TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/09/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Orazio Maria Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Non definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1330/2025 R.G.
avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Curri Antonio Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Curri Antonio Controparte_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 12/03/2025, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo e, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai medesimi patti e condizioni della separazione;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 22.09.2003 in Locorotondo (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Locorotondo (BA) al n. 53, parte 2, serie
A, anno 2003; dalla loro unione. nascevano i figli: , ad Ostuni (BR) il 18.06.2005 e , a Martina Persona_1 Per_2
RA (TA) il 18.02.2010; rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare. DIRITTO
Ricorrono al momento le condizioni per la sola omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta contestualmente a quella di separazione consensuale si ritiene, allo stato, la stessa non accoglibile per il mancato decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e s.m.i.; pertanto si ritiene che la causa per la sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere rinviata ad altra udienza come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Trasmetti gli atti al P.M.,
1. dichiara omologata la separazione dei coniugi , nata in [...] il [...] Parte_1
e , nato in [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio con rito Controparte_1 concordatario in data 22.09.2003 in Locorotondo (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Locorotondo (BA) al n. 53, parte 2, serie A, anno 2003 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informativi in data
12/03/2025 iscritto al n. r.g. 1330/2025;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti;
3. dispone come da separata ordinanza per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese interamente compensate tra le parti per la proposta domanda di separazione.
Bari, 09/09/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Orazio Maria Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Non definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1330/2025 R.G.
avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Curri Antonio Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Curri Antonio Controparte_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 12/03/2025, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo e, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai medesimi patti e condizioni della separazione;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 22.09.2003 in Locorotondo (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Locorotondo (BA) al n. 53, parte 2, serie
A, anno 2003; dalla loro unione. nascevano i figli: , ad Ostuni (BR) il 18.06.2005 e , a Martina Persona_1 Per_2
RA (TA) il 18.02.2010; rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare. DIRITTO
Ricorrono al momento le condizioni per la sola omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta contestualmente a quella di separazione consensuale si ritiene, allo stato, la stessa non accoglibile per il mancato decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e s.m.i.; pertanto si ritiene che la causa per la sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere rinviata ad altra udienza come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Trasmetti gli atti al P.M.,
1. dichiara omologata la separazione dei coniugi , nata in [...] il [...] Parte_1
e , nato in [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio con rito Controparte_1 concordatario in data 22.09.2003 in Locorotondo (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Locorotondo (BA) al n. 53, parte 2, serie A, anno 2003 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informativi in data
12/03/2025 iscritto al n. r.g. 1330/2025;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti;
3. dispone come da separata ordinanza per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese interamente compensate tra le parti per la proposta domanda di separazione.
Bari, 09/09/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo