TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/11/2025, n. 4909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4909 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA AR, nella causa iscritta al N. 7284/2025 R.G..L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. SCALIA Parte_1
NC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA
QUINTINO SELLA 76 PALERMO
- ricorrente -
c o n t r o in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. MORREALE AGNELLO GABRIELE, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Palermo Via Laurana 59
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che la ricorrente deve restituire all' gli indebiti pagamenti Parte_1 CP_1
ricevuti in relazione al reddito di cittadinanza prot. – 2020- CP_2
2607022, corrispostile nel periodo da luglio 2020 a novembre 2020, come da comunicazione di indebito datata 17.01.2025 per l'importo di € CP_1
3.185,90, dichiara tuttavia che l'obbligazione non è e non sarà esigibile in difetto di determinazione da parte dell'Istituto di una congrua rateazione, in relazione alle condizioni economiche della ricorrente.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/05/2025 parte ricorrente chiedeva dichiarare l'insussistenza o comunque l'irripetibilità dell'indebito contestatole con nota datata 17.01.2025 in relazione al suo reddito di cittadinanza, corrisposto nel periodo da luglio a novembre 2020, pari a €
3.185,90, atteso che ella era residente a [...]sin dal 2018 e in ogni caso aveva percepito la prestazione in buona fede, senza rendere alcuna falsa dichiarazione e ricevendo la richiesta di restituzione solo dopo quasi 5 anni dalla percezione della prestazione assistenziale, all'evidenza nelle more integralmente consumata.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_1
contestando la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, eccependo che non aveva esso operato l'accertamento dell'insussistenza del requisito della residenza, bensì il Comune di Palermo, e che la prestazione era stata correttamente revocata perché non era dovuta, in relazione al periodo di residenza della ricorrente.
La causa, senza istruzione, viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
Nel caso di specie, dagli atti non emerge che la ricorrente avesse effettuato una falsa dichiarazione in relazione al proprio periodo di residenza in Italia, sicché la prestazione non poteva essere revocata sin dall'origine per detta ragione, con effetti sanzionatori. Tuttavia, la prestazione non era dovuta, atteso che la ricorrente pacificamente risiedeva in Italia da meno di due anni, al momento della domanda di RdC.
La ricorrente è, quindi, obbligata alla restituzione di quanto indebitamente percepito, atteso che la prestazione in questione non è una prestazione assistenziale né una prestazione previdenziale pensionistica, bensì una misura di contrasto alla povertà di contenuto non solo assistenziale, come ritenuto anche dalla Consulta con la sentenza n. 19/2022, con cui la Corte dichiarava che il requisito della residenza in Italia andava tuttavia ridotto da dieci a cinque anni.
Tuttavia – secondo quanto ritenuto dalla Consulta con sentenza n.
8/2023 – il meccanismo previsto per le prestazioni pensionistiche e assistenziali, dell'irripetibilità salvo il dolo dell'interessato, dovendo invece trovare applicazione l'art. 2033 c.c., temperato dalle concrete esigenze di affidamento dell'accipiens.
La Consulta ha pronunciato in tal senso, fra l'altro, anche sulla questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza del 21 gennaio 2022, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2022, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, che, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 del codice civile, proprio «nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico (indennità di disoccupazione, nel caso di specie) laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato [un] legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita».
La Corte di Cassazione, del resto, aveva sempre ribadito il principio, dell'inapplicabilità della normativa di cui all'art. 52 L. n. 88/1989 alle prestazioni previdenziali non pensionistiche, quale l'indennità di disoccupazione, affermando che “Il trattamento di mobilità è di certo trattamento previdenziale ma non pensionistico, con connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale volta al sostegno economico di chi si trova in stato di bisogno (v., fra le altre, Cass.
n. 3824 del 2011; Cass. n. 27674 del 2011 e i precedenti ivi citati) e tanto basterebbe per escludere la fattispecie all'esame della Corte dall'alveo di applicabilità del citato articolo
52 della legge n. 88 del 1989, volto a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico.
10. Peraltro, alla possibilità di adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989 osta la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011).
