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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2342/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2342/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi dall'Avv. MENSI MICHELE;
ATTORI contro
(C.F. e CP_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. TAMBERI C.F._4
MARIO;
CONVENUTI
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: per parte attrice come da nota del 28.11.2024 e per parte convenuta come da nota del 27.11.2024. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Gli odierni attori hanno proposto opposizione avverso il precetto loro notificato in data 22.12.2023, fondato sulla sentenza n. 413/2010 di questo
Tribunale, pubblicata il 05.06.2010, a mezzo del quale è stata intimata la restituzione dell'appartamento per civile abitazione sito in Grosseto, frazione
Istia d'Ombrone, via del Colle 67, facente parte del fabbricato C, individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Grosseto nel Foglio di Mappa 76, particella 1084, subalterni 11, 12, e 34, sulla base di plurimi motivi da valutare separatamente.
Gli attori hanno concluso chiedendo: “Voglia il Tribunale adito in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sussistendo gravi motivi dedotti nella premessa;
nel merito, dichiarare che i sigg. e non CP_1 CP_3
hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa e comunque perché il diritto relativo oltre che essere mal esercitato perché senza fondamento risulta prescritto”.
I convenuti, contestando l'opposizione avversaria, hanno chiesto il rigetto delle domande di parte attrice.
In via preliminare, deve osservarsi che la decisione del presente giudizio non può ritenersi impedita dalla pendenza del giudizio di reclamo proposto avverso l'ordinanza con cui è stata respinta l'istanza di sospensione proposta dagli attori, come dedotto da questi nelle memorie di replica, trattandosi di soluzione che risulterebbe contraria al principio di ragionevole durata del processo che impone la chiusura del processo nel più breve tempo possibile.
Ancora in via preliminare, va osservato che gli attori in data 04.12.2024 hanno rilasciato volontariamente l'immobile oggetto del precetto, in quanto si sono trasferiti in altro immobile (cfr. verbale depositato dai convenuti).
Va osservato che le parti hanno concluso insistendo nelle rispettive richieste. Ciò chiarito, va esclusa la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di opposizione all'esecuzione di un ordine di rilascio, “La cessazione della materia del contendere può determinarsi esclusivamente laddove sia venuto meno l'interesse all'accertamento della situazione sostanziale posta a base dell'opposizione, e cioè - per l'ipotesi dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell' art. 615 c.p.c. - laddove le parti non abbiano più interesse all'accertamento della sussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Ma è evidente che ciò, nell'esecuzione per rilascio, può accadere eventualmente in caso di rilascio spontaneo dell'immobile da parte del soggetto obbligato, laddove sia venuto meno il suo interesse alla detenzione dello stesso (anche eventualmente in seguito ad un accordo transattivo con il creditore procedente), ma non certo nel caso in cui venga portata a termine l'esecuzione forzata” (Cass. Civ. n. 20924/2017).
Poiché nel caso di specie le parti hanno insistito nelle conclusioni rassegnate deve escludersi che sia venuto meno il loro interesse alla decisione della controversia, sicché deve procedersi alla valutazione delle domande proposte da parte attrice.
Ciò posto, va osservato che, ai fini che interessano il giudizio, con sentenza n.
413/2010, depositata il 05.06.2010, questo Tribunale ha dichiarato risolto il contratto di compravendita del 22.05.2007 a rogito del Notaio
[...]
concluso tra i convenuti, quali venditori, e e Per_1 CP_4 CP_5
quale acquirente, e avente ad oggetto vari terreni edificabili siti in
[...]
Grosseto, frazione di Istia d'Ombrone, con condanna dell'acquirente a restituire ai venditori i terreni oggetto del contratto (cfr. all. 8 fasc. convenuti).
La sentenza è passata in giudicato, come certificato in data14.12.2017 dal
Direttore Amministrativo del Tribunale di Grosseto (cfr. all. 9 fasc. convenuti). La domanda giudiziale che ha dato luogo alla sentenza azionata è stata trascritta in data 08.01.2010 e la trascrizione è stata effettuata sia sui terreni menzionati in contratti sia su vari fabbricati, tra cui quelli acquistati dagli attori
(cfr. all. 11 fasc. convenuti).
Risulta che gli attori con compravendita del 01.04.2014 hanno acquistato dalla e uno dei fabbricati costruiti sui terreni oggetto della CP_4 Controparte_5
compravendita interessata dalla sentenza di risoluzione giudiziale (cfr. all. 10 fasc. convenuti).
