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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1777/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1777/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Alwin Hermann Parte_1 C.F._1
Costantino
APPELLANTE contro
, contumace Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981 (violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Per parte appellante: <1) riformi totalmente la sentenza emessa in data 01.02.24 dal Giudice di Pace di Como n. 46/2004 nella causa di opposizione a sanzione amministrativa RG 2605/23, non notificata
e per l'effetto revochi e annulli il verbale n. 6617 della Polizia Locale di per tutti i motivi CP_1
indicati in narrativa;
3) in ogni caso: spese di primo e secondo grado rifuse>>.
Fatto e diritto
Il ricorrente ha opposto il verbale di contestazione n. 6617 elevato dalla Polizia Locale di CP_1 il 29/06/2023 per violazione dell'art. 154 d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
Il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso.
Il ricorrente ha proposto appello sulla base dei motivi che seguono, mentre l'ente locale resistente
(pur comparso in udienza) non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
1. IN RITO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 D.LGS 150/2011
Il primo motivo è infondato, posto che:
- l'art. 7, comma 9, lett. b, d.lgs. 150/2011 riguarda una fattispecie (<quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento>>) diversa da quella in esame;
- il termine di cui all'art. 7, comma 7, d.lgs. cit. non è perentorio (Cass. 9545/2018).
2. IN RITO: VIOLAZIONE DELL'ART 154 C.P.C. E OMESSA PRONUNCIA
SULL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA PRODUZIONE DOCUMENTALE DEL
CP_1
4. IN RITO: ANCORA SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 74 E 87 DISP ATT C.P.C. IN
CORRELAZIONE CON GLI ART. 416 C.P.C. E 7 COMMA 7 D.LGS 150/2011
Il secondo e il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
All'udienza del 05/10/2023, il Giudice di Pace, pur non avendolo esplicitato, ha rimesso in termini il resistente per la costituzione in giudizio, in ragione di <oggettive difficoltà ad accedere al portale>> dei depositi telematici, assegnando termine per regolarizzare la costituzione entro quel giorno.
Il resistente, tuttavia, si è costituito solamente in data 03/11/2023 e, all'udienza del 23/11/2023, non risultano essere stati adottati dal giudice provvedimenti di tenore analogo a quello emesso all'udienza precedente.
La conseguenza di ciò, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, è solo la tardiva costituzione del resistente.
Gli allegati alla comparsa consistono nella copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento (tali sono da ritenersi le fotografie dello stato dei luoghi) e la contestazione della violazione.
3. IN RITO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 74 E 87 DISP ATT C.P.C.: INUTILIZZABILITÀ
DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA E NON ELENCATA
Anche il terzo motivo è infondato, posto che manca, nel verbale dell'udienza dell'01/02/2024, quella tempestiva opposizione alla produzione irrituale che, sola, permette di apprezzare la violazione del principio del contraddittorio (Cass. 15969/2024).
5. NEL MERITO: OMESSA PRONUNCIA SULL'ERRONEA INDIVIDUAZIONE DELLA
NORMA VIOLATA E ILLOGICA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE
6. NEL MERITO: ILLOGICA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE
ALL'ART. 154 COMMA 3 CDS E ALLA CIRCOLARE N. 6935/17 DEL
[...] DELL'APPELLANTE Controparte_2
I motivi di merito sono fondati.
Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, il verbale in atti non è fidefacente ex art. 2700 c.c., perché i verbalizzanti sono intervenuti dopo i fatti.
Si legge, nel verbale, che <Dalle dichiarazioni rilevate dalle parti coinvolte e dell'unico testimone che si trovava sul luogo dell'incidente e dagli elementi emersi dalla ricostruzione del sinistro, la dinamica può essere, presumibilmente, ricostruita come di seguito esposto>>.
Tuttavia, delle dichiarazioni delle parti e del testimone oculare non v'è traccia nel verbale.
Quanto agli <elementi emersi dalla ricostruzione del sinistro>>, questo giudice – pur prendendo atto che il giudice di primo grado ha diversamente ritenuto – si trova nell'impossibilità di stabilire, dalle sole fotografie in atti, quale sia stata la dinamica del sinistro e, in particolare, se questo sia occorso, come ritenuto dagli agenti, perché l'automobilista <nell'effettuare la manovra di svolta a destra da via Matteotti (rotatoria) per immettersi nell'area parcheggio del supermercato Lidl di via
Matteotti n. 4, non tenendosi a destra, non segnalava con sufficiente anticipo la propria intenzione, creando pericolo e intralcio ad altro veicolo in circolazione sulla stessa via>> oppure, come ritenuto dall'appellante, anche se lo stesso <giunto in prossimità dell'ingresso della rotonda tenendosi sulla destra della carreggiata, ha correttamente azionato l'indicatore di direzione per segnalare
l'intenzione di svoltare verso il supermercato, collidendo così con il motomezzo che - impegnato in una pericolosa manovra di sorpasso a destra - non si è reso conto della svolta imminente del veicolo attoreo>>.
Dalla posizione di quiete del veicolo A), dal punto d'urto e dai danni riportati sui due veicoli, infatti, non è possibile evincere con certezza che l'automobilista non si stesse tenendo il più vicino possibile sul margine destro della carreggiata nonostante avesse intenzione di svoltare a destra (né tantomeno, ovviamente, che non avesse azionato tempestivamente l'indicatore di direzione), come imposto dall'art. 154 del Codice della Strada.
Stante il ripartirsi degli oneri probatori in giudizi come il presente (cfr. Cass. 1921/2019), tale impossibilità di ricostruzione della dinamica deve gravare sulla P.A., quale attore sostanziale.
§§§
L'appello, pertanto, va accolto.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, secondo il principio della soccombenza, devono essere poste a carico di parte appellata e si liquidano tenendo conto dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa in data 01.02.2024 dal Giudice di Pace di Como n. 46/2024 nella causa di opposizione a sanzione amministrativa R.G. N. 2605/2023, revoca il verbale n. 6617 della Polizia Locale di;
CP_1
- condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellante, che liquida in €43,00 per spese anticipate ed €346,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a., per il primo grado e in €64,50 per spese anticipate ed €662,00 per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, i.v.a. e c.p.a., per il secondo grado.
Como, 10/02/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1777/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Alwin Hermann Parte_1 C.F._1
Costantino
APPELLANTE contro
, contumace Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981 (violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Per parte appellante: <1) riformi totalmente la sentenza emessa in data 01.02.24 dal Giudice di Pace di Como n. 46/2004 nella causa di opposizione a sanzione amministrativa RG 2605/23, non notificata
e per l'effetto revochi e annulli il verbale n. 6617 della Polizia Locale di per tutti i motivi CP_1
indicati in narrativa;
3) in ogni caso: spese di primo e secondo grado rifuse>>.
Fatto e diritto
Il ricorrente ha opposto il verbale di contestazione n. 6617 elevato dalla Polizia Locale di CP_1 il 29/06/2023 per violazione dell'art. 154 d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
Il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso.
Il ricorrente ha proposto appello sulla base dei motivi che seguono, mentre l'ente locale resistente
(pur comparso in udienza) non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
1. IN RITO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 D.LGS 150/2011
Il primo motivo è infondato, posto che:
- l'art. 7, comma 9, lett. b, d.lgs. 150/2011 riguarda una fattispecie (<quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento>>) diversa da quella in esame;
- il termine di cui all'art. 7, comma 7, d.lgs. cit. non è perentorio (Cass. 9545/2018).
2. IN RITO: VIOLAZIONE DELL'ART 154 C.P.C. E OMESSA PRONUNCIA
SULL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA PRODUZIONE DOCUMENTALE DEL
CP_1
4. IN RITO: ANCORA SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 74 E 87 DISP ATT C.P.C. IN
CORRELAZIONE CON GLI ART. 416 C.P.C. E 7 COMMA 7 D.LGS 150/2011
Il secondo e il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
All'udienza del 05/10/2023, il Giudice di Pace, pur non avendolo esplicitato, ha rimesso in termini il resistente per la costituzione in giudizio, in ragione di <oggettive difficoltà ad accedere al portale>> dei depositi telematici, assegnando termine per regolarizzare la costituzione entro quel giorno.
Il resistente, tuttavia, si è costituito solamente in data 03/11/2023 e, all'udienza del 23/11/2023, non risultano essere stati adottati dal giudice provvedimenti di tenore analogo a quello emesso all'udienza precedente.
La conseguenza di ciò, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, è solo la tardiva costituzione del resistente.
Gli allegati alla comparsa consistono nella copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento (tali sono da ritenersi le fotografie dello stato dei luoghi) e la contestazione della violazione.
3. IN RITO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 74 E 87 DISP ATT C.P.C.: INUTILIZZABILITÀ
DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA E NON ELENCATA
Anche il terzo motivo è infondato, posto che manca, nel verbale dell'udienza dell'01/02/2024, quella tempestiva opposizione alla produzione irrituale che, sola, permette di apprezzare la violazione del principio del contraddittorio (Cass. 15969/2024).
5. NEL MERITO: OMESSA PRONUNCIA SULL'ERRONEA INDIVIDUAZIONE DELLA
NORMA VIOLATA E ILLOGICA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE
6. NEL MERITO: ILLOGICA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE
ALL'ART. 154 COMMA 3 CDS E ALLA CIRCOLARE N. 6935/17 DEL
[...] DELL'APPELLANTE Controparte_2
I motivi di merito sono fondati.
Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, il verbale in atti non è fidefacente ex art. 2700 c.c., perché i verbalizzanti sono intervenuti dopo i fatti.
Si legge, nel verbale, che <Dalle dichiarazioni rilevate dalle parti coinvolte e dell'unico testimone che si trovava sul luogo dell'incidente e dagli elementi emersi dalla ricostruzione del sinistro, la dinamica può essere, presumibilmente, ricostruita come di seguito esposto>>.
Tuttavia, delle dichiarazioni delle parti e del testimone oculare non v'è traccia nel verbale.
Quanto agli <elementi emersi dalla ricostruzione del sinistro>>, questo giudice – pur prendendo atto che il giudice di primo grado ha diversamente ritenuto – si trova nell'impossibilità di stabilire, dalle sole fotografie in atti, quale sia stata la dinamica del sinistro e, in particolare, se questo sia occorso, come ritenuto dagli agenti, perché l'automobilista <nell'effettuare la manovra di svolta a destra da via Matteotti (rotatoria) per immettersi nell'area parcheggio del supermercato Lidl di via
Matteotti n. 4, non tenendosi a destra, non segnalava con sufficiente anticipo la propria intenzione, creando pericolo e intralcio ad altro veicolo in circolazione sulla stessa via>> oppure, come ritenuto dall'appellante, anche se lo stesso <giunto in prossimità dell'ingresso della rotonda tenendosi sulla destra della carreggiata, ha correttamente azionato l'indicatore di direzione per segnalare
l'intenzione di svoltare verso il supermercato, collidendo così con il motomezzo che - impegnato in una pericolosa manovra di sorpasso a destra - non si è reso conto della svolta imminente del veicolo attoreo>>.
Dalla posizione di quiete del veicolo A), dal punto d'urto e dai danni riportati sui due veicoli, infatti, non è possibile evincere con certezza che l'automobilista non si stesse tenendo il più vicino possibile sul margine destro della carreggiata nonostante avesse intenzione di svoltare a destra (né tantomeno, ovviamente, che non avesse azionato tempestivamente l'indicatore di direzione), come imposto dall'art. 154 del Codice della Strada.
Stante il ripartirsi degli oneri probatori in giudizi come il presente (cfr. Cass. 1921/2019), tale impossibilità di ricostruzione della dinamica deve gravare sulla P.A., quale attore sostanziale.
§§§
L'appello, pertanto, va accolto.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, secondo il principio della soccombenza, devono essere poste a carico di parte appellata e si liquidano tenendo conto dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa in data 01.02.2024 dal Giudice di Pace di Como n. 46/2024 nella causa di opposizione a sanzione amministrativa R.G. N. 2605/2023, revoca il verbale n. 6617 della Polizia Locale di;
CP_1
- condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellante, che liquida in €43,00 per spese anticipate ed €346,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a., per il primo grado e in €64,50 per spese anticipate ed €662,00 per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, i.v.a. e c.p.a., per il secondo grado.
Como, 10/02/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi