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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6163 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 350 bis c.p.c., allegata al verbale dell'udienza del 02 dicembre 2025, RG 4179/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro consigliere rel. dott.ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato a norma dell'art. 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 4179/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 7088/2024, del 15/07/2024, notificata in pari data
TRA in persona del suo titolare, (C.F. Parte_1
, p. iva P.IVA ), rappresentato e difeso C.F._1 P.IVA_1 dall'avv. Togo Verrilli (C.F. ) presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Perinetto da Benevento 38
Appellante
E in persona del suo legale rappresentante p.t., (P.IVA e C.F. CP_1
), rappresentata e difesa, dall'avv. Marco Sasso del Verme (C.F. P.IVA_2
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli C.F._3 alla Via Andrea da Isernia 59
Appellata
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione del 30/04/2021, l' conveniva la Parte_1 società dinanzi al Tribunale di Napoli, opponendosi al decreto ingiuntivo n. CP_1
2370/2021 emesso dal medesimo tribunale in data 23/03/2021 per il pagamento di €
1 12.912, 27, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia, sulla base di fatture allegate al ricorso monitorio.
L'opponente chiedeva la revoca e/o annullamento del predetto decreto, giustificando il mancato pagamento delle fatture in questione sulla base del disposto dell'art. 3 comma 6 bis del D.l. n. 6/2020, per cui: “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato, ai fini dell'esclusioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c. della responsabilità del debitore , anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze e penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”; nonché contestando la quantificazione del consumo di energia elettrica, causata da un'errata installazione del contatore;
infine deducendo la mancata omologazione dei contatori installati dalla società opposta.
L'opposta società si costituiva, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento degli importi a titolo di ingiustificato arricchimento.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il giudice di primo grado rigettava l'opposizione, così motivando in relazione alla doglianza relativa all'applicazione dell'art. 3 del D.l. 6/2020, innanzi citato:
<< [ ] i consumi di cui reclama il pagamento riguardano periodi in parte CP_1 antecedenti al c.d. Lockdown e, pertanto, il mancato pagamento degli stessi non può correlarsi, in modo diretto, alla necessità di rispetto delle misure di contenimento, in quel periodo stabilite, né può giustificarsi in altro modo il ritardo nell'adempimento di una obbligazione di pagamento per il solo richiamo a tale normativa. Peraltro,
l'opponente nemmeno documenta effettivi minori guadagni, tali da impedire l' adempimento, né spiega perché, ad oltre un anno di distanza (epoca della domanda monitoria), tali ragioni impedirebbero il saldo delle somme dovute>>.
In relazione al lamentato errato allacciamento del contatore, il tribunale ha dedotto in motivazione la carenza probatoria da parte dell'opponente, dal momento che:
<<[ ] nulla avrebbe consentito di chiarire sul come e perché tale allacciamento avrebbe determinato una alterazione dei consumi registrati dal contatore associato all'utenza: tale circostanza avrebbe dovuto essere certificata da un tecnico, previa denuncia al RE o, in ogni caso, mediante verifica in sede di accertamento giudiziale, anche mediante attivazione di ATP>>.
2 Riguardo all'ultimo motivo di opposizione – inerente la mancata omologa dei contatori – il giudice di primo grado l'ha respinto sulla base delle carenze probatorie già rilevate.
Di conseguenza, secondo il tribunale (parentesi aggiunte):
< ma prima ancora circa l'alterazione del funzionamento del contatore e, ad ogni buon conto, circa la non imputabilità di tale alterazione ad omessa vigilanza da parte dell'utente, deve ritenersi che l'opposta abbia fornito piena prova del credito per il quale ha agito, mentre l'opponente deve ritenersi assolutamente responsabile del relativo pagamento>>.
L' è stata condannata quindi alla refusione delle spese di lite. Parte_1
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso la citata pronuncia di primo grado, ha spiegato i Parte_1 seguenti motivi di impugnazione:
“1) Sulla ripartizione dell'onere della prova”, nel quale ha dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale di Napoli, l'onere di provare il corretto collegamento e il funzionamento del contatore ricadeva sulla società erogatrice – oggi appellata – e non su essa opponente.
“2) In ordine alla contestazione sulla mancata omologa dei contatori”, con il quale ha reiterato il motivo di opposizione spiegato in primo grado, esponendo che la società – ovvero la società della quale utilizza i contatori – non ha CP_1 CP_2 mai presentato la domanda di verificazione dei contatori, come invece previsto in base alla normativa disciplinante gli strumenti di misurazione legali (T.U. delle
Leggi Metriche, di cui al r.d. n. 7088 del 1890).
“3)Soccombenza”, nel terzo ed ultimo motivo, l'appellante contesta il capo della sentenza relativo alle spese del giudizio di primo grado, chiedendone la riforma in virtù dell'accoglimento dei precedenti motivi di impugnazione.
L' ha così concluso: Parte_1
“1 in ogni caso revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 2370/2021 emesso dall'Ill.mo Signor Giudice del
Tribunale di Napoli, Dott. Flora Vollero in data 22/03/2021, depositato in data
3 23/03/2021, notificato in data 23/03/2021 a mezzo p.e.c. con il quale si ingiungeva all'opponente il pagamento della somma di €.12.912,97 oltre interessi ex d.lgs. n.
231/2002 e spese e competenze per i motivi di cui in narrativa, dichiarando che nulla è dovuto dallo opponente alla opposta per i motivi invocati nello opposto d.i.; 2 il tutto con vittoria di spese e competenze , rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio , con distrazione in favore del sottoscritto difensore, anticipatario delle prime e creditore dei secondi”.
B.b.) Si è costituita l'appellata società la quale ha eccepito: CP_1
“ non ha alcuna legittimazione sia per quanto riguarda la rilevazione dei CP_1 consumi sia per la fatturazione dei medesimi consumi. Tutto ciò avviene ad opera dell'unico legittimato e, cioè, il RE locale, che nella fattispecie risulta E-
come dimostrato dalle fatture di trasporto prodotte all'odierno Controparte_3 giudizio dalla comparente che peraltro attestano sia la fornitura sia i consumi e i CP_1 conguagli emessi da quest'ultimo. Eventuali doglianze in ordine ai consumi andavano rivolte al RE (peraltro è contrattualmente previsto)””, di tal che
[...]
a sua volta, ““[ ] non ha alcuna legittimazione e/o titolo ad agire e/o Parte_1 interesse nei confronti della opposta in quanto quest'ultima è solo il CP_1
“fornitore” di energia elettrica e non è competente e legittimata ai servizi di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e misura forniti solo ed esclusivamente da e/o dal distributore locale Enel Distribuzione Controparte_4
s.p.a. (oggi ) di guisa che l'opponente non ha alcuna legittimazione nei Controparte_3 confronti della comparente società per tali contestazioni””. CP_1
L'appellata ha così concluso:
“In via preliminare ordinare la provvisoria esecutorietà del D.I. 2370/2021;
In via principale e nel merito, dichiarare l'opposizione inammissibile, improcedibile e/o nulla ed infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, rigettare la stessa opposizione, confermando la resa ingiunzione;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca dell'opposta ingiunzione, accertare e riconoscere, comunque, dovuto – in via di estremo subordine anche a titolo di in-giustificato arricchimento - l'importo di euro 12.912,97 e/o di quelle diverse somme che in corso di causa verranno accertate, oltre agli interessi moratori, ai sensi del
D. Lgs 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, in favore della e CP_1 condannare, per l'effetto, l'opponente al pagamento dei detti importi”
4 B.c.) All'udienza del 29.10.2025, svoltasi mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa veniva rinviata all'odierna udienza del 02.12.2025, per essere decisa con le modalità di cui all'art. 350 bis c.p.c.
C - Analisi dei motivi di appello
C.a.) Ritenuta l'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito i motivi sono infondati.
C.b) Innanzi tutto, si evidenzia che non sono stati proposti motivi di impugnazione relativi alla impossibilità di adempiere a causa dell'emergenza sanitaria esistente nel corso del 2020.
Parte appellante, infatti, contesta la sentenza di primo grado con la quale il tribunale ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo, non avendo l'
[...] dato prova della contestata sproporzione dei consumi di energia Parte_1 elettrica, né dell'alterazione nella registrazione degli stessi ed infine delle non imputabilità di dette anomalie alla stessa opponente.
L'illustrata motivazione della pronuncia impugnata va confermata.
Va premesso che, stante la particolare struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, gravava sull'opposta società l'onere di provare la fonte del proprio credito, mentre sull'opponente ricadeva l'onere di provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del medesimo credito ingiunto.
A tal fine, l'attore in senso sostanziale – ossia, nel caso di specie la società
[...]
ha prodotto il contratto stipulato in data 12.04.2019 con per Pt_2 Parte_1 la fornitura di energia elettrica, nonché le fatture inerenti all'anno 2020 (dal mese di febbraio 2020 al mese di maggio 2020), rimaste insolute per l'ammontare di €
12.912,97, sulla base delle quali ha ottenuto il decreto ingiuntivo.
L' per contro, non ha compiutamente assolto il proprio onere Parte_1 probatorio.
Come è stato evidenziato dal giudice di primo grado, l'opponente non ha disconosciuto il predetto rapporto di fornitura, avendo contestato invece l'anomalia dell'allacciamento del contatore e della conseguente registrazione dei consumi.
In ordine alla prima circostanza, l'opponente deduceva che:
“I Consumi posti a base delle fatture emesse dalla non sono quelli reali in CP_1 quanto per lungo tempo presso la fornitura di Via Provinciale di Ceppaloni (Green Park)
a causa di un errato collegamento da parte del – proprietaria CP_5 Parte_3
5 dell'impianto Green Park – l'impianto di fotovoltaico, ad insaputa dell'opponente è stato attaccato al contrario e pertanto l'energia elettrica prodotta dall'impianto è stata contabilizzata dal contatore come energia consumata”.
Nella memoria ex art. 183 comma VI, numero 2) c.p.c. (ratione temporis applicabile), si limitava a chiedere l'ammissione di prova Parte_1 testimoniale, articolata sul seguente capitolo:
“Vero è che [ ] b) nel complesso Green Park – piscina comunale di Ceppaloni gestita dall'opponente, proprio in relazione al periodo coperto dalle forniture della si è verificato l'allacciamento al contrario dell'impianto di fotovoltaico di CP_1 cui è munito detto complesso con conseguente conteggio della energia prodotta dall'impianto come energia consumata, con conseguente conteggio anomalo della energia consumata segnata dal contatore”.
Sul punto, vanno condivise le osservazioni del tribunale, secondo il quale la suddetta richiesta istruttoria, eccessivamente generica e avulsa da ogni riferimento temporale preciso cui ricollegare detto allacciamento al contrario, non era sufficiente al fine di dimostrare l'inesistenza del diritto di credito dell'opposta, dovendo, infatti, aggiungersi che, trattandosi di fatture relative al periodo da gennaio a maggio 2020, non è chiaro cosa sarebbe avvenuto in precedenza, a far data dall'inizio del rapporto, considerato che esso risale all'aprile dell'anno precedente, senza che nulla sia stato dedotto in merito ai consumi pregressi e neppure a quelli successivi, che, in base a quanto solamente allegato nell'atto di opposizione, sarebbero poi divenuti normali, di tal che il capo di prova è anche, nella sostanza, palesemente inidoneo a supportare le difese della (peraltro, Parte_1 verterebbe anche su una questione tecnica non illustrandosi come il teste possa rispondere al riguardo).
C.c.) In diritto, come evidenziava la stessa opponente, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità:
<- l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia,
6 persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
- L'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)" (sottolineatura aggiunta, così
Cass. 13605/2019, richiamata da Cass. n. 297/2020, cui fa riferimento ancor più di recente Cass. 25542/2024).
Sicché, se in linea di principio, in caso di contestazione riguardante il mal funzionamento del contatore, è esatta l'obiezione che graverà sulla società somministrante l'onere di dimostrare il suo regolare funzionamento, per quanto argomentato dalla Suprema Corte non è sufficiente una generica contestazione, ma occorre che sia tempestivamente contestata la prestazione resa e richiesta una verifica dello strumento di misurazione, accertamento il quale sarebbe stato possibile soltanto attraverso l'espletamento di verifiche tecniche, che invece
[...] non ha mai domandato, limitandosi, solo a seguito del decreto Parte_1 ingiuntivo, a 'dedurre' la pretesa circostanza dell' “allacciamento al contrario”, instando, per quanto si è visto, per l'ammissione di una prova del tutto imprecisata.
Il diritto dell'utente alla contestazione dei consumi va sempre coordinato col disposto dell'art. 1218 c.c., per il quale, in caso di inadempimento contrattuale, ricade sul debitore l'onere di dimostrare che esso non gli sia imputabile, mentre l' ha, soltanto in sede di opposizione, dedotto l'anomalia sulla cui Parte_1 base andrebbe detratta una parte dell'importo di cui al d.i. opposto in primo grado, non riuscendo ad escludere che l'inadempimento non le sia addebitabile.
Va, altresì, considerato, per quanto rimarcato in precedenza, che la circostanza relativa alla incongruenza dei consumi neppure può essere ricavata dalle statistiche
7 dei consumi generalmente effettuati dall'odierna appellante, in assenza di ogni deduzione relativa all'attività esercitata, non avendo questa 'a monte' allegato alcunché riguardo ai consumi sin dal sorgere del rapporto e neppure successivamente – si ricordi che ha pure sostenuto che i consumi sarebbero tornati normali senza nulla provare – omettendo ogni produzione di documentazione utile a dimostrare presunte differenze nell'impiego di energia.
Per contro, i consumi per cui ha chiesto ed ottenuto il d.i. opposto CP_1 risultano basati sulle fatture di trasporto allegate dalla società somministrante, che la somministrata non ha provveduto neppure a contestare, non Parte_1 apparendo superfluo ricordare che la rilevazione dei consumi è avvenuta ad opera di soggetti terzi e non del diretto fornitore, circostanza ben specificata in contratto.
Riguardo, infine, alla mancanza di omologazione dei contatori utilizzati da CP_1
si evidenzia l'assoluta genericità della contestazione, non supportata dal
[...] deposito di nessun elemento documentale, pure dedotto come esistente, considerato che lo strumento di misurazione, comunque appartenente al noto gestore della rete, è comunemente utilizzato pressocché universalmente ed era ben noto alla società somministrata, che lo ha evidentemente accettato al momento di stipulazione del contratto;
inoltre, sulla base degli stessi decreti ministeriali riguardanti le verifiche degli strumenti di misurazione per renderli sempre aggiornati, era in facoltà della società somministrata di chiedere un intervento ad hoc, mentre, come si è visto, mai ciò è stato fatto, tantomeno sono state formulate contestazioni alle fatture poste a fondamento dell'ingiunzione, non comprendendosi, sotto altro assorbente profilo, che tipo di risultato l'appellante intenda conseguire ai fini della riforma della sentenza di primo grado.
C.d.) Relativamente alla condanna al pagamento delle spese di primo grado, si evidenzia che l'appellante, in realtà, non ha formulato uno specifico motivo di doglianza, 'presupponendo' esclusivamente che, per effetto della auspicata riforma della sentenza di primo grado, le spese del giudizio avrebbero dovuto vedere come soccombente cosa, però, esclusa in ragione di quanto esposto. CP_1
C.e.) Non vi sono elementi, in particolare riguardo al requisito soggettivo della colpa grave, per disporre la condanna accessoria prevista dall'art. 96 c.p.c.
D) Le spese
8 Le spese del grado vanno poste a carico dell' in ragione della Parte_1 soccombenza e secondo il principio di causalità, in misura prossima ai minimi, e nei minimi per la fase di trattazione, che non ha visto svolgersi attività istruttoria, e decisoria, tenuto conto della somma in contestazione, del grado di non particolare difficoltà delle questioni trattate e considerato il modello semplificato con cui è stata decisa la causa ex art. 350 bis c.p.c., sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado che liquida, in favore di parte appellata, con attribuzione al suo difensore, in euro 3.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit;
Napoli, così deciso all'udienza del 02 dicembre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio, dott.ssa Alessandra Mozzi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro consigliere rel. dott.ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato a norma dell'art. 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 4179/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 7088/2024, del 15/07/2024, notificata in pari data
TRA in persona del suo titolare, (C.F. Parte_1
, p. iva P.IVA ), rappresentato e difeso C.F._1 P.IVA_1 dall'avv. Togo Verrilli (C.F. ) presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Perinetto da Benevento 38
Appellante
E in persona del suo legale rappresentante p.t., (P.IVA e C.F. CP_1
), rappresentata e difesa, dall'avv. Marco Sasso del Verme (C.F. P.IVA_2
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli C.F._3 alla Via Andrea da Isernia 59
Appellata
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione del 30/04/2021, l' conveniva la Parte_1 società dinanzi al Tribunale di Napoli, opponendosi al decreto ingiuntivo n. CP_1
2370/2021 emesso dal medesimo tribunale in data 23/03/2021 per il pagamento di €
1 12.912, 27, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia, sulla base di fatture allegate al ricorso monitorio.
L'opponente chiedeva la revoca e/o annullamento del predetto decreto, giustificando il mancato pagamento delle fatture in questione sulla base del disposto dell'art. 3 comma 6 bis del D.l. n. 6/2020, per cui: “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato, ai fini dell'esclusioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c. della responsabilità del debitore , anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze e penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”; nonché contestando la quantificazione del consumo di energia elettrica, causata da un'errata installazione del contatore;
infine deducendo la mancata omologazione dei contatori installati dalla società opposta.
L'opposta società si costituiva, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento degli importi a titolo di ingiustificato arricchimento.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il giudice di primo grado rigettava l'opposizione, così motivando in relazione alla doglianza relativa all'applicazione dell'art. 3 del D.l. 6/2020, innanzi citato:
<< [ ] i consumi di cui reclama il pagamento riguardano periodi in parte CP_1 antecedenti al c.d. Lockdown e, pertanto, il mancato pagamento degli stessi non può correlarsi, in modo diretto, alla necessità di rispetto delle misure di contenimento, in quel periodo stabilite, né può giustificarsi in altro modo il ritardo nell'adempimento di una obbligazione di pagamento per il solo richiamo a tale normativa. Peraltro,
l'opponente nemmeno documenta effettivi minori guadagni, tali da impedire l' adempimento, né spiega perché, ad oltre un anno di distanza (epoca della domanda monitoria), tali ragioni impedirebbero il saldo delle somme dovute>>.
In relazione al lamentato errato allacciamento del contatore, il tribunale ha dedotto in motivazione la carenza probatoria da parte dell'opponente, dal momento che:
<<[ ] nulla avrebbe consentito di chiarire sul come e perché tale allacciamento avrebbe determinato una alterazione dei consumi registrati dal contatore associato all'utenza: tale circostanza avrebbe dovuto essere certificata da un tecnico, previa denuncia al RE o, in ogni caso, mediante verifica in sede di accertamento giudiziale, anche mediante attivazione di ATP>>.
2 Riguardo all'ultimo motivo di opposizione – inerente la mancata omologa dei contatori – il giudice di primo grado l'ha respinto sulla base delle carenze probatorie già rilevate.
Di conseguenza, secondo il tribunale (parentesi aggiunte):
< ma prima ancora circa l'alterazione del funzionamento del contatore e, ad ogni buon conto, circa la non imputabilità di tale alterazione ad omessa vigilanza da parte dell'utente, deve ritenersi che l'opposta abbia fornito piena prova del credito per il quale ha agito, mentre l'opponente deve ritenersi assolutamente responsabile del relativo pagamento>>.
L' è stata condannata quindi alla refusione delle spese di lite. Parte_1
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso la citata pronuncia di primo grado, ha spiegato i Parte_1 seguenti motivi di impugnazione:
“1) Sulla ripartizione dell'onere della prova”, nel quale ha dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale di Napoli, l'onere di provare il corretto collegamento e il funzionamento del contatore ricadeva sulla società erogatrice – oggi appellata – e non su essa opponente.
“2) In ordine alla contestazione sulla mancata omologa dei contatori”, con il quale ha reiterato il motivo di opposizione spiegato in primo grado, esponendo che la società – ovvero la società della quale utilizza i contatori – non ha CP_1 CP_2 mai presentato la domanda di verificazione dei contatori, come invece previsto in base alla normativa disciplinante gli strumenti di misurazione legali (T.U. delle
Leggi Metriche, di cui al r.d. n. 7088 del 1890).
“3)Soccombenza”, nel terzo ed ultimo motivo, l'appellante contesta il capo della sentenza relativo alle spese del giudizio di primo grado, chiedendone la riforma in virtù dell'accoglimento dei precedenti motivi di impugnazione.
L' ha così concluso: Parte_1
“1 in ogni caso revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 2370/2021 emesso dall'Ill.mo Signor Giudice del
Tribunale di Napoli, Dott. Flora Vollero in data 22/03/2021, depositato in data
3 23/03/2021, notificato in data 23/03/2021 a mezzo p.e.c. con il quale si ingiungeva all'opponente il pagamento della somma di €.12.912,97 oltre interessi ex d.lgs. n.
231/2002 e spese e competenze per i motivi di cui in narrativa, dichiarando che nulla è dovuto dallo opponente alla opposta per i motivi invocati nello opposto d.i.; 2 il tutto con vittoria di spese e competenze , rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio , con distrazione in favore del sottoscritto difensore, anticipatario delle prime e creditore dei secondi”.
B.b.) Si è costituita l'appellata società la quale ha eccepito: CP_1
“ non ha alcuna legittimazione sia per quanto riguarda la rilevazione dei CP_1 consumi sia per la fatturazione dei medesimi consumi. Tutto ciò avviene ad opera dell'unico legittimato e, cioè, il RE locale, che nella fattispecie risulta E-
come dimostrato dalle fatture di trasporto prodotte all'odierno Controparte_3 giudizio dalla comparente che peraltro attestano sia la fornitura sia i consumi e i CP_1 conguagli emessi da quest'ultimo. Eventuali doglianze in ordine ai consumi andavano rivolte al RE (peraltro è contrattualmente previsto)””, di tal che
[...]
a sua volta, ““[ ] non ha alcuna legittimazione e/o titolo ad agire e/o Parte_1 interesse nei confronti della opposta in quanto quest'ultima è solo il CP_1
“fornitore” di energia elettrica e non è competente e legittimata ai servizi di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e misura forniti solo ed esclusivamente da e/o dal distributore locale Enel Distribuzione Controparte_4
s.p.a. (oggi ) di guisa che l'opponente non ha alcuna legittimazione nei Controparte_3 confronti della comparente società per tali contestazioni””. CP_1
L'appellata ha così concluso:
“In via preliminare ordinare la provvisoria esecutorietà del D.I. 2370/2021;
In via principale e nel merito, dichiarare l'opposizione inammissibile, improcedibile e/o nulla ed infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, rigettare la stessa opposizione, confermando la resa ingiunzione;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca dell'opposta ingiunzione, accertare e riconoscere, comunque, dovuto – in via di estremo subordine anche a titolo di in-giustificato arricchimento - l'importo di euro 12.912,97 e/o di quelle diverse somme che in corso di causa verranno accertate, oltre agli interessi moratori, ai sensi del
D. Lgs 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, in favore della e CP_1 condannare, per l'effetto, l'opponente al pagamento dei detti importi”
4 B.c.) All'udienza del 29.10.2025, svoltasi mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa veniva rinviata all'odierna udienza del 02.12.2025, per essere decisa con le modalità di cui all'art. 350 bis c.p.c.
C - Analisi dei motivi di appello
C.a.) Ritenuta l'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito i motivi sono infondati.
C.b) Innanzi tutto, si evidenzia che non sono stati proposti motivi di impugnazione relativi alla impossibilità di adempiere a causa dell'emergenza sanitaria esistente nel corso del 2020.
Parte appellante, infatti, contesta la sentenza di primo grado con la quale il tribunale ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo, non avendo l'
[...] dato prova della contestata sproporzione dei consumi di energia Parte_1 elettrica, né dell'alterazione nella registrazione degli stessi ed infine delle non imputabilità di dette anomalie alla stessa opponente.
L'illustrata motivazione della pronuncia impugnata va confermata.
Va premesso che, stante la particolare struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, gravava sull'opposta società l'onere di provare la fonte del proprio credito, mentre sull'opponente ricadeva l'onere di provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del medesimo credito ingiunto.
A tal fine, l'attore in senso sostanziale – ossia, nel caso di specie la società
[...]
ha prodotto il contratto stipulato in data 12.04.2019 con per Pt_2 Parte_1 la fornitura di energia elettrica, nonché le fatture inerenti all'anno 2020 (dal mese di febbraio 2020 al mese di maggio 2020), rimaste insolute per l'ammontare di €
12.912,97, sulla base delle quali ha ottenuto il decreto ingiuntivo.
L' per contro, non ha compiutamente assolto il proprio onere Parte_1 probatorio.
Come è stato evidenziato dal giudice di primo grado, l'opponente non ha disconosciuto il predetto rapporto di fornitura, avendo contestato invece l'anomalia dell'allacciamento del contatore e della conseguente registrazione dei consumi.
In ordine alla prima circostanza, l'opponente deduceva che:
“I Consumi posti a base delle fatture emesse dalla non sono quelli reali in CP_1 quanto per lungo tempo presso la fornitura di Via Provinciale di Ceppaloni (Green Park)
a causa di un errato collegamento da parte del – proprietaria CP_5 Parte_3
5 dell'impianto Green Park – l'impianto di fotovoltaico, ad insaputa dell'opponente è stato attaccato al contrario e pertanto l'energia elettrica prodotta dall'impianto è stata contabilizzata dal contatore come energia consumata”.
Nella memoria ex art. 183 comma VI, numero 2) c.p.c. (ratione temporis applicabile), si limitava a chiedere l'ammissione di prova Parte_1 testimoniale, articolata sul seguente capitolo:
“Vero è che [ ] b) nel complesso Green Park – piscina comunale di Ceppaloni gestita dall'opponente, proprio in relazione al periodo coperto dalle forniture della si è verificato l'allacciamento al contrario dell'impianto di fotovoltaico di CP_1 cui è munito detto complesso con conseguente conteggio della energia prodotta dall'impianto come energia consumata, con conseguente conteggio anomalo della energia consumata segnata dal contatore”.
Sul punto, vanno condivise le osservazioni del tribunale, secondo il quale la suddetta richiesta istruttoria, eccessivamente generica e avulsa da ogni riferimento temporale preciso cui ricollegare detto allacciamento al contrario, non era sufficiente al fine di dimostrare l'inesistenza del diritto di credito dell'opposta, dovendo, infatti, aggiungersi che, trattandosi di fatture relative al periodo da gennaio a maggio 2020, non è chiaro cosa sarebbe avvenuto in precedenza, a far data dall'inizio del rapporto, considerato che esso risale all'aprile dell'anno precedente, senza che nulla sia stato dedotto in merito ai consumi pregressi e neppure a quelli successivi, che, in base a quanto solamente allegato nell'atto di opposizione, sarebbero poi divenuti normali, di tal che il capo di prova è anche, nella sostanza, palesemente inidoneo a supportare le difese della (peraltro, Parte_1 verterebbe anche su una questione tecnica non illustrandosi come il teste possa rispondere al riguardo).
C.c.) In diritto, come evidenziava la stessa opponente, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità:
<- l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia,
6 persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
- L'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)" (sottolineatura aggiunta, così
Cass. 13605/2019, richiamata da Cass. n. 297/2020, cui fa riferimento ancor più di recente Cass. 25542/2024).
Sicché, se in linea di principio, in caso di contestazione riguardante il mal funzionamento del contatore, è esatta l'obiezione che graverà sulla società somministrante l'onere di dimostrare il suo regolare funzionamento, per quanto argomentato dalla Suprema Corte non è sufficiente una generica contestazione, ma occorre che sia tempestivamente contestata la prestazione resa e richiesta una verifica dello strumento di misurazione, accertamento il quale sarebbe stato possibile soltanto attraverso l'espletamento di verifiche tecniche, che invece
[...] non ha mai domandato, limitandosi, solo a seguito del decreto Parte_1 ingiuntivo, a 'dedurre' la pretesa circostanza dell' “allacciamento al contrario”, instando, per quanto si è visto, per l'ammissione di una prova del tutto imprecisata.
Il diritto dell'utente alla contestazione dei consumi va sempre coordinato col disposto dell'art. 1218 c.c., per il quale, in caso di inadempimento contrattuale, ricade sul debitore l'onere di dimostrare che esso non gli sia imputabile, mentre l' ha, soltanto in sede di opposizione, dedotto l'anomalia sulla cui Parte_1 base andrebbe detratta una parte dell'importo di cui al d.i. opposto in primo grado, non riuscendo ad escludere che l'inadempimento non le sia addebitabile.
Va, altresì, considerato, per quanto rimarcato in precedenza, che la circostanza relativa alla incongruenza dei consumi neppure può essere ricavata dalle statistiche
7 dei consumi generalmente effettuati dall'odierna appellante, in assenza di ogni deduzione relativa all'attività esercitata, non avendo questa 'a monte' allegato alcunché riguardo ai consumi sin dal sorgere del rapporto e neppure successivamente – si ricordi che ha pure sostenuto che i consumi sarebbero tornati normali senza nulla provare – omettendo ogni produzione di documentazione utile a dimostrare presunte differenze nell'impiego di energia.
Per contro, i consumi per cui ha chiesto ed ottenuto il d.i. opposto CP_1 risultano basati sulle fatture di trasporto allegate dalla società somministrante, che la somministrata non ha provveduto neppure a contestare, non Parte_1 apparendo superfluo ricordare che la rilevazione dei consumi è avvenuta ad opera di soggetti terzi e non del diretto fornitore, circostanza ben specificata in contratto.
Riguardo, infine, alla mancanza di omologazione dei contatori utilizzati da CP_1
si evidenzia l'assoluta genericità della contestazione, non supportata dal
[...] deposito di nessun elemento documentale, pure dedotto come esistente, considerato che lo strumento di misurazione, comunque appartenente al noto gestore della rete, è comunemente utilizzato pressocché universalmente ed era ben noto alla società somministrata, che lo ha evidentemente accettato al momento di stipulazione del contratto;
inoltre, sulla base degli stessi decreti ministeriali riguardanti le verifiche degli strumenti di misurazione per renderli sempre aggiornati, era in facoltà della società somministrata di chiedere un intervento ad hoc, mentre, come si è visto, mai ciò è stato fatto, tantomeno sono state formulate contestazioni alle fatture poste a fondamento dell'ingiunzione, non comprendendosi, sotto altro assorbente profilo, che tipo di risultato l'appellante intenda conseguire ai fini della riforma della sentenza di primo grado.
C.d.) Relativamente alla condanna al pagamento delle spese di primo grado, si evidenzia che l'appellante, in realtà, non ha formulato uno specifico motivo di doglianza, 'presupponendo' esclusivamente che, per effetto della auspicata riforma della sentenza di primo grado, le spese del giudizio avrebbero dovuto vedere come soccombente cosa, però, esclusa in ragione di quanto esposto. CP_1
C.e.) Non vi sono elementi, in particolare riguardo al requisito soggettivo della colpa grave, per disporre la condanna accessoria prevista dall'art. 96 c.p.c.
D) Le spese
8 Le spese del grado vanno poste a carico dell' in ragione della Parte_1 soccombenza e secondo il principio di causalità, in misura prossima ai minimi, e nei minimi per la fase di trattazione, che non ha visto svolgersi attività istruttoria, e decisoria, tenuto conto della somma in contestazione, del grado di non particolare difficoltà delle questioni trattate e considerato il modello semplificato con cui è stata decisa la causa ex art. 350 bis c.p.c., sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado che liquida, in favore di parte appellata, con attribuzione al suo difensore, in euro 3.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit;
Napoli, così deciso all'udienza del 02 dicembre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio, dott.ssa Alessandra Mozzi
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