11. Corroborano ulteriormente la non praticabilità di un'interpretazione analogica sia la necessità di evitare antinomie nel sistema sia la coerenza sistematica, non potendo trascurarsi la consolidata giurisprudenza che ha affermato l'inapplicabilità, per via analogica, del citato articolo 52 della legge n. 88 del 1989 alle prestazioni assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018) e l'applicabilità della disciplina generale dell'art. 2033 cod.civ. proprio in forza della specialità dei principi vigenti nel distinto sottosistema della previdenza sociale (v, per tutte, Cass. n. 21510 del 2018).
12. Non si rinvengono, pertanto, argomenti pregnanti per rimettere in discussione il perimetro di applicabilità delle disposizioni speciali sull'indebito pensionistico.
13. Inoltre, la pretesa dell' di integrale ripetizione integrale delle somme indebitamente pagate, potrebbe, al più, incontrare solo i limiti fissati dall'art. 2033 cod.civ., nel caso di buona fede dell'accipiens, con decorrenza degli interessi dal giorno della domanda di ripetizione, e non da quello del pagamento (v., fra le altre, Cass. n. 3824 del
2011 cit., in tema di indebita percezione dell'indennità di mobilità).” (Cass., S.L., sentenza n. 31373/2019).
La Consulta, nella sentenza citata, ha tuttavia ritenuto che la buona fede dell'accipiens determini la necessità di modalità agevolate di recupero dell'indebito, anche in relazione alle condizioni economiche dell'interessato: “… In definitiva, si deve ritenere che la consonanza fra gli elementi evidenziati dalla giurisprudenza della Corte EDU e la tipologia di criteri cui può dare rilevanza la buona fede oggettiva a fondamento di un affidamento legittimo, ove riferito al contesto della spettanza di una prestazione indebita, confermi che l'interesse protetto dalla CEDU, come ricostruito dalla Corte EDU, può trovare riconoscimento, nel nostro ordinamento, dentro la cornice generale della buona fede oggettiva.
12.2.– Così individuati i presupposti costitutivi di un affidamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita, si tratta ora di chiarire quale apparato rimediale appronti l'ordinamento nazionale a suadifesa e se sia idoneo a evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma,
Cost.
12.2.1.– Un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale
– come già anticipato (punto 12) – impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore. Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo. Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico- patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva (ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre 2020, n. 7889; parere 31 dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993, n. 11). Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la considerazione delle condizioni personali del debitore hanno poi indotto gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal modo, attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione pecuniaria, non vede operare – per comune insegnamento – la causa estintiva costituita dall'impossibilità della prestazione. In particolare, l'inesigibilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto. Le conseguenze dell'inesigibilità possono essere, dunque, varie. Particolari situazioni personali del debitore possono immediatamente palesare un impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita dello stesso, sì da giustificare una inesigibilità temporanea. Più in particolare, il bilanciamento degli interessi implicati potrebbe far risultare giustificata la temporanea inesigibilità della prestazione, con la conseguenza che il ritardo nell'adempimento non potrebbe legittimare una pretesa risarcitoria da parte del creditore. Talora poi le condizioni personali del debitore, ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento parziale, che solo in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto.
In tale prospettiva è doveroso richiamare alcune pronunce del Consiglio di Stato, le quali richiedono espressamente «di evitare […] che le modalità di ripetizione siano tali da compromettere le esigenze primarie dell'esistenza» (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 30 gennaio 1990, n. 57; danno applicazione a quanto sopra richiamato sezione sesta, sentenze 27 ottobre 2014, n. 5315; 12 dicembre 2002, n. 6787 e 28 maggio
2001, n. 2899). In definitiva, la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale. La circostanza per cui l'inesigibilità non determina l'estinzione dell'obbligazione non deve, d'altro canto, indurre a ritenere che il rimedio non consenta di superare il vaglio della non sproporzione dell'interferenza, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza della Corte EDU.
Infatti, le richiamate sentenze di quest'ultima ravvisano violazioni dell'art. 1 Prot. addiz.
CEDU in presenza di pretese restitutorie che disattendono una doverosa considerazione dell'affidamento legittimo dell'obbligato e delle sue condizioni economiche, patrimoniali e personali, ma non per questo impongono di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione.
12.2.2.– Da ultimo, allontana definitivamente il dubbio fatto proprio dai giudici rimettenti che l'apparato rimediale nazionale sia inidoneo a impedire il carattere sproporzionato dell'interferenza nell'affidamento legittimo, la constatazione che, nell'ordinamento italiano, una volta individuati i tratti di tale affidamento, è dato riconoscere, nell'ipotesi di una sua lesione, una possibile tutela risarcitoria proprio dentro le coordinate della responsabilità precontrattuale, sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti applicativi del medesimo illecito. Questa ulteriore prospettiva rimediale supera, dunque, un'altra delle ragioni che vengono addotte per contestare la sproporzione dell'interferenza dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale – nelle già citate sentenze , paragrafo 71, e paragrafo 86; come pure nella sentenza 20 Per_1 Per_2
maggio 2010,
contro
Croazia, paragrafo 77 – lamenta, per l'appunto, la mancata Per_3
previsione di una responsabilità in capo allo Stato o all'ente pubblico, cui si deve la commissione dell'errore nell'erogazione della prestazione. 13.– Alla luce del descritto quadro di rimedi offerto dall'ordinamento nazionale, la norma che costituisce la fonte generale dell'indebito oggettivo, vale a dire l'art. 2033 cod. civ., non presenta i prospettati profili di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., rispetto al parametro interposto di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU.”.
Applicando la normativa citata e i suesposti condivisibili principi al caso di specie, attesa la buona fede della ricorrente, che solo dopo circa cinque anni dalla domanda e dalla percezione delle somme ha ricevuto comunicazione della loro natura indebita, e il suo stato di bisogno, desumibile anche dalla sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
l'obbligo di restituzione delle somme va dichiarato inesigibile fino a che non ne venga fatta dall'Istituto una congrua rateazione, in relazione alle precarie condizioni economiche della ricorrente.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite possono essere compensate fra le parti, in relazione a quanto disposto e alla particolarità della questione.
Le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, vanno poste a carico dell'Erario dello Stato.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 14/11/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025.
LA GIUDICE
LA AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA AR, nella causa iscritta al N. 7284/2025 R.G..L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. SCALIA Parte_1
NC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA
QUINTINO SELLA 76 PALERMO
- ricorrente -
c o n t r o in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. MORREALE AGNELLO GABRIELE, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Palermo Via Laurana 59
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che la ricorrente deve restituire all' gli indebiti pagamenti Parte_1 CP_1
ricevuti in relazione al reddito di cittadinanza prot. – 2020- CP_2
2607022, corrispostile nel periodo da luglio 2020 a novembre 2020, come da comunicazione di indebito datata 17.01.2025 per l'importo di € CP_1
3.185,90, dichiara tuttavia che l'obbligazione non è e non sarà esigibile in difetto di determinazione da parte dell'Istituto di una congrua rateazione, in relazione alle condizioni economiche della ricorrente.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/05/2025 parte ricorrente chiedeva dichiarare l'insussistenza o comunque l'irripetibilità dell'indebito contestatole con nota datata 17.01.2025 in relazione al suo reddito di cittadinanza, corrisposto nel periodo da luglio a novembre 2020, pari a €
3.185,90, atteso che ella era residente a [...]sin dal 2018 e in ogni caso aveva percepito la prestazione in buona fede, senza rendere alcuna falsa dichiarazione e ricevendo la richiesta di restituzione solo dopo quasi 5 anni dalla percezione della prestazione assistenziale, all'evidenza nelle more integralmente consumata.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_1
contestando la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, eccependo che non aveva esso operato l'accertamento dell'insussistenza del requisito della residenza, bensì il Comune di Palermo, e che la prestazione era stata correttamente revocata perché non era dovuta, in relazione al periodo di residenza della ricorrente.
La causa, senza istruzione, viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
Nel caso di specie, dagli atti non emerge che la ricorrente avesse effettuato una falsa dichiarazione in relazione al proprio periodo di residenza in Italia, sicché la prestazione non poteva essere revocata sin dall'origine per detta ragione, con effetti sanzionatori. Tuttavia, la prestazione non era dovuta, atteso che la ricorrente pacificamente risiedeva in Italia da meno di due anni, al momento della domanda di RdC.
La ricorrente è, quindi, obbligata alla restituzione di quanto indebitamente percepito, atteso che la prestazione in questione non è una prestazione assistenziale né una prestazione previdenziale pensionistica, bensì una misura di contrasto alla povertà di contenuto non solo assistenziale, come ritenuto anche dalla Consulta con la sentenza n. 19/2022, con cui la Corte dichiarava che il requisito della residenza in Italia andava tuttavia ridotto da dieci a cinque anni.
Tuttavia – secondo quanto ritenuto dalla Consulta con sentenza n.
8/2023 – il meccanismo previsto per le prestazioni pensionistiche e assistenziali, dell'irripetibilità salvo il dolo dell'interessato, dovendo invece trovare applicazione l'art. 2033 c.c., temperato dalle concrete esigenze di affidamento dell'accipiens.
La Consulta ha pronunciato in tal senso, fra l'altro, anche sulla questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza del 21 gennaio 2022, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2022, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, che, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 del codice civile, proprio «nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico (indennità di disoccupazione, nel caso di specie) laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato [un] legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita».
La Corte di Cassazione, del resto, aveva sempre ribadito il principio, dell'inapplicabilità della normativa di cui all'art. 52 L. n. 88/1989 alle prestazioni previdenziali non pensionistiche, quale l'indennità di disoccupazione, affermando che “Il trattamento di mobilità è di certo trattamento previdenziale ma non pensionistico, con connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale volta al sostegno economico di chi si trova in stato di bisogno (v., fra le altre, Cass.
n. 3824 del 2011; Cass. n. 27674 del 2011 e i precedenti ivi citati) e tanto basterebbe per escludere la fattispecie all'esame della Corte dall'alveo di applicabilità del citato articolo
52 della legge n. 88 del 1989, volto a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico.
10. Peraltro, alla possibilità di adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989 osta la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011).
11. Corroborano ulteriormente la non praticabilità di un'interpretazione analogica sia la necessità di evitare antinomie nel sistema sia la coerenza sistematica, non potendo trascurarsi la consolidata giurisprudenza che ha affermato l'inapplicabilità, per via analogica, del citato articolo 52 della legge n. 88 del 1989 alle prestazioni assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018) e l'applicabilità della disciplina generale dell'art. 2033 cod.civ. proprio in forza della specialità dei principi vigenti nel distinto sottosistema della previdenza sociale (v, per tutte, Cass. n. 21510 del 2018).
12. Non si rinvengono, pertanto, argomenti pregnanti per rimettere in discussione il perimetro di applicabilità delle disposizioni speciali sull'indebito pensionistico.
13. Inoltre, la pretesa dell' di integrale ripetizione integrale delle somme indebitamente pagate, potrebbe, al più, incontrare solo i limiti fissati dall'art. 2033 cod.civ., nel caso di buona fede dell'accipiens, con decorrenza degli interessi dal giorno della domanda di ripetizione, e non da quello del pagamento (v., fra le altre, Cass. n. 3824 del
2011 cit., in tema di indebita percezione dell'indennità di mobilità).” (Cass., S.L., sentenza n. 31373/2019).
La Consulta, nella sentenza citata, ha tuttavia ritenuto che la buona fede dell'accipiens determini la necessità di modalità agevolate di recupero dell'indebito, anche in relazione alle condizioni economiche dell'interessato: “… In definitiva, si deve ritenere che la consonanza fra gli elementi evidenziati dalla giurisprudenza della Corte EDU e la tipologia di criteri cui può dare rilevanza la buona fede oggettiva a fondamento di un affidamento legittimo, ove riferito al contesto della spettanza di una prestazione indebita, confermi che l'interesse protetto dalla CEDU, come ricostruito dalla Corte EDU, può trovare riconoscimento, nel nostro ordinamento, dentro la cornice generale della buona fede oggettiva.
12.2.– Così individuati i presupposti costitutivi di un affidamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita, si tratta ora di chiarire quale apparato rimediale appronti l'ordinamento nazionale a suadifesa e se sia idoneo a evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma,
Cost.
12.2.1.– Un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale
– come già anticipato (punto 12) – impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore. Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo. Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico- patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva (ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre 2020, n. 7889; parere 31 dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993, n. 11). Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la considerazione delle condizioni personali del debitore hanno poi indotto gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal modo, attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione pecuniaria, non vede operare – per comune insegnamento – la causa estintiva costituita dall'impossibilità della prestazione. In particolare, l'inesigibilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto. Le conseguenze dell'inesigibilità possono essere, dunque, varie. Particolari situazioni personali del debitore possono immediatamente palesare un impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita dello stesso, sì da giustificare una inesigibilità temporanea. Più in particolare, il bilanciamento degli interessi implicati potrebbe far risultare giustificata la temporanea inesigibilità della prestazione, con la conseguenza che il ritardo nell'adempimento non potrebbe legittimare una pretesa risarcitoria da parte del creditore. Talora poi le condizioni personali del debitore, ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento parziale, che solo in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto.
In tale prospettiva è doveroso richiamare alcune pronunce del Consiglio di Stato, le quali richiedono espressamente «di evitare […] che le modalità di ripetizione siano tali da compromettere le esigenze primarie dell'esistenza» (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 30 gennaio 1990, n. 57; danno applicazione a quanto sopra richiamato sezione sesta, sentenze 27 ottobre 2014, n. 5315; 12 dicembre 2002, n. 6787 e 28 maggio
2001, n. 2899). In definitiva, la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale. La circostanza per cui l'inesigibilità non determina l'estinzione dell'obbligazione non deve, d'altro canto, indurre a ritenere che il rimedio non consenta di superare il vaglio della non sproporzione dell'interferenza, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza della Corte EDU.
Infatti, le richiamate sentenze di quest'ultima ravvisano violazioni dell'art. 1 Prot. addiz.
CEDU in presenza di pretese restitutorie che disattendono una doverosa considerazione dell'affidamento legittimo dell'obbligato e delle sue condizioni economiche, patrimoniali e personali, ma non per questo impongono di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione.
12.2.2.– Da ultimo, allontana definitivamente il dubbio fatto proprio dai giudici rimettenti che l'apparato rimediale nazionale sia inidoneo a impedire il carattere sproporzionato dell'interferenza nell'affidamento legittimo, la constatazione che, nell'ordinamento italiano, una volta individuati i tratti di tale affidamento, è dato riconoscere, nell'ipotesi di una sua lesione, una possibile tutela risarcitoria proprio dentro le coordinate della responsabilità precontrattuale, sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti applicativi del medesimo illecito. Questa ulteriore prospettiva rimediale supera, dunque, un'altra delle ragioni che vengono addotte per contestare la sproporzione dell'interferenza dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale – nelle già citate sentenze , paragrafo 71, e paragrafo 86; come pure nella sentenza 20 Per_1 Per_2
maggio 2010,
contro
Croazia, paragrafo 77 – lamenta, per l'appunto, la mancata Per_3
previsione di una responsabilità in capo allo Stato o all'ente pubblico, cui si deve la commissione dell'errore nell'erogazione della prestazione. 13.– Alla luce del descritto quadro di rimedi offerto dall'ordinamento nazionale, la norma che costituisce la fonte generale dell'indebito oggettivo, vale a dire l'art. 2033 cod. civ., non presenta i prospettati profili di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., rispetto al parametro interposto di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU.”.
Applicando la normativa citata e i suesposti condivisibili principi al caso di specie, attesa la buona fede della ricorrente, che solo dopo circa cinque anni dalla domanda e dalla percezione delle somme ha ricevuto comunicazione della loro natura indebita, e il suo stato di bisogno, desumibile anche dalla sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
l'obbligo di restituzione delle somme va dichiarato inesigibile fino a che non ne venga fatta dall'Istituto una congrua rateazione, in relazione alle precarie condizioni economiche della ricorrente.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite possono essere compensate fra le parti, in relazione a quanto disposto e alla particolarità della questione.
Le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, vanno poste a carico dell'Erario dello Stato.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 14/11/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025.
LA GIUDICE
LA AR