Art. 9. 1. Il trattamento speciale di disoccupazione e' cumulabile con la pensione anticipata erogata dalla Cassa di compensazione svizzera in relazione a periodi di lavoro svolto in territorio elvetico; in tali casi l'importo complessivo erogabile mensilmente al lavoratore frontaliero non puo' comunque superare l'ammontare del trattamento speciale di disoccupazione.
2. L'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione non e' cumulabile con i trattamenti pensionistici diretti maturati in Italia; al lavoratore frontaliero e' data facolta' di optare per il trattamento piu' favorevole.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono applicabili le norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.
4. I lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera con contratto di lavoro stagionale mantengono il diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 228 , come modificata dalla presente legge, nei limiti previsti dell' articolo 7-bis del decretolegge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 .
Note all' art. 9:
- La legge 12 giugno 1984, n. 228 , reca: "Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro".
- Il testo dell' art. 7-bis del decretolegge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), e' il seguente:
"Art. 7-bis. - 1. I lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera con contratto di lavoro stagionale hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 228 , anche per i periodi di sosta stagionale, a decorrere da quelli iniziati nel secondo semestre dell'anno 1987. Detti trattamenti spettano per tutte le giornate di sosta fino ad un massimo di novanta, detratte quelle eventualmente retribuite dal datore di lavoro svizzero.
2. Per i periodi di sosta iniziati nel secondo semestre del 1987, la domanda di prestazione, redatta su apposito modulo, deve essere presentata alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredata dallo stato di famiglia del lavoratore, dall'attestato del datore di lavoro utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione da cui risultino la durata del rapporto di lavoro, i termini iniziale e finale della sosta stagionale, nonche' il numero delle giornate eventualmenteretribuite, nel predetto periodo, dal datore di lavoro svizzero. Devono essere altresi' prodotti i permessi di lavoro frontaliero relativi agli anni 1987 e 1988. In caso di mancata iscrizione nelle liste di collocamento, i lavoratori interessati devono presentare una dichiarazione di responsabilita', resa ai sensi dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , attestante la mancata occupazione durante il periodo di sosta stagionale.
3. Per le domande di prestazione relative ai periodi di sosta stagionale successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 228 . In ogni caso l'attestato rilasciato dal datore di lavoro, utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, dovra' contenere l'indicazione dei termini iniziale e finale del periodo di sosta, nonche' il numero delle giornate eventualmente retribuite, nel predetto periodo, dal datore di lavoro svizzero.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si fa fronte con le disponibilita' della separata contabilita' di cui all' art. 1, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 228 , utilizzando anche le somme accantonate ai sensi dell'art. 9 della legge stessa".
2. L'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione non e' cumulabile con i trattamenti pensionistici diretti maturati in Italia; al lavoratore frontaliero e' data facolta' di optare per il trattamento piu' favorevole.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono applicabili le norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.
4. I lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera con contratto di lavoro stagionale mantengono il diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 228 , come modificata dalla presente legge, nei limiti previsti dell' articolo 7-bis del decretolegge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 .
Note all' art. 9:
- La legge 12 giugno 1984, n. 228 , reca: "Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro".
- Il testo dell' art. 7-bis del decretolegge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), e' il seguente:
"Art. 7-bis. - 1. I lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera con contratto di lavoro stagionale hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 228 , anche per i periodi di sosta stagionale, a decorrere da quelli iniziati nel secondo semestre dell'anno 1987. Detti trattamenti spettano per tutte le giornate di sosta fino ad un massimo di novanta, detratte quelle eventualmente retribuite dal datore di lavoro svizzero.
2. Per i periodi di sosta iniziati nel secondo semestre del 1987, la domanda di prestazione, redatta su apposito modulo, deve essere presentata alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredata dallo stato di famiglia del lavoratore, dall'attestato del datore di lavoro utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione da cui risultino la durata del rapporto di lavoro, i termini iniziale e finale della sosta stagionale, nonche' il numero delle giornate eventualmenteretribuite, nel predetto periodo, dal datore di lavoro svizzero. Devono essere altresi' prodotti i permessi di lavoro frontaliero relativi agli anni 1987 e 1988. In caso di mancata iscrizione nelle liste di collocamento, i lavoratori interessati devono presentare una dichiarazione di responsabilita', resa ai sensi dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , attestante la mancata occupazione durante il periodo di sosta stagionale.
3. Per le domande di prestazione relative ai periodi di sosta stagionale successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 228 . In ogni caso l'attestato rilasciato dal datore di lavoro, utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, dovra' contenere l'indicazione dei termini iniziale e finale del periodo di sosta, nonche' il numero delle giornate eventualmente retribuite, nel predetto periodo, dal datore di lavoro svizzero.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si fa fronte con le disponibilita' della separata contabilita' di cui all' art. 1, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 228 , utilizzando anche le somme accantonate ai sensi dell'art. 9 della legge stessa".