Nel contratto le parti danno espressamente atto dell'emissione della sentenza n. 413/2010 del Tribunale di Grosseto che ha dichiarato risolto il contratto di compravendita della società venditrice e si evidenzia che avverso la sentenza è stato proposto appello.
Inoltre, nel contratto le parti acquirenti dichiarano di essere a conoscenza della trascrizione della domanda giudiziale relativa al giudizio di risoluzione culminato nella sentenza n. 413/2010 e delle conseguenze che derivano dalla sentenza di risoluzione, in ragione della retroattività della stessa, e dell'opponibilità della pronuncia verso gli stessi acquirenti.
Inoltre, risulta dal contratto di compravendita e non è contestato tra le parti che la sentenza sia stata annotata il 03.02.2011.
Con il precetto opposto nel presente giudizio i convenuti hanno chiesto la restituzione del fabbricato costruito sui terreni oggetto della sentenza di risoluzione, in esecuzione di quest'ultima.
Ciò posto, gli attori contestano il precetto notificato dai convenuti in quanto ritengono di non essere succeduti ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nella posizione della e relativamente all'obbligo restitutorio CP_4 Controparte_5
contenuto nella sentenza azionata e ciò in ragione della maggiore complessità che la posizione degli attori avrebbe rispetto a quella della predetta società, in quanto “oltre al tema della restituzione dei beni, da una parte ricomprende il diritto sorto e riconosciuto dalla legge dell'acquirente, in quanto spogliato della proprietà quale conseguenza dell'accessione, di ottenere l'indennità ex art. 1150 c.c. come è tesi di parte attrice, ( pari all'aumento di valore del terreno introitato dai soggetti rientrati nei diritti di proprietà), per effetto della costruzione dei fabbricati con materiali e opera propria;
dall'altra l'obbligo correlativo gravante sul proprietario che reclama il diritto di proprietà, di liquidare la suddette indennità per avvenuta accessione”, questioni che non potrebbero risolversi in sede esecutiva.
Gli attori, in ogni caso, eccepiscono il diritto di ritenzione ai sensi dell'art. 1152 c.c. fino a quando non sarà corrisposta l'indennità per i miglioramenti apportati ai sensi dell'art. 1150 comma 3 c.c.
Inoltre, gli attori rilevato che la sentenza condanna alla restituzione dei terreni oggetto di compravendita e non dei fabbricati, sicché il titolo azionato non attribuirebbe ai convenuti il diritto a ottenere il rilascio di un fabbricato, come nel caso di specie.
L'opposizione è infondata.
Deve osservarsi che secondo l'art. 111 comma 1 c.p.c. “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie” e secondo il successivo comma 4 “La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che sussiste successione a titolo particolare nel diritto controverso “non soltanto nel caso in cui venga alienato lo stesso diritto che forma oggetto di controversia, ma in ogni caso in cui l'alienazione comporti, per un rapporto di derivazione sostanziale, il subentrare dell'acquirente nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio;
conseguentemente, l'acquirente del bene locato per il quale sia in corso un procedimento di rilascio, viene posto dall'art. 111 c.
p. c. nella stessa posizione dell'alienante, nei confronti del quale, pur non essendo più titolare del diritto sul bene controverso, va emessa la sentenza, che fa stato sia nei confronti dell'alienante che del successore a titolo particolare” (Cass. Civ. n. 3868/1983; Cass.
Civ. n. 3620/1990; Cass. Civ. n. 2666/1993).
Ciò posto, va rilevato che per il principio di accessione la costruzione realizzata su un terreno diviene di proprietà del proprietario del terreno stesso
(art. 934 c.c.).
Nel caso di specie, la società Costruzioni e Porgetti S.r.l., edificando i fabbricati sui terreni acquistati dai convenuti, è divenuta proprietaria dei primi per effetto dell'accessione.
Instaurato il giudizio di risoluzione del contratto, la compravendita intercorsa tra gli attori e la società suddetta ha importato una successione nel rapporto controverso nel giudizio, potendosi ritenere che sussista rapporto di derivazione tra il rapporto dedotto in giudizio e quello di compravendita, essendo subentrati gli acquirenti nella proprietà dell'immobile acquistata dalla dante causa con il contratto risolto e dovendo procedere alla restituzione del bene il titolare dello stesso, considerato che lo stesso contratto di compravendita concluso dagli attori richiama esplicitamente l'esistenza della sentenza e la sua opponibilità agli acquirenti.
Ciò posto, non può accogliersi la deduzione attorea secondo cui la successione non sussiste in quanto vi sarebbe da decidere previamente sull'esistenza del diritto all'indennizzo degli attori per i miglioramenti arrecati all'immobile, con conseguente diritto di ritenzione.
Sul punto, circa il diritto di ritenzione, va osservato che lo stesso è esercitabile solo se le indennità di legge siano state domandate nel giudizio di rivendicazione (art. 1152 c.c.).
In ordine all'indennità dedotta, va osservato che la difesa degli opponenti appare generica, non avendo la parte attrice allegato puntualmente quali siano i miglioramenti arrecati all'immobile per cui è causa, quando siano stati realizzati e quale sia l'entità dell'indennità che si ritiene avere diritto di percepire.
Né i miglioramenti possono consistere nella costruzione del fabbricato, posto che questo è stato realizzato dalla dante causa degli attori, come si evince dal contratto di compravendita del 2014 (art. 4).
Pertanto, la deduzione mossa dagli opponenti circa l'impossibilità di eseguire il precetto occorrendo prima accertare l'indennità spettante alla parte non appare fondata, ferma restando la facoltà degli attori di far valere i propri diritti a eventuali indennità in altro giudizio.
Circa il fatto che la sentenza condanna alla restituzione dei terreni e non anche alla restituzione di fabbricati, deve ritenersi che per il richiamato principio di accessione la restituzione di un terreno non può che comportare la restituzione anche dei fabbricati che su di esso insistono.
In questo senso appare rilevante il principio giurisprudenziale secondo cui “Il preliminare di compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni ha ad oggetto, per il principio dell'accessione, il trasferimento anche di tali immobili, ancorché non espressamente menzionati nell'atto, salvo che il promittente venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé stesso o ad altri la proprietà del fabbricato, costituendo formalmente sul terreno un diritto di proprietà superficiaria ex art. 952 c.c.” (Cass. Civ. n. 1750/2018).
Analogamente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta, a titolo negoziale e non in base al principio della accessione, il trasferimento anche dei relativi immobili, ancorché non espressamente menzionati nell'atto, salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé stesso o ad altri la proprietà del fabbricato costituendo formalmente sul terreno alienato un diritto di proprietà superficiaria ai sensi dell'art. 952 c.c.” (Cass: Civ. n.
9769/2016; Cass. Civ. n. 24679/2006).
Dai principi di diritto enunciati si ricava il principio generale per cui un atto giuridico che concerne un terreno spiega i suoi effetti obbligatori e reali anche verso i fabbricati che su di esso insistono, ancorché non richiamati nell'atto, e ciò in ragione del principio di accessione sancito dall'art. 934 c.c.
Pertanto, in ragione del principio richiamato, applicabile analogicamente nel caso di specie per eadem ratio, deve ritenersi che il capo della sentenza azionata che condanna la venditrice a restituire i terreni compravenduti possa ritenersi esteso anche ai fabbricati insistenti sul terreno, come avviene nel caso di specie.
Pertanto, il motivo dedotto dagli opponenti non può accogliersi.
Infine, gli attori eccepiscono la prescrizione del diritto azionato dai convenuti in quanto dal momento dell'emissione della sentenza azionata non è stato chiesto il rilascio dell'immobile fino alla notificazione del precetto opposto.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 2945 c.c. se l'interruzione della prescrizione è avvenuta in uno dei modi previsti dai primi due commi dell'art. 2943 c.c. e, dunque, se avvenuta a mezzo di proposizione di domanda giudiziale, la prescrizione non corre fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
Nel caso di specie, poiché il diritto al rilascio è stato fatto valere a mezzo di domanda giudiziale, la prescrizione è tornata a decorrere solo con il passaggio in giudicato della sentenza avvenuto nel 2017, sicché, posto che il diritto al rilascio si prescrive nel termine ordinario di dieci anni ed essendo stato notificato il precetto nel 2023, il corso della prescrizione, al momento della notificazione del precetto, che ha interrotto quella, non era ancora maturato.
Pertanto, il motivo di opposizione è infondato e va respinto.
In conclusione, vanno respinte le domande proposte dagli attori.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, dovendosi ridurre al minimo il compenso per la fase istruttoria, non essendo state assunte prove, e della fase decisionale, non avendo i convenuti depositato memorie di replica, e del valore della controversia, da ritenersi indeterminabile.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2342/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande di parte attrice;
2) condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti che si liquidano nella somma di 4.500,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 03.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2342/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi dall'Avv. MENSI MICHELE;
ATTORI contro
(C.F. e CP_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. TAMBERI C.F._4
MARIO;
CONVENUTI
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: per parte attrice come da nota del 28.11.2024 e per parte convenuta come da nota del 27.11.2024. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Gli odierni attori hanno proposto opposizione avverso il precetto loro notificato in data 22.12.2023, fondato sulla sentenza n. 413/2010 di questo
Tribunale, pubblicata il 05.06.2010, a mezzo del quale è stata intimata la restituzione dell'appartamento per civile abitazione sito in Grosseto, frazione
Istia d'Ombrone, via del Colle 67, facente parte del fabbricato C, individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Grosseto nel Foglio di Mappa 76, particella 1084, subalterni 11, 12, e 34, sulla base di plurimi motivi da valutare separatamente.
Gli attori hanno concluso chiedendo: “Voglia il Tribunale adito in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sussistendo gravi motivi dedotti nella premessa;
nel merito, dichiarare che i sigg. e non CP_1 CP_3
hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa e comunque perché il diritto relativo oltre che essere mal esercitato perché senza fondamento risulta prescritto”.
I convenuti, contestando l'opposizione avversaria, hanno chiesto il rigetto delle domande di parte attrice.
In via preliminare, deve osservarsi che la decisione del presente giudizio non può ritenersi impedita dalla pendenza del giudizio di reclamo proposto avverso l'ordinanza con cui è stata respinta l'istanza di sospensione proposta dagli attori, come dedotto da questi nelle memorie di replica, trattandosi di soluzione che risulterebbe contraria al principio di ragionevole durata del processo che impone la chiusura del processo nel più breve tempo possibile.
Ancora in via preliminare, va osservato che gli attori in data 04.12.2024 hanno rilasciato volontariamente l'immobile oggetto del precetto, in quanto si sono trasferiti in altro immobile (cfr. verbale depositato dai convenuti).
Va osservato che le parti hanno concluso insistendo nelle rispettive richieste. Ciò chiarito, va esclusa la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di opposizione all'esecuzione di un ordine di rilascio, “La cessazione della materia del contendere può determinarsi esclusivamente laddove sia venuto meno l'interesse all'accertamento della situazione sostanziale posta a base dell'opposizione, e cioè - per l'ipotesi dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell' art. 615 c.p.c. - laddove le parti non abbiano più interesse all'accertamento della sussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Ma è evidente che ciò, nell'esecuzione per rilascio, può accadere eventualmente in caso di rilascio spontaneo dell'immobile da parte del soggetto obbligato, laddove sia venuto meno il suo interesse alla detenzione dello stesso (anche eventualmente in seguito ad un accordo transattivo con il creditore procedente), ma non certo nel caso in cui venga portata a termine l'esecuzione forzata” (Cass. Civ. n. 20924/2017).
Poiché nel caso di specie le parti hanno insistito nelle conclusioni rassegnate deve escludersi che sia venuto meno il loro interesse alla decisione della controversia, sicché deve procedersi alla valutazione delle domande proposte da parte attrice.
Ciò posto, va osservato che, ai fini che interessano il giudizio, con sentenza n.
413/2010, depositata il 05.06.2010, questo Tribunale ha dichiarato risolto il contratto di compravendita del 22.05.2007 a rogito del Notaio
[...]
concluso tra i convenuti, quali venditori, e e Per_1 CP_4 CP_5
quale acquirente, e avente ad oggetto vari terreni edificabili siti in
[...]
Grosseto, frazione di Istia d'Ombrone, con condanna dell'acquirente a restituire ai venditori i terreni oggetto del contratto (cfr. all. 8 fasc. convenuti).
La sentenza è passata in giudicato, come certificato in data14.12.2017 dal
Direttore Amministrativo del Tribunale di Grosseto (cfr. all. 9 fasc. convenuti). La domanda giudiziale che ha dato luogo alla sentenza azionata è stata trascritta in data 08.01.2010 e la trascrizione è stata effettuata sia sui terreni menzionati in contratti sia su vari fabbricati, tra cui quelli acquistati dagli attori
(cfr. all. 11 fasc. convenuti).
Risulta che gli attori con compravendita del 01.04.2014 hanno acquistato dalla e uno dei fabbricati costruiti sui terreni oggetto della CP_4 Controparte_5
compravendita interessata dalla sentenza di risoluzione giudiziale (cfr. all. 10 fasc. convenuti).
