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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 4721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4721 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto Peluso,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.16729 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Napoli n. 15903/2023, depositata in cancelleria in data
28.03.2023 e vertente
T R A
( ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Poggio dei Mari
n.46 presso lo studio dell'avv. PUGLIESE FABIO
( ) dal quale è rappresentata e difesa in C.F._1
virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
E
, in persona del Prefetto p.t., Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE -
E
( ), elettivamente Controparte_2 C.F._2
domiciliato in NAPOLI alla PIAZZA VANVITELLI 15 presso lo studio dell'avv. PISANI ANGELO ( ) e dell'avv. C.F._3
ANDREA CARRINO che lo rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado
- APPELLATO -
NONCHE'
( ), in persona del Sindaco Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in
Napoli Piazza Municipio presso lo studio dell'avv. Carlo
Rosella (C.F. giusta procura ad litem C.F._4
depositata in atti in via telematica
- APPELLATO -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 3
n. 15903/2023 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 28.03.2023 per chiederne la parziale riforma.
La sentenza in questione ha definito il giudizio promosso da avverso l'intimazione di pagamento n. 071 Controparte_2
2019 9046578231000 notificatagli ad istanza dell'
[...]
in data 4.10.2019 riguardante le Parte_1
cartelle esattoriali n. 07120160058982165000 (ruolo n.
2016/737, 2016/7373 e n. 2016/6770), n. 07120160120552516000
(ruolo n. 2016/13241, 2016/13242, 2016/13395, 2016/13400 e
2016/13574), n. 07120170082159263000 (ruolo n. 2017/9814), n.
07120180009440425000 (ruolo n. 2018/242), n.
07120180022760954000 (ruolo n. 2018/2914, 2018/3323 e
2018/3326) emessa a carico dello stesso per sanzioni amministrative elevate in seguito a violazioni al C.D.S. dal e dalla Nello Controparte_3 Controparte_1
specifico, il giudice di pace di Napoli, nella contumacia degli enti impositori, ha ritenuto parzialmente ammissibile la domanda in relazione alla cartella n. 071 2016
0120552516000 (ruolo n. 2016/13241, 2016/13242, 2016/13395,
2016/13400 e 2016/13574) e l'ha accolta accertando il corso della prescrizione in assenza di prova contraria, disponendo l'annullamento della cartella in oggetto e la compensazione delle spese di lite. 4
Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante la pronuncia ha errato nell'escludere la prova della notifica della cartella n. 071 2016 0120552516000. Sosteneva che a fronte della produzione delle relate di notifica della cartella impugnata avvenuta in data 24.03.2017 nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. e di una successiva intimazione in data 4.10.2019 andava rigettata l'eccezione di omessa notifica e, parimenti quella di prescrizione perché
interrotta dalle notifiche stesse. Su tali rilievi ha richiesto l'accertamento della validità della cartella e della mancata estinzione della pretesa creditoria ivi incorporata, con vittoria di spese del doppio grado da distrarsi al procuratore antistatario.
Si costituiva resistendo al gravame di cui Controparte_2
ha assunto, in via preliminare, l'inammissibilità ex art 342
c.p.c. ed eccependo l'infondatezza dei motivi di gravame.
Altresì si costituiva ritualmente in giudizio l'appellato il quale si associava all'appello e ne Controparte_3
chiedeva l'accoglimento.
La sebbene regolarmente citata, non si Controparte_1
è costituita e ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 10.4.2025 la causa è stata posta in decisione con la rinuncia dei termini di legge. 5
L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che seguono.
Nel giudizio di primo grado il giudice di pace rigettava la domanda evidenziando che non era stata depositata documentazione relativa alla regolare notifica della cartella di pagamento n. 071 2016 0120552516000, affermando: “nulla è
invece in atti relativamente alla notifica della cartella esattoriale n° 07120160120552516000, impugnata con riferimento al ruolo 2016/13241 – 2016/13242 – 2016/13395 –
2016/13400 – 2016/13574 ...”.
L'appellante, diversamente, sostiene di aver tempestivamente assolto sin dal primo grado all'onere della prova della regolare notifica della cartella.
Va rilevato che parte appellante ha effettivamente prodotto nel presente giudizio copia informatica della produzione contenuta nel fascicolo di parte del primo grado. Tuttavia,
la stessa risulta priva dell'indice foliario degli atti depositati e non riporta alcun timbro di depositato presso la cancelleria.
Infatti, ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la 6
costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempre che, la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente,
il deposito della documentazione.
Difetta pertanto la prova che la documentazione fondante il motivo di appello sia stata depositata dall' durante il CP_4
giudizio di primo grado e di conseguenza non si ritiene possibile utilizzarla in forza del disposto dell'art. 345,
co. 3 c.p.c. La regola - di ordine pubblico processuale -
sancita dalla norma in parola prevede che è radicalmente inammissibile la produzione di nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. (Cass. Sezione
3 Civile, Ord. del 19 maggio 2022 n. 16235). Nella specie,
non è dimostrata l'impossibilità di produzione dei documenti per causa non imputabile e va dato seguito all'insegnamento 7
della giurisprudenza di legittimità secondo cui:
“l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al
giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare
la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia
stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta
nel giudizio di primo grado” (Cass. S.U. n.3033 del 2013).
In conclusione, per le ragioni esposte la decisione del giudice di pace risulta immune dai prospettati vizi.
Le spese di lite, in virtù della decisione di carattere processuale, si compensano per l'intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando,
così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) compensa le spese.
Napoli, 10 maggio 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso