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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/07/2025, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7445/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.6.2025 da 1) Parte_1 Nata il 25.10.1971 a Milano cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Laura Depalma e Guido Baroni la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 Nato il 28.10.1963 a Milano cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Laura Depalma e Guido Baroni presso i quali ha eletto domicilio telematico con le seguenti figlie:
(maggiorenne economicamente autosufficiente) nata a [...] il [...], cittadina Parte_3 italiana
(maggiorenne economicamente autosufficiente) nata a [...] il [...], cittadina Parte_4 italiana
FATTO Con ricorso giudiziale iscritto a ruolo in data 23.6.2025 – contenente l'indicazione delle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti di cui all'art. 473 bis n. c.p.c. –, i Sig.ri e chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia Parte_1 Parte_2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli Stessi contratto in data 2.3.1991 in Milano, regolarmente trascritto nei Registri del medesimo Comune al numero 0133 - Registro 02
- Parte 2 - Serie A - Anno 1991, e ciò alle seguenti condizioni: 1. le presenti condizioni avranno effetto dal momento della loro sottoscrizione, ad eccezione di quanto in seguito specificamente indicato;
2. i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. in considerazione dell'intervenuta autosufficienza economica anche della figlia le Parti Pt_4 sono concordi a che il contributo mensile al mantenimento ordinario previsto a carico del Sig. in favore della venga revocato a far data dal mese di giugno 2025; Pt_2 Pt_5
4. il Sig. riconosce anche in tale sede che, nonostante la formale intestazione del box ad uso Pt_2 autorimessa privata sito in Milano, Via Riccione, 11 meglio identificato alla lettera e) delle premesse, lo stesso è stato acquistato anche con proventi della Sig.ra e ciò al prezzo Pt_1 complessivo di € 55.000,00;
5. le Parti ribadiscono anche in tale sede la volontà di alienare l'immobile sito in Lomazzo (CO), Via Monviso, 17, meglio identificato al punto d) delle premesse e formalmente intestato alla Sig.ra che le Stesse riconoscono esser stato acquistato al prezzo complessivo di € 140.000,00; Pt_1
6. in tal senso, pertanto, le Parti sono a concordi a che il ricavato della vendita dell'immobile di cui sopra venga suddiviso nella misura del 50% tra i coniugi una volta detratto: a) l'importo eventualmente ancora dovuto a titolo di mutuo residuo in favore dell'Istituto Banca per la Casa S.p.A.; b) l'importo di € 29.151,19 che dovrà essere riconosciuto in favore della Sig.ra Pt_1 in considerazione del fatto che: (i) nel mese di luglio 2017, la versava l'importo Pt_5 di € 25.000,00 (soldi ricevuti in eredità) per rinegoziare il contratto di mutuo in essere con Banca per la Casa S.p.A., rideterminando l'importo delle rate;
(ii) nell'anno 2018, la Sig.ra versava la somma di € 3.000,00 per avviare le pratiche necessarie alla Pt_1 variazione catastale e toponomastica dell'immobile (aggiornamenti indispensabili per poter porre in vendita la casa); (iii) nell'anno 2020, la versava l'ulteriore importo Pt_5 di € 1.151,19 per il saldo delle spese condominiali arretrate. Resta inteso tra le Parti che tutti i costi inerenti e connessi alla vendita dell'unità immobiliare sita in Lomazzo (CO), Via Monviso, 17 verranno suddivisi nella misura del 50% ciascuno. Le Parti sono, altresì, concordi che, dal 50% del ricavato della vendita dell'immobile di spettanza del Sig. venga detratto il valore del 50% del box ad uso autorimessa privata sito in Milano, Pt_2 Via Riccione, 11 che verrà trattenuto in uso esclusivo dal Sig. stesso;
Pt_2
7. le Parti si danno reciprocamente e nuovamente atto del fatto che, nelle more della vendita dell'immobile sito in Lomazzo (CO), Via Monviso, 17, le rate del mutuo continueranno ad essere a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. In tal senso, pertanto, il conto corrente cointestato n. 40997902 acceso presso la Filiale di Milano Certosa Controparte_1
verrà mantenuto in essere sino a quando l'immobile non verrà ceduto a terzi.
[...] Conseguentemente, all'atto dell'estinzione del mutuo più volte citato, il conto corrente sopraccitato verrà chiuso ed il saldo residuo verrà suddiviso nella misura del 50% fra le Parti;
8. ad esclusione di quanto stabilito nei punti che precedono, i Coniugi riconoscono e dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per alcun titolo, ragione o causa discendente dal matrimonio;
9. le Parti dichiarano che non vi sono procedimenti pendenti o conclusi aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande e/o domande ad esse connesse;
10. le Parti dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di apposite note scritte ex art. 473 bis 51, c. 2, c.p.c., nelle quali manifesteranno la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni sopra riportate;
11. le Parti chiedono che l'Intestata Giustizia ordini al Cancelliere di trasmettere copia autentica della sentenza di divorzio all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/2000 e ss. mm. e ii.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16.7.2025 hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Sig.ri e in data 2.3.1991 in Milano e regolarmente trascritto nei Parte_1 Parte_2 Registri del medesimo Comune al numero 0133 - Registro 02 - Parte 2 - Serie A - Anno 1991;
2) Omologa le condizioni inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 16.07.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato