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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/11/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4688 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamen- Parte_1 C.F._1
te domiciliato in Piazza Virgilio n. 4 Palermo, presso lo studio degli avv.ti
CO SI e TT DI LA UL, che lo rappresenta- no e difendono per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA, che lo rappresenta e difen- CP_1
de per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
06/11/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 07/11/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento e di essere soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Per_1
nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della
[...]
documentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che “In relazione al quadro clinico evidenziato si ritiene che il sig. presenti i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (L. 18/1980 e
L.508/1988) a decorrere da novembre 2024.
Si ritiene che il sig. presenti i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1
dello stato di portatore di Handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge
104/92) a decorrere da novembre 2024” (cfr. CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
In ordine alle spese di lite, ritenuto che la decorrenza del beneficio è successi- va alla data del deposito della CTU della fase di ATP, vanno compensate tra le parti.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- lecontainer vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è invalido con diritto Parte_1
all'indennità di accompagnamento ed è soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992, con decorrenza dal mese di novem- bre 2024; dichiara le spese di lite compensate tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 27/11/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4688 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamen- Parte_1 C.F._1
te domiciliato in Piazza Virgilio n. 4 Palermo, presso lo studio degli avv.ti
CO SI e TT DI LA UL, che lo rappresenta- no e difendono per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA, che lo rappresenta e difen- CP_1
de per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
06/11/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 07/11/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento e di essere soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Per_1
nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della
[...]
documentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che “In relazione al quadro clinico evidenziato si ritiene che il sig. presenti i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (L. 18/1980 e
L.508/1988) a decorrere da novembre 2024.
Si ritiene che il sig. presenti i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1
dello stato di portatore di Handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge
104/92) a decorrere da novembre 2024” (cfr. CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
In ordine alle spese di lite, ritenuto che la decorrenza del beneficio è successi- va alla data del deposito della CTU della fase di ATP, vanno compensate tra le parti.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- lecontainer vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è invalido con diritto Parte_1
all'indennità di accompagnamento ed è soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992, con decorrenza dal mese di novem- bre 2024; dichiara le spese di lite compensate tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 27/11/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile