Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/06/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1951/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 (BOLIVIA) in data 18/05/1983, rappresentata e difesa dall'avv. CINICOLA VINCENZO, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a Controparte_1 C.F._2 CORIGLIANO CALABRO (CS) in data 07/05/1999, rappresentata e difesa dall'avv. CARACCIOLO FRANCESCA, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO in Sede
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in Cancelleria in data 26.9.2023 parte ricorrente Parte_1
ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti del marito
[...] [...]
, deducendo che: Controparte_1
- le parti hanno contratto matrimonio in data 20.6.2018 in Corigliano-Rossano;
- dalla loro unione è nato in data [...]8 ; Persona_1
- in data 29.10.2019 la signora notificava ricorso per separazione giudiziale;
Pt_1
- due mesi dopo la proposizione del ricorso per separazione è nata, in data 4.12.2019,
[...] ; Per_2 CP_1
- In data 22.7.2021 il Tribunale di LA ha pronunciato con sentenza la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli previo accordo con la madre, ovvero in mancanza di accordo;
1) il martedì ed il giovedì dalle 17:00 alle 20:00; 2) per due fine settimana al mese alternati (il primo ed il terzo) voi dalle 10:00 del sabato alle 20:00 della domenica 3) per 7 giorni consecutivi nel periodo natalizio;
secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o voi tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
per tre giorni consecutivi a Pasqua secondo la regola dell'alternanza, in modo che i figli stiano con un genitore a Pasqua e con l'altro il lunedì in albis;
per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo,
il mese di luglio oppure di agosto, la scelta del padre da comunicare alla madre entro il 30 maggio di ogni anno;
3. contributo paterno al mantenimento dei figli minori l'importo mensile di euro 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutato annualmente ed automaticamente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche sportive e mediche per i figli, purché documentate;
- dal momento della separazione, ed ancor prima, il resistente disattendendo quanto disposto dal tribunale non solo non provvedeva alla corresponsione della somma di euro 250 mensili dal pagamento delle spese straordinarie, ma neppure si preoccupava di occuparsi dei figli;
- dal momento della nascita della piccola , il resistente non riteneva opportuno far visita alla Per_2 piccola né al momento della nascita né nei giorni successivi, e ad oggi non ha fatto visita ai figli o telefonato per chiedere di loro (la piccola non ha mai visto il padre); Per_2
- entrambi i bimbi frequentano la scuola materna e mai resistente si è preoccupato di chiedere notizie agli insegnanti sullo stato evolutivo scolastico dei figli o partecipare alle loro attività ludico scolastiche;
- il padre, di fatto, ancor prima della separazione si è sostanzialmente disinteressato delle necessità affettive dei figli, né si è preoccupato di seguirli nella necessità mediche, nei percorsi scolastici e nell'accudimento, causando disagi in occasione di alcune visite specialistiche per i piccoli al fine di superare l'assenza di consenso del padre;
- tale situazione ha determinato la volontà della ricorrente di modifica delle condizioni della separazione in merito all'affido nei figli con trasformazione in affido esclusivo;
- la ricorrente si è fatta carico in via esclusiva dell'onere di accudimento dei figli anche con l'aiuto economico dei genitori, che la aiutano permettendogli di abitare in una casa di loro proprietà ed accollandosi tutti i consumi delle utenze domestiche;
- la ricorrente titolare di reddito di cittadinanza e percepisce una somma pari a 720 € mensili, unitamente agli assegni per i figli, mentre il resistente non ha mai corrisposto il mantenimento;
- il resistente con il suo comportamento ha violato e disatteso il principio dell'affido condiviso che importa la partecipazione ai miei genitori ai compiti di accudimento e mantenimento della prole. Tanto ciò premesso la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: A. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
B. confermare i provvedimenti assunti con sentenza di separazione voi in merito al mantenimento dei figli;
C. disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre;
D. con vittoria di spese di lite. Con comparsa depositata il 29.12.2023 si è costituta parte resistente, deducendo che:
- la ricorrente è reticente, mendace e inattendibile, poiché l'unione tra i coniugi era sorta sotto i migliori auspici, ma che col passare del tempo è venuto meno l'affectio coniugalis tra i medesimi;
- la ricorrente non racconta la verità dei fatti nel proprio ricorso introduttivo ma chiede solo l'affido esclusivo dei figli, chiedendo la conferma delle sole statuizioni rese in sede di separazione circa l'obbligo di mantenimento;
- è il sig. che è stato escluso sia fisicamente che moralmente a dover Controparte_1 e voler esercitare la propria potestà genitoriale sui figli oggi ancora minori. Infatti, la moglie non ha trovato occasione per poter impedire qualsiasi contatto con i propri bambini, negando ogni tipo di legame affettivo. Non racconta però che nei primi anni della separazione il padre ha cercato di avere ogni tipo di dialogo con i figli, giungendo presso l'abitazione collocataria principale della madre e in quella occasione venne minacciato dai familiari, parenti ed amici, ad allontanarsi dalla casa, facendo sopraggiungere addirittura le forze dell'ordine in loco;
- la ricorrente non racconta che ha bloccato il dai social e dal telefono Controparte_1 affinché non potesse guardare le foto dei figli, ma sottolinea che si è solamente disinteressato alla vita dei figli. Mai più falso tale racconto. La giustificazione di tutto è data dal fatto che purtroppo il
è affetto da problemi di salute che lo hanno reso invalido civile, e per tali Controparte_1 Pag. 3 di 8
ragioni ha dovuto a malincuore scegliere per la sua incolumità personale, viste le continue minacce subite dai familiari della SI.ra , che lo hanno fatto allontanare senza la sua volontà dai Pt_1 propri figli, ma oggi in questa sede cerca tutela affinché possa ricostruire un rapporto genuino con i minori;
- è la ricorrente stessa che ha abbandonato materialmente e moralmente la propria famiglia, tenendo comportamenti a dir poco riprovevoli nei riguardi del coniuge non mancando occasione nel dire ai propri figli che il padre “è un fallito”. Purtroppo il ha dovuto sopportare tutto Controparte_1 questo, ma per garantire la crescita dei figli ha dovuto inevitabilmente allontanarsi dai propri figli, perché non sarebbe mai giunto a volersi separare dai minori. Per tutte queste Controparte_1 situazioni si chiede sin da ora l'intervento degli assistenti sociali affinché gli stessi possano garantire una ricostruzione del rapporto del padre con i figli;
- i coniugi non sono titolari di alcun bene mobile od immobile in comunione;
- si chiede in codesta sede, quindi, oltre ad aderire alla richiesta di affidamento congiunto dei minori per come viene avanzata dal , e a regolarizzare il diritto di visita del padre con Controparte_1
i propri figli, anche attraverso la stipula del “piano genitoriale” che per parte ricorrente ha omesso di allegare;
- purtroppo il genitore non collocatario non conoscendo le abitudine dei figli non può stilare un piano genitoriale autonomo da allegare alla presente costituzione, ma chiede di definire o comunque di rimandare le parti alla stipula del predetto accordo affinché possa essere autorizzato a tenere con sé i minori per due fine settimana al mese, per una settimana durante le feste natalizie, che ricomprenda alternativamente il giorno di Natale ovvero di Capodanno, per una settimana ad anni alterni durante le feste pasquali, per giorni quindici nel mese di agosto, e che i figli possano trascorrere con il padre la festa di compleanno del genitore stesso, nonché con entrambi i genitori le feste del proprio compleanno ed onomastico, salvo accordi tra le parti, nonché di regolarizzare il diritto di visita, ma in ogni caso si chiede l'intervento degli assistenti sociali. Tanto premesso, la parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- Nulla osserva circa la chiesta domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Dichiarare che i figli minori, siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, ma si chiede sin da ora l'intervento degli assistenti sociali al fine di iniziare un percorso di ricostruzione morale e fisico del padre con i figli minori;
- Il padre, come per legge, farà la richiesta della metà degli assegni unici universali, finora percepiti esclusivamente ed arbitrariamente dalla madre, affinché possa versali a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori nella somma che sarà determinata in sede di prima comparizione
o comunque in conferma a quanto già stabilito in sede di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie, considerato che lo stesso percepisce la pensione di invalidità civile;
- Che venga riconosciuto il diritto di visita del padre, e chiede di essere autorizzato a tenere con sé i figli minori per due fine settimana al mese, per una settimana durante le feste natalizie, che ricomprenda alternativamente il giorno di Natale ovvero di Capodanno, per una settimana ad anni alterni durante le feste pasquali, per giorni quindici nel mese di agosto, e che i figli possano trascorrere con il padre la festa di compleanno del genitore stesso, nonché con entrambi i genitori le feste del proprio compleanno ed onomastico, salvo accordi tra le parti, o comunque si chiede la stipula del piano genitoriale per come previsto dalla Legge Cartabia;
- Dichiarare che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- Che le parti vengano autorizzati al rilascio reciproco del passaporto o di ogni altro documento equipollente;”. All'esito della prima udienza di comparizione, dato atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, il giudice relatore ha adottato in via provvisoria i seguenti provvedimenti:
“OSSERVA
• Valutate le richieste e deduzioni, nonché la complessiva situazione familiare, come ragionevolmente presumibile sulla base degli elementi assunti;
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• Considerato che, quanto all'affidamento dei figli e collocamento dei medesimi, allo stato, non sono emersi elementi che sconsiglino il mantenimento del regime previsto in sede di separazione;
• in merito al contributo al mantenimento dei figli non si sono verificati fatti nuovi che consiglino di modificare le previsioni che erano state assunte in sede di separazione dei coniugi;
• evidenziato che entrambe le parti hanno dichiarato che gli incontri tra padre e minori non si svolgono dal 2019, dunque, prima della definizione del giudizio di separazione;
• ritenuto, pertanto, indispensabile coinvolgere i Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali dovranno predisporre un calendario di visita che preveda un incontro settimanale, da svolgersi alla presenza degli operatori, per la durata oraria che i Servizi Sociali stessi riterranno di volta in volta di stabilire nell'interesse dei minori;
• ritenuto necessario acquisire le relazioni dei servizi sociali sull'andamento degli incontri prima dell'esame delle richieste istruttorie;
P.Q.M.
a. CONFERMA le condizioni stabilite in sede di separazione in ordine all'affidamento e mantenimento dei minori;
b. DISPONE che il diritto di visita del padre venga esercitato secondo le modalità indicate in parte motiva;
c. DELEGA i Servizi Sociali di Francavilla Marittima a predisporre ed organizzare un calendario degli incontri tra il padre, , ed i minori CP_1 CP_1
(nato il [...]) e Persona_1 Persona_3
(nata il [...]), relazionando sull'andamento degli incontri entro il giorno
[...] 27.06.2024, previo riscontro della comunicazione del presente;
d. Fissa l'udienza del giorno 11.07.2024, ore 12:30, per la comparizione delle parti.”.
Acquisite due relazioni dei servizi sociali delegati, all'udienza del 28.11.2042 le parti hanno chiesto congiuntamente il prosieguo del monitoraggio ed il rinvio per la precisazione delle conclusioni e decisione. Acquisita altra relazione dei servizi sociali, all'udienza del 27.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e chiesto la decisione della causa con rinuncia ai termini.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio Non osta alla pronuncia il mero refuso contenuto nelle conclusioni articolate dalla ricorrente circa l'individuazione della data del matrimonio. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi– computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale del 22.7.2021 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. L'affidamento dei figli minori Pag. 5 di 8
A livello generale vanno premessi i seguenti principi.
1. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., Sez. I, 26 luglio 2013, n.° 18131).
2. Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez. I, 08 febbraio 2012, n.° 1777).
3. In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2012, n.° 5108).
4. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587). Ciò posto, nel caso in esame il Tribunale ritiene che risulti più rispondente agli interessi dei minori l'affido esclusivo alla madre. Già in sede di audizione del resistente, in effetti, è emerso che il padre non vedeva i minori dal momento della separazione con la (“Io e mia moglie ci siamo separati di fatto nel 2019 e Pt_1 non ho mai visto i miei figli”). Il resistente anche in sede di audizione, come già fatto al momento della costituzione, ha riferito che non ci sono stati incontri con i figli per circostanze indipendenti dalla sua volontà o, comunque, addebitati alla ricorrente (“ha bloccato i miei tentativi di contatto su Facebook (..) Io non ho il numero di telefono di mia moglie.”). Tale allegazione, oltre che priva di sufficiente specificità, è rimasta a livello puramente assertivo, atteso che il resistente nulla ha provato, né richiesto di provare, circa il presunto ostacolo frapposto dalla alla frequentazione tra figli e padre. Pt_1 Dal lungo monitoraggio svolto dai servizi sociali, invero, è emerso solo che il resistente ha riferito di essere dispiaciuto per il tempo perso nell'instaurare un rapporto con i figli e di volerne creare uno. Inoltre, dal prosieguo del monitoraggio è emerso che rispetto ad una iniziale partecipazione paterna agli incontri (per due intere calendarizzazioni, infatti, il resistente si presentava addirittura in anticipo per svolgere gli incontri), si è registrato un allentamento della presenza paterna - fino ad allora costante - nell'ultimo periodo di monitoraggio, (cfr. relazione depositata il 12.3.2025:“(..) problema logistico a carico di papà in quanto in panne con l'auto; (..) contatta più CP_1 CP_1 volte le scriventi per comunicare di problemi di salute e familiari e di essere perciò in difficoltà a presenziare agli incontri (..) ”). È vero che tale carenza nella partecipazione del padre è coincisa con un contestuale allentamento della partecipazione positiva dei minori agli incontri con il padre, ma ciò non giustifica la mancata presentazione agli incontri. Dalle relazioni dei servizi sociali, infine, emerge che il resistente avrebbe creato un nuovo nucleo familiare con altra compagna dalla quale avrebbe avuto un figlio. Pag. 6 di 8
Non è controverso tra le parti che il resistente non provveda alla corresponsione del mantenimento stabilito in sede di separazione. Sul punto, in particolare, il resistente ha dichiarato di non riuscire a pagare il mantenimento per mancanza di denaro. Il resistente, infatti, ha dichiarato di percepire euro 320,00 mensili per una pensione di invalidità e di non aver un lavoro ed altre entrate. Sul punto giova rammentare che il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole. In atti non risulta documentazione circa la natura della pensione percepita dal resistente, sicchè non v'è prova di effettive ragioni di ostacolo alla corresponsione del mantenimento. Da tale quadro probatorio emerge allo stato un disinteresse paterno nei confronti dei figli nati dalla relazione con la ricorrente, sia dal punto di vista della partecipazione alla crescita ed all'educazione dei minori che dell'assunzione degli obblighi di natura economica in favore degli stessi. Sul punto va ricordato che il disinteresse mostrato dal genitore per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Il mancato esercizio del diritto di vista, senza che risulti la prova di effettivi ostacoli, nonché la mancata corresponsione del mantenimento, sono espressivi di idoneità genitoriale. Per quanto concerne la ricorrente, invece, non sono emersi profili di pregiudizio nel rapporto tra la madre ed i minori. Ciò, infatti, è evidenziato dalle relazioni dei servizi sociali, i quali, dopo aver intrattenuto colloqui con le parti, pur dando atto della conflittualità esistente tra i genitori, non hanno rilevato carenze nei compiti di accudimento e cura svolti dalla , genitore di riferimento per i minori. Pt_1 Il regime di affido esclusivo dei minori alla madre, ove restano collocati, dunque, attualmente risulta maggiormente rispondente alla tutela dell'interesse degli stessi. Per quanto concerne i rapporti tra figli e padre, l'ultima relazione in atti ha evidenziato delle criticità, prima non manifestate, nell'atteggiamento dei minori verso il padre, con un rifiuto di a continuare gli incontri ed un atteggiamento di chiusura del minore . Per_2 Persona_1 In ordine al diritto di visita, in considerazione dell'età dei minori e delle criticità evidenziate nel rapporto con il padre, dell'assenza di effettive frequentazioni se non dopo l'intervento dei Servizi Sociali delegati, ritiene il Collegio che lo stesso debba essere regolato prevedendo il coinvolgimento dei Servizi Sociali territorialmente competenti. Pertanto, nel superiore interesse dei minori, alla luce di quanto rilevato anche nella relazione depositata, i Servizi Sociali fisseranno un calendario di visite, alla presenza di personale specializzato (come già fatto), che preveda un incontro alla settimana presso la struttura e con le modalità che progressivamente – in un'ottica di recupero del rapporto genitore e figli – saranno individuate ad opera dei Servizi Sociali. Gli incontri saranno strutturati in modalità favorente il recupero della responsabilità genitoriale di
. Controparte_1 In aggiunta, inoltre, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli previo accordo con la madre ovvero, in mancanza di accordo: 1) il sabato o la domenica dalle ore 11.00 alle ore 19.00, seguendo l'alternanza; 3) per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio, secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
per tre giorni consecutivi a Pasqua secondo al regola dell'alternanza, in modo che i figli stiano con un genitore a Pasqua e con un altro il Lunedì in Albis;
per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo, nel mese di luglio oppure di agosto, a scelta del padre da comunicare alla madre entro il 30 maggio di ogni anno. Pag. 7 di 8
Tale modalità, pur tenendo conto delle richieste delle parti, appare la più idonea, allo stato, a garantire che lo svolgimento delle visite tra minori e padre non resti affidato ai soli incontri compulsati dal Tribunale, nonché a garantire il benessere dei minori nell'instaurazione di un rapporto con il padre.
4. L'assegnazione della casa familiare Nulla va disposto sull'assegnazione della casa coniugale, rispetto alla quale, già in sede di separazione, è emerso che la ricorrente si era trasferita unitamente ai minori in altra abitazione.
5. Il mantenimento in favore dei figli L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo
…”. L'art. 337 ter, comma 4, cc (prima della novella di cui al D. Lgs. 154/2013 art. 155 c.c.) stabilisce:
“ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1. Le attuali esigenze del figlio.
2. Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3. I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4. Le risorse economiche di ciascun genitore.
5. La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Alla luce del disposto dell'art. 316 bis c.c. che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento della prole. Quanto alla misura del contributo, può essere confermato quanto stabilito in sede di separazione, non essendo emerse modifiche. Va altresì confermata la misura della ripartizione delle spese straordinarie, come indicate in dispositivo.
6. Altre domande. È inammissibile la domanda relativa all'autorizzazione a richiedere documenti valevoli di espatrio con iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto, trattandosi di domanda da proporsi dinanzi al giudice tutelare. Inoltre, sebbene l'intestazione dell'atto di costituzione della parte resistente rechi una richiesta di
“addebito” per colpa, non si ravvisa una tale domanda nel corpo dell'atto. D'altronde, l'istituto dell'addebito è proprio del procedimento di separazione, mentre non esiste nel divorzio. Una tale domanda, dunque, deve ritenersi non proposta.
7. Il regime delle spese Le spese del giudizio, atteso l'eguale interesse delle parti alla pronuncia sullo status, nonché il comportamento processuale delle parti, l'assenza di una effettiva contestazione circa gli aspetti dirimenti del giudizio, il carattere necessario delle pronunce in tema di affidamento e mantenimento della prole minorenne, ritiene il Tribunale che possa disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di LA – Prima Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Corigliano Rossano in data 20.6.2018 TRA e Parte_1 Controparte_1
, come sopra generalizzati (atto n. 11, parte I, Registro degli atti di matrimonio
[...] dell'anno 2018); Pag. 8 di 8
B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. AFFIDA i figli minori in via esclusiva alla madre, presso la quale restano collocati, disciplinando il diritto di visita del padre come da parte motiva;
D. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di Controparte_1 corrispondere in favore del ricorrente , entro il giorno Parte_1 cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 250,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di giugno 2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
E. PONE A CARICO di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere le spese mediche, quelle extra assegno nonché quelle straordinarie, purché documentate, secondo il seguente schema:
- a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere per le spese extra assegno così delineate: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente estetiche;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione acquistate in accordo tra i genitori;
i) spese per il conseguimento della patente di guida - tali spese non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
- l'onere per spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il seguente schema: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
F. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
G. MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali competenti per territorio del presente provvedimento, i quali dovranno provvedere alla calendarizzazione delle visite, secondo quanto indicato in parte motiva. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 23.6.2025 Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò