.
BERTELLO PAOLA (c.f. , che li rappresenta e difende, C.F._3
congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. MARGARIA STEFANIA (c.f.
, come da procura in atti;
C.F._4
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in Mondovì (CN) il 24/05/2008, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 10, parte II, Serie A, dell'anno 2008;
- che dal matrimonio sono nate in data 19/06/2010 due figlie gemelle, ed;
Per_1 Per_2
- che il Tribunale di Mondovì, con decreto pubblicato in data 05/09/2013, ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate nel verbale di comparizione dei coniugi del 2.7.2013;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno rappresentato le rispettive condizioni economico-patrimoniali ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Le figlie minori ed , oggi quattordicenni, sono affidate Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, in regime di affidamento paritario e con collocazione abituale e residenza anagrafica presso l'abitazione materna, sita in Mondovì (CN), Piazzetta
Giovanni Antonio Comino n.4.
Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ogni genitore, nei periodi in cui ha con sè le figlie, eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente.
Le figlie rimarranno collocate presso ciascun genitore, salvo diverso accordo e tenuto conto delle esigenze delle stesse, 15 giorni al mese presso il padre e 15 giorni al mese presso la madre;
Inoltre,
- durante le vacanze natalizie: le figlie trascorreranno alternativamente con ciascun genitore il giorno di Natale o Capodanno;
nell'anno in corso, trascorreranno Natale con la mamma e
Capodanno con il papà e cosi' via ad anni alterni;
- durante le vacanze pasquali: le figlie trascorreranno alternativamente con ciascun genitore il giorno di Pasqua o Pasquetta;
nel 2024 trascorreranno Pasqua con la mamma e Pasquetta con il papà e cosi' via ad anni alterni;
- durante le vacanze estive: si seguirà il regime paritario ordinario stabilito
(alternativamente 15 giorni al mese con ciascun genitore);
2 2) In ogni caso i Sigg.ri e si impegnano ed obbligano ad occuparsi delle due Pt_1 Pt_2 figlie minori, impegnandosi reciprocamente sin d'ora ad offrire in pari misura collaborazione
e disponibilità all'altro genitore nella gestione delle figlie stesse nei rispettivi periodi di competenza;
3) Stante l'affido condiviso paritario, ciascun genitore provvederà al mantenimento delle figlie per il periodo di rispettiva permanenza delle stesse presso ciascuno di loro;
4) I ricorrenti stabiliscono che le spese straordinarie medico, scolastiche, ludico sportive, purché previamente concordate e documentate, verranno suddivise nella misura del 50% ciascuno. Per spese straordinarie si intendono: le spese mediche, sanitarie, dentistiche, oculistiche, tickets compresi, le spese scolastiche, quali tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno, viaggi di istruzione, ripetizioni e/o corsi di sostegno, le spese per attività sportive e artistiche, la frequenza ai corsi e le attrezzature necessarie, nonché eventuali spese necessarie aventi carattere straordinario;
Ove uno dei due coniugi anticipi l'intera spesa, l'altro genitore si impegna e obbliga a rimborsare la quota del 50% a suo carico entro la fine del mese successivo all'effettuazione della spesa;
5) Le spese di cui ai punti 3) e 4) verrano sostenute dai genitori, sino a che le figlie non saranno economicamente indipendenti e comunque sino al termine del regolare corso di studi;
6) L'assegno unico familiare spetterà nella misura del 50% ai genitori, e così le relative detrazioni per le figlie a carico.
7) I coniugi, economicamente indipendenti, rinunciano a reciproche pretese di natura patrimoniale ed economica relative all'unione coniugale e/o a qualunque altro rapporto tra loro intercorrente, dandosi reciprocamente atto di avere già risolto separatamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale ed economico e di non avere altro da chiedere o pretendere uno dall'altra.
8) I medesimi si concedono reciprocamente assenso al rilascio o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio delle figlie minori”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
3 Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per le figlie minori nate dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata il Parte_1
03/11/1981 a CUNEO (CN), e , nato il [...] a [...] Parte_2
(RC), celebrato in MONDOVI' il 24/05/2008, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile di quel Comune al n. 10, parte II, Serie A, dell'anno 2008;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
4 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONDOVI' perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott. Rodolfo Magrì
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Rodolfo Magrì Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 552/2025 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
07/07/1981; entrambi elettivamente domiciliati in Cuneo, Viale Angeli n. 1, presso lo studio legale l'Avv.
BERTELLO PAOLA (c.f. , che li rappresenta e difende, C.F._3
congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. MARGARIA STEFANIA (c.f.
, come da procura in atti;
C.F._4
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in Mondovì (CN) il 24/05/2008, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 10, parte II, Serie A, dell'anno 2008;
- che dal matrimonio sono nate in data 19/06/2010 due figlie gemelle, ed;
Per_1 Per_2
- che il Tribunale di Mondovì, con decreto pubblicato in data 05/09/2013, ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate nel verbale di comparizione dei coniugi del 2.7.2013;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno rappresentato le rispettive condizioni economico-patrimoniali ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Le figlie minori ed , oggi quattordicenni, sono affidate Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, in regime di affidamento paritario e con collocazione abituale e residenza anagrafica presso l'abitazione materna, sita in Mondovì (CN), Piazzetta
Giovanni Antonio Comino n.4.
Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ogni genitore, nei periodi in cui ha con sè le figlie, eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente.
Le figlie rimarranno collocate presso ciascun genitore, salvo diverso accordo e tenuto conto delle esigenze delle stesse, 15 giorni al mese presso il padre e 15 giorni al mese presso la madre;
Inoltre,
- durante le vacanze natalizie: le figlie trascorreranno alternativamente con ciascun genitore il giorno di Natale o Capodanno;
nell'anno in corso, trascorreranno Natale con la mamma e
Capodanno con il papà e cosi' via ad anni alterni;
- durante le vacanze pasquali: le figlie trascorreranno alternativamente con ciascun genitore il giorno di Pasqua o Pasquetta;
nel 2024 trascorreranno Pasqua con la mamma e Pasquetta con il papà e cosi' via ad anni alterni;
- durante le vacanze estive: si seguirà il regime paritario ordinario stabilito
(alternativamente 15 giorni al mese con ciascun genitore);
2 2) In ogni caso i Sigg.ri e si impegnano ed obbligano ad occuparsi delle due Pt_1 Pt_2 figlie minori, impegnandosi reciprocamente sin d'ora ad offrire in pari misura collaborazione
e disponibilità all'altro genitore nella gestione delle figlie stesse nei rispettivi periodi di competenza;
3) Stante l'affido condiviso paritario, ciascun genitore provvederà al mantenimento delle figlie per il periodo di rispettiva permanenza delle stesse presso ciascuno di loro;
4) I ricorrenti stabiliscono che le spese straordinarie medico, scolastiche, ludico sportive, purché previamente concordate e documentate, verranno suddivise nella misura del 50% ciascuno. Per spese straordinarie si intendono: le spese mediche, sanitarie, dentistiche, oculistiche, tickets compresi, le spese scolastiche, quali tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno, viaggi di istruzione, ripetizioni e/o corsi di sostegno, le spese per attività sportive e artistiche, la frequenza ai corsi e le attrezzature necessarie, nonché eventuali spese necessarie aventi carattere straordinario;
Ove uno dei due coniugi anticipi l'intera spesa, l'altro genitore si impegna e obbliga a rimborsare la quota del 50% a suo carico entro la fine del mese successivo all'effettuazione della spesa;
5) Le spese di cui ai punti 3) e 4) verrano sostenute dai genitori, sino a che le figlie non saranno economicamente indipendenti e comunque sino al termine del regolare corso di studi;
6) L'assegno unico familiare spetterà nella misura del 50% ai genitori, e così le relative detrazioni per le figlie a carico.
7) I coniugi, economicamente indipendenti, rinunciano a reciproche pretese di natura patrimoniale ed economica relative all'unione coniugale e/o a qualunque altro rapporto tra loro intercorrente, dandosi reciprocamente atto di avere già risolto separatamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale ed economico e di non avere altro da chiedere o pretendere uno dall'altra.
8) I medesimi si concedono reciprocamente assenso al rilascio o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio delle figlie minori”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
3 Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per le figlie minori nate dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata il Parte_1
03/11/1981 a CUNEO (CN), e , nato il [...] a [...] Parte_2
(RC), celebrato in MONDOVI' il 24/05/2008, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile di quel Comune al n. 10, parte II, Serie A, dell'anno 2008;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
4 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONDOVI' perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott. Rodolfo Magrì
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