Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
NRG 13088/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 13088/2022
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Di Perna in virtù di mandato in atti
OPPONENTI
NEI CONFRONTI DI
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Giuseppa D'Arrigo giusta mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2723/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data
11.4.2022.
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 19 novembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2723/2022 emesso in data 11.4.2022, questo Tribunale ingiungeva il pagamento, in favore di cessionaria del credito conteso, Parte_1 CP_1
dell'importo di € 30.897,42, oltre interessi legali dalla notifica del decreto al saldo, a titolo di rate insolute e interessi moratori relativi al contratto di finanziamento N. 836306 sottoscritto dall'ingiunto con la Toyota Financial Service s.p.a.
2) l'inesattezza del credito ingiunto.
Si costituiva l'opposta la quale, deducendone l'infondatezza, concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa con la documentazione acquisita, all'udienza del 19 novembre 2024, questo giudice riservava la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osservi in diritto.
1. L'opposizione è infondata.
1.1. Con il primo motivo di opposizione è stata eccepita il difetto di legittimazione dell'opposta la quale, a dire della controparte, non avrebbe fornito prova idonea della titolarità del credito.
L'assunto è smentito dall'esame della documentazione depositata dalla creditrice.
È infatti agli atti il contratto di cessione stipulato tra Toyota Financial Service s.p.a. e
[...]
con cui quest'ultima ha ceduto alla prima un portafoglio di crediti, tra Controparte_2
i quali risulta ricompreso, altresì, quello oggetto di giudizio.
Allo stesso modo, è stato depositato il successivo contratto con cui Controparte_2
ha ceduto il medesimo credito all'odierna opposta.
[...]
Ebbene, dalla lettura integrale dei due contratti (regolarmente perfezionati in quanto sottoscritti dalle parti contraenti) è agevolmente evincibile l'inclusione del credito per cui è causa nelle operazioni di cessione.
Il riferimento è, in particolare, all'allegato A del contratto di compravendita di crediti stipulato in data 26/01/2022 fra Toyota Financial Services Italia S.p.A e e all'allegato 1 del Parte_2
contratto stipulato in data 16/02/2022 fra e ove figura, appunto, la voce Parte_2 CP_1
di credito vantata dall'originario creditore nei confronti della in ragione Parte_1
del contratto di finanziamento rimasto inadempiuto, identificato con il n. 836306 (cfr. allegato n. 2 della produzione monitoria).
1.2. L'opponente ha poi lamentato che non le sarebbe stata comunicata l'intervenuta cessione del credito.
Anche questa eccezione può essere agevolmente superata.
Premesso che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264
c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (Cass. 1770/2014), occorre rilevare che, nella specie, la creditrice ha comunicato alla debitrice di essere divenuta titolare del credito vantato nei suoi confronti da Toyota Financial Services Italia S.p.A, prima, e dopo, mediante la Parte_2
missiva inviata a mezzo pec in data 21.2.2022, la cui regolare ricezione non è stata messa in discussione da parte del destinatario.
1.3. Quanto alla prova dell'esistenza e della misura del credito ingiunto, poi, va rammentato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (cfr. ex multis, Cass.
2421/2006) sicchè, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ebbene, nella specie, la creditrice ha adempiuto al proprio onere probatorio producendo, a fondamento del credito azionato, copia del contratto di finanziamento (debitamente sottoscritto dalla controparte) e il relativo estratto conto, analitico nel riportare la movimentazione del rapporto oggetto di giudizio e attestante la complessiva esposizione debitoria facente capo alla società finanziata.
Ha poi allegato l'inadempimento della debitrice.
Dal canto sua l'opponente, eccependo l'inesatta quantificazione del credito ad opera dell'opposta, necessariamente ha assunto l'onere di dimostrare se e in che misura le somme ingiunte non siano dovute.
In particolare, con specifico riferimento all'eccezione di usurarietà dei tassi applicati nel corso del rapporto, vale osservare che la parte che deduce la violazione dell'usura bancaria e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, tra l'altro anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia.
Nel caso che occupa, invece, l'allegazione del superamento del tasso soglia è del tutto generica, non essendo stata effettuata nessuna comparazione del tasso praticato con il tasso usura, neppure a titolo esemplificativo.
Appena aggiungendo che la censura dell'opponente, solo accennata nell'atto introduttivo, non hanno trovato ulteriore sviluppo argomentativo nei successivi scritti difensivi dal momento che la parte neppure ha depositato le memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
In definitiva, l'opposizione va rigettata, e, per l'effetto, va confermato e dichiarato esecutivo il decreto opposto.
2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto, ai sensi dell'art. 4 del D.M. cit., in considerazione dell'esigua attività svolta e della parvità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 13088/2022, così provvede:
A. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
2723/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 11.4.2022;
B. Condanna parte opponente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.839,00 (di cui € 3.809,00 per compensi ed € 30,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M.
55/2014, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, 25 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi