Versione
13 agosto 2010
13 agosto 2010
Art. 49.
(Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera»)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' emanare, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali, direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'impiego in via sperimentale, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali e' richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 , la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo a rilevare, allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la tipologia del percorso, la velocita' media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonche', in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.
Note all'articolo 49.
-Per il testo dell' articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , si vedano note all'articolo 17
(Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera»)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' emanare, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali, direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'impiego in via sperimentale, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali e' richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 , la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo a rilevare, allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la tipologia del percorso, la velocita' media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonche', in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.
Note all'articolo 49.
-Per il testo dell' articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , si vedano note all'articolo 17
Giurisprudenza • 3
- 1. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 07/05/2015, n. 270Provvedimento: [doc. web n. 4167756 ] Installazione a bordo di veicoli aziendali di un dispositivo multifunzione annoverabile tra i c.d. "event data recorder". Verifica preliminare - 7 maggio 2015 Registro dei provvedimenti n. 270 del 7 maggio 2015 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"); VISTA la richiesta …Leggi di più...