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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 01/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 695/2015
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 695/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 695/2015 promossa da:
P.I. ) con sede via Dessolis snc, in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Sorgentone C.F. in forza di procura notificata in via telematica unitamente al presente atto e C.F._1
domiciliata nel suo studio in Cagliari, via XX Settembre n. 25, parte attrice
e
, con sede legale in Roma Via A. Specchi n. 16 e Direzione Generale in Milano CP_1
Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A - Capitale sociale euro, 19.682.999.698,27 interamente versato, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario - Albo dei Gruppi CP_2 CP_1
Bancari cod. 2008.1, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n.
, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi– in persona del sig. P.IVA_2
, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di quadro direttivo Controparte_3
con poteri di firma, giusta procura per atto del Notaio di Milano del 02/05/2012, rep. Persona_1
n. 565355, racc. n. 85353 (alleg.1) - rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Dessanti, (
[...]
) - giusta procura in calce al presente atto, domiciliata a Sassari, Viale Umberto 106/g; C.F._2
-parte convenuta -attrice in riconvenzione-
contro
, (C.F. ) con socio Unico, sede legale in Milano Controparte_4 P.IVA_3
Viale Majno 45, in persona del legale rappresentante, e per essa con sede legale in CP_5
Verona, Piazzetta Monte n. 1, C.F. , P.IVA quale mandataria giusta P.IVA_4 P.IVA_5
2 procura rilasciata in data 14.09.2017 con atto a rogito notaio di Roma, rep. Persona_2
70622, racc. 24147 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Sechi con studio legale in Oristano via
Cagliari 242, (CF ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio. Il tutto C.F._3
in virtù di procura generale alle liti rilasciata in data 8 novembre 2012, rep.70249, racc. 20228, dott.
notaio in Verona allegata in atti; Persona_3
-parte intervenuta-
Oggetto: domanda di accertamento negativo del credito e ripetizione dell'indebito - contratti bancari
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: voglia l'ill.mo tribunale adito,
1) in via principale:
- accertare e dichiarare che per il c/c n. 5483745 per cui è causa, costantemente affidato, sono state pattuite condizioni economiche illegittime, quali rinvio agli usi su piazza, i tassi di interesse, la cap. trim. degli interessi, la cms, diritti di segreteria, giorni valuta, spese per operazioni in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute;
- accertare e dichiarare che per il c/c 30071264, costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non oggetto di espressa pattuizione contrattuale o, comunque, in subordine, dichiarare la nullità / illegittimità/mancata o doppia sottoscrizione delle clausole che prevedano gli interessi passivi con rinvio agli “usi su piazza”; gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari;
la c.m.s., la comm. per l'affidamento; la comm. mancanza fondi;
la comm. disponibilità fondi;
2) per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai nn. che precedono accertare e dichiarare –con azione di accertamento negativo- che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti e quindi accertare e dichiarare il saldo dei c/c nn. 5483745 e 30071264 all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili ovvero alla ripetizione delle somme indebitamente pagate dal correntista laddove i rapporti dovessero risultare estinti) epurati di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c se quello apparente sia negativo da considerarsi sempre contestato;
3) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario”.
3
Nell'interesse della parte convenuta:
Tutto ciò premesso, si conclude perché il Tribunale Ill.mo, "adversis reiectis", rigetti l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
a) In accoglimento della domanda riconvenzionale, accerti il saldo a credito della banca convenuta, per i motivi di cui all'espositiva, derivante dai rapporti di conto corrente di cui é causa, nella misura di €.276.820,34 come riconosciuta dalla società debitrice o nella misura veriore o inferiore accertata in corso di causa.
b) condanni la società attrice al pagamento in favore di della somma di €. 276.820,34 CP_1
o quella accertata in corso di causa, oltre interessi;
con la rifusione delle spese.
Nell'interesse della parte intervenuta (rese nelle note autorizzate del 07.04.2022)
Conclude affinché il Tribunale, respingendo l'avversa domanda, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla Banca, voglia condannare la società attrice al pagamento in favore della e per essa alla , delle somme risultanti dovute come da Controparte_4 Parte_2
domanda, per entrambi i rapporti di conto corrente, o in subordine come accertato dalla CTU contabile, operando le compensazioni di legge, con il favore delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio Parte_1 la , lamentando l'illegittima applicazione da parte dell'istituto di credito convenuto di CP_1 tassi d'interesse usurari, condizioni non contrattualizzate, commissioni e spese non dovute, clausole di capitalizzazione degli interessi e anatocismo, instando contestualmente per la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto.
A fondamento della domanda, l'odierna attrice ha esposto che:
- la era titolare presso la , agenzia di Nuoro, dei Parte_1 CP_1
seguenti rapporti di conto corrente: 1) il c/c ordinario n. 5483745 (ex 71556), aperto in data
22 luglio 1988, con un apparente saldo negativo al 31.12.2014 di – 125.718,19 euro;
2) il c/c anticipi n. 30071264, aperto il 12 ottobre 2006, con un apparente saldo al 31.7.2014 di E. –
154.968,61;
- sui detti rapporti di conto corrente, pur costantemente affidati, la banca ha annotato interessi, anche anatocistici, commissioni e spese in deroga a quanto previsto dalla legge e applicato tassi illegittimi perché usurari, come comprovato dai contratti e dagli e/c prodotti oltre che dalla perizia in atti;
4 - con riguardo al rapporto di c/c ordinario n. 5483745, l'art. 7 del contratto fa espresso riferimento agli usi su piazza, quale criterio ultimo previsto per la determinazione degli interessi applicabili al rapporto contrattuale;
clausola certamente nulla sia per carenza del requisito della forma scritta richiesto dall'art.1284, terzo comma c.c., sia per carenza del requisito della oggettiva determinabilità della prestazione ex art. 1346 c.c.,
- gli interessi ultralegali versati dalla società esponente alla Banca convenuta per tutta la durata dei rapporti non sono pertanto dovuti, con conseguente riconteggio del saldo contabile mediante l'applicazione di interessi passivi al tasso legale per tutta la durata dei rapporti di c/c corrente;
- l'art. 7, in totale spregio della disciplina normativa, prevedeva altresì la clausola di capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi, nulla per violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c.; nel documento contrattuale prodotto agli atti, si fa un generico rinvio alle
“norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”, senza che tali norme siano mai state consegnate o portate a conoscenza al correntista, con la conseguenza che, mancando la prova documentale circa detta pattuizione, l'anatocismo di fatto applicato dall'istituto convenuto è del tutto illegittimo, con conseguente diritto del correntista al ricalcolo del saldo del conto corrente, senza alcuna capitalizzazione;
- inoltre, l'art. 7 rinvia ai c.d. “usi su piazza” anche riguardo a “commissioni nonché spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto e ogni eventuale altra”; le commissioni applicate devono pertanto ritenersi non dovute, stante l'assenza di qualsivoglia documentazione integrativa del contratto contemplante le norme chiamate a regolamentare i conti correnti di corrispondenza, oltre che per contrasto con l'art. 1346 c.c., mancando la determinazione del criterio in base al quale la commissione è stata effettivamente calcolata.
- su entrambi i rapporti di conto corrente oggetto della presente domanda di accertamento, la convenuta ha illegittimamente applicato interessi usurari per complessivi euro CP_2
57.505,31.
- che, ai fini della verifica dell'usura, dovrà applicarsi la formula rispettosa dell'art. 644 cp ossia (interessi + oneri)*365000/ numeri debitori), l'unica che calcola il tasso effettivo in base a quanto effettivamente ricevuto come credito e quanto pagato per interessi e commissioni, essendo tutte le altre formule espedienti per frazionare il costo del credito e quindi per aggirare la norma penale che, di certo, non può essere derogata da norme di carattere regolamentare come le Istruzioni della Banca d'Italia, come la stessa ha ammesso.
- che nel caso di usura “sopravvenuta” gli interessi si dovranno ricondurre nei limiti del c.d.
“tasso soglia”, come stabilito dalla Cassazione (8353/2013);
5 - che, nel caso concreto, come risulta dalle perizie allegate (doc. 4 - 5), sebbene non siano state pattuite originariamente condizioni usurarie nella determinazione degli interessi passivi dovuti dal correntista, quanto al c/c 5483745, a partire dal terzo trimestre del 2001 e per il c/c n. 30071264 dall'ultimo trimestre del 2008, i tassi applicati dall'istituto risultano senza dubbio usurari, non solo aderendo ai criteri della Suprema Corte, ma anche secondo il metodo di calcolo della Banca d'Italia.
- che il c/c per cui è causa è stato interessato da costante apertura di credito come risulta dagli e/c che si producono, nei quali sono evidenziati tassi entro ed oltre l'affidamento concesso;
- che il correntista, anche se il conto è chiuso e se ha già ricevuto precedentemente copia dei contratti ed estratti conto, ha diritto -sostanziale- di ottenerne copia;
- che, oltre ad essere espressamente previsto dall'art. 119 tub, il diritto del correntista all'acquisizione della documentazione relativa al rapporto bancario trova fondamento nel principio di buona fede, che è clausola generale di interpretazione ed esecuzione del contratto e fonte di integrazione della regolamentazione negoziale;
- che il fatto che si tratti di documenti ultradecennali non è in concreto ostativo alla consegna poiché il limite di dieci anni previsto dall'art. 119 TUB mira semplicemente a esonerare la banca dalla conservazione dei documenti per un lasso di tempo più lungo dei dieci anni.
- che, nel caso concreto, l'attrice ha provveduto a richiedere alla banca copia della documentazione mancante, al fine di poter integralmente ricostruire i rapporti dare/avere nascenti dal conto corrente ordinario;
- che laddove la non proceda all'esibizione, il G.U. dovrà condannare la banca sia alla CP_2
consegna dei documenti, sia al pagamento dei danni ex art. 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa;
- che, per quanto sopra premesso, i saldi dei c/c per cui è causa dovranno essere ricalcolati, così come indicato, trimestre per trimestre, nelle perizie allegate;
Tanto premesso, l'odierna attrice ha chiesto accertarsi gli effettivi rapporti di dare e avere tra le parti, con richiesta di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.
*
Con comparsa depositata il 23.09.2015, si è costituita in giudizio la , che ha contestato CP_1 il contenuto delle avverse domande, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'azione proposta.
Nello specifico, la banca convenuta ha eccepito:
• in via preliminare, il riconoscimento del debito da parte della società attrice consistente nell'aver promosso una procedura di concordato preventivo nani il Tribunale di Nuoro,
6 accolto ed omologato in data 09/06/2015, indicando nella proposta anche i debiti esistenti nei confronti dell'Istituto di credito. A detta della convenuta, l'inserimento del debito nella domanda di concordato preventivo configurerebbe un atto confessorio e, segnatamente, un riconoscimento di debito ex art. 1988 del c.c., che assolverebbe la convenuta da qualsiasi onere probatorio;
• il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attrice, che era onerata di depositare tutta la documentazione relativa al rapporto contrattuale, oltre a specificare e documentare l'applicazione di tassi usurari attraverso la produzione dei decreti ministeriali attestanti il c.d. tasso soglia;
• la genericità delle contestazioni in ordine alla illegittimità delle clausole applicate, tale da escludere l'ammissibilità di una C.T.U. tecnico contabile che si rileverebbe meramente esplorativa;
• la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per gli anni anteriori al 2008;
• la decadenza dell'attrice dal diritto di sollevare contestazioni in ordine ai tassi e alle condizioni contrattuali applicate dall'istituto di credito, stante la mancata contestazione degli estratti conto periodicamente inviati dalla nei termini di 60 giorni previsti dalla legge;
CP_2
• l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse applicati ai rapporti di conto corrente bancario n. 5483745 e 30071264, in quanto sia i tassi corrispettivi che i tassi di mora pattuiti risultavano inferiori ai tassi soglia usura rilevati dalla Banca d'Italia al momento della conclusione del contratto;
Ai fini della verifica dell'usura non si può peraltro applicare una metodologia di calcolo differente da quella data dalle istruzioni della banca di Italia per la determinazione del TEG. Per i rapporti sorti prima del 2010, le Commissioni di Per_4
vanno, pertanto, escluse dal computo del tasso da raffrontare alla soglia (in tal senso
[...]
anche C.d.A. di Milano 2014);
• l'infondatezza della contestazione in ordine alla illegittimità delle commissioni di massimo scoperto prevista nel contratto di conto corrente, la quale deve considerarsi sufficientemente determinata dal momento che essa indica la misura del tasso, la periodicità di conteggio (che essendo riferita ad ogni liquidazione del conto deve intendersi trimestrale), la base di calcolo;
• la legittimità della capitalizzazione degli interessi applicata dalla banca, posto che prevedeva la medesima periodicità trimestrale nel conteggio degli interessi debitori e creditori;
Sulla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo antecedente l'entrata in vigore della delibera CICR del 2000 si concorda con quell'orientamento che ritiene legittimo il richiamo agli usi in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi. Non può,
7 infatti, condividersi l'orientamento della Cassazione introdotto con la sentenza 2374/99 e culminante nella sentenza delle SSUU 21095/04;
La in via riconvenzionale, ha affermato di essere creditrice nei confronti della società Controparte_1 attrice della somma di €. 125.918,19, sul conto corrente n. 5483745, e della somma di €. 150.902,15 derivante dallo scoperto di conto corrente n. 30071264.
Ha pertanto insistito per il rigetto delle avverse istanze e l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta.
*
Alla prima udienza, le parti hanno contestato le avverse domande, eccezioni, produzioni e conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi e il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
Con ordinanza del 27.07.2018, in accoglimento delle istanze istruttorie di parte attrice, il giudice ha disposto l'esibizione della documentazione inerente alle operazioni bancarie relativa al decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione e una CTU tecnico-contabile volta ad accertare il rispetto della normativa bancaria, conferendo il relativo incarico alla dott.ssa Persona_5
Il primo elaborato peritale è stato depositato in data 18.07.2019.
Dopo numerosi rinvii disposti al fine di reperire i fascicoli di parte, con ordinanza del 22.04.2022, ritenuto il primo elaborato non esaustivo, in ragione del mancato esame da parte del perito di tutta la documentazione prodotta dalle parti, il giudice istruttore ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali formulando i seguenti quesiti:
*
Con atto di costituzione e intervento in surroga ex art. 111 c.p.c., depositato in data 23.01.2018, si è costituita in giudizio e, per essa, la mandataria in qualità di Controparte_4 CP_5
cessionaria della facendo proprie tutte le precedenti istanze, eccezioni, Controparte_6
deduzioni e conclusioni proposte dalla cedente.
A fondamento delle proprie istanze, l'intervenuta ha esposto:
- di essere divenuta titolare, con efficacia decorrente dal 14 luglio 2017, di un portafoglio di crediti pecuniari classificati in “sofferenza”, alcuni dei quali beneficiano di garanzie reali derivanti da contratti di finanziamento, trasferiti alla società da e Arena One Srl, fra i quali è CP_1
compreso il credito per cui si procede, come da avviso pubblicato nella G.U. serie II dell'8 agosto
2017 n. 39;
- di aver conferito alla l'incarico di svolgere l'attività di amministrazione, gestione, CP_5
incasso ed eventuale recupero dei crediti, di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili ed opportuni allo svolgimento dell'attività di
8 amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti, con procura in data 20 luglio
2017 Rep. 60852, racc. 11359, notaio dott.ssa , in Milano;
Persona_6
- che, per effetto della suddetta cessione, era divenuta la nuova titolare del credito.
Ciò premesso, ha concluso come in epigrafe, facendo proprie tutte le difese svolte dalla cedente nel corso del giudizio.
*
All'udienza del 30.01.2024, fissata per l'esame della c.t.u., ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni. Alla successiva udienza, la causa è stata tenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e successivamente rinviata alla data del 19.12.2024 per la discussione e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento ex art. 111, 3° comma, c.p.c. esperito dalla società che, in qualità di cessionaria del credito azionato, è Controparte_4
certamente titolare di un interesse in causa tale da legittimare la sua partecipazione in giudizio.
È in atti la prova dell'intervenuta cessione del credito, conclusa con in data Controparte_1
14.07.2017, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge
130/1999, come risulta dall'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 39 dell'08.08.2017, contenente l'avviso di pubblicazione della cessione in blocco dei crediti derivanti da «contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate», tra i quali è ricompreso il credito per cui è causa;
inoltre, la società cedente, regolarmente costituita in giudizio, non ha contestato la suddetta cessione né si è opposta alla partecipazione in causa della cessionaria, con la conseguenza che l'intervento è certamente ammissibile e la cessionaria deve ritenersi legittimata ad agire nel presente giudizio.
*
L'odierno giudizio trae origine dalla domanda di accertamento negativo del credito e conseguente richiesta di ripetizione dell'indebito, formulata dalla nei confronti Parte_3
della sull'assunto che l'Istituto di credito, nel corso di tutto il rapporto di conto CP_1 CP_1
corrente bancario, protrattosi tra il 1988 e il 2014, avrebbe applicato condizioni contrattuali illegittime e addebitato somme e spese non dovute.
A fronte delle domande formulate dalla società attrice, l'istituto di credito ha, da un lato, contestato gli avversi assunti e, dall'altro, formulato domanda riconvenzionale finalizzata all'accertamento del proprio credito.
9 In ordine alla domanda di accertamento negativo, l'istituto di credito ha eccepito, tra le altre cose, la decadenza della società correntista dal diritto di contestare le risultanze degli estratti conto regolarmente inviati, stante la loro mancata impugnazione nei termini di legge.
Preliminarmente, si pone pertanto l'esigenza di esaminare l'eccezione di decadenza sollevata dalla
Banca convenuta, che deve incontrare il rigetto per le ragioni di seguito esposte.
Invero, l'art. 1832 c.c. stabilisce che: “L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze”.
L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata”.
Nella specifica materia bancaria, l'art. 119 TUB, rubricato comunicazioni alla clientela, stabilisce che: “per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento”.
Tuttavia, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza quello per cui «ai sensi dell'art.
1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. Ne consegue che la contestazione relativa alla titolarità di un determinato strumento finanziario regolato in conto corrente non è preclusa dalla decadenza ex art. 1832 c.c., riguardando non già la verità delle operazioni annotate ma la sostanza del rapporto contabilizzato» (Cass. n.
11626 del 2011 Rv. 618130 – 01 Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30000 del 20/11/2018 (Rv. 651869 - 01).
Sulla scorta del principio sopra enunciato, appare evidente che la mancata impugnazione nel termine di decadenza stabilito dalla legge, non impedisce certamente alla società attrice di contestare, come avvenuto nella fattispecie esaminata, l'eventuale nullità delle clausole e delle condizioni contrattuali previste in contratto e/o applicate al rapporto.
*
10 Nel merito, l'attrice lamenta l'illegittima applicazione da parte dell'istituto di credito di clausole e condizioni illegittime nel corso di tutto il rapporto di conto corrente intercorso con la banca, oltre che l'usurarietà dei tassi di interesse applicati.
Al fine di verificare l'eventuale violazione della normativa bancaria da parte dell'istituto di credito, il giudice istruttore, stante la natura tecnica delle eccezioni sollevate, ha disposto una c.t.u. incaricando il perito, dott.ssa , di verificare la fondatezza dei rilievi sollevati dal Persona_5
correntista.
Avendo parte attrice proposto una domanda di accertamento negativo del credito, appare opportuno evidenziare che «l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto 'fatti negativi', in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo »(Cassazione civile sez.
I, 07/05/2015, n.9201); Fattispecie relativa all'azione avviata da alcuni correntisti nei confronti di una banca, con la quale si contestava il saldo negativo del conto corrente sotto il profilo, tra l'altro, dell'anatocismo e dell'usurarietà dei tassi di interesse applicati).
Parimenti, costituisce principio di diritto consolidato quello per cui, nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo, l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario o anche mediante presunzioni.
Questo principio generale vale sia nel caso in cui si assume che l'intero pagamento è indebito, sia in caso di indebito parziale, per cui si agisce in ripetizione solo per l'eccedenza.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, grava sul correntista, che chieda l'accertamento negativo del credito e agisca per la ripetizione dell'indebito, l'onere di provare l'avvenuto pagamento e la mancanza di causa debendi.
Nel presente giudizio, tuttavia, la ripartizione degli oneri probatori tra le parti, risente dell'ulteriore circostanza che, oltre alla domanda attorea, è stata proposta anche una domanda riconvenzionale da parte dell'istituto di credito, volta all'accertamento del saldo a debito, con conseguente onere della prova a carico della banca dell'esistenza e fondatezza del proprio credito.
Infatti, se è vero che nelle cause in cui si agisce per la ripetizione dell' indebito, incombe sull'attore l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, tuttavia, è altrettanto vero che, nel caso in cui la banca non si limiti a contrastare la domanda di accertamento negativo, ma svolga domanda riconvenzionale per rivendicare la
11 fondatezza di quelle voci economiche (oggetto di accertamento negativo), si determina una ripartizione dell'onere probatorio a carico di ciascuna delle parti per le rispettive pretese.
Ciò in conformità al principio secondo cui: «Qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario, nonché di ripetizione dell'indebito relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto e l'istituto di credito non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (Cass. civ.
Sez. I, 29/10/2020, n. 23852).
È pacifico, pertanto, che nei giudizi in cui banca e correntista agiscono entrambe per il riconoscimento dei rispettivi crediti vantati, ciascuna di esse è onerata di dare prova delle operazioni che concorrono alla formazione del saldo, rinvenibili negli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione.
Tanto premesso, con riguardo alle modalità di assolvimento di detto onere probatorio, è bene precisare che, nell'ipotesi in cui la documentazione prodotta risulti incompleta, sarà compito del giudice, eventualmente con l'ausilio di un tecnico, valutare se tale carenza documentale sia tale da rendere incerta e/o inattendibile la ricostruzione del rapporto di dare/avere tra le parti ovvero se sia comunque possibile procedere ad una ricostruzione fedele dell'andamento del rapporto.
Infatti, sebbene l'estratto conto non costituisca l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni bancarie, tuttavia quando manchino o siano incompleti gli estratti conto analitici, i risultati ottenuti rischiano di essere approssimativi.
Ciò in quanto, il rapporto di conto corrente bancario è un rapporto unitario nell'ambito del quale le parti eseguono costantemente operazioni di accredito e addebito e sul quale opera, ad intervalli temporali, il meccanismo della compensazione tra poste attive e passive, con la conseguenza che una ricostruzione, il più attendibile possibile del rapporto, necessita di una sequenza integrale di estratti conto.
In ordine a tale profilo, la giurisprudenza di legittimità si è tuttavia orientata nel senso di ritenere possibile una ricostruzione anche parziale del rapporto, purché idonea a fornire risultati attendibili, partendo, nell'ipotesi in cui vi siano più intervalli di tempo non documentati, dal saldo iniziale del primo periodo documentato.
Si richiama sul punto l'orientamento consolidato della Cassazione, che si condivide e dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui :«qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice - valutate le condizioni delle
12 parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti) - può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile
e acquisito agli atti» (Cass. civ. Ordinanza n. 31187 del 03/12/2018).
In siffatte ipotesi, anche in presenza di carenze documentali, la giurisprudenza maggioritaria ritiene infatti che la domanda non possa essere totalmente disattesa, essendo precluso al giudice di addivenire a un rigetto, laddove sussista la prova del credito per un periodo sufficientemente determinato e i risultati risultino attendibili.
Ebbene, tanto premesso in ordine all'onere probatorio incombente sulle parti, nel caso di specie detto onere non appare integralmente soddisfatto, in quanto non risulta prodotta in atti tutta la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto sin dalle origini.
Come evidenziato dal c.t.u. con la nota del 23.09.2023, le carenze presenti nella documentazione prodotta consentono la ricostruzione del rapporto solo con riferimento ad un determinato arco temporale, non risultando possibile addivenire a risultati verosimili con riguardo al periodo precedente.
Nello specifico, la consulente riferisce che: “il fascicolo cartaceo, nel frattempo reperito, non riporta comunque l'intero periodo di cui si fa menzione nel quesito ovvero per il conto corrente n. 5483745
(derivato dal c/c n. 71556) vengono riportati solo alcuni mesi di ciascun anno, nello specifico per la maggior parte degli anni mancano gli 8/12 della documentazione e per i restanti anni si rilevano solo gli estratti conto scalari che sono esclusivamente il frutto dei conteggi eseguiti dalla Banca”, più precisamente: “per gli anni 1989 – 1990 – 1991 – 1992 – 1993 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998
1989 mancano tutti i movimenti dei mesi di gennaio – febbraio – aprile – maggio – luglio – agosto- ottobre e novembre, sono riportati solo i movimenti dei mesi in cui viene rilasciato l'estratto conto scalare vale a dire i mesi di marzo – giugno – settembre e dicembre di ciascun anno;
◦per l'anno 1994 mancano i movimenti dei mesi di gennaio – febbraio - aprile – maggio – giugno – luglio – agosto- settembre - ottobre e novembre, sono riportati solo i movimenti dei mesi di marzo e dicembre e risultano gli estratti conto scalari dei quattro trimestri;
per l'anno 1999 esistono solo i movimenti dal 25/03/1999 al 31/03/1999, risultano gli estratti conto scalari dei quattro trimestri;
per
l'anno 2000 esistono solo i movimenti dal 28/03/2000 al 31/03/2000 e dal 26/06/2000 al 30/06/2000, risultano gli estratti conto scalari dei quattro trimestri;
per gli anni 2001 – 2002 – 2003 – 2004 non esiste alcun movimento contabile risultano solo ed esclusivamente gli estratti conto scalari dei quattro trimestri”.
13 La documentazione prodotta, con riguardo al periodo 1988 - 2004 non consente pertanto la ricostruzione, in termini certi e attendibili, del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Prosegue il c.t.u. evidenziando che: nonostante nel quesito al punto F) ESAME DELLA
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA alla lettera C) si dica che “Nel caso in cui la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi effettuando i conteggi partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo cosi calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l'operazione per ciascun dei successivi periodi documentati”, trattandosi di periodi intermedi rilevanti e costanti anche eseguendo tutti i conteggi così come sopra indicati le risposte per ogni punto del quesito posto sarebbero inattendibili, nello specifico..
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra emerse, appare evidente che l'accertamento debba essere limitato ai soli intervalli di tempo (2005- 2014) per i quali è presente la documentazione necessaria a raggiungere un risultato attendibile.
Con riguardo al periodo precedente, viceversa, la documentazione prodotta risulta del tutto carente, né appare possibile sopperirvi attraverso l'utilizzo degli estratti conto scalari, in quanto la possibilità di ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, come ad esempio l'estratto conto scalare, è percorribile solo allorché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo, circostanza che, nel caso in esame, è stata esclusa dalla consulente, la quale ha concluso per l'assoluta inattendibilità dei conteggi eseguiti con riguardo al periodo 1988 - 2004.
Tuttavia, poiché non è preclusa al giudice, come affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata, la possibilità di operare la ricostruzione del dare – avere tra le parti, utilizzando come punto di partenza il primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (Cass. civ. n. 33360 del 2022; Cass. civ. n.
30822 del 2018) si ritiene condivisibile la conclusione assunta dal c.t.u. secondo cui, nel caso di specie, il dato più veritiero in merito al rapporto dare/avere tra le parti è quello che prende in considerazione l'arco temporale dal 01/01/2005 al 15/07/2014, in quanto la documentazione risulta, in tale periodo, completa ed esaustiva.
Tanto premesso, nell'intervallo temporale esaminato (2005 – 2014), risulta accertata l'esistenza di un saldo a debito del correntista che, alla luce delle risultanze peritali, deve ritenersi sufficientemente attendibile, con la conseguenza che l'attrice dovrà essere condannato al pagamento del relativo importo.
14 Il CTU, all'esito dei conteggi richiesti, ha rideterminato il saldo finale del conto dalla data di chiusura nei seguenti termini:
- per il conto corrente n. 5483745, un saldo a debito per la Società pari ad euro 98.106,67, quindi una differenza a suo credito rispetto al saldo evidenziato dalla di euro 27.611,52; CP_2
- per il conto corrente n. 30071264, un saldo a debito per la Società pari ad euro 146.710,55 quindi una differenza a suo credito rispetto al saldo evidenziato dalla di euro 4.191,6. CP_2
Sulla scorta di tutto quanto sopra esposto, si ritiene di accogliere gli esiti della consulenza espletata e i conteggi effettuati, che si condividono integralmente e dai quali non vi è ragione di discostarsi.
Con riferimento al valore probatorio della consulenza tecnica d'ufficio che risulta, oltre che chiara e precisa, adeguatamente motivata, è bene ricordare che costituisce principio consolidato quello secondo cui: “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate”
(Cassazione civile Sez. II Sentenza n. 21504 del 31/08/2018).
La domanda principale può, pertanto, trovare accoglimento solo in minima parte, mentre la domanda riconvenzionale deve ritenersi fondata seppure con riguardo alla minor somma sopra accertata.
La sarà tenuta al pagamento dell'importo di euro 98.106,67, con riguardo Parte_3
al rapporto di conto corrente n. 5483745 e di euro 146.710,55, con riguardo al conto corrente n.
30071264, per un importo complessivo di euro 244.817,22.
Alcun rilievo può essere attribuito, in questa sede, all'accordo conciliativo raggiunto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 47/2017 RG 1409/2017, portante RG n. 539/2017, tra la Fin
Securitisation 2 e i fideiussori della società attrice, stante il mancato pagamento dell'importo di euro
94.000,00 oggetto della proposta conciliativa, non potendo ritenersi il credito neppure parzialmente estinto.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste, avuto riguardo agli esiti della consulenza espletata e alle carenze documentali riscontrate, imputabili a entrambe le parti, per i 2/3 a carico della società attrice e per un terzo compensate tra le parti.
La liquidazione deve essere effettuata, in ragione del valore della domanda e dell'attività difensiva svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al D.M. n. 55 del 10.3.2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, per i giudizi di cognizione di valore compreso tra €
52.000,00 e € 260.000.
15 Le spese della c.t.u. devono essere ripartite, per le medesime ragioni, per 2/3 a carico della e per 1/3 a carico della società cessionaria. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione opposta, così provvede:
- accerta e, per l'effetto, dichiara tenuta la al pagamento nei Parte_1
confronti della cessionaria e per essa alla , della somma Controparte_4 Parte_2
di euro 244.817,22, derivante dal saldo dei conti correnti n. 5483745 e n. 30071264 stipulati tra la e la Parte_1 Controparte_1
- condanna la alla rifusione di 2/3 delle spese legali in favore Parte_1
della , che liquida in euro 9.402,00, per compensi professionali, oltre Controparte_4
spese esenti, spese generali, IVA, CPA, con compensazione del terzo residuo.
- pone le spese di ctu per 2/3 a carico della società attrice e per 1/3 a carico della convenuta.
Così deciso in Nuoro, 30.01.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
16
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 695/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 695/2015 promossa da:
P.I. ) con sede via Dessolis snc, in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Sorgentone C.F. in forza di procura notificata in via telematica unitamente al presente atto e C.F._1
domiciliata nel suo studio in Cagliari, via XX Settembre n. 25, parte attrice
e
, con sede legale in Roma Via A. Specchi n. 16 e Direzione Generale in Milano CP_1
Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A - Capitale sociale euro, 19.682.999.698,27 interamente versato, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario - Albo dei Gruppi CP_2 CP_1
Bancari cod. 2008.1, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n.
, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi– in persona del sig. P.IVA_2
, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di quadro direttivo Controparte_3
con poteri di firma, giusta procura per atto del Notaio di Milano del 02/05/2012, rep. Persona_1
n. 565355, racc. n. 85353 (alleg.1) - rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Dessanti, (
[...]
) - giusta procura in calce al presente atto, domiciliata a Sassari, Viale Umberto 106/g; C.F._2
-parte convenuta -attrice in riconvenzione-
contro
, (C.F. ) con socio Unico, sede legale in Milano Controparte_4 P.IVA_3
Viale Majno 45, in persona del legale rappresentante, e per essa con sede legale in CP_5
Verona, Piazzetta Monte n. 1, C.F. , P.IVA quale mandataria giusta P.IVA_4 P.IVA_5
2 procura rilasciata in data 14.09.2017 con atto a rogito notaio di Roma, rep. Persona_2
70622, racc. 24147 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Sechi con studio legale in Oristano via
Cagliari 242, (CF ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio. Il tutto C.F._3
in virtù di procura generale alle liti rilasciata in data 8 novembre 2012, rep.70249, racc. 20228, dott.
notaio in Verona allegata in atti; Persona_3
-parte intervenuta-
Oggetto: domanda di accertamento negativo del credito e ripetizione dell'indebito - contratti bancari
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: voglia l'ill.mo tribunale adito,
1) in via principale:
- accertare e dichiarare che per il c/c n. 5483745 per cui è causa, costantemente affidato, sono state pattuite condizioni economiche illegittime, quali rinvio agli usi su piazza, i tassi di interesse, la cap. trim. degli interessi, la cms, diritti di segreteria, giorni valuta, spese per operazioni in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute;
- accertare e dichiarare che per il c/c 30071264, costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non oggetto di espressa pattuizione contrattuale o, comunque, in subordine, dichiarare la nullità / illegittimità/mancata o doppia sottoscrizione delle clausole che prevedano gli interessi passivi con rinvio agli “usi su piazza”; gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari;
la c.m.s., la comm. per l'affidamento; la comm. mancanza fondi;
la comm. disponibilità fondi;
2) per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai nn. che precedono accertare e dichiarare –con azione di accertamento negativo- che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti e quindi accertare e dichiarare il saldo dei c/c nn. 5483745 e 30071264 all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili ovvero alla ripetizione delle somme indebitamente pagate dal correntista laddove i rapporti dovessero risultare estinti) epurati di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c se quello apparente sia negativo da considerarsi sempre contestato;
3) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario”.
3
Nell'interesse della parte convenuta:
Tutto ciò premesso, si conclude perché il Tribunale Ill.mo, "adversis reiectis", rigetti l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
a) In accoglimento della domanda riconvenzionale, accerti il saldo a credito della banca convenuta, per i motivi di cui all'espositiva, derivante dai rapporti di conto corrente di cui é causa, nella misura di €.276.820,34 come riconosciuta dalla società debitrice o nella misura veriore o inferiore accertata in corso di causa.
b) condanni la società attrice al pagamento in favore di della somma di €. 276.820,34 CP_1
o quella accertata in corso di causa, oltre interessi;
con la rifusione delle spese.
Nell'interesse della parte intervenuta (rese nelle note autorizzate del 07.04.2022)
Conclude affinché il Tribunale, respingendo l'avversa domanda, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla Banca, voglia condannare la società attrice al pagamento in favore della e per essa alla , delle somme risultanti dovute come da Controparte_4 Parte_2
domanda, per entrambi i rapporti di conto corrente, o in subordine come accertato dalla CTU contabile, operando le compensazioni di legge, con il favore delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio Parte_1 la , lamentando l'illegittima applicazione da parte dell'istituto di credito convenuto di CP_1 tassi d'interesse usurari, condizioni non contrattualizzate, commissioni e spese non dovute, clausole di capitalizzazione degli interessi e anatocismo, instando contestualmente per la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto.
A fondamento della domanda, l'odierna attrice ha esposto che:
- la era titolare presso la , agenzia di Nuoro, dei Parte_1 CP_1
seguenti rapporti di conto corrente: 1) il c/c ordinario n. 5483745 (ex 71556), aperto in data
22 luglio 1988, con un apparente saldo negativo al 31.12.2014 di – 125.718,19 euro;
2) il c/c anticipi n. 30071264, aperto il 12 ottobre 2006, con un apparente saldo al 31.7.2014 di E. –
154.968,61;
- sui detti rapporti di conto corrente, pur costantemente affidati, la banca ha annotato interessi, anche anatocistici, commissioni e spese in deroga a quanto previsto dalla legge e applicato tassi illegittimi perché usurari, come comprovato dai contratti e dagli e/c prodotti oltre che dalla perizia in atti;
4 - con riguardo al rapporto di c/c ordinario n. 5483745, l'art. 7 del contratto fa espresso riferimento agli usi su piazza, quale criterio ultimo previsto per la determinazione degli interessi applicabili al rapporto contrattuale;
clausola certamente nulla sia per carenza del requisito della forma scritta richiesto dall'art.1284, terzo comma c.c., sia per carenza del requisito della oggettiva determinabilità della prestazione ex art. 1346 c.c.,
- gli interessi ultralegali versati dalla società esponente alla Banca convenuta per tutta la durata dei rapporti non sono pertanto dovuti, con conseguente riconteggio del saldo contabile mediante l'applicazione di interessi passivi al tasso legale per tutta la durata dei rapporti di c/c corrente;
- l'art. 7, in totale spregio della disciplina normativa, prevedeva altresì la clausola di capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi, nulla per violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c.; nel documento contrattuale prodotto agli atti, si fa un generico rinvio alle
“norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”, senza che tali norme siano mai state consegnate o portate a conoscenza al correntista, con la conseguenza che, mancando la prova documentale circa detta pattuizione, l'anatocismo di fatto applicato dall'istituto convenuto è del tutto illegittimo, con conseguente diritto del correntista al ricalcolo del saldo del conto corrente, senza alcuna capitalizzazione;
- inoltre, l'art. 7 rinvia ai c.d. “usi su piazza” anche riguardo a “commissioni nonché spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto e ogni eventuale altra”; le commissioni applicate devono pertanto ritenersi non dovute, stante l'assenza di qualsivoglia documentazione integrativa del contratto contemplante le norme chiamate a regolamentare i conti correnti di corrispondenza, oltre che per contrasto con l'art. 1346 c.c., mancando la determinazione del criterio in base al quale la commissione è stata effettivamente calcolata.
- su entrambi i rapporti di conto corrente oggetto della presente domanda di accertamento, la convenuta ha illegittimamente applicato interessi usurari per complessivi euro CP_2
57.505,31.
- che, ai fini della verifica dell'usura, dovrà applicarsi la formula rispettosa dell'art. 644 cp ossia (interessi + oneri)*365000/ numeri debitori), l'unica che calcola il tasso effettivo in base a quanto effettivamente ricevuto come credito e quanto pagato per interessi e commissioni, essendo tutte le altre formule espedienti per frazionare il costo del credito e quindi per aggirare la norma penale che, di certo, non può essere derogata da norme di carattere regolamentare come le Istruzioni della Banca d'Italia, come la stessa ha ammesso.
- che nel caso di usura “sopravvenuta” gli interessi si dovranno ricondurre nei limiti del c.d.
“tasso soglia”, come stabilito dalla Cassazione (8353/2013);
5 - che, nel caso concreto, come risulta dalle perizie allegate (doc. 4 - 5), sebbene non siano state pattuite originariamente condizioni usurarie nella determinazione degli interessi passivi dovuti dal correntista, quanto al c/c 5483745, a partire dal terzo trimestre del 2001 e per il c/c n. 30071264 dall'ultimo trimestre del 2008, i tassi applicati dall'istituto risultano senza dubbio usurari, non solo aderendo ai criteri della Suprema Corte, ma anche secondo il metodo di calcolo della Banca d'Italia.
- che il c/c per cui è causa è stato interessato da costante apertura di credito come risulta dagli e/c che si producono, nei quali sono evidenziati tassi entro ed oltre l'affidamento concesso;
- che il correntista, anche se il conto è chiuso e se ha già ricevuto precedentemente copia dei contratti ed estratti conto, ha diritto -sostanziale- di ottenerne copia;
- che, oltre ad essere espressamente previsto dall'art. 119 tub, il diritto del correntista all'acquisizione della documentazione relativa al rapporto bancario trova fondamento nel principio di buona fede, che è clausola generale di interpretazione ed esecuzione del contratto e fonte di integrazione della regolamentazione negoziale;
- che il fatto che si tratti di documenti ultradecennali non è in concreto ostativo alla consegna poiché il limite di dieci anni previsto dall'art. 119 TUB mira semplicemente a esonerare la banca dalla conservazione dei documenti per un lasso di tempo più lungo dei dieci anni.
- che, nel caso concreto, l'attrice ha provveduto a richiedere alla banca copia della documentazione mancante, al fine di poter integralmente ricostruire i rapporti dare/avere nascenti dal conto corrente ordinario;
- che laddove la non proceda all'esibizione, il G.U. dovrà condannare la banca sia alla CP_2
consegna dei documenti, sia al pagamento dei danni ex art. 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa;
- che, per quanto sopra premesso, i saldi dei c/c per cui è causa dovranno essere ricalcolati, così come indicato, trimestre per trimestre, nelle perizie allegate;
Tanto premesso, l'odierna attrice ha chiesto accertarsi gli effettivi rapporti di dare e avere tra le parti, con richiesta di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.
*
Con comparsa depositata il 23.09.2015, si è costituita in giudizio la , che ha contestato CP_1 il contenuto delle avverse domande, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'azione proposta.
Nello specifico, la banca convenuta ha eccepito:
• in via preliminare, il riconoscimento del debito da parte della società attrice consistente nell'aver promosso una procedura di concordato preventivo nani il Tribunale di Nuoro,
6 accolto ed omologato in data 09/06/2015, indicando nella proposta anche i debiti esistenti nei confronti dell'Istituto di credito. A detta della convenuta, l'inserimento del debito nella domanda di concordato preventivo configurerebbe un atto confessorio e, segnatamente, un riconoscimento di debito ex art. 1988 del c.c., che assolverebbe la convenuta da qualsiasi onere probatorio;
• il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attrice, che era onerata di depositare tutta la documentazione relativa al rapporto contrattuale, oltre a specificare e documentare l'applicazione di tassi usurari attraverso la produzione dei decreti ministeriali attestanti il c.d. tasso soglia;
• la genericità delle contestazioni in ordine alla illegittimità delle clausole applicate, tale da escludere l'ammissibilità di una C.T.U. tecnico contabile che si rileverebbe meramente esplorativa;
• la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per gli anni anteriori al 2008;
• la decadenza dell'attrice dal diritto di sollevare contestazioni in ordine ai tassi e alle condizioni contrattuali applicate dall'istituto di credito, stante la mancata contestazione degli estratti conto periodicamente inviati dalla nei termini di 60 giorni previsti dalla legge;
CP_2
• l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse applicati ai rapporti di conto corrente bancario n. 5483745 e 30071264, in quanto sia i tassi corrispettivi che i tassi di mora pattuiti risultavano inferiori ai tassi soglia usura rilevati dalla Banca d'Italia al momento della conclusione del contratto;
Ai fini della verifica dell'usura non si può peraltro applicare una metodologia di calcolo differente da quella data dalle istruzioni della banca di Italia per la determinazione del TEG. Per i rapporti sorti prima del 2010, le Commissioni di Per_4
vanno, pertanto, escluse dal computo del tasso da raffrontare alla soglia (in tal senso
[...]
anche C.d.A. di Milano 2014);
• l'infondatezza della contestazione in ordine alla illegittimità delle commissioni di massimo scoperto prevista nel contratto di conto corrente, la quale deve considerarsi sufficientemente determinata dal momento che essa indica la misura del tasso, la periodicità di conteggio (che essendo riferita ad ogni liquidazione del conto deve intendersi trimestrale), la base di calcolo;
• la legittimità della capitalizzazione degli interessi applicata dalla banca, posto che prevedeva la medesima periodicità trimestrale nel conteggio degli interessi debitori e creditori;
Sulla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo antecedente l'entrata in vigore della delibera CICR del 2000 si concorda con quell'orientamento che ritiene legittimo il richiamo agli usi in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi. Non può,
7 infatti, condividersi l'orientamento della Cassazione introdotto con la sentenza 2374/99 e culminante nella sentenza delle SSUU 21095/04;
La in via riconvenzionale, ha affermato di essere creditrice nei confronti della società Controparte_1 attrice della somma di €. 125.918,19, sul conto corrente n. 5483745, e della somma di €. 150.902,15 derivante dallo scoperto di conto corrente n. 30071264.
Ha pertanto insistito per il rigetto delle avverse istanze e l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta.
*
Alla prima udienza, le parti hanno contestato le avverse domande, eccezioni, produzioni e conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi e il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
Con ordinanza del 27.07.2018, in accoglimento delle istanze istruttorie di parte attrice, il giudice ha disposto l'esibizione della documentazione inerente alle operazioni bancarie relativa al decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione e una CTU tecnico-contabile volta ad accertare il rispetto della normativa bancaria, conferendo il relativo incarico alla dott.ssa Persona_5
Il primo elaborato peritale è stato depositato in data 18.07.2019.
Dopo numerosi rinvii disposti al fine di reperire i fascicoli di parte, con ordinanza del 22.04.2022, ritenuto il primo elaborato non esaustivo, in ragione del mancato esame da parte del perito di tutta la documentazione prodotta dalle parti, il giudice istruttore ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali formulando i seguenti quesiti:
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Con atto di costituzione e intervento in surroga ex art. 111 c.p.c., depositato in data 23.01.2018, si è costituita in giudizio e, per essa, la mandataria in qualità di Controparte_4 CP_5
cessionaria della facendo proprie tutte le precedenti istanze, eccezioni, Controparte_6
deduzioni e conclusioni proposte dalla cedente.
A fondamento delle proprie istanze, l'intervenuta ha esposto:
- di essere divenuta titolare, con efficacia decorrente dal 14 luglio 2017, di un portafoglio di crediti pecuniari classificati in “sofferenza”, alcuni dei quali beneficiano di garanzie reali derivanti da contratti di finanziamento, trasferiti alla società da e Arena One Srl, fra i quali è CP_1
compreso il credito per cui si procede, come da avviso pubblicato nella G.U. serie II dell'8 agosto
2017 n. 39;
- di aver conferito alla l'incarico di svolgere l'attività di amministrazione, gestione, CP_5
incasso ed eventuale recupero dei crediti, di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili ed opportuni allo svolgimento dell'attività di
8 amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti, con procura in data 20 luglio
2017 Rep. 60852, racc. 11359, notaio dott.ssa , in Milano;
Persona_6
- che, per effetto della suddetta cessione, era divenuta la nuova titolare del credito.
Ciò premesso, ha concluso come in epigrafe, facendo proprie tutte le difese svolte dalla cedente nel corso del giudizio.
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All'udienza del 30.01.2024, fissata per l'esame della c.t.u., ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni. Alla successiva udienza, la causa è stata tenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e successivamente rinviata alla data del 19.12.2024 per la discussione e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento ex art. 111, 3° comma, c.p.c. esperito dalla società che, in qualità di cessionaria del credito azionato, è Controparte_4
certamente titolare di un interesse in causa tale da legittimare la sua partecipazione in giudizio.
È in atti la prova dell'intervenuta cessione del credito, conclusa con in data Controparte_1
14.07.2017, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge
130/1999, come risulta dall'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 39 dell'08.08.2017, contenente l'avviso di pubblicazione della cessione in blocco dei crediti derivanti da «contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate», tra i quali è ricompreso il credito per cui è causa;
inoltre, la società cedente, regolarmente costituita in giudizio, non ha contestato la suddetta cessione né si è opposta alla partecipazione in causa della cessionaria, con la conseguenza che l'intervento è certamente ammissibile e la cessionaria deve ritenersi legittimata ad agire nel presente giudizio.
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L'odierno giudizio trae origine dalla domanda di accertamento negativo del credito e conseguente richiesta di ripetizione dell'indebito, formulata dalla nei confronti Parte_3
della sull'assunto che l'Istituto di credito, nel corso di tutto il rapporto di conto CP_1 CP_1
corrente bancario, protrattosi tra il 1988 e il 2014, avrebbe applicato condizioni contrattuali illegittime e addebitato somme e spese non dovute.
A fronte delle domande formulate dalla società attrice, l'istituto di credito ha, da un lato, contestato gli avversi assunti e, dall'altro, formulato domanda riconvenzionale finalizzata all'accertamento del proprio credito.
9 In ordine alla domanda di accertamento negativo, l'istituto di credito ha eccepito, tra le altre cose, la decadenza della società correntista dal diritto di contestare le risultanze degli estratti conto regolarmente inviati, stante la loro mancata impugnazione nei termini di legge.
Preliminarmente, si pone pertanto l'esigenza di esaminare l'eccezione di decadenza sollevata dalla
Banca convenuta, che deve incontrare il rigetto per le ragioni di seguito esposte.
Invero, l'art. 1832 c.c. stabilisce che: “L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze”.
L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata”.
Nella specifica materia bancaria, l'art. 119 TUB, rubricato comunicazioni alla clientela, stabilisce che: “per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento”.
Tuttavia, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza quello per cui «ai sensi dell'art.
1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. Ne consegue che la contestazione relativa alla titolarità di un determinato strumento finanziario regolato in conto corrente non è preclusa dalla decadenza ex art. 1832 c.c., riguardando non già la verità delle operazioni annotate ma la sostanza del rapporto contabilizzato» (Cass. n.
11626 del 2011 Rv. 618130 – 01 Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30000 del 20/11/2018 (Rv. 651869 - 01).
Sulla scorta del principio sopra enunciato, appare evidente che la mancata impugnazione nel termine di decadenza stabilito dalla legge, non impedisce certamente alla società attrice di contestare, come avvenuto nella fattispecie esaminata, l'eventuale nullità delle clausole e delle condizioni contrattuali previste in contratto e/o applicate al rapporto.
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10 Nel merito, l'attrice lamenta l'illegittima applicazione da parte dell'istituto di credito di clausole e condizioni illegittime nel corso di tutto il rapporto di conto corrente intercorso con la banca, oltre che l'usurarietà dei tassi di interesse applicati.
Al fine di verificare l'eventuale violazione della normativa bancaria da parte dell'istituto di credito, il giudice istruttore, stante la natura tecnica delle eccezioni sollevate, ha disposto una c.t.u. incaricando il perito, dott.ssa , di verificare la fondatezza dei rilievi sollevati dal Persona_5
correntista.
Avendo parte attrice proposto una domanda di accertamento negativo del credito, appare opportuno evidenziare che «l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto 'fatti negativi', in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo »(Cassazione civile sez.
I, 07/05/2015, n.9201); Fattispecie relativa all'azione avviata da alcuni correntisti nei confronti di una banca, con la quale si contestava il saldo negativo del conto corrente sotto il profilo, tra l'altro, dell'anatocismo e dell'usurarietà dei tassi di interesse applicati).
Parimenti, costituisce principio di diritto consolidato quello per cui, nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo, l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario o anche mediante presunzioni.
Questo principio generale vale sia nel caso in cui si assume che l'intero pagamento è indebito, sia in caso di indebito parziale, per cui si agisce in ripetizione solo per l'eccedenza.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, grava sul correntista, che chieda l'accertamento negativo del credito e agisca per la ripetizione dell'indebito, l'onere di provare l'avvenuto pagamento e la mancanza di causa debendi.
Nel presente giudizio, tuttavia, la ripartizione degli oneri probatori tra le parti, risente dell'ulteriore circostanza che, oltre alla domanda attorea, è stata proposta anche una domanda riconvenzionale da parte dell'istituto di credito, volta all'accertamento del saldo a debito, con conseguente onere della prova a carico della banca dell'esistenza e fondatezza del proprio credito.
Infatti, se è vero che nelle cause in cui si agisce per la ripetizione dell' indebito, incombe sull'attore l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, tuttavia, è altrettanto vero che, nel caso in cui la banca non si limiti a contrastare la domanda di accertamento negativo, ma svolga domanda riconvenzionale per rivendicare la
11 fondatezza di quelle voci economiche (oggetto di accertamento negativo), si determina una ripartizione dell'onere probatorio a carico di ciascuna delle parti per le rispettive pretese.
Ciò in conformità al principio secondo cui: «Qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario, nonché di ripetizione dell'indebito relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto e l'istituto di credito non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (Cass. civ.
Sez. I, 29/10/2020, n. 23852).
È pacifico, pertanto, che nei giudizi in cui banca e correntista agiscono entrambe per il riconoscimento dei rispettivi crediti vantati, ciascuna di esse è onerata di dare prova delle operazioni che concorrono alla formazione del saldo, rinvenibili negli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione.
Tanto premesso, con riguardo alle modalità di assolvimento di detto onere probatorio, è bene precisare che, nell'ipotesi in cui la documentazione prodotta risulti incompleta, sarà compito del giudice, eventualmente con l'ausilio di un tecnico, valutare se tale carenza documentale sia tale da rendere incerta e/o inattendibile la ricostruzione del rapporto di dare/avere tra le parti ovvero se sia comunque possibile procedere ad una ricostruzione fedele dell'andamento del rapporto.
Infatti, sebbene l'estratto conto non costituisca l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni bancarie, tuttavia quando manchino o siano incompleti gli estratti conto analitici, i risultati ottenuti rischiano di essere approssimativi.
Ciò in quanto, il rapporto di conto corrente bancario è un rapporto unitario nell'ambito del quale le parti eseguono costantemente operazioni di accredito e addebito e sul quale opera, ad intervalli temporali, il meccanismo della compensazione tra poste attive e passive, con la conseguenza che una ricostruzione, il più attendibile possibile del rapporto, necessita di una sequenza integrale di estratti conto.
In ordine a tale profilo, la giurisprudenza di legittimità si è tuttavia orientata nel senso di ritenere possibile una ricostruzione anche parziale del rapporto, purché idonea a fornire risultati attendibili, partendo, nell'ipotesi in cui vi siano più intervalli di tempo non documentati, dal saldo iniziale del primo periodo documentato.
Si richiama sul punto l'orientamento consolidato della Cassazione, che si condivide e dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui :«qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice - valutate le condizioni delle
12 parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti) - può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile
e acquisito agli atti» (Cass. civ. Ordinanza n. 31187 del 03/12/2018).
In siffatte ipotesi, anche in presenza di carenze documentali, la giurisprudenza maggioritaria ritiene infatti che la domanda non possa essere totalmente disattesa, essendo precluso al giudice di addivenire a un rigetto, laddove sussista la prova del credito per un periodo sufficientemente determinato e i risultati risultino attendibili.
Ebbene, tanto premesso in ordine all'onere probatorio incombente sulle parti, nel caso di specie detto onere non appare integralmente soddisfatto, in quanto non risulta prodotta in atti tutta la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto sin dalle origini.
Come evidenziato dal c.t.u. con la nota del 23.09.2023, le carenze presenti nella documentazione prodotta consentono la ricostruzione del rapporto solo con riferimento ad un determinato arco temporale, non risultando possibile addivenire a risultati verosimili con riguardo al periodo precedente.
Nello specifico, la consulente riferisce che: “il fascicolo cartaceo, nel frattempo reperito, non riporta comunque l'intero periodo di cui si fa menzione nel quesito ovvero per il conto corrente n. 5483745
(derivato dal c/c n. 71556) vengono riportati solo alcuni mesi di ciascun anno, nello specifico per la maggior parte degli anni mancano gli 8/12 della documentazione e per i restanti anni si rilevano solo gli estratti conto scalari che sono esclusivamente il frutto dei conteggi eseguiti dalla Banca”, più precisamente: “per gli anni 1989 – 1990 – 1991 – 1992 – 1993 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998
1989 mancano tutti i movimenti dei mesi di gennaio – febbraio – aprile – maggio – luglio – agosto- ottobre e novembre, sono riportati solo i movimenti dei mesi in cui viene rilasciato l'estratto conto scalare vale a dire i mesi di marzo – giugno – settembre e dicembre di ciascun anno;
◦per l'anno 1994 mancano i movimenti dei mesi di gennaio – febbraio - aprile – maggio – giugno – luglio – agosto- settembre - ottobre e novembre, sono riportati solo i movimenti dei mesi di marzo e dicembre e risultano gli estratti conto scalari dei quattro trimestri;
per l'anno 1999 esistono solo i movimenti dal 25/03/1999 al 31/03/1999, risultano gli estratti conto scalari dei quattro trimestri;
per
l'anno 2000 esistono solo i movimenti dal 28/03/2000 al 31/03/2000 e dal 26/06/2000 al 30/06/2000, risultano gli estratti conto scalari dei quattro trimestri;
per gli anni 2001 – 2002 – 2003 – 2004 non esiste alcun movimento contabile risultano solo ed esclusivamente gli estratti conto scalari dei quattro trimestri”.
13 La documentazione prodotta, con riguardo al periodo 1988 - 2004 non consente pertanto la ricostruzione, in termini certi e attendibili, del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Prosegue il c.t.u. evidenziando che: nonostante nel quesito al punto F) ESAME DELLA
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA alla lettera C) si dica che “Nel caso in cui la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi effettuando i conteggi partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo cosi calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l'operazione per ciascun dei successivi periodi documentati”, trattandosi di periodi intermedi rilevanti e costanti anche eseguendo tutti i conteggi così come sopra indicati le risposte per ogni punto del quesito posto sarebbero inattendibili, nello specifico..
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra emerse, appare evidente che l'accertamento debba essere limitato ai soli intervalli di tempo (2005- 2014) per i quali è presente la documentazione necessaria a raggiungere un risultato attendibile.
Con riguardo al periodo precedente, viceversa, la documentazione prodotta risulta del tutto carente, né appare possibile sopperirvi attraverso l'utilizzo degli estratti conto scalari, in quanto la possibilità di ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, come ad esempio l'estratto conto scalare, è percorribile solo allorché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo, circostanza che, nel caso in esame, è stata esclusa dalla consulente, la quale ha concluso per l'assoluta inattendibilità dei conteggi eseguiti con riguardo al periodo 1988 - 2004.
Tuttavia, poiché non è preclusa al giudice, come affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata, la possibilità di operare la ricostruzione del dare – avere tra le parti, utilizzando come punto di partenza il primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (Cass. civ. n. 33360 del 2022; Cass. civ. n.
30822 del 2018) si ritiene condivisibile la conclusione assunta dal c.t.u. secondo cui, nel caso di specie, il dato più veritiero in merito al rapporto dare/avere tra le parti è quello che prende in considerazione l'arco temporale dal 01/01/2005 al 15/07/2014, in quanto la documentazione risulta, in tale periodo, completa ed esaustiva.
Tanto premesso, nell'intervallo temporale esaminato (2005 – 2014), risulta accertata l'esistenza di un saldo a debito del correntista che, alla luce delle risultanze peritali, deve ritenersi sufficientemente attendibile, con la conseguenza che l'attrice dovrà essere condannato al pagamento del relativo importo.
14 Il CTU, all'esito dei conteggi richiesti, ha rideterminato il saldo finale del conto dalla data di chiusura nei seguenti termini:
- per il conto corrente n. 5483745, un saldo a debito per la Società pari ad euro 98.106,67, quindi una differenza a suo credito rispetto al saldo evidenziato dalla di euro 27.611,52; CP_2
- per il conto corrente n. 30071264, un saldo a debito per la Società pari ad euro 146.710,55 quindi una differenza a suo credito rispetto al saldo evidenziato dalla di euro 4.191,6. CP_2
Sulla scorta di tutto quanto sopra esposto, si ritiene di accogliere gli esiti della consulenza espletata e i conteggi effettuati, che si condividono integralmente e dai quali non vi è ragione di discostarsi.
Con riferimento al valore probatorio della consulenza tecnica d'ufficio che risulta, oltre che chiara e precisa, adeguatamente motivata, è bene ricordare che costituisce principio consolidato quello secondo cui: “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate”
(Cassazione civile Sez. II Sentenza n. 21504 del 31/08/2018).
La domanda principale può, pertanto, trovare accoglimento solo in minima parte, mentre la domanda riconvenzionale deve ritenersi fondata seppure con riguardo alla minor somma sopra accertata.
La sarà tenuta al pagamento dell'importo di euro 98.106,67, con riguardo Parte_3
al rapporto di conto corrente n. 5483745 e di euro 146.710,55, con riguardo al conto corrente n.
30071264, per un importo complessivo di euro 244.817,22.
Alcun rilievo può essere attribuito, in questa sede, all'accordo conciliativo raggiunto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 47/2017 RG 1409/2017, portante RG n. 539/2017, tra la Fin
Securitisation 2 e i fideiussori della società attrice, stante il mancato pagamento dell'importo di euro
94.000,00 oggetto della proposta conciliativa, non potendo ritenersi il credito neppure parzialmente estinto.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste, avuto riguardo agli esiti della consulenza espletata e alle carenze documentali riscontrate, imputabili a entrambe le parti, per i 2/3 a carico della società attrice e per un terzo compensate tra le parti.
La liquidazione deve essere effettuata, in ragione del valore della domanda e dell'attività difensiva svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al D.M. n. 55 del 10.3.2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, per i giudizi di cognizione di valore compreso tra €
52.000,00 e € 260.000.
15 Le spese della c.t.u. devono essere ripartite, per le medesime ragioni, per 2/3 a carico della e per 1/3 a carico della società cessionaria. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione opposta, così provvede:
- accerta e, per l'effetto, dichiara tenuta la al pagamento nei Parte_1
confronti della cessionaria e per essa alla , della somma Controparte_4 Parte_2
di euro 244.817,22, derivante dal saldo dei conti correnti n. 5483745 e n. 30071264 stipulati tra la e la Parte_1 Controparte_1
- condanna la alla rifusione di 2/3 delle spese legali in favore Parte_1
della , che liquida in euro 9.402,00, per compensi professionali, oltre Controparte_4
spese esenti, spese generali, IVA, CPA, con compensazione del terzo residuo.
- pone le spese di ctu per 2/3 a carico della società attrice e per 1/3 a carico della convenuta.
Così deciso in Nuoro, 30.01.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
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