Ordinanza collegiale 7 ottobre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/11/2025, n. 20944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20944 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20944/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06968/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6968 del 2025, proposto da
Saferoad Rrs Gmbh, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Ivass, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Binda, Alessia Serino, Antonella Altomonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
nei confronti
Global-Ins S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota IVASS prot. n. 0091120/25 del 05/05/2025, con cui è stata accolta l'istanza di accesso presentata dalla ricorrente il 27.03.2025, ma con oscuramento dei dati relativi a tutti i soggetti coinvolti nella vicenda
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ivass;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il consigliere LE AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con ricorso ex art. 116 c.p.a. notificato il 3 giugno 2025 e depositato il successivo giorno 12, SAFEROAD RRS GMBE, società di diritto tedesco ha impugnato la nota IVASS prot. n. 0091120/25 del 05/05/2025, con cui è stata accolta l’istanza di accesso presentata dalla ricorrente il 27 marzo 2025, ma con oscuramento dei dati relativi a tutti i soggetti coinvolti nella vicenda;
Considerato che la ricorrente espone:
- di avere contratto negli anni, per la partecipazione a procedure di assegnazione di pubblici appalti in Italia, alcune fideiussioni con un soggetto ritenuto una compagnia di assicurazioni di diritto svedese denominata TA Insurance Company Ltd. attraverso una società di brokeraggio denominata GLOBAL-INS s.r.l., cui la ricorrente espone di avere corrisposto le competenze dovute in relazione alla stipula delle fidiussioni;
- che, in seguito, tali fideiussioni si sono rivelate false, in quanto la società TA Insurance Company Ltd ha negato di averle stipulate, essendo contraria alla propria politica societaria la conclusione di contratti con soggetti non facenti parte del gruppo societario di cui essa è parte;
- di avere, allora, dovuto sostituire le false fideiussioni con altre garanzie contratte presso terzi, sopportando i relativi costi;
- di avere pertanto deciso di rivalersi giudizialmente verso i soggetti che avevano stipulato le fideiussioni poi rivelatesi false;
Considerato quindi che, al predetto scopo, la ricorrente, in data 27 marzo 2025, ha chiesto all’IVASS il rilascio di copia:
- della documentazione acquisita dall’ISVAP al fine di includere la TA tra le compagnie autorizzate ad operare in Italia, in particolare della documentazione acquisita prima della emissione dei comunicati del 6/10/2004, 12/01/2005, 09/03/2005, 27/05/2005, 16/09/2005, 27/04/2006, 19/12/2006, 22/08/2007, in cui la VISENTA risulta inclusa tra le società abilitate ad operare;
- dell’eventuale ulteriore documentazione acquisita dall’IVASS;
- della documentazione istruttoria richiamata per relationem nel provvedimento del 19 febbraio 2025;
Inoltre, di avere richiesto:
- se effettivamente la TA era abilitata o meno ad operare in Italia per il ramo cauzioni, e se le polizze fideiussorie che le sono state rilasciate sono genuine o effettivamente contraffatte.
- se vi sono responsabilità della TA (che nega la paternità di polizze rilasciate con firma autenticata da Notaio), di terzi, o degli organi di vigilanza, che per oltre 20 anni hanno consentito alla medesima di operare;
Considerato che IVASS, in data 5 maggio 2025, ha rilasciato all’istante la richiesta documentazione, oscurando, tuttavia, ogni dato personale ivi riportato;
Considerato che, a fronte di tanto, la ricorrente assume la violazione dell’art. 24 comma 7 L. 241\1990, sostenendo la prevalenza dell’accesso difensivo, volto a curare i propri diritti ed interessi in giudizio, sull’interesse alla riservatezza dei soggetti i cui dati personali sono indicati negli atti acquisiti; ed ha evidenziato che senza tali dati non le sarebbe possibile intraprendere alcuna azione contro i soggetti ritenuti responsabili della truffa che essa ritiene di avere subito;
Ritenuto che IVASS, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla TA Insurance Company Ltd, che sarebbe l’unico soggetto controinteressato, nonché la sua infondatezza;
- che con memoria la ricorrente ha replicato che l’unico soggetto qualificabile come controinteressato nel presente giudizio sarebbe la società broker Global-Ins s.r.l., regolarmente evocata in giudizio (che, peraltro, non si è costituita), oltre che i soggetti le cui generalità non sono state ostese da IVASS;
Considerato che con ordinanza n. 17199/2025, pubblicata il 7 ottobre 2025, il Collegio, ha ritenuto necessario ordinare alla ricorrente di effettuare, entro giorni otto dalla comunicazione della stessa ordinanza, l’integrazione del contraddittorio verso la società TA Insurance Company Ltd, mediante notifica individuale del ricorso in copia conforme e della medesima ordinanza; di depositare le risultanze di notifica entro i successivi tre giorni;
- che tali incombenti sono stati disposti a pena di improcedibilità;
Rilevato che la ricorrente ha effettuato l’incombente con atto notificato ai sensi della L. n. 53\1994 mediante raccomandata internazionale spedita il 15 ottobre 2025 e depositato il giorno successivo;
Rilevato che TA Insurance Company Ltd si è costituita in giudizio in data 31 ottobre 2025, deducendo incidentalmente la nullità della notifica di cui essa è stata destinataria, ma accettando il contraddittorio sul merito della domanda, assentendo alla comunicazione da parte di IVASS dei dati dei suoi amministratori. La controinteressata ha altresì rilevato di nulla potere assentire o negare circa i dati dei soggetti terzi coinvolti nel procedimento penale in essere presso la Procura della Repubblica di Milano, in quanto coperti da segreto istruttorio;
Ritenuto che il ricorso, posto in decisione alla camera di consiglio del 18 novembre 2025, è, innanzitutto, ammissibile, in quanto di un interesse contrario a quello ostensivo della ricorrente è certamente portatrice la società Global-Ins s.r.l., broker che ha favorito la conclusione dei negozi fideiussori poi rivelatisi nulli, che per tale mediazione era stata retribuita, e che per questo è suscettibile –almeno in astratto- di essere convenuta in giudizio dalla ricorrente –una volta che questa abbia appurato la falsità delle polizze mediante la conoscenza dell’identità reale dei presunti fideiussori- per il risarcimento dei relativi danni e per la ripetizione di quanto pagato senza una reale causa;
Considerato inoltre, ai fini della valutazione della procedibilità del ricorso a seguito dell’integrazione del contraddittorio, che, sebbene la relativa notificazione a TA contraddittorio sia avvenuta con forme diverse da quelle di cui all’art. 142 c.p.c., la notifica deve essere considerata nulla, e non anche inesistente, sicchè l’avvenuta costituzione della destinataria ha sanato il vizio notificatorio;
- che, come detto, l’atto di ricorso e la suddetta ordinanza risultano trasmessi mediante una notifica postale effettuata dall’avvocato della ricorrente ai sensi della L. 53\1994 tramite “raccomandata internazionale”;
- che l’art. 142 c.p.c. dispone che “Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200”;
- che nella specie, pur dovendosi effettuare in un Paese aderente all’Unione Europea (la Svezia), la notifica in questione non avrebbe potuto essere effettuata mediante le forme di cui al REGOLAMENTO (CE) N. 1393/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 novembre 2007, trattandosi di atto da notificare “in materia amministrativa”, in quanto il Regolamento comunitario in questione –come emerge dal suo articolo 1, “Ambito di applicazione “, “… si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»);
- che, sempre per non riguardare le materie civile e commerciale, la medesima notifica non avrebbe potuto essere effettuata neppure con le forme di cui alla Convenzione dell’Aja;
- che, peraltro, non risulta che la Svezia aderisca a convenzioni bilaterali sulle notificazioni;
- che, pertanto, nel caso in esame avrebbero dovuto trovare residuale applicazione le forme di notificazione di cui all’art. 142 c.p.c., costituite da una raccomandata e da consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta;
- che tuttavia, nel caso di specie, in cui la forma utilizzata è stata quella della notifica postale effettuata dall’avvocato ai sensi della L. n. 53\1994, non si può ravvisare, rispetto alle formalità di cui all’art. 142 c.p.c., il radicale scostamento dallo schema legale previsto per la corretta notifica che integrerebbe un'ipotesi di inesistenza e non di nullità, sicchè può ritenersi operante l’effetto giuridico sanante scaturito dalla costituzione in giudizio della società notificata;
Considerato che il ricorso è fondato, e va accolto, in quanto le generalità dei soggetti in tesi autori dei comportamenti fraudolenti che avrebbero causato i danni per cui la ricorrente intende rivalersi in giudizio almeno in linea astratta –non potendo né dovendo questo TAR, ai fini dell’accesso, valutare la fondatezza delle relative azioni- sono un elemento essenziale alla cura degli interessi protetti dall’art. 24 comma 7 L. 241\1990, in quanto si tratta delle generalità dei soggetti che potrebbero essere convenuti in giudizio a questo fine dalla odierna ricorrente;
che IVASS non ha evidenziato alcun intralcio alla propria attività che possa derivare dall’ostensione, cosicché non opera nel caso di specie la sottrazione all’accesso prevista dall’art. 13 del regolamento IVASS n. 19 del 2016;
che tanto la denuncia all’autorità giudiziaria, quanto la comunicazione recante l’indicazione delle generalità di chi avrebbe fraudolentemente operato non sono atti compiuti dal PM o dalla polizia giudiziaria, con la conseguenza che essi, sottratti al disposto dell’art. 329 cpp, sono integralmente ostensibili;
che quindi tali atti, rimossi gli OMISSIS relative alle persone direttamente coinvolte nella vicenda relativa alla pretesa falsificazione della polizza, dovranno essere posti a disposizione di parte ricorrente;
- che l’accesso dovrà essere accordato entro giorni trenta dalla comunicazione o notificazione –se anteriore- della presente sentenza;
Ritento che per la peculiarità della questione le spese possono essere compensate tra tutte le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
LE AT, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE AT | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO