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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/10/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al R.G.C. n.3114 /2022 fra le parti:
, rappresentata e difesa dall'avv. M. C. Parte_1
Salamina ricorrente
Contro
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. A. Frediani, R. Schininà e F. Androne resistente
FATTO E DIRITTO
All'udienza del 23.9.25, previo deposito di note conclusive e di udienza, il Giudice ha introitato la causa in decisione ai sensi dell'art.281 quinques cpc.
La domanda dei ricorrenti di riconoscimento della usucapione di “un ortale” retrostante il proprio immobile sito in località Specchiola del Comune di CP_1 in Vico della Carità n.13 censito nel NCEU al fg. 24 quale porzione della p.lla 2261- pineta comunale, è fondata e merita accoglimento.
Com' è noto, requisito legalmente richiesto ai fini dell' usucapione su beni immobili è dato dal suo possesso (protratto per almeno venti anni nella ordinaria e per almeno quindici anni nella usucapione speciale per la piccola proprietà rurale) che rivesta i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.).
Invero, ai fini dell' acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all' esercizio del relativo diritto, manifestando con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura un comportamento rivelatore, anche all' esterno, di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all' inerzia del titolare. E', infatti, necessario che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un' apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, è inoltre tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e , quindi, non solo del "corpus", ma anche dell"animus"; quest' ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all' esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario.
Pertanto, ai fini della verifica dell' intervenuta usucapione, il Giudice deve effettuare una valutazione, non in astratto, ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare.
Nel caso di specie emerge pacificamente, dagli atti di causa e dall' esame testimoniale, che gli attori esercitano di fatto da più di venti anni il possesso esclusivo, continuato e pubblico della porzione di pineta retrostante la propria abitazione;
risulta invero anche che gli attori hanno realizzato una recinzione che delimita lo spazio dagli stessi pacificamente e pubblicamente utilizzato uti dominus, senza mai ricevere contestazioni di alcun tipo.
Tutto ciò è sufficiente a dimostrare l' esistenza dei requisiti richiesti dall' art. 1158 c.c. ai fini dell' usucapione, ben potendosi configurare l' animus possidendi desumibile, oltre che in via presuntiva ed implicita dall' esercizio da parte dell' attore di attività materiali corrispondenti al diritto di proprietà, altresì dalla costituzione dell'amministrazione convenuta nel presente giudizio.
Invero codesta amministrazione deduce di aver sempre provveduto alla manutenzione della pineta comunale che è affidata alla società in house AR srl, incaricata della cura del verde pubblico, e che sarà oggetto dell'intervento di cui alla Determinazione n.318 del 30.12.22.
Va sul punto osservato che la convenzione del servizio di manutenzione del patrimonio comunale con la società AR reca solo la data del 23 dicembre 2021, che non risulta altra precedente convenzione e che la Determinazione n.318 richiamata non è elemento sufficiente per poter qualificare un bene pubblico come patrimoniale indisponibile.
Dall'esame testimoniale e dalla documentazione, anche fotografica, in atti emerge invece che i ricorrenti hanno sempre manutenuto e utilizzato uti dominus l'area costituente l'ortale retrostante l'immobile di loro proprietà censito nel NCEU del Comune convenuto al fg.24 p.lla 826 sub 1, peraltro limitandolo con una recinzione e un cancello di accesso (v. testi e ). Tes_1 Pt_1
Significativa inoltre la richiesta in atti con la quale già nel dicembre 1995 il FUSCO chiedeva l'autorizzazione a mettere in sicurezza l'area a mezzo abbattimento di 3 alberi di pino, autorizzazione che veniva concessa, previo sopralluogo tecnico, da parte dell già a gennaio 1996, con lode all'impegno di sostituire Controparte_2
i pini da abbattere con altre piante della stessa specie.
Va a questo punto precisato che è stato conferito incarico all'ing. nominato Per_1 ctu, di verificare la frazionabilità della particella2261 al fg.24 nel NCEU ed intestata all'amministrazione convenuta e di cui fa parte l'ortale retrostante l'immobile di proprietà attorea sito in località Specchiola del Comune di in Vico della CP_1
Carità n.13 e censito nel NCEU al fg.24 p.lla 826 sub 1 .
Il CTU ne ha verificato la frazionabilità e di conseguenza ha, come disposto nel quesito peritale, provveduto al frazionamento della porzione per cui è causa della p.lla 2261 del fg.24 così generando la p.lla 2876 che, comunque, è rimasta in capo all'amministrazioen comunale convenuta.
Conclusivamente, accertata la intervenuta usucapione della prefata porzione della pineta comunale, va dichiarato l'avvenuto acquisto, da parte dei ricorrenti, in forza dell'usucapione, della proprietà dell'ortale retrostante l'immobile di loro proprietà censito nel NCEU al fg. 24 p.lla 2876 intestata all'amministrazione convenuta.
Va infine ordinato al competente Conservatore, all' Agenzia del Territorio ed a tutti gli ulteriori Uffici competenti di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, provvedendo alle conseguenti volturazioni ed incumbenti.
La particolarità della vicenda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e , la accoglie, e, per l'effetto, così provvede: Parte_1 Parte_2
- dichiara che e in forza dell'usucapione, hanno Parte_1 Parte_2 acquistato la proprietà della porzione di terreno retrostante l'immobile di loro proprietà sito in località Specchiola del Comune di in Vico della Carità CP_1
n.13 (censito nel NCEU al fg.24 p.lla 826 sub 1) e censito nel NCEU al fg. 24 p.lla 2876 intestata al Comune convenuto;
- ordina al competente Conservatore, all' Agenzia del Territorio ed a tutti gli ulteriori Uffici competenti di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
- spese del presente giudizio integralmente compensate.
Brindisi,16/10/2025
Il Giudice Onorario
Avv. Tonia Rossi