Sentenza breve 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 06/02/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00040/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2026, proposto dal signor NT De OR, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ADER - Agenzia delle Entrate OS, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliata presso l’Avvocatura medesima in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
- dell’intimazione di pagamento n. 09120259002855669000 in data 19 settembre 2025 per l’importo totale di € 62.471,22, notificata al ricorrente in data 27 ottobre 2025, limitatamente alla parte in cui l’Agenzia delle Entrate – OS (ADER) ha sollecitato al medesimo il pagamento, entro 5 (cinque) giorni, delle cartelle di pagamento riguardanti il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. “quote latte” ) ovvero, segnatamente, della cartella n. 09120207150060535000 notificatagli in data 16.3.2015, in relazione alle campagne lattiere 2005, 2006 e 2007, per un importo complessivo di € 57.744,61, inclusivo di capitale, interessi ed oneri di riscossione, e della cartella n. 09120207180098525000 notificatagli in data 10.12.2018, in relazione alla campagna lattiera 1996, per un importo complessivo di € 3.786,57, inclusivo di capitale, interessi ed oneri di riscossione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ADER - Agenzia delle Entrate OS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa UE NI e uditi per il ricorrente l’avv. Cesare Tapparo e per l’ADER l’Avvocato distrettuale dello Stato Marco Meloni come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, produttore di latte fresco bovino, operativo da molti anni nel settore della zootecnia e della commercializzazione del prodotto lattiero caseario, ha impugnato, invocandone l’annullamento, previa sospensione cautelare, l’atto di intimazione in epigrafe compiutamente indicato, emesso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. 29/09/1973, n. 602 (“Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”) , limitatamente alla parte in cui l’Agenzia delle Entrate – OS (ADER) gli ha sollecitato l’adempimento, entro 5 (cinque) giorni, delle cartelle di pagamento riguardanti il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. “quote latte” ) e, segnatamente, della cartella n. 09120207150060535000 notificatagli in data 16.3.2015, in relazione alle campagne lattiere 2005, 2006 e 2007, per un importo complessivo di € 57.744,61, inclusivo di capitale, interessi ed oneri di riscossione, e della cartella n. 09120207180098525000 notificatagli in data 10.12.2018, in relazione alla campagna lattiera 1996, per un importo complessivo di € 3.786,57, inclusivo di capitale, interessi ed oneri di riscossione.
1.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:
1) “Illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione- mancata allegazione della cartella di pagamento- mancata indicazione della campagna lattiera cui fare riferimento-violazione del diritto di difesa e principio del contraddittorio”;
2) “Illegittimità dell’atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati <interessi moratori> – mancanza di congrua sufficiente motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati”;
3) “Intervenuta prescrizione del credito di AGEA. Intervenuta prescrizione per tardività della notifica dell’atto di intimazione di pagamento rispetto alla data di presunta notifica di cartella”;
4) “Illegittimità del provvedimento notificato impugnato per violazione di legge anche in riferimento a normativa unionale - illegittimità per carenza di istruttoria e per eccesso di potere”;
5) “Nullità/annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi PAC effettuati nel corso degli anni da AGEA. Errata quantificazione del presunto debito - difetto carenza di motivazione”.
2. L’ADER - Agenzia delle Entrate–OS si è costituita con memoria di stile per resistere al ricorso, dimettendo copiosa documentazione a supporto.
2.1. L’AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che pure è stata evocata in giudizio, non si è costituita.
3. Celebrata l’udienza camerale del 27 gennaio 2026, l’affare è stato introitato per la decisione.
4. Il Collegio ritiene, in primo luogo, che sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio in esito alla presente fase cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., come da espressa riserva formulata dal Presidente nel corso dell’udienza su indicata.
5. Il ricorso non è fondato.
6. Al riguardo, deve darsi, innanzittutto, per pacifico il perfezionamento nei confronti del ricorrente della notifica delle presupposte cartelle di pagamento n. 09120207150060535000 del 2015 e n. 09120207180098525000.
6.1. In tal senso depone, invero, non solo la circostanza che separate intimazioni di pagamento analoghe a quella qui gravata sono state notificate al medesimo in data 25 ottobre 2021 in relazione ad entrambe le cartelle che qui occupano (all. 1 e 6 per come visibili a sistema – fascicolo doc. Avv. St.) e che le stesse non sono state opposte dal ricorrente, con conseguente (ulteriore) consolidamento della pretesa che ne sta alla base, consacrata, per l’appunto, nelle cartelle inottemperate, ma anche la ulteriore documentazione versata agli atti del presente giudizio dalla difesa erariale.
6.2. In particolare:
- la sentenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale n. 117 in data 24 marzo 2023 (all. 7 fascicolo doc. cit.), con cui è stato rigettato il ricorso proposto dall’odierno ricorrente avverso la comunicazione dell’Agenzia delle entrate – OS (sede di Pordenone) del 5 dicembre 2022 contraddistinta dal n. 09120211460000004000 (Fascicolo n. 2021/1925) di iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante numero 18174/3258 del 30/11/2022 in relazione al debito di cui alle cartelle di pagamento in questione;
- la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1678 in data 26 febbraio 2025 (all. 11 fascicolo doc. cit.), che ha rigettato l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza di prime cure poc’anzi indicata e dato inequivocabilmente atto dell’avvenuta documentazione della notifica di entrambe le cartelle (“è pacifica la necessità e decisività di quanto depositato dall’amministrazione che documenta: la notifica alla data del 16 marzo 2015 della cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare 2005/06, 2006/07 e 2007/08 (...); la notifica alla data del 10 dicembre 2018 della cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare 1996/97”).
7. Per quanto riguarda il merito delle questioni specificamente poste dal ricorrente possono essere, in ogni caso, mutuate, ex art. 74 c.p.a., le considerazioni svolte in analoghe e precedenti sentenze, vertenti sulle medesime questioni di diritto, nelle quali questo Tribunale Amministrativo Regionale ha ripetutamente osservato quanto segue.
7.1. La questione della conoscenza degli atti pregressi non può più essere messa in discussione dal ricorrente, né, tanto meno, il medesimo può far valere ora, mediante l’impugnazione dell’intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 da ultimo emessa nei suoi confronti, i vizi che asseritamente inficiano le cartelle su indicate, se non addirittura gli atti ad esse pregressi, che avrebbe dovuto e potuto denunciare mediante la loro tempestiva impugnazione.
Un tanto “secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Cass. civ., sez. VI, ord. 7 febbraio 2020, n. 3005), anche avuto riguardo al fatto che:
- la su indicata sentenza del Consiglio di Stato costituisce, comunque, una non trascurabile linea di cesura, che vale di per sé a separare, rendendola intangibile, tutta l’attività provvedimentale ad essa pregressa;
- le cartelle di pagamento, che rappresentano il presupposto fondante dell’emissione dell’atto ora gravato dal ricorrente, sono state – come si è già evidenziato - ritualmente notificate al medesimo, ma da questo non opposte (in termini, tra le più recenti, TAR FVG n. 104/2024; n. 74/2024). Vi è, infatti, solo evidenza di un ricorso proposto nell’anno 2015 dal signor NT De OR assieme ad altre Aziende agricole produttrici di quote latte (R.G. 201/2015) avverso cartelle di pagamento riguardanti annate lattiere compatibili con quelle cui si riferisce la prima delle cartella che qui rileva, ma il giudizio, per quanto concerne la sua posizione e quella di talune altre Aziende ricorrenti, si è concluso con una pronuncia di inammissibilità, in quanto le aziende stesse “non si sono peritate di indicare espressamente gli atti impugnati, contravvenendo, sotto il profilo formale, al chiaro disposto di cui all’art. 40, comma 1, lett. b), del c.p.a. e precludendo a questo giudice, sotto il profilo sostanziale, di individuare l’oggetto specifico della loro richiesta”. Sicché, di fatto, non vi è evidenza che la cartella in questione sia stata effettivamente gravata.
7.2. La motivazione per relationem dell’intimazione – che non è atto impositivo ma atto prodromico all’esecuzione forzata, per il quale l’obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo (la cartella) sottostante (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, n. 25/2023) – risulta sotto questo profilo legittima, non essendo richiesta dalla legge la contestuale allegazione dell’atto richiamato (cfr. anche T.A.R. F.V.G., n. 190/2024).
7.2.1. Nel caso in esame, diversamente da quelli oggetto dei precedenti di questo Tribunale (cfr. ex multis T.A.R. F.V.G. n. 146/2019), cui il ricorrente ha inteso verosimilmente fare riferimento, il provvedimento impugnato reca, peraltro, sufficienti ed esaustive indicazioni in relazione al credito vantato dal soggetto pubblico impositore. Segnatamente, riporta il numero della cartella di pagamento, la data della sua notifica e l’importo dovuto. A corredo vi è, inoltre, un dettaglio del debito, ove - oltre ad essere indicato l’ente che ha emesso il ruolo - risulta riportata una sintetica descrizione dello stesso, l’annata lattiera cui si riferisce il preteso prelievo e le somme dovute, a titolo di capitale e interessi, per debito originario, debito residuo scaduto, interessi di mora (laddove ritenuti dovuti) e oneri di riscossione, oltre a quelle per diritti di notifica.
Non è, dunque, ravvisabile alcuna compressione del diritto di difesa dell’odierno ricorrente, recando, per converso, il provvedimento opposto sufficienti “elementi” motivazionali, in grado di renderlo leggibile e intellegibile dal soggetto che ne risulta inciso ( ex multis , tra le più recenti, T.A.R. F.V.G. n. 104/2024, n. 73/2024, n. 44/2024 e n. 30/2024).
7.3. Risulta smentita per tabulas la dedotta intervenuta prescrizione del credito vantato dall’AGEA a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte relativo alle annate lattiere che qui vengono in rilievo, come si evince, pacificamente, dalla documentazione dimessa dalla difesa erariale per conto dell’Agenzia patrocinata, di cui già innanzi è stata data evidenza.
7.3.1. Dirimenti s’appalesano, infatti:
- la prova offerta nel giudizio d’appello su indicato dell’avvenuta rituale notifica delle cartelle di pagamento cui si riferisce l’intimazione gravata, perfezionatesi nei confronti dell’odierno ricorrente rispettivamente in data 16 marzo 2015 e in data 10 dicembre 2018;
- la successiva notifica al medesimo di intimazioni analoghe a quella qui opposta in data 25 ottobre 2021 in relazione ad entrambe le cartelle;
- la ulteriore notifica della comunicazione dell’Agenzia delle entrate – OS (sede di Pordenone) del 5 dicembre 2022 contraddistinta dal n. 09120211460000004000 (Fascicolo n. 2021/1925) di iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante numero 18174/3258 del 30/11/2022, che il ricorrente ha gravato con ricorso contraddistinto dal n. R.G. 80/2023, rigettato da questo TAR con la citata sentenza n. 117/2023, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1678/2025.
7.3.2. E’, dunque, evidente che l’intimazione in questione, notificata al ricorrente in data 27 ottobre 2025 (all. 8 – fascicolo Avv. St.), essendo stata preceduta dalla notifica degli atti poc’anzi indicati, idonei di per sé ad interrompere, occorrendo, ogni termine di prescrizione, è, senz’ombra di dubbio, tempestiva e che nessun termine prescrizionale può ritenersi spirato alla data della sua notifica.
7.3.3. Peraltro – come già osservato - ogni questione afferente all’eventuale prescrizione del credito vantato dall’AGEA, verificatasi antecedentemente all’emissione delle cartelle esattoriali di cui è stato intimato il pagamento, avrebbe dovuto essere fatta valere dal ricorrente, al più tardi, in sede di impugnazione delle cartelle stesse (in termini Tar Veneto n. 1808/22) ( ex multis T.A.R. F.V.G. n. 138/2024 n. 104/2024, n. 73/2024, n. 44/2024 e n. 30/2024).
7.4. La prova della notifica delle cartelle di pagamento vale, al contempo, anche ad appalesare l’inconsistenza delle doglianze che involgono il calcolo degli interessi, atteso che, essendo stati quantificati gli interessi moratori dovuti all’atto dell’emissione delle dette cartelle (interessi che nell’atto qui gravato sono riportati nel “ricognitorio” dettaglio del debito come risultante, per l’appunto, da cartella), è evidente che la loro quantificazione non può, in questo momento, più essere messa in discussione. Anche in tal caso l’interessato avrebbe dovuto, eventualmente, far valere le proprie ragioni in sede di impugnazione delle cartelle in questione (T.A.R. F.V.G. nn. 281 e 280 del 2023).
7.4.1. A tale specifico riguardo, questo T.A.R. ha, infatti, anche precisato che “l’an e il quantum della pretesa creditoria dell’amministrazione non possono essere ulteriormente messi in discussione, data la precedente notifica della cartella che non risulta essere stata impugnata.
L’atto censurato infatti non costituisce un autonomo atto impositivo, ma un invito all’adempimento di quello recato dall’atto presupposto, e risulta censurabile solo per vizi propri.
È stato infatti chiarito che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (Cass. n. 37259/2021). Ne consegue che l’intimazione di pagamento che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” (T.A.R. F.V.G. n. 329/2023, n. 275/2023 e n. 266/2023).
7.5. Alla stessa sorte è destinato il motivo di impugnazione con cui il ricorrente denuncia il contrasto tra normativa interna e normativa euro-unitaria e ciò per le ragioni esplicitate dalla III Sezione del Consiglio nella sentenza n. 3910/2022 (che ha riformato la decisione di questo Tribunale n. 394/2021), cui – per esigenze di economia processuale - si rinvia.
7.5.1. La debenza della somma è, infatti, consacrata in atti oramai inoppugnabili e ciò rappresenta un limite alla pronuncia di incompatibilità comunitaria del regime interno di determinazione del prelievo supplementare (Cons. di Stato, n. 5281/2021).
7.5.2. Come osservato dal Consiglio di Stato nella richiamata decisione n. 3910/2022, “la definitività dell’imputazione del prelievo preclude la possibilità per il ricorrente di avvalersi degli effetti degli arresti della Corte di Giustizia, i quali trovano un limite non valicabile nella formazione della inoppugnabilità dell’atto”.
7.5.3. Inoltre, come recentemente ribadito dal giudice d’appello, “la natura autoritativa di un provvedimento amministrativo non viene meno se la disposizione attributiva del potere è poi dichiarata incostituzionale (Ad. Plen., sent. n. 8 del 1963) o si manifesta in contrasto col diritto europeo (Cons. Stato, Sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; Sez. II, 25 marzo 2022, n. 2194; Sez. II, 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando – come nella specie, in materia di quote latte – il contrasto col diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (v. anche in tal senso Cons. Stato, Sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333)” (Cons. di Stato, n. 8363/2022).
7.5.4. Sul punto giova pure puntualizzare che la giurisprudenza di questo T.A.R. si è uniformata al predetto orientamento del giudice d’appello ( ex multis , tra le più recenti, T.A.R. F.V.G. n. 172/2025; n. 145/2025; n. 104/2024, n. 73/2024, n. 44/2024 e n. 30/2024).
7.6. Il ricorrente non solo non ha provato, ma nemmeno ha affermato, se non in maniera del tutto generica (e comunque non supportata da concreti elementi di riscontro), di essere titolare di crediti che avrebbero potuto essere portati a compensazione secondo il meccanismo di c.d. compensazione atecnica, di cui lamenta, sostanzialmente, la mancata applicazione nei suoi confronti (tra le tante, T.A.R. F.V.G. n. 73/2024, n. 44/2024 n. 30/2024 e n. 23/2024; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 228 del 2019).
8. In definitiva, il ricorso è – come detto - infondato e va respinto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dell’Agenzia intimata e costituita nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’ADER, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
UE NI, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE NI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO