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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/12/2024, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 1253/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1253/2023 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. BONCIANI Parte_1 C.F._1
DONELLA e dall'avv. NANNINI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata in via Sante Tani,
26/4 Montevarchi (AR)
PARTE RICORRENTE contro
( rappresentato e difeso dall'avv. INNOCENTI CP_1 C.F._2
MICHELA e dall' avv. MASTROTA ANTONIO ed elettivamente domiciliato in via della Fonte
Veneziana, 10 Arezzo (AR)
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 27.11.2024, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “In ordine all'affidamento e collocamento delle figlie e , Per_1 Per_2
nonché al calendario di visita e intrattenimento, disporre in conformità a quanto stabilito dal Dott. in sede di relazione peritale d'ufficio datata 29.9.2024 e depositata in atti. Prendere atto della Pt_2
volontà manifestata da entrambe le parti di intraprendere un percorso presso il coordinatore genitoriale individuato dal CTU. In ordine al mantenimento ordinario delle figlie minori, alla luce dell'accordo parziale raggiunto tra le parti e depositato in atti in data 19.07.2023, dichiarare cessata la materia del contendere. Nella denegata ipotesi in cui il giudice non ritenesse sul punto cessata la materia del contendere, questa difesa si rimette alle valutazioni del Tribunale in ordine all'an ed al quantum del contributo al mantenimento che la madre dovrà versare in favore delle figlie d'ora in avanti;
In ordine alle spese straordinarie per le figlie, tenuto conto della attuale situazione economica delle parti e della sperequazione reddituale esistente, disporre che la Sig.ra debba Pt_1
partecipare alle stesse nella misura del 30%, nelle modalità e nei termini di cui al protocollo del
CNF, o nella diversa misura ritenuta di giustizia dal Giudice. In ordine all'assegno unico e alle detrazioni fiscali per i figli, tenuto conto dell'affido condiviso delle minori, disporre che le parti percepiscano tali benefici al 50% come per legge.
In via istruttoria
Si reitera l'opposizione alle richieste di prova, anche orale, formulate dal resistente;
Nella denegata ipotesi in cui il resistente reiteri richieste di natura economica, questa difesa insiste nella istanza di accertamento sui redditi del Sig. da parte della polizia tributaria”. CP_1
La parte resistente ha concluso come da note scritte depositate in data 27.11.2024, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Confermare le conclusioni a cui è pervenuto il CTU Dott. Disporre che Pt_2
corrisponda un assegno di mantenimento in favore delle figlie minori almeno pari ad Parte_1
euro 300,00 con spese straordinarie da corrispondere al 50% e che l'importo dell'assegno unico sia percepito dal Resistente, visto che le figlie sono per la maggior parte del tempo, escluse poche ore, con e la sua famiglia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente CP_1
Giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 40 e ss. c.p.c depositato in data 12.05.2023 la ricorrente Parte_1 ha chiesto che il Tribunale regolasse l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori , nata a [...] il [...] e , nata a Persona_3 Controparte_2
Montevarchi l'11.12.2012 dalla relazione more-uxorio intrattenuta con il resistente . CP_1
In particolare, la ricorrente, allegando condotte violente e inappropriate che l'ex compagno avrebbe avuto ai suoi danni, ha chiesto che il Tribunale adottasse i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle figlie minori, nonché che venisse disposto l'intervento dei Servizi Sociali e che venisse disposta una CTU psicologica volta a determinare il regime di affidamento e di frequentazione genitori/figli più appropriato per le minori stesse. La ricorrente inoltre ha chiesto che venisse posto a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento delle figlie CP_1
e mediante la somma complessiva mensile di € 1.200,00, da corrispondere alla Per_2 Per_1
ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché di disporre che l'assegno unico fosse percepito interamente dalla madre.
Con memoria difensiva depositata il 20.06.2023, si è costituito in giudizio il resistente , CP_1
negando ogni addebito in relazione alle allegazioni di violenza prospettate dalla ricorrente, evidenziando la sussistenza di un rapporto problematico tra le figlie e la madre, determinato dal comportamento di quest'ultima, nonché chiedendo a sua volta disporsi CTU psicologica volta a valutare le competenze genitoriali della ricorrente . Il resistente ha quindi chiesto in via Parte_1 principale che il Tribunale disponesse l'affido esclusivo delle figlie minori e presso Per_2 Per_1
di sé, con una regolamentazione specifica di incontri tra le minori e la madre, da effettuarsi alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali territorialmente competenti. Il ha altresì chiesto CP_1 che fosse posto a carico della l'onere di contribuire al mantenimento delle figlie mediante la Pt_1 somma complessiva mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e di poter percepire integralmente l'assegno unico al 100%. In via subordinata, qualora le figlie fossero affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, il resistente ha chiesto che fosse disposto il collocamento paritario delle stesse, con mantenimento diretto e spese straordinarie al 50%. In via ulteriormente subordinata, ovvero qualora le figlie fossero affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, ma con collocamento prevalente presso la madre, il resistente ha chiesto che venisse posto a suo carico un assegno di mantenimento in favore delle figlie minori mediante la somma complessiva mensile di €
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza del 19.07.2023 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo parziale in punto di affidamento congiunto delle minori,
e ad entrambi i genitori ma con collocamento prevalente delle stesse presso il Per_2 Per_1
padre e regolamentazione del diritto di visita della madre, con richiesta congiunta di CTU psicologica al fine di valutare il miglior regime di affidamento, collocamento e permanenza delle figlie presso entrambi i genitori. Nel medesimo “accordo parziale” le parti hanno trovato accordo in ordine ad aspetti economici quali il rilascio dell'immobile adibito a casa familiare, sito a Bucine, in via Senese
n. 99, di proprietà dei genitori del resistente , da parte della ricorrente , CP_1 Parte_1
nonché in ordine ad ulteriori questioni economiche, prevedendo che ciascuno dei genitori provvedesse direttamente al mantenimento delle figlie minori nei periodi in cui le terranno presso di sé, con impegno provvisorio del a farsi carico delle spese straordinarie urgenti di entrambe le CP_1 figlie. Infine, nel medesimo accordo le parti si sono impegnate alla rimessione delle querele ivi indicate (cfr. accordo parziale sottoscritto dalle parti e depositato in data 19.07.2023)
A scioglimento della riserva assunta alla medesima udienza, il Tribunale ha assunto con ordinanza del 24.07.2023 provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 ss. c.p.c conformi alla richiesta congiunta e all'accordo delle parti, disponendo altresì una CTU psicologica, incaricando a tal fine il dott. psicologo e psicoterapeuta, con il compito di verificare le Persona_4
competenze genitoriali di entrambe le parti, nonché di indicare il miglior regime di collocamento e frequentazione genitori-figlie, secondo il quesito meglio precisato con l'ordinanza del 24.07.2023.
A seguito del deposito della relazione del CTU, avvenuto in data 06.10.2024, all'udienza del
10.10.2024, entrambe le parti hanno dichiarato di aderire alle condizioni proposte dal CTU ed anche alla nomina del Coordinatore Genitoriale dal medesimo proposta e dalle parti concordemente accettata, individuato nella figura della dr.ssa . Persona_5
Le parti, dunque, pur essendo giunte a conclusioni concordi in ordine alle questioni relative alle condizioni di affidamento, collocamento e visita delle figlie con entrambi i genitori, aderendo alle conclusioni della CTU disposta, non sono risultate concordi in ordine alle questioni economiche. In particolare, la parte ricorrente si è dichiarata disponibile a sostenere le spese per il 30% di uno sport ed il 30% delle spese straordinarie per le figlie, deducendo che in relazione al mantenimento ordinario dovrebbe farsi applicazione dell'accordo parziale di cui si è dato atto all'udienza del 19.07.2023, secondo cui ciascun genitore avrebbe contribuito direttamente al mantenimento ordinario delle figlie, mentre la parte resistente ha insistito affinché fosse posto a carico della madre un contributo al mantenimento ordinario e straordinario per le figlie, con percezione dell'assegno unico integralmente in favore del padre stante il collocamento prevalente delle figlie presso di lui.
All'udienza del 28.11.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione previo deposito di note scritte conclusionali e di replica.
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Esaminata la relazione peritale redatta dal CTU psicologo dott. e depositata in data 06.10.2024 Pt_2
e rilevato che entrambe le parti si sono dichiarate concordi nel richiedere che la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento prevalente e visita delle figlie minori e fosse Per_2 Per_1 disposta in conformità alle conclusioni dell'elaborato peritale, con anche la nomina di un coordinatore genitoriale, individuato nella dott.ssa , ritiene il Tribunale che non vi siano Persona_5
motivi ostativi, nell'interesse delle figlie minori, a disporre, sul punto, conformemente a quanto richiesto da entrambe le parti e prospettato dal CTU, poiché tali conclusioni appaiono frutto di un'indagine analitica e completa, che risulta aver tenuto in adeguata considerazione le sollecitazioni dei consulenti di parte, nel contraddittorio tecnico. Il CTU ha infatti premesso che “le minori e appaiono invischiate in una condizione Per_2 Per_1 di conflittualità familiare in cui l'unica possibilità di sopravvivenza psicologica appare quella di preferire il padre e rifiutare la madre;
tale condizione non può prevedere una coercizione delle minori e/o un'azione punitiva nei confronti dei genitori, in particolare del padre, il cui onere appare significativo in quanto genitore preferito, e/o della madre il cui onere appare altrettanto significativo in quanto spesso arrendevole nei confronti delle figlie alternando momenti di rabbia e comportamento di resa, poiché entrambe le scelte sarebbero foriere di ulteriore dolore e disagio per le figlie (cfr. pag. 63 della relazione del CTU).
Per questi motivi
, il CTU ha difatti ritenuto più opportuno, al fine di mantenere i legami affettivi di e che venisse disposto (cfr. pag. 63 ss. della CTU): Per_2 Per_1
- affido condiviso con domiciliazione prevalente presso il padre;
- nomina di un Coordinatore Genitoriale, come da art. 473 bis 26 cpc, per un periodo di tempo di almeno 24 mesi, a cui siano delegate funzioni di intervento sul nucleo familiare, al fine di limitare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per le figlie, agevolare il miglioramento delle relazioni tra genitori in termini di adeguata co-genitorialità e controllare il rispetto dell'attuazione delle successive indicazioni:
- le figlie frequenteranno i genitori, come da accordo in sede di CTU, secondo la tabella che segue, che rappresenta la cornice minima di riferimento:
- presa in carico di e da parte della competente, per ridurre e sciogliere Per_2 Per_1 CP_3
le sofferenze manifestate e promuovere il loro sviluppo come adolescenti;
- presa in carico dei genitori da parte di specialisti di salute mentale e/o del consultorio al fine di favorire comportamenti volti alla riduzione e/o soluzione delle problematiche di co-genitorialità emerse in CTU attraverso una rilettura consapevole del proprio stile di personalità;
- progressivo incremento dei tempi di permanenza delle figlie presso la madre in modo graduale e coerente con l'ascolto delle figlie ed il parere degli operatori dell' che avranno in carico CP_3
e;
Per_2 Per_1 - le figlie potranno trascorrere 15 giorni di vacanza anche non consecutivi con ciascun genitore durante la chiusura estiva della scuola (15 giugno-15 settembre) da concordare e comunicare fra genitori entro il 30 aprile di ogni anno specificando luoghi e mezzi di trasporto fino al compimento del 18° anno d'età delle figlie. Sarà oggetto di lavoro del Coordinatore Genitoriale raggiungere tale obiettivo progressivamente;
- le figlie potranno trascorrere le vacanze di Natale (dalla fine della scuola al 30 dicembre compreso
e dal 31 dicembre alla ripresa della scuola) e di Pasqua (dalla fine della scuola al giorno di Pasqua compreso e dal giorno di Pasquetta al rientro a scuola) alternandosi di anno in anno con un genitore per volta con scambio delle figlie il 31 dicembre alle 10.00 circa ed il giorno di Pasquetta alle 10.00 circa. Sarà oggetto di lavoro del Coordinatore Genitoriale raggiungere tale obiettivo progressivamente.
- I genitori si impegneranno a garantire uno scambio video-telefonico giornaliero fra genitore non presente e figlie verso le 21.00;
- le figlie festeggeranno il giorno del compleanno secondo accordo fra genitori;
- in caso di malattia ci si attiene alle indicazioni del medico per quanto riguarda la possibilità di trasporto del figlie da un contesto all'altro; i genitori garantiranno comunicazioni costanti con le figlie;
- ricorso al Coordinatore genitoriale in tutte le scelte inerenti le minori in cui gli stessi genitori non trovino pieno accordo, scelte che dovranno essere sempre condivise fra genitori e comunicate alle figlie dopo tale condivisione da entrambi i genitori;
- particolare attenzione da parte del Coordinatore genitoriale alla verifica sia della realizzazione da parte della madre di e di un progetto di autonomia di vita che lo consenta anche Per_2 Per_1
una partecipazione economica concreta alla gestione delle figlie sia di una maggior autonomia del padre dal ruolo esercitato dalla famiglia d'origine nell'educazione e nelle scelte riguardanti le figlie;
- collaborazione offerta da tutti gli attori coinvolti al Coordinatore Genitoriale, case manager individuabile nella figura della dr.ssa , esperta della tutela minorile e con Persona_5 profilo tecnico afferente all'area della psicologia, la quale aiuterà la famiglia predisponendo strumenti e indicazioni offerti dal patrimonio delle sue competenze tecniche e relazionando trimestralmente al Giudice sull'andamento del suo incarico;
- ricorso al Giudice nel caso in cui durante e/o entro 24 mesi tale situazione sia sensibilmente peggiorata o sia sensibilmente migliorata, per poter prevedere provvedimenti alternativi, che tengano conto delle specifiche responsabilità genitoriali tese alla protezione e adeguatezza dei legami affettivi con le figlie” (cfr. pagg. 63-65 della relazione del CTU depositata in data 06.10.2024). Le suddette conclusioni vengono recepite dal Tribunale integralmente, fatta eccezione per il deposito delle sopra indicate relazioni trimestrali al Tribunale, che non si conciliano con la chiusura della procedura in questione con il deposito della presente sentenza, essendo ovviamente sempre possibile per le parti adire il Tribunale con gli strumenti di legge in presenza dei presupposti giustificativi di un nuovo ricorso.
Quanto alle questioni economiche, ritiene il Tribunale che non sia condivisibile l'esegesi di parte ricorrente secondo cui in ordine al mantenimento ordinario sarebbe cessata la materia del contendere in forza dell'accordo parziale del 19.07.2023, in base al quale “e) non dovrà corrispondere CP_1
più nulla a per spese alimentari o altro, ogni genitore sosterrà in proprio tutte le spese Parte_1
alimentari per figlie, per lo svago e per quanto altro necessario nelle giornate di permanenza presso gli stessi. f)- intende farsi temporaneamente carico di tutte le spese straordinarie delle CP_1 figlie che nell'immediato sono urgenti, quali le terapie odontoiatriche per entrambe le figlie dal costo complessivo di circa 8.000 euro nonché quelle ortopediche per ED ed oculistiche per entrambe. Tali visite ed interventi dovranno essere necessariamente autorizzati dalla madre. Anche per quanto riguarda le gite di istruzione/ scolastiche, intende farsi carico integrale CP_1 delle relative spese”. A tal proposito si evidenzia che il suddetto accordo è stato fatto proprio dal
Tribunale con ordinanza ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., e dunque le determinazioni relative al mantenimento ordinario e straordinario ivi indicate sono state recepite in via provvisoria in conformità, ben potendo essere oggetto di modifica in questa sede decisoria. Depone in tal senso anche la circostanza che le statuizioni economiche relative al mantenimento delle figlie minori risultano consequenziali non solo alla concreta capacità economica delle parti al momento in cui le stesse sono rese ma anche al contributo diretto che ciascun genitore offre per il mantenimento e la cura delle figlie. Una statuizione definitiva in tal senso, dunque, non può che essere assunta in questa sede decisoria, contestualmente alla definizione del regime di permanenza delle figlie presso entrambi i genitori, così come delineato dal CTU e concordemente accettato dalle parti.
Quanto alle condizioni economiche delle parti, si rileva che la ricorrente ha dichiarato e documentato di essere stata assunta a tempo indeterminato (cfr. doc. 13 – contratto di lavoro) ed essere disponibile a sostenere il 30% delle spese straordinarie (cfr. verbale d'udienza del 10.10.2024). Dalla documentazione depositata da ultimo dalla ricorrente si evince che nella busta paga di aprile 2024 la stessa ha percepito € 1.257,00; nel mese di maggio 2024 € 1.261,00; nel mese di giugno 2024 €
1.565,00; mentre nei mesi di luglio e agosto rispettivamente € 1.433,00 e di € 1.429,00. Il resistente, invece, durante il periodo di imposta 2023, ha dichiarato un reddito di lavoro dipendente ed assimilati pari ad € 31.757,00. Considerate le concrete ed attuali disponibilità economiche delle parti, per come emerse dagli atti, nonché considerati i tempi di permanenza delle figlie, nettamente maggiori presso il padre, risulta congruo ed opportuno porre a carico della madre, quale contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma di € 300,00 (€ 150,00 per ogni figlia), rivalutabili ISTAT annualmente, da versare direttamente al resistente , entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese CP_1
straordinarie, preventivamente concordate e documentate, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo. Non può invece trovare accoglimento la richiesta del resistente di disporre la percezione diretta in suo favore del 100% dell'assegno unico per le figlie. Nella vigenza del regime di affidamento condiviso, infatti, salvo diverso accordo tra i genitori, l'assegno unico per le figlie, ove ve ne sia diritto, deve essere percepito da entrambi i genitori, essendo entrambi obbligati a concorrere alle necessità materiali delle figlie.
Quanto al profilo delle spese di lite, considerato che le parti si sono trovate in accordo in ordine ad aspetti fondamentali della controversia quali quelli relativi alla definizione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie e considerato altresì che, per quanto attiene agli aspetti economici, pur controvertendo in ordine alla sussistenza di un obbligo alla contribuzione da parte della madre, la stessa si è mostrata comunque remissiva alla decisione del Tribunale, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione, con conseguente suddivisione al 50% anche delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone che le figlie minori e siano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2 Per_1
con domiciliazione prevalente presso il padre;
- vista la richiesta congiunta delle parti, ex art. 473 bis 26 cpc, nomina quale coordinatore genitoriale la dott.ssa , esperta della tutela minorile e con profilo tecnico afferente all'area Persona_5
della psicologia, la quale aiuterà la famiglia predisponendo strumenti e indicazioni offerti dal patrimonio delle sue competenze tecniche, per un periodo di tempo di 24 mesi, a cui sono delegate funzioni di intervento sul nucleo familiare, al fine di limitare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per le figlie, agevolare il miglioramento delle relazioni tra genitori in termini di adeguata co-genitorialità
e controllare il rispetto dell'attuazione delle successive indicazioni:
- le figlie frequenteranno i genitori, come da accordo in sede di CTU, secondo la tabella che segue, che rappresenta la cornice minima di riferimento: con l'obiettivo del progressivo incremento dei tempi di permanenza delle figlie presso la madre in modo graduale e coerente con l'ascolto delle figlie ed il parere degli operatori dell' che CP_3
avranno in carico e Per_2 Per_1
- dispone la presa in carico di e da parte della competente, per ridurre e Per_2 Per_1 CP_3
sciogliere le sofferenze manifestate e promuovere il loro sviluppo come adolescenti;
- invita i genitori a rivolgersi a specialisti psicologi e/o del consultorio al fine di favorire comportamenti volti alla riduzione e/o soluzione delle problematiche di co-genitorialità emerse in
CTU attraverso una rilettura consapevole del proprio stile di personalità;
- le figlie potranno trascorrere 15 giorni di vacanza anche non consecutivi con ciascun genitore durante la chiusura estiva della scuola (15 giugno-15 settembre) da concordare e comunicare fra genitori entro il 30 aprile di ogni anno specificando luoghi e mezzi di trasporto fino al compimento del 18° anno d'età delle figlie. Sarà oggetto di lavoro del Coordinatore Genitoriale raggiungere tale obiettivo progressivamente;
- le figlie potranno trascorrere le vacanze di Natale (dalla fine della scuola al 30 dicembre compreso e dal 31 dicembre alla ripresa della scuola) e di Pasqua (dalla fine della scuola al giorno di Pasqua compreso e dal giorno di Pasquetta al rientro a scuola) alternandosi di anno in anno con un genitore per volta con scambio delle figlie il 31 dicembre alle 10.00 circa ed il giorno di Pasquetta alle 10.00 circa. Sarà oggetto di lavoro del Coordinatore Genitoriale raggiungere tale obiettivo progressivamente.
- I genitori si impegneranno a garantire uno scambio video-telefonico giornaliero fra genitore non presente e figlie verso le 21.00;
- le figlie festeggeranno il giorno del compleanno secondo accordo fra genitori;
- in caso di malattia ci si attiene alle indicazioni del medico per quanto riguarda la possibilità di trasporto delle figlie da un contesto all'altro; i genitori garantiranno comunicazioni costanti con le figlie;
- ricorso al Coordinatore genitoriale in tutte le scelte inerenti alle minori in cui gli stessi genitori non trovino pieno accordo, scelte che dovranno essere sempre condivise fra genitori e comunicate alle figlie dopo tale condivisione da entrambi i genitori;
- particolare attenzione da parte del Coordinatore genitoriale alla verifica sia della realizzazione da parte della madre di e di un progetto di autonomia di vita che lo consenta anche Per_2 Per_1
una partecipazione economica concreta alla gestione delle figlie sia di una maggior autonomia del padre dal ruolo esercitato dalla famiglia d'origine nell'educazione e nelle scelte riguardanti le figlie;
- collaborazione offerta da tutti gli attori coinvolti al Coordinatore Genitoriale, dr.ssa Per_5
, esperta della tutela minorile e con profilo tecnico afferente all'area della psicologia, la
[...]
quale aiuterà la famiglia predisponendo strumenti e indicazioni offerti dal patrimonio delle sue competenze tecniche
- pone a carico della madre un contributo al mantenimento in favore delle figlie Parte_1 minori e pari ad € 300,00 complessivi mensili, rivalutabili ISTAT annualmente, Per_2 Per_1
con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, da versare direttamente al padre
, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, CP_1
preventivamente concordate e documentate, ed individuate come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo;
- dispone che l'assegno unico per le figlie, ove ve ne sia diritto, sia percepito al 50% da entrambi i genitori;
- compensa integralmente le spese di lite e di CTU.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Arezzo, così deciso nella camera di consiglio del 06 dicembre 2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
dott.ssa Lucia Faltoni dott.ssa Alessia Caprio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1253/2023 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. BONCIANI Parte_1 C.F._1
DONELLA e dall'avv. NANNINI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata in via Sante Tani,
26/4 Montevarchi (AR)
PARTE RICORRENTE contro
( rappresentato e difeso dall'avv. INNOCENTI CP_1 C.F._2
MICHELA e dall' avv. MASTROTA ANTONIO ed elettivamente domiciliato in via della Fonte
Veneziana, 10 Arezzo (AR)
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 27.11.2024, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “In ordine all'affidamento e collocamento delle figlie e , Per_1 Per_2
nonché al calendario di visita e intrattenimento, disporre in conformità a quanto stabilito dal Dott. in sede di relazione peritale d'ufficio datata 29.9.2024 e depositata in atti. Prendere atto della Pt_2
volontà manifestata da entrambe le parti di intraprendere un percorso presso il coordinatore genitoriale individuato dal CTU. In ordine al mantenimento ordinario delle figlie minori, alla luce dell'accordo parziale raggiunto tra le parti e depositato in atti in data 19.07.2023, dichiarare cessata la materia del contendere. Nella denegata ipotesi in cui il giudice non ritenesse sul punto cessata la materia del contendere, questa difesa si rimette alle valutazioni del Tribunale in ordine all'an ed al quantum del contributo al mantenimento che la madre dovrà versare in favore delle figlie d'ora in avanti;
In ordine alle spese straordinarie per le figlie, tenuto conto della attuale situazione economica delle parti e della sperequazione reddituale esistente, disporre che la Sig.ra debba Pt_1
partecipare alle stesse nella misura del 30%, nelle modalità e nei termini di cui al protocollo del
CNF, o nella diversa misura ritenuta di giustizia dal Giudice. In ordine all'assegno unico e alle detrazioni fiscali per i figli, tenuto conto dell'affido condiviso delle minori, disporre che le parti percepiscano tali benefici al 50% come per legge.
In via istruttoria
Si reitera l'opposizione alle richieste di prova, anche orale, formulate dal resistente;
Nella denegata ipotesi in cui il resistente reiteri richieste di natura economica, questa difesa insiste nella istanza di accertamento sui redditi del Sig. da parte della polizia tributaria”. CP_1
La parte resistente ha concluso come da note scritte depositate in data 27.11.2024, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Confermare le conclusioni a cui è pervenuto il CTU Dott. Disporre che Pt_2
corrisponda un assegno di mantenimento in favore delle figlie minori almeno pari ad Parte_1
euro 300,00 con spese straordinarie da corrispondere al 50% e che l'importo dell'assegno unico sia percepito dal Resistente, visto che le figlie sono per la maggior parte del tempo, escluse poche ore, con e la sua famiglia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente CP_1
Giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 40 e ss. c.p.c depositato in data 12.05.2023 la ricorrente Parte_1 ha chiesto che il Tribunale regolasse l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori , nata a [...] il [...] e , nata a Persona_3 Controparte_2
Montevarchi l'11.12.2012 dalla relazione more-uxorio intrattenuta con il resistente . CP_1
In particolare, la ricorrente, allegando condotte violente e inappropriate che l'ex compagno avrebbe avuto ai suoi danni, ha chiesto che il Tribunale adottasse i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle figlie minori, nonché che venisse disposto l'intervento dei Servizi Sociali e che venisse disposta una CTU psicologica volta a determinare il regime di affidamento e di frequentazione genitori/figli più appropriato per le minori stesse. La ricorrente inoltre ha chiesto che venisse posto a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento delle figlie CP_1
e mediante la somma complessiva mensile di € 1.200,00, da corrispondere alla Per_2 Per_1
ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché di disporre che l'assegno unico fosse percepito interamente dalla madre.
Con memoria difensiva depositata il 20.06.2023, si è costituito in giudizio il resistente , CP_1
negando ogni addebito in relazione alle allegazioni di violenza prospettate dalla ricorrente, evidenziando la sussistenza di un rapporto problematico tra le figlie e la madre, determinato dal comportamento di quest'ultima, nonché chiedendo a sua volta disporsi CTU psicologica volta a valutare le competenze genitoriali della ricorrente . Il resistente ha quindi chiesto in via Parte_1 principale che il Tribunale disponesse l'affido esclusivo delle figlie minori e presso Per_2 Per_1
di sé, con una regolamentazione specifica di incontri tra le minori e la madre, da effettuarsi alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali territorialmente competenti. Il ha altresì chiesto CP_1 che fosse posto a carico della l'onere di contribuire al mantenimento delle figlie mediante la Pt_1 somma complessiva mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e di poter percepire integralmente l'assegno unico al 100%. In via subordinata, qualora le figlie fossero affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, il resistente ha chiesto che fosse disposto il collocamento paritario delle stesse, con mantenimento diretto e spese straordinarie al 50%. In via ulteriormente subordinata, ovvero qualora le figlie fossero affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, ma con collocamento prevalente presso la madre, il resistente ha chiesto che venisse posto a suo carico un assegno di mantenimento in favore delle figlie minori mediante la somma complessiva mensile di €
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza del 19.07.2023 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo parziale in punto di affidamento congiunto delle minori,
e ad entrambi i genitori ma con collocamento prevalente delle stesse presso il Per_2 Per_1
padre e regolamentazione del diritto di visita della madre, con richiesta congiunta di CTU psicologica al fine di valutare il miglior regime di affidamento, collocamento e permanenza delle figlie presso entrambi i genitori. Nel medesimo “accordo parziale” le parti hanno trovato accordo in ordine ad aspetti economici quali il rilascio dell'immobile adibito a casa familiare, sito a Bucine, in via Senese
n. 99, di proprietà dei genitori del resistente , da parte della ricorrente , CP_1 Parte_1
nonché in ordine ad ulteriori questioni economiche, prevedendo che ciascuno dei genitori provvedesse direttamente al mantenimento delle figlie minori nei periodi in cui le terranno presso di sé, con impegno provvisorio del a farsi carico delle spese straordinarie urgenti di entrambe le CP_1 figlie. Infine, nel medesimo accordo le parti si sono impegnate alla rimessione delle querele ivi indicate (cfr. accordo parziale sottoscritto dalle parti e depositato in data 19.07.2023)
A scioglimento della riserva assunta alla medesima udienza, il Tribunale ha assunto con ordinanza del 24.07.2023 provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 ss. c.p.c conformi alla richiesta congiunta e all'accordo delle parti, disponendo altresì una CTU psicologica, incaricando a tal fine il dott. psicologo e psicoterapeuta, con il compito di verificare le Persona_4
competenze genitoriali di entrambe le parti, nonché di indicare il miglior regime di collocamento e frequentazione genitori-figlie, secondo il quesito meglio precisato con l'ordinanza del 24.07.2023.
A seguito del deposito della relazione del CTU, avvenuto in data 06.10.2024, all'udienza del
10.10.2024, entrambe le parti hanno dichiarato di aderire alle condizioni proposte dal CTU ed anche alla nomina del Coordinatore Genitoriale dal medesimo proposta e dalle parti concordemente accettata, individuato nella figura della dr.ssa . Persona_5
Le parti, dunque, pur essendo giunte a conclusioni concordi in ordine alle questioni relative alle condizioni di affidamento, collocamento e visita delle figlie con entrambi i genitori, aderendo alle conclusioni della CTU disposta, non sono risultate concordi in ordine alle questioni economiche. In particolare, la parte ricorrente si è dichiarata disponibile a sostenere le spese per il 30% di uno sport ed il 30% delle spese straordinarie per le figlie, deducendo che in relazione al mantenimento ordinario dovrebbe farsi applicazione dell'accordo parziale di cui si è dato atto all'udienza del 19.07.2023, secondo cui ciascun genitore avrebbe contribuito direttamente al mantenimento ordinario delle figlie, mentre la parte resistente ha insistito affinché fosse posto a carico della madre un contributo al mantenimento ordinario e straordinario per le figlie, con percezione dell'assegno unico integralmente in favore del padre stante il collocamento prevalente delle figlie presso di lui.
All'udienza del 28.11.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione previo deposito di note scritte conclusionali e di replica.
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Esaminata la relazione peritale redatta dal CTU psicologo dott. e depositata in data 06.10.2024 Pt_2
e rilevato che entrambe le parti si sono dichiarate concordi nel richiedere che la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento prevalente e visita delle figlie minori e fosse Per_2 Per_1 disposta in conformità alle conclusioni dell'elaborato peritale, con anche la nomina di un coordinatore genitoriale, individuato nella dott.ssa , ritiene il Tribunale che non vi siano Persona_5
motivi ostativi, nell'interesse delle figlie minori, a disporre, sul punto, conformemente a quanto richiesto da entrambe le parti e prospettato dal CTU, poiché tali conclusioni appaiono frutto di un'indagine analitica e completa, che risulta aver tenuto in adeguata considerazione le sollecitazioni dei consulenti di parte, nel contraddittorio tecnico. Il CTU ha infatti premesso che “le minori e appaiono invischiate in una condizione Per_2 Per_1 di conflittualità familiare in cui l'unica possibilità di sopravvivenza psicologica appare quella di preferire il padre e rifiutare la madre;
tale condizione non può prevedere una coercizione delle minori e/o un'azione punitiva nei confronti dei genitori, in particolare del padre, il cui onere appare significativo in quanto genitore preferito, e/o della madre il cui onere appare altrettanto significativo in quanto spesso arrendevole nei confronti delle figlie alternando momenti di rabbia e comportamento di resa, poiché entrambe le scelte sarebbero foriere di ulteriore dolore e disagio per le figlie (cfr. pag. 63 della relazione del CTU).
Per questi motivi
, il CTU ha difatti ritenuto più opportuno, al fine di mantenere i legami affettivi di e che venisse disposto (cfr. pag. 63 ss. della CTU): Per_2 Per_1
- affido condiviso con domiciliazione prevalente presso il padre;
- nomina di un Coordinatore Genitoriale, come da art. 473 bis 26 cpc, per un periodo di tempo di almeno 24 mesi, a cui siano delegate funzioni di intervento sul nucleo familiare, al fine di limitare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per le figlie, agevolare il miglioramento delle relazioni tra genitori in termini di adeguata co-genitorialità e controllare il rispetto dell'attuazione delle successive indicazioni:
- le figlie frequenteranno i genitori, come da accordo in sede di CTU, secondo la tabella che segue, che rappresenta la cornice minima di riferimento:
- presa in carico di e da parte della competente, per ridurre e sciogliere Per_2 Per_1 CP_3
le sofferenze manifestate e promuovere il loro sviluppo come adolescenti;
- presa in carico dei genitori da parte di specialisti di salute mentale e/o del consultorio al fine di favorire comportamenti volti alla riduzione e/o soluzione delle problematiche di co-genitorialità emerse in CTU attraverso una rilettura consapevole del proprio stile di personalità;
- progressivo incremento dei tempi di permanenza delle figlie presso la madre in modo graduale e coerente con l'ascolto delle figlie ed il parere degli operatori dell' che avranno in carico CP_3
e;
Per_2 Per_1 - le figlie potranno trascorrere 15 giorni di vacanza anche non consecutivi con ciascun genitore durante la chiusura estiva della scuola (15 giugno-15 settembre) da concordare e comunicare fra genitori entro il 30 aprile di ogni anno specificando luoghi e mezzi di trasporto fino al compimento del 18° anno d'età delle figlie. Sarà oggetto di lavoro del Coordinatore Genitoriale raggiungere tale obiettivo progressivamente;
- le figlie potranno trascorrere le vacanze di Natale (dalla fine della scuola al 30 dicembre compreso
e dal 31 dicembre alla ripresa della scuola) e di Pasqua (dalla fine della scuola al giorno di Pasqua compreso e dal giorno di Pasquetta al rientro a scuola) alternandosi di anno in anno con un genitore per volta con scambio delle figlie il 31 dicembre alle 10.00 circa ed il giorno di Pasquetta alle 10.00 circa. Sarà oggetto di lavoro del Coordinatore Genitoriale raggiungere tale obiettivo progressivamente.
- I genitori si impegneranno a garantire uno scambio video-telefonico giornaliero fra genitore non presente e figlie verso le 21.00;
- le figlie festeggeranno il giorno del compleanno secondo accordo fra genitori;
- in caso di malattia ci si attiene alle indicazioni del medico per quanto riguarda la possibilità di trasporto del figlie da un contesto all'altro; i genitori garantiranno comunicazioni costanti con le figlie;
- ricorso al Coordinatore genitoriale in tutte le scelte inerenti le minori in cui gli stessi genitori non trovino pieno accordo, scelte che dovranno essere sempre condivise fra genitori e comunicate alle figlie dopo tale condivisione da entrambi i genitori;
- particolare attenzione da parte del Coordinatore genitoriale alla verifica sia della realizzazione da parte della madre di e di un progetto di autonomia di vita che lo consenta anche Per_2 Per_1
una partecipazione economica concreta alla gestione delle figlie sia di una maggior autonomia del padre dal ruolo esercitato dalla famiglia d'origine nell'educazione e nelle scelte riguardanti le figlie;
- collaborazione offerta da tutti gli attori coinvolti al Coordinatore Genitoriale, case manager individuabile nella figura della dr.ssa , esperta della tutela minorile e con Persona_5 profilo tecnico afferente all'area della psicologia, la quale aiuterà la famiglia predisponendo strumenti e indicazioni offerti dal patrimonio delle sue competenze tecniche e relazionando trimestralmente al Giudice sull'andamento del suo incarico;
- ricorso al Giudice nel caso in cui durante e/o entro 24 mesi tale situazione sia sensibilmente peggiorata o sia sensibilmente migliorata, per poter prevedere provvedimenti alternativi, che tengano conto delle specifiche responsabilità genitoriali tese alla protezione e adeguatezza dei legami affettivi con le figlie” (cfr. pagg. 63-65 della relazione del CTU depositata in data 06.10.2024). Le suddette conclusioni vengono recepite dal Tribunale integralmente, fatta eccezione per il deposito delle sopra indicate relazioni trimestrali al Tribunale, che non si conciliano con la chiusura della procedura in questione con il deposito della presente sentenza, essendo ovviamente sempre possibile per le parti adire il Tribunale con gli strumenti di legge in presenza dei presupposti giustificativi di un nuovo ricorso.
Quanto alle questioni economiche, ritiene il Tribunale che non sia condivisibile l'esegesi di parte ricorrente secondo cui in ordine al mantenimento ordinario sarebbe cessata la materia del contendere in forza dell'accordo parziale del 19.07.2023, in base al quale “e) non dovrà corrispondere CP_1
più nulla a per spese alimentari o altro, ogni genitore sosterrà in proprio tutte le spese Parte_1
alimentari per figlie, per lo svago e per quanto altro necessario nelle giornate di permanenza presso gli stessi. f)- intende farsi temporaneamente carico di tutte le spese straordinarie delle CP_1 figlie che nell'immediato sono urgenti, quali le terapie odontoiatriche per entrambe le figlie dal costo complessivo di circa 8.000 euro nonché quelle ortopediche per ED ed oculistiche per entrambe. Tali visite ed interventi dovranno essere necessariamente autorizzati dalla madre. Anche per quanto riguarda le gite di istruzione/ scolastiche, intende farsi carico integrale CP_1 delle relative spese”. A tal proposito si evidenzia che il suddetto accordo è stato fatto proprio dal
Tribunale con ordinanza ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., e dunque le determinazioni relative al mantenimento ordinario e straordinario ivi indicate sono state recepite in via provvisoria in conformità, ben potendo essere oggetto di modifica in questa sede decisoria. Depone in tal senso anche la circostanza che le statuizioni economiche relative al mantenimento delle figlie minori risultano consequenziali non solo alla concreta capacità economica delle parti al momento in cui le stesse sono rese ma anche al contributo diretto che ciascun genitore offre per il mantenimento e la cura delle figlie. Una statuizione definitiva in tal senso, dunque, non può che essere assunta in questa sede decisoria, contestualmente alla definizione del regime di permanenza delle figlie presso entrambi i genitori, così come delineato dal CTU e concordemente accettato dalle parti.
Quanto alle condizioni economiche delle parti, si rileva che la ricorrente ha dichiarato e documentato di essere stata assunta a tempo indeterminato (cfr. doc. 13 – contratto di lavoro) ed essere disponibile a sostenere il 30% delle spese straordinarie (cfr. verbale d'udienza del 10.10.2024). Dalla documentazione depositata da ultimo dalla ricorrente si evince che nella busta paga di aprile 2024 la stessa ha percepito € 1.257,00; nel mese di maggio 2024 € 1.261,00; nel mese di giugno 2024 €
1.565,00; mentre nei mesi di luglio e agosto rispettivamente € 1.433,00 e di € 1.429,00. Il resistente, invece, durante il periodo di imposta 2023, ha dichiarato un reddito di lavoro dipendente ed assimilati pari ad € 31.757,00. Considerate le concrete ed attuali disponibilità economiche delle parti, per come emerse dagli atti, nonché considerati i tempi di permanenza delle figlie, nettamente maggiori presso il padre, risulta congruo ed opportuno porre a carico della madre, quale contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma di € 300,00 (€ 150,00 per ogni figlia), rivalutabili ISTAT annualmente, da versare direttamente al resistente , entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese CP_1
straordinarie, preventivamente concordate e documentate, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo. Non può invece trovare accoglimento la richiesta del resistente di disporre la percezione diretta in suo favore del 100% dell'assegno unico per le figlie. Nella vigenza del regime di affidamento condiviso, infatti, salvo diverso accordo tra i genitori, l'assegno unico per le figlie, ove ve ne sia diritto, deve essere percepito da entrambi i genitori, essendo entrambi obbligati a concorrere alle necessità materiali delle figlie.
Quanto al profilo delle spese di lite, considerato che le parti si sono trovate in accordo in ordine ad aspetti fondamentali della controversia quali quelli relativi alla definizione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie e considerato altresì che, per quanto attiene agli aspetti economici, pur controvertendo in ordine alla sussistenza di un obbligo alla contribuzione da parte della madre, la stessa si è mostrata comunque remissiva alla decisione del Tribunale, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione, con conseguente suddivisione al 50% anche delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone che le figlie minori e siano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2 Per_1
con domiciliazione prevalente presso il padre;
- vista la richiesta congiunta delle parti, ex art. 473 bis 26 cpc, nomina quale coordinatore genitoriale la dott.ssa , esperta della tutela minorile e con profilo tecnico afferente all'area Persona_5
della psicologia, la quale aiuterà la famiglia predisponendo strumenti e indicazioni offerti dal patrimonio delle sue competenze tecniche, per un periodo di tempo di 24 mesi, a cui sono delegate funzioni di intervento sul nucleo familiare, al fine di limitare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per le figlie, agevolare il miglioramento delle relazioni tra genitori in termini di adeguata co-genitorialità
e controllare il rispetto dell'attuazione delle successive indicazioni:
- le figlie frequenteranno i genitori, come da accordo in sede di CTU, secondo la tabella che segue, che rappresenta la cornice minima di riferimento: con l'obiettivo del progressivo incremento dei tempi di permanenza delle figlie presso la madre in modo graduale e coerente con l'ascolto delle figlie ed il parere degli operatori dell' che CP_3
avranno in carico e Per_2 Per_1
- dispone la presa in carico di e da parte della competente, per ridurre e Per_2 Per_1 CP_3
sciogliere le sofferenze manifestate e promuovere il loro sviluppo come adolescenti;
- invita i genitori a rivolgersi a specialisti psicologi e/o del consultorio al fine di favorire comportamenti volti alla riduzione e/o soluzione delle problematiche di co-genitorialità emerse in
CTU attraverso una rilettura consapevole del proprio stile di personalità;
- le figlie potranno trascorrere 15 giorni di vacanza anche non consecutivi con ciascun genitore durante la chiusura estiva della scuola (15 giugno-15 settembre) da concordare e comunicare fra genitori entro il 30 aprile di ogni anno specificando luoghi e mezzi di trasporto fino al compimento del 18° anno d'età delle figlie. Sarà oggetto di lavoro del Coordinatore Genitoriale raggiungere tale obiettivo progressivamente;
- le figlie potranno trascorrere le vacanze di Natale (dalla fine della scuola al 30 dicembre compreso e dal 31 dicembre alla ripresa della scuola) e di Pasqua (dalla fine della scuola al giorno di Pasqua compreso e dal giorno di Pasquetta al rientro a scuola) alternandosi di anno in anno con un genitore per volta con scambio delle figlie il 31 dicembre alle 10.00 circa ed il giorno di Pasquetta alle 10.00 circa. Sarà oggetto di lavoro del Coordinatore Genitoriale raggiungere tale obiettivo progressivamente.
- I genitori si impegneranno a garantire uno scambio video-telefonico giornaliero fra genitore non presente e figlie verso le 21.00;
- le figlie festeggeranno il giorno del compleanno secondo accordo fra genitori;
- in caso di malattia ci si attiene alle indicazioni del medico per quanto riguarda la possibilità di trasporto delle figlie da un contesto all'altro; i genitori garantiranno comunicazioni costanti con le figlie;
- ricorso al Coordinatore genitoriale in tutte le scelte inerenti alle minori in cui gli stessi genitori non trovino pieno accordo, scelte che dovranno essere sempre condivise fra genitori e comunicate alle figlie dopo tale condivisione da entrambi i genitori;
- particolare attenzione da parte del Coordinatore genitoriale alla verifica sia della realizzazione da parte della madre di e di un progetto di autonomia di vita che lo consenta anche Per_2 Per_1
una partecipazione economica concreta alla gestione delle figlie sia di una maggior autonomia del padre dal ruolo esercitato dalla famiglia d'origine nell'educazione e nelle scelte riguardanti le figlie;
- collaborazione offerta da tutti gli attori coinvolti al Coordinatore Genitoriale, dr.ssa Per_5
, esperta della tutela minorile e con profilo tecnico afferente all'area della psicologia, la
[...]
quale aiuterà la famiglia predisponendo strumenti e indicazioni offerti dal patrimonio delle sue competenze tecniche
- pone a carico della madre un contributo al mantenimento in favore delle figlie Parte_1 minori e pari ad € 300,00 complessivi mensili, rivalutabili ISTAT annualmente, Per_2 Per_1
con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, da versare direttamente al padre
, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, CP_1
preventivamente concordate e documentate, ed individuate come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo;
- dispone che l'assegno unico per le figlie, ove ve ne sia diritto, sia percepito al 50% da entrambi i genitori;
- compensa integralmente le spese di lite e di CTU.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Arezzo, così deciso nella camera di consiglio del 06 dicembre 2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
dott.ssa Lucia Faltoni dott.ssa Alessia Caprio