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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/02/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Foggia, III Sezione Civile, in persona del dott. Michele Palagano, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel procedimento di cui al numero 1199 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015 e avente ad oggetto Divisione di beni non caduti in successione e vertente tra c.f. , in persona del l.r.p.t., rapp.ta e Parte_1 P.IVA_1 difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Carmelo Vicente Pucillo, domiciliato come in atti, poi succeduta ex art. 111 c.p.c. in qualità di cessionaria da c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., e per essa c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_3
l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Gianfranco Chiarelli domiciliata come in atti;
Attore
e c.f. in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusto mandato in Controparte_3 P.IVA_4 atti, dall'avv. Michele Colangelo, dom.ta come in atti, poi succeduta ex art. 111 c.p.c. in qualità di cessionaria da c.f. , in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, Controparte_4 P.IVA_5 giusto mandato in atti, dall'avv. Davide Moretto, domiciliata come in atti;
Convenuto
e
; quali ereditandi di , , Controparte_5 Controparte_6 Parte_2 Parte_3
, , , , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
, ; quali ereditandi di , ; quali CP_11 Controparte_12 Persona_1 Controparte_10 ereditandi di , , , Persona_2 Parte_4 Parte_5 CP_13
, , ; quali ereditandi di , CP_10 Parte_6 Persona_1 Persona_3 Per_4
, ; quali ereditandi di
[...] Controparte_14 Controparte_15 CP_16
, quali ereditandi
[...] Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19 di , , ; quali ereditandi di Persona_5 Persona_6 Controparte_20 Per_7
, , , , ; Benito
[...] Controparte_21 CP_22 Persona_2 Controparte_23
Di Nunzio;
Convenuti contumaci
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.11.2024 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza è redatta in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. nonché in virtù dell'art. 19 co. 1 del d.l. 83/2015, nella parte in cui ha aggiunto il comma 9 octies all'art. 16 bis del d.l. 179/2012, a tenore del quale “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”.
Il presente giudizio di divisione è stato instaurato da in Parte_1 ossequio al provvedimento del GE della procedura esecutiva immobiliare n. 561/2010, al fine di ottenere la divisione giudiziale, ai sensi dell'art. 600 c.p.c., dei cespiti di cui alle quote ivi pignorate e, precisamente, il bene censito al Catasto di San Severo al F. 31 p. 3559 s. 7 e il terreno censito al
F. 57 p. 135, di spettanza dell'esecutata per 5/6. Controparte_5
Sono stati citati in giudizio, pertanto, i comproprietari dell'ulteriore quota in persona dei germani di
, e ove deceduti, i relativi chiamati all'eredità, oltre al creditore intervenuto nella Persona_8 procedura esecutiva.
Si è costituito creditore intervenuto nella procedura esecutiva e, Controparte_3 successivamente, in qualità di cessionario, Controparte_4
Ciò premesso, la prima udienza si è tenuta in data 21.3.2019, in seguito al cambio di tre giudici, dovuto ad un'erronea iniziale assegnazione e ad un'accolta richiesta di astensione. Venivano, dunque, concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. e si susseguivano alcuni rinvii dovuti all'emergenza pandemica.
Già con provvedimento del 22.2.2021, tuttavia, veniva rilevato che non fosse stato regolarmente instaurato il contraddittorio. Presupposto fondamentale del giudizio di divisione, infatti, è
l'individuazione di tutti i comproprietari dei cespiti da dividere. Nel caso di specie si è posto il problema di identificare il titolare dell'1/6 dei beni indivisi che, dalla relazione notarile in atti, risultavano essere i germani del defunto e cioè , Persona_8 Controparte_6 Per_1
, , e Benito, tutti deceduti tra il 1986 e il 2003. Per_3 Per_9 Per_5 Per_7
Che tutti i germani fossero deceduti oltre il decennio precedente alla trattazione della causa, tuttavia, è emerso solo in seguito a rinvii richiesti dal procuratore di quale Controparte_1 cessionaria nelle more intervenuta ex art. 111 c.p.c., di , e che Parte_1 di fatto è stata l'unica parte attiva nel processo, dal 9.4.2021 al 15.2.2024, allorquando, verificato che fossero tutti i comproprietari deceduti oltre il decennio e che, in assenza di atti di rinuncia o accettazione espressa contro detti soggetti, potessero, quindi, sussistere i presupposti per la dichiarazione di vacanza di eredità ai sensi dell'art. 586 c.p.c., veniva invitata parte attrice a introdurre un giudizio teso ad accertare tale situazione giuridica anche al fine di trascrivere l'acquisto da parte dell' evitando ogni soluzione di continuità nelle Controparte_24 trascrizioni.
Infatti, al fine di vendere un bene indiviso in via giudiziale è necessario che l'aggiudicatario possa utilmente trascrivere il proprio acquisto ai sensi dell'art. 2650 c.c. secondo cui “nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto”. Su istanza di con provvedimento del 18.4.2024, veniva invitata a tale Controparte_1 adempimento la parte più diligente, con l'onere di dare prova dell'introduzione del giudizio entro l'udienza del 19.9.2024, già indicando che, in mancanza di determinazioni, si sarebbe proceduto a ritenere improcedibile il giudizio.
Invero, il Giudice, ai sensi dell'art. 175 c.p.c. fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali. Ai sensi dell'art. 152 c.p.c., poi, i termini per il compimento degli atti del processo possono essere stabiliti dal giudice, anche fuori dei casi previsti dalla legge, ma in tali casi non possono essere che ordinatori. Nonostante, dunque, i termini che il giudice può prescrivere alle parti, al di fuori dei casi previsti dalla legge, siano solo ordinatori, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. questi comportano comunque la decadenza dall'attività prescritta dal giudice se non ne è richiesta la proroga prima della scadenza o se la stessa non è comunque concessa d'ufficio.
Il reale discrimine tra termini perentori e ordinatori, invero, si apprezza solo sul versante della prorogabilità o meno degli stessi da parte del giudice, ma solo ove la istanza sia avanzata prima della relativa scadenza. Nel caso di termini perentori, invece, come noto, l'unico modo per ottenere una proroga è la prova di fatti che in maniera oggettiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 c.p.c., abbiano impedito alla parte di adempiervi.
Altrimenti, il potere rimesso al Giudice di imporre un termine non avrebbe senso.
Ciò posto, all'udienza del 19.9.2024, si è riportato ai propri scritti Controparte_1 chiedendone l'accoglimento mentre con riferimento alla promuovenda azione richiesta dal Giudice ha chiesto un rinvio “per verificare la volontà del creditore procedente”. Nessuna altra parte è comparsa.
Per questa ragione, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.11.2024, udienza in cui si è Controparte_1 riportata ai propri scritti difensivi chiedendone l'accoglimento senza dare alcuna informazione relativamente alle iniziative per l'instaurazione di altro giudizio aliunde.
Occorre anche rilevare che, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., non sono state depositati atti conclusionali dalle parti costituite.
Tutto ciò premesso, il processo deve concludersi in rito per le argomentazioni suesposte con dichiarazione di improcedibilità. Deve, infatti, rilevarsi che, non avendo alcuna parte costituita provveduto a instaurare un giudizio necessario ai fini della valida ricostruzione della titolarità dell'ulteriore quota indivisa di 1/6, esigenza emersa nell'ambito di un'istruzione già dilazionata nel tempo tenuto conto della non comune difficoltà di rintracciare i chiamati all'eredità dell'originario comproprietario , è da ritenersi non coltivato l'interesse ad agire nelle forme Persona_8 richieste dal codice di rito. Ogni interesse sostanziale al perseguimento di un bene della vita, a cui è funzionale l'esercizio del diritto di azione, non può mai essere perseguito solo in considerazione della sua proclamazione negli atti processuali ma deve essere filtrato dalle forme e dai riti del processo.
Per questo motivo il processo va dichiarato improcedibile con compensazione delle spese di lite, tenuto conto della chiusura in rito.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
- Dichiara improcedibile il processo. - Compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Foggia, 23/02/2025
IL GIUDICE
MICHELE PALAGANO
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Foggia, III Sezione Civile, in persona del dott. Michele Palagano, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel procedimento di cui al numero 1199 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015 e avente ad oggetto Divisione di beni non caduti in successione e vertente tra c.f. , in persona del l.r.p.t., rapp.ta e Parte_1 P.IVA_1 difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Carmelo Vicente Pucillo, domiciliato come in atti, poi succeduta ex art. 111 c.p.c. in qualità di cessionaria da c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del l.r.p.t., e per essa c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_3
l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Gianfranco Chiarelli domiciliata come in atti;
Attore
e c.f. in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusto mandato in Controparte_3 P.IVA_4 atti, dall'avv. Michele Colangelo, dom.ta come in atti, poi succeduta ex art. 111 c.p.c. in qualità di cessionaria da c.f. , in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, Controparte_4 P.IVA_5 giusto mandato in atti, dall'avv. Davide Moretto, domiciliata come in atti;
Convenuto
e
; quali ereditandi di , , Controparte_5 Controparte_6 Parte_2 Parte_3
, , , , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
, ; quali ereditandi di , ; quali CP_11 Controparte_12 Persona_1 Controparte_10 ereditandi di , , , Persona_2 Parte_4 Parte_5 CP_13
, , ; quali ereditandi di , CP_10 Parte_6 Persona_1 Persona_3 Per_4
, ; quali ereditandi di
[...] Controparte_14 Controparte_15 CP_16
, quali ereditandi
[...] Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19 di , , ; quali ereditandi di Persona_5 Persona_6 Controparte_20 Per_7
, , , , ; Benito
[...] Controparte_21 CP_22 Persona_2 Controparte_23
Di Nunzio;
Convenuti contumaci
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.11.2024 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza è redatta in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. nonché in virtù dell'art. 19 co. 1 del d.l. 83/2015, nella parte in cui ha aggiunto il comma 9 octies all'art. 16 bis del d.l. 179/2012, a tenore del quale “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”.
Il presente giudizio di divisione è stato instaurato da in Parte_1 ossequio al provvedimento del GE della procedura esecutiva immobiliare n. 561/2010, al fine di ottenere la divisione giudiziale, ai sensi dell'art. 600 c.p.c., dei cespiti di cui alle quote ivi pignorate e, precisamente, il bene censito al Catasto di San Severo al F. 31 p. 3559 s. 7 e il terreno censito al
F. 57 p. 135, di spettanza dell'esecutata per 5/6. Controparte_5
Sono stati citati in giudizio, pertanto, i comproprietari dell'ulteriore quota in persona dei germani di
, e ove deceduti, i relativi chiamati all'eredità, oltre al creditore intervenuto nella Persona_8 procedura esecutiva.
Si è costituito creditore intervenuto nella procedura esecutiva e, Controparte_3 successivamente, in qualità di cessionario, Controparte_4
Ciò premesso, la prima udienza si è tenuta in data 21.3.2019, in seguito al cambio di tre giudici, dovuto ad un'erronea iniziale assegnazione e ad un'accolta richiesta di astensione. Venivano, dunque, concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. e si susseguivano alcuni rinvii dovuti all'emergenza pandemica.
Già con provvedimento del 22.2.2021, tuttavia, veniva rilevato che non fosse stato regolarmente instaurato il contraddittorio. Presupposto fondamentale del giudizio di divisione, infatti, è
l'individuazione di tutti i comproprietari dei cespiti da dividere. Nel caso di specie si è posto il problema di identificare il titolare dell'1/6 dei beni indivisi che, dalla relazione notarile in atti, risultavano essere i germani del defunto e cioè , Persona_8 Controparte_6 Per_1
, , e Benito, tutti deceduti tra il 1986 e il 2003. Per_3 Per_9 Per_5 Per_7
Che tutti i germani fossero deceduti oltre il decennio precedente alla trattazione della causa, tuttavia, è emerso solo in seguito a rinvii richiesti dal procuratore di quale Controparte_1 cessionaria nelle more intervenuta ex art. 111 c.p.c., di , e che Parte_1 di fatto è stata l'unica parte attiva nel processo, dal 9.4.2021 al 15.2.2024, allorquando, verificato che fossero tutti i comproprietari deceduti oltre il decennio e che, in assenza di atti di rinuncia o accettazione espressa contro detti soggetti, potessero, quindi, sussistere i presupposti per la dichiarazione di vacanza di eredità ai sensi dell'art. 586 c.p.c., veniva invitata parte attrice a introdurre un giudizio teso ad accertare tale situazione giuridica anche al fine di trascrivere l'acquisto da parte dell' evitando ogni soluzione di continuità nelle Controparte_24 trascrizioni.
Infatti, al fine di vendere un bene indiviso in via giudiziale è necessario che l'aggiudicatario possa utilmente trascrivere il proprio acquisto ai sensi dell'art. 2650 c.c. secondo cui “nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto”. Su istanza di con provvedimento del 18.4.2024, veniva invitata a tale Controparte_1 adempimento la parte più diligente, con l'onere di dare prova dell'introduzione del giudizio entro l'udienza del 19.9.2024, già indicando che, in mancanza di determinazioni, si sarebbe proceduto a ritenere improcedibile il giudizio.
Invero, il Giudice, ai sensi dell'art. 175 c.p.c. fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali. Ai sensi dell'art. 152 c.p.c., poi, i termini per il compimento degli atti del processo possono essere stabiliti dal giudice, anche fuori dei casi previsti dalla legge, ma in tali casi non possono essere che ordinatori. Nonostante, dunque, i termini che il giudice può prescrivere alle parti, al di fuori dei casi previsti dalla legge, siano solo ordinatori, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. questi comportano comunque la decadenza dall'attività prescritta dal giudice se non ne è richiesta la proroga prima della scadenza o se la stessa non è comunque concessa d'ufficio.
Il reale discrimine tra termini perentori e ordinatori, invero, si apprezza solo sul versante della prorogabilità o meno degli stessi da parte del giudice, ma solo ove la istanza sia avanzata prima della relativa scadenza. Nel caso di termini perentori, invece, come noto, l'unico modo per ottenere una proroga è la prova di fatti che in maniera oggettiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 c.p.c., abbiano impedito alla parte di adempiervi.
Altrimenti, il potere rimesso al Giudice di imporre un termine non avrebbe senso.
Ciò posto, all'udienza del 19.9.2024, si è riportato ai propri scritti Controparte_1 chiedendone l'accoglimento mentre con riferimento alla promuovenda azione richiesta dal Giudice ha chiesto un rinvio “per verificare la volontà del creditore procedente”. Nessuna altra parte è comparsa.
Per questa ragione, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.11.2024, udienza in cui si è Controparte_1 riportata ai propri scritti difensivi chiedendone l'accoglimento senza dare alcuna informazione relativamente alle iniziative per l'instaurazione di altro giudizio aliunde.
Occorre anche rilevare che, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., non sono state depositati atti conclusionali dalle parti costituite.
Tutto ciò premesso, il processo deve concludersi in rito per le argomentazioni suesposte con dichiarazione di improcedibilità. Deve, infatti, rilevarsi che, non avendo alcuna parte costituita provveduto a instaurare un giudizio necessario ai fini della valida ricostruzione della titolarità dell'ulteriore quota indivisa di 1/6, esigenza emersa nell'ambito di un'istruzione già dilazionata nel tempo tenuto conto della non comune difficoltà di rintracciare i chiamati all'eredità dell'originario comproprietario , è da ritenersi non coltivato l'interesse ad agire nelle forme Persona_8 richieste dal codice di rito. Ogni interesse sostanziale al perseguimento di un bene della vita, a cui è funzionale l'esercizio del diritto di azione, non può mai essere perseguito solo in considerazione della sua proclamazione negli atti processuali ma deve essere filtrato dalle forme e dai riti del processo.
Per questo motivo il processo va dichiarato improcedibile con compensazione delle spese di lite, tenuto conto della chiusura in rito.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
- Dichiara improcedibile il processo. - Compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Foggia, 23/02/2025
IL GIUDICE
MICHELE PALAGANO