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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/07/2025, n. 3323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3323 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice Cinzia Ferreri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3926 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021, vertente tra e , in proprio e nella qualità di eredi e prossimi Parte_1 Parte_2
congiunti di nato a [...] [...] e deceduto in Altavilla Milicia il Persona_1
01/08/2015 (avv. Daniele Raffa);
ATTORI
e in persona del legale rappresentante (avv.ti Salvatore Controparte_1
Gentile Alletto e Riccardo Gentile); in persona del legale rappresentante Controparte_2
(avv. Paolo Angius);
(avv. Carmelo Sturiale); CP_3
CONVENUTI nonché
e ; PA Controparte_5
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, e , in proprio e nella Parte_1 Parte_2
qualità di eredi e prossimi congiunti di hanno chiesto la condanna dei Persona_1
convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 01/08/2015 tra il motociclo di proprietà e condotto dal defunto (assicurato per la r.c.a. con , l'CA di proprietà di Persona_1 CP_6 CP_4
, condotto da (assicurato per la r.c.a. con nonché
[...] Controparte_5 CP_1
l'autovettura di proprietà e condotta da (assicurato per la r.c.a. con ). CP_3 CP_2
1 A sostegno della domanda, gli attori hanno esposto che:
- il giorno 1° agosto 2015, alle ore 15.00 circa, nel territorio di Altavilla Milicia, Persona_1
munito di casco, percorreva a regolare andatura di marcia la S.S. 113, con direzione da
[...]
Palermo verso Termini Imerese, alla guida del proprio motociclo Yamaha ST 25 (revisionato il
07/07/2015);
- giunto all'altezza del Km 236,00 circa, il si trovava improvvisamente sbarrata la strada Per_1
da una FI Punto, condotta da e di proprietà del medesimo, che, procedendo nella CP_3
medesima direzione di marcia, senza ispezionare lo spazio retrostante (art. 154, comma 1 lettera A e B
– C.d.S.) si spostava alla sua sinistra per svoltare a destra immettendosi successivamente con manovra a gomito in via Passi n.6, creando una turbativa alla circolazione;
- nel medesimo frangente dalla corsia opposta (direzione ME/PA) sopraggiungeva a velocità sostenuta (80 Km ca.) un CA IV Daily di proprietà di e condotto da PA
, il quale procedeva non mantenendo rigorosamente la destra;
Controparte_5
- attuava le manovre tutte del caso frenando e sterzando senza però evitare la Persona_1
lieve collisione con la parte posteriore della FI Punto e successivamente l'impatto con lo spigolo anteriore sinistro dell'CA;
- in conseguenza di tale impatto, perdeva la vita sul colpo. Persona_1
costituitasi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda ai sensi Controparte_1 dell'art. 652 c.p.p., per essere stata pronunciata sentenza di assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste” nei confronti di;
nel merito ha contestato l'avversa Controparte_5
ricostruzione dei fatti e ha chiesto il rigetto delle domande.
pure costituitasi, ha eccepito il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, non essendo emersa alcuna responsabilità a carico del conducente del veicolo
FI Punto;
nel merito ha contestato l'avversa ricostruzione dei fatti e ha chiesto il rigetto delle domande.
Costituendosi in giudizio, ha contestato l'avversa ricostruzione dei fatti e ha CP_3
chiesto il rigetto delle domande.
e non si sono costituiti. PA Controparte_5
Espletata l'attività istruttoria la causa è stata posta in decisione all'udienza del 28/04/2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1) Quanto alla dinamica del sinistro, emerge dalla documentazione in atti, che in data 1° agosto
2015, alle ore 15.00 circa, alla guida del proprio motociclo, percorreva la S.S. Persona_1
113, nel territorio di Altavilla Milicia, direzione Messina;
giunto all'altezza del Km 236,00, il
2 frenava per evitare la collisione con l'autovettura FI (condotta da che lo Per_1 CP_3
precedeva lungo la stessa direttrice di marcia e che stava iniziando una manovra di svolta a destra;
il perdeva il controllo del proprio mezzo e veniva sbalzato nell'opposta corsia di marcia, dove Per_1
sopraggiungeva l'CA IV (condotta da e di proprietà di , che frenava ma CP_5 CP_4
non riusciva ad evitare l'impatto.
Va evidenziato che il giudizio penale, nell'ambito del quale e Parte_1 Parte_2
si sono costituiti parte civile, si è concluso con una sentenza di assoluzione nei confronti del conducente dell'CA , pronunciata “perché il fatto non sussiste” dal GUP del Controparte_5
Tribunale di Termini Imerese (sentenza n. 159/2018), confermata dalla Corte d'Appello di Palermo
(sentenza n. 620/2020), divenuta irrevocabile in data 25/09/2020.
Dalla perizia eseguita nel procedimento penale a carico di , emerge che: Controparte_5
- procedeva alla velocità di circa 55 Km/h, l'impianto frenante del motociclo Persona_1
era inefficiente e i suoi pneumatici cristallizzati;
- l'CA IV procedeva ad una velocità di circa 50 Km/h e l'impianto frenante non presentava anomalie di funzionamento;
- l'CA tentava una manovra d'emergenza, lasciando sull'asfalto circa 14 mt. di frenata, ma non riusciva ad evitare l'impatto;
- l'impatto si verificava nella corsia di pertinenza dell'CA, a ridosso della linea di mezzeria.
Secondo la ricostruzione del sinistro operata dal perito, la causa determinate dell'incidente è da individuare nella stessa condotta di guida di il quale procedeva alla velocità di Persona_1
circa 55 Km/h, non adeguata alle condizioni di traffico presenti sulla statale 113, interessata in quel momento da un flusso veicolare intenso e alla rilevata inefficienza dell'impianto frenante del motociclo e dei suoi pneumatici cristallizzati: inefficienze ed anomalie, queste, che non hanno consentito al di governare il proprio mezzo. Per_1
Sulla base di tale accertamento, il Giudice penale ha escluso la responsabilità di CP_5
, conducente dell'CA, per la sua condotta di guida, poiché teneva una velocità pari al
[...]
limite massimo consentito e adeguata alle condizioni della strada e alle condizioni ambientali, e, pur tentando una manovra di emergenza, non riusciva ad evitare l'impatto, che era improvviso.
Inoltre, nella sentenza penale si afferma che, anche assumendo che il tenesse una CP_5
velocità non commisurata, secondo le valutazioni espresse dal consulente del P.M., tale condotta non avrebbe avuto incidenza causale nella determinazione dell'evento, poiché in assenza di tale violazione l'impatto sarebbe stato comunque inevitabile, in ragione dell'improvviso sbalzo del sulla Per_1
carreggiata di pertinenza dell'CA e dello spazio percorso dal corpo della vittima dal momento della caduta all'impatto.
3 In merito ai rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte, il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile (tanto di danni ex art. 652 c.p. quanto negli altri giudizi civili ex art. 654 c.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. (Cass. n.
17708/2023). Inoltre, l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (Cass. n. 36638/2021).
Quanto, poi, al richiesto accertamento dell'insussistenza del fatto, la giurisprudenza ha precisato
(Cass. n. 19863/2013 e Cass. n. 15392/2018) che «per “fatto” accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso».
L'assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” non esonera il giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesaminare i fatti accertati nel giudizio penale quando il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità penale (Cass. n. 1678/1999; Cass. n. 9508/2007; Cass. n. 24862/2010; Cass. n. 24342/2015).
Quindi il giudicato penale ha efficacia preclusiva nel giudizio civile limitatamente agli specifici aspetti sotto cui è stata valutata la condotta e non preclude al giudice civile di valutare la stessa condotta sotto aspetti che non sono stati oggetto di contestazione e tanto meno di valutazione da parte del giudice penale.
Il giudice civile non può, tuttavia, porre in discussione la “materialità fenomenica” dell'accertamento del giudice penale, ricadente sull'accadimento reale che integra il nucleo oggettivo del reato (condotta-evento-nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro), prescrivendo l'art. 652 c.p.p. un vincolo che si traduce nella “impossibilità per il giudice civile di ritenere inesistenti i fatti accertati dal giudice penale, ovvero di ritenere esistenti fatti dei quali sia stata esclusa la verità in sede penale”
(Cass. n. 4929/2015).
Al giudice civile è, dunque, precluso procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio, ma non di indagare, ai fini della cognizione ad esso rimessa, su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale, così come sull'accertamento dell'elemento soggettivo del fatto,
4 giacché non è determinativa di un vincolo la formula assolutoria, resa in coerenza con l'accertamento in concreto, “perché il fatto non costituisce reato” (tra le tante, Cass., n. 36638/2021).
Perché la sentenza penale di assoluzione possa spiegare effetto di giudicato nel giudizio civile di danno quanto all'accertamento che “il fatto non sussiste” è necessario che: a) la sentenza penale sia stata pronunciata in esito al dibattimento o a norma dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato;
b) che il danneggiato si sia costituito parte civile, ovvero sia stato messo in condizione di farlo;
c) che in sede civile la domanda di risarcimento del danno sia stata proposta dalla vittima nei confronti dell'imputato, ovvero di altro soggetto che abbia comunque partecipato al giudizio penale nella veste di responsabile civile. In altri termini, quest'ultima condizione impone che vi sia coincidenza soggettiva tra le parti del processo penale e quelle del processo civile di risarcimento.
Il giudicato penale di assoluzione è opponibile, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., dal debitore solidale con l'imputato assolto in sede penale, all'attore danneggiato, ove l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata (Cass. n. 26811/2022; in motivazione, Cass. n. 18325/2019; Cass. n. 12394/2020).
Perché possa operare la fattispecie di cui all'art. 1306, comma 2, c.c., occorre anzitutto che il giudizio si sia svolto solo tra il creditore ed uno dei condebitori, potendo opporre il giudicato favorevole al creditore solo gli altri condebitori solidali che non hanno partecipato al giudizio (Cass.
n. 303/2019).
È, altresì, necessario non solo che la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei coobbligati in solido non sia fondata su ragioni personali del condebitore, ma, altresì, che gli altri condebitori (non partecipi di quel giudizio) abbiano tempestivamente sollevato la relativa eccezione, trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio (Cass. n. 27906/2011).
Nel caso di specie, la statuizione penale assume effetto vincolante, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nell'odierno processo civile destinato al risarcimento dei danni quanto alla posizione dell'imputato, fondandosi su un accertamento in concreto, pieno ed effettivo, circa la insussistenza di una condotta colposa del conducente dell'CA, inibendo al giudice civile di rimettere in discussione l'accertamento di “fatto” esitato in sede penale e in forza delle regole proprie di quel giudizio.
La statuizione penale è, inoltre, opponibile ex art. 1306, comma 2, c.c. dalla compagnia assicurativa che ha tempestivamente sollevato l'eccezione, con riferimento CP_1
all'accertamento circa il rispetto del limite di velocità da parte dell'CA e la realizzazione di ogni manovra necessaria ad evitare l'impatto, considerato che la compagnia assicurativa è chiamata a rispondere della condotta del conducente del veicolo, assolto perché “il fatto non sussiste” con sentenza definitiva, in un procedimento penale in cui hanno partecipato attivamente anche gli attori.
5 2) Con riferimento alla posizione di , proprietario del mezzo condotto da PA
e titolare della polizza assicurativa stipulata con la deve Controparte_5 Controparte_1
giungersi a conclusioni analoghe a quelle del procedimento penale.
Il Tribunale ritiene pienamente condivisibili le conclusioni del perito ing. Persona_2
incaricato dal G.U.P. presso il Tribunale di Termini Imerese, in quanto fondate sui rilievi tecnici effettuati dagli agenti intervenuti sui luoghi e sull'esame particolareggiato dei danni riportati dai veicoli coinvolti e dei segni lasciati sull'asfalto dai veicoli.
Nell'affermare che l'CA procedeva ad una velocità di 50Km/h, nel rispetto del limite previsto per la strada e adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, il perito ha risposto in modo esauriente alle contestazioni mosse dai consulenti tecnici del PM e delle parti civili, secondo cui invece il mezzo pesante procedeva alla velocità di guida di 78 Km\h. Il perito nel proprio elaborato ha fornito una adeguata spiegazione a tale calcolo, che partirebbe dall'errato presupposto di inglobare nella frenata dell'IVECO anche una traccia gommosa, traccia che non sarebbe attribuibile all'CA, sia perché consistente in un'unica scia, nonostante l'CA fosse dotato di ruote posteriori gemellate e l'impianto frenante non presentasse anomalie di funzionamento, sia per la sua posizione sulla carreggiata ovvero a ridosso e convergente verso la barriera metallica posta a destra della strada secondo il senso di marcia dell'CA; in tal caso, infatti, l'CA avrebbe attinto la barriera metallica con la sua porzione antero-laterale destra danneggiandola e danneggiandosi, ma di tale contatto non vi è traccia alcuna agli atti.
A ciò si aggiunga che tale traccia non è stata rilevata dai Carabinieri intervenuti sul posto subito dopo il sinistro ma è stata rilevata dal CT del P.M. ben quattro mesi dopo l'evento.
Deve, inoltre, ritenersi che, in ragione della repentinità dell'evento, il conducente dell'CA abbia fatto tutto il possibile per evitare l'impatto, azionando il sistema frenante (lasciando sull'asfalto circa 14 mt. di frenata) e che, ciò nonostante, non sia riuscito ad evitare l'impatto.
3) Nell'ambito del processo penale non è stata invece oggetto di valutazione la violazione, dedotta nel presente giudizio, dell'art.143, comma 1, C.d.S., in quanto l'CA procedeva non mantenendo rigorosamente la destra.
Si deve, pertanto, accertare in questa sede, alla luce delle allegazioni difensive delle parti, se vi sia stata la violazione, da parte del conducente dell'CA, dell'art.143, comma 1, C.d.S. e se possa individuarsi in tale violazione una qualche efficacia eziologica rispetto alla produzione dell'evento lesivo.
In punto di fatto, la perizia espletata in sede penale ha accertato che l'impatto tra l'CA e si è verificato nella corsia di pertinenza dell'CA, a ridosso della linea di Persona_1
mezzeria.
6 Tuttavia, non risulta provata la violazione da parte dell'CA dell'obbligo previsto dall'art. dell'art.143, comma 1, C.d.S.
Invero, dalla documentazione in atti (v. relazione dei carabinieri e consulenza di parte redatta dall'ing. ) emerge che l'CA aveva un ingombro trasversale di ml. 2,14 e che la larghezza Per_3
della carreggiata dallo stesso impegnata era di ml. 2,90, sicché la circostanza che il sito di impatto tra CA e corpo del motociclista sia stato individuato a ridosso dell'asse di mezzeria, nella semicarreggiata di pertinenza dell'CA IVECO, non può fare ritenere che vi sia stata violazione dell'art. 143 C.d.S., considerato che lo spazio della carreggiata era assai ridotto.
In ogni caso, deve escludersi che possa attribuirsi rilevanza, ai fini dell'affermazione di responsabilità in capo al conducente e al proprietario dell'CA, alla dedotta violazione dell'art. 143 C.d.S..
Al riguardo va rilevato che, secondo l'attuale prevalente giurisprudenza della Cassazione, “in tema di circolazione stradale, l'obbligo di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera", previsto dall'art. 143 C.d.S., ha la finalità di garantire un'andatura corretta e regolare nell'ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono, e non di evitare il rischio dell'improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dalla direzione opposta, sicché, in caso di inosservanza di tale regola cautelare, deve comunque escludersi la responsabilità del conducente per l'incidente dovuto ad invasione della corsia da parte di altro veicolo (cfr. Cass. Civ. 16192/2021;
Cass. pen. n. 18802/2019; Cass. pen. n. 50024/2017).
Per aversi responsabilità colposa in relazione ad uno specifico evento lesivo, infatti, non è sufficiente la violazione di una regola cautelare - anche in ipotesi di colpa specifica - ma è necessario verificare che l'evento lesivo occorso concretizzi uno dei “rischi tipici” che la norma di prevenzione violata mirava a scongiurare.
La sola violazione della regola cautelare, infatti, non può dare di per sé luogo ad una responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa effetto (per non essere la cautela violata tesa ad evitare lo specifico rischio), atteso che “la colpa non rappresenta la violazione di una qualsivoglia regola di prudenza o diligenza, ma solo della regola cautelare il cui scopo è quello di evitare il tipo di evento in concreto verificatosi” (così, in motivazione, Cass. n.
14885/2019).
Pertanto, per essere ritenuti responsabili o corresponsabili di un sinistro stradale, non basta violare una regola cautelare genericamente imposta dal Codice della Strada ma occorre comunque che la violazione riguardi una norma che aveva lo scopo di impedire proprio quel tipo di evento.
7 Ne consegue che i convenuti e non potrebbero comunque essere ritenuti CP_5 CP_4
responsabile del fatto per cui è causa, poiché, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, la regola cautelare di cui all'art. 143 C.d.S. non aveva la finalità di evitare il rischio di collisione con un veicolo proveniente dalla direzione opposta, per improvvisa occupazione della propria corsia da parte dello stesso e poiché nel caso concreto l'invasione della corsia di marcia da parte del è stata Per_1
assolutamente repentina e non prevedibile e il ha, comunque, posto in essere le manovre di CP_5
emergenza per tentare di evitare l'impatto.
Allora deve concludersi che la responsabilità esclusiva dell'incidente sia da ascriversi al conducente del motociclo che procedeva a velocità inadeguata e che, a causa dell'inefficienza dell'impianto frenante del motociclo e dei pneumatici cristallizzati, ha perso il controllo del mezzo, venendo proiettato sull'opposta corsia di marcia, mentre non vi era alcuna possibilità per l'CA di evitare l'incidente, dal momento che il non avrebbe potuto compiere altra manovra CP_5
d'emergenza, oltre quella di frenare, per tentare di evitare l'impatto.
4) Con riferimento alla posizione di , deve escludersi in capo allo stesso ogni forma CP_3
di responsabilità.
L'art. 141, comma secondo, cod. strada prescrive «Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile».
L'art. 149, comma primo, cod. strada dispone che «durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono».
Tale previsione fa sì che, in caso di tamponamento tra veicoli, l'avvenuta collisione pone a carico del conducente tamponante una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, che deroga alla presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma secondo, cod. civ.. (Cass.
18708/2021; Cass. 12663/2024).
La presunzione de facto di mancato rispetto della distanza di sicurezza non concerne il caso del tamponamento in danno di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevedibile e anomalo al normale andamento della circolazione stradale (vedi Cass., 19 dicembre 2006, n. 27134), spettando al conducente del veicolo tamponante la prova anche di tale anomalia, che rende inoperante la detta presunzione (Cass. 18884/2015).
Nel caso in esame, come emerge dalla Relazione di incidente stradale dei CC della Stazione di
Altavilla Milicia, il sinistro si è verificato in ore diurne, in un tratto della S.S. 113 rettilineo, in condizioni meteorologiche di sereno e con visibilità buona.
8 Le condizioni di tempo e la conformazione della strada erano, dunque, tali da permettere di scorgere i veicoli sulla strada.
Inoltre, è rimasta priva di supporto probatorio l'allegazione secondo cui il senza CP_3
ispezionare lo spazio retrostante e senza azionare gli indicatori di direzione, si spostava alla sua sinistra per svoltare a destra, non avendo parte attrice articolato alcuna richiesta istruttoria.
Dalla documentazione in atti non emerge alcuna violazione del codice della strada da pare del o l'assunzione di un comportamento non diligente nell'esecuzione della manovra di CP_3
immissione nella strada laterale né emergono altre circostanze di fatto che consentano di ritenere in qualche modo che la vettura Punto potesse costituire un ostacolo imprevedibile ed anomalo per la normale circolazione.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
5) Va parimenti respinta la domanda di condanna per lite temeraria spiegata da
[...]
non potendosi ritenere che la domanda sia stata proposta in mala fede o con negligenza CP_1
grave.
6) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come specificato in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento (da 520.001 a € 1.000.000), tenuto conto dell'obiettiva semplicità delle questioni trattate e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, ogni altra ulteriore, diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta la domanda proposta da e;
Parte_1 Parte_2 rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_1 condanna e , in solido, alla rifusione a favore di Parte_1 Parte_2 [...]
e delle spese del Controparte_1 Controparte_2 CP_3
giudizio, che liquida in € 14.598,00, per ciascuno, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Palermo, 31 luglio 2025.
Il Giudice
Cinzia Ferreri
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice Cinzia Ferreri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3926 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021, vertente tra e , in proprio e nella qualità di eredi e prossimi Parte_1 Parte_2
congiunti di nato a [...] [...] e deceduto in Altavilla Milicia il Persona_1
01/08/2015 (avv. Daniele Raffa);
ATTORI
e in persona del legale rappresentante (avv.ti Salvatore Controparte_1
Gentile Alletto e Riccardo Gentile); in persona del legale rappresentante Controparte_2
(avv. Paolo Angius);
(avv. Carmelo Sturiale); CP_3
CONVENUTI nonché
e ; PA Controparte_5
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, e , in proprio e nella Parte_1 Parte_2
qualità di eredi e prossimi congiunti di hanno chiesto la condanna dei Persona_1
convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 01/08/2015 tra il motociclo di proprietà e condotto dal defunto (assicurato per la r.c.a. con , l'CA di proprietà di Persona_1 CP_6 CP_4
, condotto da (assicurato per la r.c.a. con nonché
[...] Controparte_5 CP_1
l'autovettura di proprietà e condotta da (assicurato per la r.c.a. con ). CP_3 CP_2
1 A sostegno della domanda, gli attori hanno esposto che:
- il giorno 1° agosto 2015, alle ore 15.00 circa, nel territorio di Altavilla Milicia, Persona_1
munito di casco, percorreva a regolare andatura di marcia la S.S. 113, con direzione da
[...]
Palermo verso Termini Imerese, alla guida del proprio motociclo Yamaha ST 25 (revisionato il
07/07/2015);
- giunto all'altezza del Km 236,00 circa, il si trovava improvvisamente sbarrata la strada Per_1
da una FI Punto, condotta da e di proprietà del medesimo, che, procedendo nella CP_3
medesima direzione di marcia, senza ispezionare lo spazio retrostante (art. 154, comma 1 lettera A e B
– C.d.S.) si spostava alla sua sinistra per svoltare a destra immettendosi successivamente con manovra a gomito in via Passi n.6, creando una turbativa alla circolazione;
- nel medesimo frangente dalla corsia opposta (direzione ME/PA) sopraggiungeva a velocità sostenuta (80 Km ca.) un CA IV Daily di proprietà di e condotto da PA
, il quale procedeva non mantenendo rigorosamente la destra;
Controparte_5
- attuava le manovre tutte del caso frenando e sterzando senza però evitare la Persona_1
lieve collisione con la parte posteriore della FI Punto e successivamente l'impatto con lo spigolo anteriore sinistro dell'CA;
- in conseguenza di tale impatto, perdeva la vita sul colpo. Persona_1
costituitasi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda ai sensi Controparte_1 dell'art. 652 c.p.p., per essere stata pronunciata sentenza di assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste” nei confronti di;
nel merito ha contestato l'avversa Controparte_5
ricostruzione dei fatti e ha chiesto il rigetto delle domande.
pure costituitasi, ha eccepito il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, non essendo emersa alcuna responsabilità a carico del conducente del veicolo
FI Punto;
nel merito ha contestato l'avversa ricostruzione dei fatti e ha chiesto il rigetto delle domande.
Costituendosi in giudizio, ha contestato l'avversa ricostruzione dei fatti e ha CP_3
chiesto il rigetto delle domande.
e non si sono costituiti. PA Controparte_5
Espletata l'attività istruttoria la causa è stata posta in decisione all'udienza del 28/04/2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1) Quanto alla dinamica del sinistro, emerge dalla documentazione in atti, che in data 1° agosto
2015, alle ore 15.00 circa, alla guida del proprio motociclo, percorreva la S.S. Persona_1
113, nel territorio di Altavilla Milicia, direzione Messina;
giunto all'altezza del Km 236,00, il
2 frenava per evitare la collisione con l'autovettura FI (condotta da che lo Per_1 CP_3
precedeva lungo la stessa direttrice di marcia e che stava iniziando una manovra di svolta a destra;
il perdeva il controllo del proprio mezzo e veniva sbalzato nell'opposta corsia di marcia, dove Per_1
sopraggiungeva l'CA IV (condotta da e di proprietà di , che frenava ma CP_5 CP_4
non riusciva ad evitare l'impatto.
Va evidenziato che il giudizio penale, nell'ambito del quale e Parte_1 Parte_2
si sono costituiti parte civile, si è concluso con una sentenza di assoluzione nei confronti del conducente dell'CA , pronunciata “perché il fatto non sussiste” dal GUP del Controparte_5
Tribunale di Termini Imerese (sentenza n. 159/2018), confermata dalla Corte d'Appello di Palermo
(sentenza n. 620/2020), divenuta irrevocabile in data 25/09/2020.
Dalla perizia eseguita nel procedimento penale a carico di , emerge che: Controparte_5
- procedeva alla velocità di circa 55 Km/h, l'impianto frenante del motociclo Persona_1
era inefficiente e i suoi pneumatici cristallizzati;
- l'CA IV procedeva ad una velocità di circa 50 Km/h e l'impianto frenante non presentava anomalie di funzionamento;
- l'CA tentava una manovra d'emergenza, lasciando sull'asfalto circa 14 mt. di frenata, ma non riusciva ad evitare l'impatto;
- l'impatto si verificava nella corsia di pertinenza dell'CA, a ridosso della linea di mezzeria.
Secondo la ricostruzione del sinistro operata dal perito, la causa determinate dell'incidente è da individuare nella stessa condotta di guida di il quale procedeva alla velocità di Persona_1
circa 55 Km/h, non adeguata alle condizioni di traffico presenti sulla statale 113, interessata in quel momento da un flusso veicolare intenso e alla rilevata inefficienza dell'impianto frenante del motociclo e dei suoi pneumatici cristallizzati: inefficienze ed anomalie, queste, che non hanno consentito al di governare il proprio mezzo. Per_1
Sulla base di tale accertamento, il Giudice penale ha escluso la responsabilità di CP_5
, conducente dell'CA, per la sua condotta di guida, poiché teneva una velocità pari al
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limite massimo consentito e adeguata alle condizioni della strada e alle condizioni ambientali, e, pur tentando una manovra di emergenza, non riusciva ad evitare l'impatto, che era improvviso.
Inoltre, nella sentenza penale si afferma che, anche assumendo che il tenesse una CP_5
velocità non commisurata, secondo le valutazioni espresse dal consulente del P.M., tale condotta non avrebbe avuto incidenza causale nella determinazione dell'evento, poiché in assenza di tale violazione l'impatto sarebbe stato comunque inevitabile, in ragione dell'improvviso sbalzo del sulla Per_1
carreggiata di pertinenza dell'CA e dello spazio percorso dal corpo della vittima dal momento della caduta all'impatto.
3 In merito ai rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte, il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile (tanto di danni ex art. 652 c.p. quanto negli altri giudizi civili ex art. 654 c.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. (Cass. n.
17708/2023). Inoltre, l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (Cass. n. 36638/2021).
Quanto, poi, al richiesto accertamento dell'insussistenza del fatto, la giurisprudenza ha precisato
(Cass. n. 19863/2013 e Cass. n. 15392/2018) che «per “fatto” accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso».
L'assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” non esonera il giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesaminare i fatti accertati nel giudizio penale quando il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità penale (Cass. n. 1678/1999; Cass. n. 9508/2007; Cass. n. 24862/2010; Cass. n. 24342/2015).
Quindi il giudicato penale ha efficacia preclusiva nel giudizio civile limitatamente agli specifici aspetti sotto cui è stata valutata la condotta e non preclude al giudice civile di valutare la stessa condotta sotto aspetti che non sono stati oggetto di contestazione e tanto meno di valutazione da parte del giudice penale.
Il giudice civile non può, tuttavia, porre in discussione la “materialità fenomenica” dell'accertamento del giudice penale, ricadente sull'accadimento reale che integra il nucleo oggettivo del reato (condotta-evento-nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro), prescrivendo l'art. 652 c.p.p. un vincolo che si traduce nella “impossibilità per il giudice civile di ritenere inesistenti i fatti accertati dal giudice penale, ovvero di ritenere esistenti fatti dei quali sia stata esclusa la verità in sede penale”
(Cass. n. 4929/2015).
Al giudice civile è, dunque, precluso procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio, ma non di indagare, ai fini della cognizione ad esso rimessa, su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale, così come sull'accertamento dell'elemento soggettivo del fatto,
4 giacché non è determinativa di un vincolo la formula assolutoria, resa in coerenza con l'accertamento in concreto, “perché il fatto non costituisce reato” (tra le tante, Cass., n. 36638/2021).
Perché la sentenza penale di assoluzione possa spiegare effetto di giudicato nel giudizio civile di danno quanto all'accertamento che “il fatto non sussiste” è necessario che: a) la sentenza penale sia stata pronunciata in esito al dibattimento o a norma dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato;
b) che il danneggiato si sia costituito parte civile, ovvero sia stato messo in condizione di farlo;
c) che in sede civile la domanda di risarcimento del danno sia stata proposta dalla vittima nei confronti dell'imputato, ovvero di altro soggetto che abbia comunque partecipato al giudizio penale nella veste di responsabile civile. In altri termini, quest'ultima condizione impone che vi sia coincidenza soggettiva tra le parti del processo penale e quelle del processo civile di risarcimento.
Il giudicato penale di assoluzione è opponibile, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., dal debitore solidale con l'imputato assolto in sede penale, all'attore danneggiato, ove l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata (Cass. n. 26811/2022; in motivazione, Cass. n. 18325/2019; Cass. n. 12394/2020).
Perché possa operare la fattispecie di cui all'art. 1306, comma 2, c.c., occorre anzitutto che il giudizio si sia svolto solo tra il creditore ed uno dei condebitori, potendo opporre il giudicato favorevole al creditore solo gli altri condebitori solidali che non hanno partecipato al giudizio (Cass.
n. 303/2019).
È, altresì, necessario non solo che la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei coobbligati in solido non sia fondata su ragioni personali del condebitore, ma, altresì, che gli altri condebitori (non partecipi di quel giudizio) abbiano tempestivamente sollevato la relativa eccezione, trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio (Cass. n. 27906/2011).
Nel caso di specie, la statuizione penale assume effetto vincolante, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nell'odierno processo civile destinato al risarcimento dei danni quanto alla posizione dell'imputato, fondandosi su un accertamento in concreto, pieno ed effettivo, circa la insussistenza di una condotta colposa del conducente dell'CA, inibendo al giudice civile di rimettere in discussione l'accertamento di “fatto” esitato in sede penale e in forza delle regole proprie di quel giudizio.
La statuizione penale è, inoltre, opponibile ex art. 1306, comma 2, c.c. dalla compagnia assicurativa che ha tempestivamente sollevato l'eccezione, con riferimento CP_1
all'accertamento circa il rispetto del limite di velocità da parte dell'CA e la realizzazione di ogni manovra necessaria ad evitare l'impatto, considerato che la compagnia assicurativa è chiamata a rispondere della condotta del conducente del veicolo, assolto perché “il fatto non sussiste” con sentenza definitiva, in un procedimento penale in cui hanno partecipato attivamente anche gli attori.
5 2) Con riferimento alla posizione di , proprietario del mezzo condotto da PA
e titolare della polizza assicurativa stipulata con la deve Controparte_5 Controparte_1
giungersi a conclusioni analoghe a quelle del procedimento penale.
Il Tribunale ritiene pienamente condivisibili le conclusioni del perito ing. Persona_2
incaricato dal G.U.P. presso il Tribunale di Termini Imerese, in quanto fondate sui rilievi tecnici effettuati dagli agenti intervenuti sui luoghi e sull'esame particolareggiato dei danni riportati dai veicoli coinvolti e dei segni lasciati sull'asfalto dai veicoli.
Nell'affermare che l'CA procedeva ad una velocità di 50Km/h, nel rispetto del limite previsto per la strada e adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, il perito ha risposto in modo esauriente alle contestazioni mosse dai consulenti tecnici del PM e delle parti civili, secondo cui invece il mezzo pesante procedeva alla velocità di guida di 78 Km\h. Il perito nel proprio elaborato ha fornito una adeguata spiegazione a tale calcolo, che partirebbe dall'errato presupposto di inglobare nella frenata dell'IVECO anche una traccia gommosa, traccia che non sarebbe attribuibile all'CA, sia perché consistente in un'unica scia, nonostante l'CA fosse dotato di ruote posteriori gemellate e l'impianto frenante non presentasse anomalie di funzionamento, sia per la sua posizione sulla carreggiata ovvero a ridosso e convergente verso la barriera metallica posta a destra della strada secondo il senso di marcia dell'CA; in tal caso, infatti, l'CA avrebbe attinto la barriera metallica con la sua porzione antero-laterale destra danneggiandola e danneggiandosi, ma di tale contatto non vi è traccia alcuna agli atti.
A ciò si aggiunga che tale traccia non è stata rilevata dai Carabinieri intervenuti sul posto subito dopo il sinistro ma è stata rilevata dal CT del P.M. ben quattro mesi dopo l'evento.
Deve, inoltre, ritenersi che, in ragione della repentinità dell'evento, il conducente dell'CA abbia fatto tutto il possibile per evitare l'impatto, azionando il sistema frenante (lasciando sull'asfalto circa 14 mt. di frenata) e che, ciò nonostante, non sia riuscito ad evitare l'impatto.
3) Nell'ambito del processo penale non è stata invece oggetto di valutazione la violazione, dedotta nel presente giudizio, dell'art.143, comma 1, C.d.S., in quanto l'CA procedeva non mantenendo rigorosamente la destra.
Si deve, pertanto, accertare in questa sede, alla luce delle allegazioni difensive delle parti, se vi sia stata la violazione, da parte del conducente dell'CA, dell'art.143, comma 1, C.d.S. e se possa individuarsi in tale violazione una qualche efficacia eziologica rispetto alla produzione dell'evento lesivo.
In punto di fatto, la perizia espletata in sede penale ha accertato che l'impatto tra l'CA e si è verificato nella corsia di pertinenza dell'CA, a ridosso della linea di Persona_1
mezzeria.
6 Tuttavia, non risulta provata la violazione da parte dell'CA dell'obbligo previsto dall'art. dell'art.143, comma 1, C.d.S.
Invero, dalla documentazione in atti (v. relazione dei carabinieri e consulenza di parte redatta dall'ing. ) emerge che l'CA aveva un ingombro trasversale di ml. 2,14 e che la larghezza Per_3
della carreggiata dallo stesso impegnata era di ml. 2,90, sicché la circostanza che il sito di impatto tra CA e corpo del motociclista sia stato individuato a ridosso dell'asse di mezzeria, nella semicarreggiata di pertinenza dell'CA IVECO, non può fare ritenere che vi sia stata violazione dell'art. 143 C.d.S., considerato che lo spazio della carreggiata era assai ridotto.
In ogni caso, deve escludersi che possa attribuirsi rilevanza, ai fini dell'affermazione di responsabilità in capo al conducente e al proprietario dell'CA, alla dedotta violazione dell'art. 143 C.d.S..
Al riguardo va rilevato che, secondo l'attuale prevalente giurisprudenza della Cassazione, “in tema di circolazione stradale, l'obbligo di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera", previsto dall'art. 143 C.d.S., ha la finalità di garantire un'andatura corretta e regolare nell'ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono, e non di evitare il rischio dell'improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dalla direzione opposta, sicché, in caso di inosservanza di tale regola cautelare, deve comunque escludersi la responsabilità del conducente per l'incidente dovuto ad invasione della corsia da parte di altro veicolo (cfr. Cass. Civ. 16192/2021;
Cass. pen. n. 18802/2019; Cass. pen. n. 50024/2017).
Per aversi responsabilità colposa in relazione ad uno specifico evento lesivo, infatti, non è sufficiente la violazione di una regola cautelare - anche in ipotesi di colpa specifica - ma è necessario verificare che l'evento lesivo occorso concretizzi uno dei “rischi tipici” che la norma di prevenzione violata mirava a scongiurare.
La sola violazione della regola cautelare, infatti, non può dare di per sé luogo ad una responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa effetto (per non essere la cautela violata tesa ad evitare lo specifico rischio), atteso che “la colpa non rappresenta la violazione di una qualsivoglia regola di prudenza o diligenza, ma solo della regola cautelare il cui scopo è quello di evitare il tipo di evento in concreto verificatosi” (così, in motivazione, Cass. n.
14885/2019).
Pertanto, per essere ritenuti responsabili o corresponsabili di un sinistro stradale, non basta violare una regola cautelare genericamente imposta dal Codice della Strada ma occorre comunque che la violazione riguardi una norma che aveva lo scopo di impedire proprio quel tipo di evento.
7 Ne consegue che i convenuti e non potrebbero comunque essere ritenuti CP_5 CP_4
responsabile del fatto per cui è causa, poiché, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, la regola cautelare di cui all'art. 143 C.d.S. non aveva la finalità di evitare il rischio di collisione con un veicolo proveniente dalla direzione opposta, per improvvisa occupazione della propria corsia da parte dello stesso e poiché nel caso concreto l'invasione della corsia di marcia da parte del è stata Per_1
assolutamente repentina e non prevedibile e il ha, comunque, posto in essere le manovre di CP_5
emergenza per tentare di evitare l'impatto.
Allora deve concludersi che la responsabilità esclusiva dell'incidente sia da ascriversi al conducente del motociclo che procedeva a velocità inadeguata e che, a causa dell'inefficienza dell'impianto frenante del motociclo e dei pneumatici cristallizzati, ha perso il controllo del mezzo, venendo proiettato sull'opposta corsia di marcia, mentre non vi era alcuna possibilità per l'CA di evitare l'incidente, dal momento che il non avrebbe potuto compiere altra manovra CP_5
d'emergenza, oltre quella di frenare, per tentare di evitare l'impatto.
4) Con riferimento alla posizione di , deve escludersi in capo allo stesso ogni forma CP_3
di responsabilità.
L'art. 141, comma secondo, cod. strada prescrive «Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile».
L'art. 149, comma primo, cod. strada dispone che «durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono».
Tale previsione fa sì che, in caso di tamponamento tra veicoli, l'avvenuta collisione pone a carico del conducente tamponante una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, che deroga alla presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma secondo, cod. civ.. (Cass.
18708/2021; Cass. 12663/2024).
La presunzione de facto di mancato rispetto della distanza di sicurezza non concerne il caso del tamponamento in danno di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevedibile e anomalo al normale andamento della circolazione stradale (vedi Cass., 19 dicembre 2006, n. 27134), spettando al conducente del veicolo tamponante la prova anche di tale anomalia, che rende inoperante la detta presunzione (Cass. 18884/2015).
Nel caso in esame, come emerge dalla Relazione di incidente stradale dei CC della Stazione di
Altavilla Milicia, il sinistro si è verificato in ore diurne, in un tratto della S.S. 113 rettilineo, in condizioni meteorologiche di sereno e con visibilità buona.
8 Le condizioni di tempo e la conformazione della strada erano, dunque, tali da permettere di scorgere i veicoli sulla strada.
Inoltre, è rimasta priva di supporto probatorio l'allegazione secondo cui il senza CP_3
ispezionare lo spazio retrostante e senza azionare gli indicatori di direzione, si spostava alla sua sinistra per svoltare a destra, non avendo parte attrice articolato alcuna richiesta istruttoria.
Dalla documentazione in atti non emerge alcuna violazione del codice della strada da pare del o l'assunzione di un comportamento non diligente nell'esecuzione della manovra di CP_3
immissione nella strada laterale né emergono altre circostanze di fatto che consentano di ritenere in qualche modo che la vettura Punto potesse costituire un ostacolo imprevedibile ed anomalo per la normale circolazione.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
5) Va parimenti respinta la domanda di condanna per lite temeraria spiegata da
[...]
non potendosi ritenere che la domanda sia stata proposta in mala fede o con negligenza CP_1
grave.
6) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come specificato in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento (da 520.001 a € 1.000.000), tenuto conto dell'obiettiva semplicità delle questioni trattate e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, ogni altra ulteriore, diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta la domanda proposta da e;
Parte_1 Parte_2 rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_1 condanna e , in solido, alla rifusione a favore di Parte_1 Parte_2 [...]
e delle spese del Controparte_1 Controparte_2 CP_3
giudizio, che liquida in € 14.598,00, per ciascuno, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Palermo, 31 luglio 2025.
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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