Nel contratto le parti danno espressamente atto dell'emissione della sentenza n. 413/2010 del Tribunale di Grosseto che ha dichiarato risolto il contratto di compravendita della società venditrice e si evidenzia che avverso la sentenza è stato proposto appello.
Inoltre, nel contratto le parti acquirenti dichiarano di essere a conoscenza della trascrizione della domanda giudiziale relativa al giudizio di risoluzione culminato nella sentenza n. 413/2010 e delle conseguenze che derivano dalla sentenza di risoluzione, in ragione della retroattività della stessa, e dell'opponibilità della pronuncia verso gli stessi acquirenti.
Inoltre, risulta dal contratto di compravendita e non è contestato tra le parti che la sentenza sia stata annotata il 03.02.2011.
Con il precetto opposto nel presente giudizio i convenuti hanno chiesto la restituzione del fabbricato costruito sui terreni oggetto della sentenza di risoluzione, in esecuzione di quest'ultima.
Ciò posto, gli attori contestano il precetto notificato dai convenuti in quanto ritengono di non essere succeduti ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nella posizione della e relativamente all'obbligo restitutorio CP_4 Controparte_5
contenuto nella sentenza azionata e ciò in ragione della maggiore complessità che la posizione degli attori avrebbe rispetto a quella della predetta società, in quanto “oltre al tema della restituzione dei beni, da una parte ricomprende il diritto sorto e riconosciuto dalla legge dell'acquirente, in quanto spogliato della proprietà quale conseguenza dell'accessione, di ottenere l'indennità ex art. 1150 c.c. come è tesi di parte attrice, ( pari all'aumento di valore del terreno introitato dai soggetti rientrati nei diritti di proprietà), per effetto della costruzione dei fabbricati con materiali e opera propria;
dall'altra l'obbligo correlativo gravante sul proprietario che reclama il diritto di proprietà, di liquidare la suddette indennità per avvenuta accessione”, questioni che non potrebbero risolversi in sede esecutiva.
Gli attori, in ogni caso, eccepiscono il diritto di ritenzione ai sensi dell'art. 1152 c.c. fino a quando non sarà corrisposta l'indennità per i miglioramenti apportati ai sensi dell'art. 1150 comma 3 c.c.
Inoltre, gli attori rilevato che la sentenza condanna alla restituzione dei terreni oggetto di compravendita e non dei fabbricati, sicché il titolo azionato non attribuirebbe ai convenuti il diritto a ottenere il rilascio di un fabbricato, come nel caso di specie.
L'opposizione è infondata.
Deve osservarsi che secondo l'art. 111 comma 1 c.p.c. “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie” e secondo il successivo comma 4 “La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che sussiste successione a titolo particolare nel diritto controverso “non soltanto nel caso in cui venga alienato lo stesso diritto che forma oggetto di controversia, ma in ogni caso in cui l'alienazione comporti, per un rapporto di derivazione sostanziale, il subentrare dell'acquirente nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio;
conseguentemente, l'acquirente del bene locato per il quale sia in corso un procedimento di rilascio, viene posto dall'art. 111 c.
p. c. nella stessa posizione dell'alienante, nei confronti del quale, pur non essendo più titolare del diritto sul bene controverso, va emessa la sentenza, che fa stato sia nei confronti dell'alienante che del successore a titolo particolare” (Cass. Civ. n. 3868/1983; Cass.
Civ. n. 3620/1990; Cass. Civ. n. 2666/1993).
Ciò posto, va rilevato che per il principio di accessione la costruzione realizzata su un terreno diviene di proprietà del proprietario del terreno stesso
(art. 934 c.c.).
Nel caso di specie, la società Costruzioni e Porgetti S.r.l., edificando i fabbricati sui terreni acquistati dai convenuti, è divenuta proprietaria dei primi per effetto dell'accessione.
Instaurato il giudizio di risoluzione del contratto, la compravendita intercorsa tra gli attori e la società suddetta ha importato una successione nel rapporto controverso nel giudizio, potendosi ritenere che sussista rapporto di derivazione tra il rapporto dedotto in giudizio e quello di compravendita, essendo subentrati gli acquirenti nella proprietà dell'immobile acquistata dalla dante causa con il contratto risolto e dovendo procedere alla restituzione del bene il titolare dello stesso, considerato che lo stesso contratto di compravendita concluso dagli attori richiama esplicitamente l'esistenza della sentenza e la sua opponibilità agli acquirenti.
Ciò posto, non può accogliersi la deduzione attorea secondo cui la successione non sussiste in quanto vi sarebbe da decidere previamente sull'esistenza del diritto all'indennizzo degli attori per i miglioramenti arrecati all'immobile, con conseguente diritto di ritenzione.
Sul punto, circa il diritto di ritenzione, va osservato che lo stesso è esercitabile solo se le indennità di legge siano state domandate nel giudizio di rivendicazione (art. 1152 c.c.).
In ordine all'indennità dedotta, va osservato che la difesa degli opponenti appare generica, non avendo la parte attrice allegato puntualmente quali siano i miglioramenti arrecati all'immobile per cui è causa, quando siano stati realizzati e quale sia l'entità dell'indennità che si ritiene avere diritto di percepire.
Né i miglioramenti possono consistere nella costruzione del fabbricato, posto che questo è stato realizzato dalla dante causa degli attori, come si evince dal contratto di compravendita del 2014 (art. 4).
Pertanto, la deduzione mossa dagli opponenti circa l'impossibilità di eseguire il precetto occorrendo prima accertare l'indennità spettante alla parte non appare fondata, ferma restando la facoltà degli attori di far valere i propri diritti a eventuali indennità in altro giudizio.
Circa il fatto che la sentenza condanna alla restituzione dei terreni e non anche alla restituzione di fabbricati, deve ritenersi che per il richiamato principio di accessione la restituzione di un terreno non può che comportare la restituzione anche dei fabbricati che su di esso insistono.
In questo senso appare rilevante il principio giurisprudenziale secondo cui “Il preliminare di compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni ha ad oggetto, per il principio dell'accessione, il trasferimento anche di tali immobili, ancorché non espressamente menzionati nell'atto, salvo che il promittente venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé stesso o ad altri la proprietà del fabbricato, costituendo formalmente sul terreno un diritto di proprietà superficiaria ex art. 952 c.c.” (Cass. Civ. n. 1750/2018).
Analogamente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta, a titolo negoziale e non in base al principio della accessione, il trasferimento anche dei relativi immobili, ancorché non espressamente menzionati nell'atto, salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé stesso o ad altri la proprietà del fabbricato costituendo formalmente sul terreno alienato un diritto di proprietà superficiaria ai sensi dell'art. 952 c.c.” (Cass: Civ. n.
9769/2016; Cass. Civ. n. 24679/2006).
Dai principi di diritto enunciati si ricava il principio generale per cui un atto giuridico che concerne un terreno spiega i suoi effetti obbligatori e reali anche verso i fabbricati che su di esso insistono, ancorché non richiamati nell'atto, e ciò in ragione del principio di accessione sancito dall'art. 934 c.c.
Pertanto, in ragione del principio richiamato, applicabile analogicamente nel caso di specie per eadem ratio, deve ritenersi che il capo della sentenza azionata che condanna la venditrice a restituire i terreni compravenduti possa ritenersi esteso anche ai fabbricati insistenti sul terreno, come avviene nel caso di specie.
Pertanto, il motivo dedotto dagli opponenti non può accogliersi.
Infine, gli attori eccepiscono la prescrizione del diritto azionato dai convenuti in quanto dal momento dell'emissione della sentenza azionata non è stato chiesto il rilascio dell'immobile fino alla notificazione del precetto opposto.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 2945 c.c. se l'interruzione della prescrizione è avvenuta in uno dei modi previsti dai primi due commi dell'art. 2943 c.c. e, dunque, se avvenuta a mezzo di proposizione di domanda giudiziale, la prescrizione non corre fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
Nel caso di specie, poiché il diritto al rilascio è stato fatto valere a mezzo di domanda giudiziale, la prescrizione è tornata a decorrere solo con il passaggio in giudicato della sentenza avvenuto nel 2017, sicché, posto che il diritto al rilascio si prescrive nel termine ordinario di dieci anni ed essendo stato notificato il precetto nel 2023, il corso della prescrizione, al momento della notificazione del precetto, che ha interrotto quella, non era ancora maturato.
Pertanto, il motivo di opposizione è infondato e va respinto.
In conclusione, vanno respinte le domande proposte dagli attori.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, dovendosi ridurre al minimo il compenso per la fase istruttoria, non essendo state assunte prove, e della fase decisionale, non avendo i convenuti depositato memorie di replica, e del valore della controversia, da ritenersi indeterminabile.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2342/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande di parte attrice;
2) condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti che si liquidano nella somma di 4.500,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 03.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia