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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 05/02/2026, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1880/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14280/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250008157092000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1581/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento del 29.04.2025 emessa dall'Agenzia delle Entrate SC Spa recante il n. 0712025 00081570 92 000 presunta per la complessiva somma di € 383,16 su ruolo tassa auto della Regione Campania anno 2019.
Oppone l'omessa notifica dell'atto presupposto;
la decadenza e prescrizione e chiesto l'annullamento con favore di spese, e compensi professionali al procuratore antistatario.
Il ricorso è stato ritualmente e regolarmente introdotto nei confronti dell'AD e della Regione Campania.
Si è costituita l'ADER che ha resistito eccependo la carenza di legittimazione passiva in considerazione alle eccezioni proposte che deduce relative alla omessa notifica degli atti di competenza della regione Campania, ritualmente vocata in giudizio.
Si è costituita la Regione Campania che ha dedotto notificato l'atto presupposto e non prescritta la pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La cartella impugnata discende, in motivazione, dall'avviso di accertamento N. 964166445359, emessa sulla base del referto di notifica dell'atto che la Regione Campania ha depositato, ma dal quale non si rileva perfezionata la notifica.
La notifica si rileva eseguita a mezzo raccomandata postale AR. La notifica non evidenzia il motivo per il quale non è stato possibile eseguire la consegna presso il domicilio, né riporta il timbro dell'ufficio postale del servizio di poste private notificante dove poteva essere ritirato l'atto entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49 Decreto Ministeriale Poste del 09/04/2001 e dall'art. 25 DM 1 ottobre 2008.
Dalla nascente irregolarità, la notifica dell'accertamento non si è perfezionata, e per lo stretto collegamento che lega gli atti nel procedimento esecutivo, consegue che l'atto opposto vada annullato, e dichiarata prescritta la pretesa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto; condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida, con attribuzione, in euro 200,00 oltre spese generali e oneri accessori, se dovuti, come per legge.
Il Giudice monocratico dr. Alessandro Perlingieri
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14280/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250008157092000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1581/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento del 29.04.2025 emessa dall'Agenzia delle Entrate SC Spa recante il n. 0712025 00081570 92 000 presunta per la complessiva somma di € 383,16 su ruolo tassa auto della Regione Campania anno 2019.
Oppone l'omessa notifica dell'atto presupposto;
la decadenza e prescrizione e chiesto l'annullamento con favore di spese, e compensi professionali al procuratore antistatario.
Il ricorso è stato ritualmente e regolarmente introdotto nei confronti dell'AD e della Regione Campania.
Si è costituita l'ADER che ha resistito eccependo la carenza di legittimazione passiva in considerazione alle eccezioni proposte che deduce relative alla omessa notifica degli atti di competenza della regione Campania, ritualmente vocata in giudizio.
Si è costituita la Regione Campania che ha dedotto notificato l'atto presupposto e non prescritta la pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La cartella impugnata discende, in motivazione, dall'avviso di accertamento N. 964166445359, emessa sulla base del referto di notifica dell'atto che la Regione Campania ha depositato, ma dal quale non si rileva perfezionata la notifica.
La notifica si rileva eseguita a mezzo raccomandata postale AR. La notifica non evidenzia il motivo per il quale non è stato possibile eseguire la consegna presso il domicilio, né riporta il timbro dell'ufficio postale del servizio di poste private notificante dove poteva essere ritirato l'atto entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49 Decreto Ministeriale Poste del 09/04/2001 e dall'art. 25 DM 1 ottobre 2008.
Dalla nascente irregolarità, la notifica dell'accertamento non si è perfezionata, e per lo stretto collegamento che lega gli atti nel procedimento esecutivo, consegue che l'atto opposto vada annullato, e dichiarata prescritta la pretesa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto; condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida, con attribuzione, in euro 200,00 oltre spese generali e oneri accessori, se dovuti, come per legge.
Il Giudice monocratico dr. Alessandro Perlingieri