TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4607/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa ES NI Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4607/2024 V.G. promossa da:
nata a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
) C.F._1
e
nato Roma, il 15/08/1984 (C.F.: Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Loredana Martino
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli Oggetto: modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 13.11.2024, le parti, premesso che con decreto n. 398/2021, depositato il 03.02.2021 (R.G.N.
2000/2020), il Tribunale di Tivoli ha omologato la separazione tra le parti alle condizioni concordate dalle stesse e, specificatamente, stabilendo: la previsione di un contributo al mantenimento del figlio minore nato il [...], a [...] Persona_1 padre, di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'affidamento condiviso del figlio, con collocazione prevalente presso la madre e la previsione di un regime di frequentazione del padre con il figlio, hanno rappresentato che a causa di modifiche sostanziali riguardanti le condizioni di vita delle parti, in particolare con riguardo al trasferimento del padre all'estero per motivi di lavoro, occorra una modifica delle condizioni di separazione.
Con il ricorso congiunto di cui al presente giudizio le parti hanno domandato modificarsi le condizioni di separazione vigenti, articolando le seguenti nuove condizioni:
“Dato il trasferimento del signor e riconoscendo il diritto di visita e/o Pt_2 frequentazione dello stesso minore con il padre, quest'ultimo potrà averlo o tenerlo con sé quando lo desidera, previo accordo con la madre, compatibilmente agli impegni medici, scolastici, ludici e sportivi della minore.
La madre acconsente fin da ora che il figlio posso andare a trovare il padre a
Londra domiciliato in 4 Barnet Iane En5 2dn London, in tal caso il minore dovrà essere sempre accompagnato da uno dei genitori.
Quando il minore si troverà in visita dal padre ed in caso di momentanea assenza dello stesso, la zia paterna sig.ra potrà tenere con sé il minore Parte_3 Per_1
;
[...]
Il Padre potrà tenere con sè il figlio tutto il mese di Agosto salvo diverso accordo dei genitori;
mentre durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé il figlio minore ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando con la madre il giorno di Pasqua e di Pasquetta, ad anni alterni;
In ogni caso, entrambi i genitori potranno, nei periodi di rispettiva pertinenza, esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, mentre in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
La sig.ra ha l'obbligo di garantire un contatto giornaliero telefonico Pt_1
o tramite social tra il padre e il figlio.”
Le condizioni concordate dalle parti possono essere accolte, atteso che le stesse determinano una equilibrata regolazione dei rapporti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio, stante il mutamento della situazione di fatto intervenuto dopo la pronuncia di separazione personale tra le parti.
Ricorrono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- Dispone la modifica delle condizioni vigenti tra le parti di cui al decreto di omologa n.
398/2021, depositato il 03.02.2021 (R.G.N. 2000/2020), del Tribunale di Tivoli, negli esatti termini ed alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Compensa le spese tra le parti.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 04-11-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
ES NI.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa ES NI
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa ES NI Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4607/2024 V.G. promossa da:
nata a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
) C.F._1
e
nato Roma, il 15/08/1984 (C.F.: Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Loredana Martino
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli Oggetto: modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 13.11.2024, le parti, premesso che con decreto n. 398/2021, depositato il 03.02.2021 (R.G.N.
2000/2020), il Tribunale di Tivoli ha omologato la separazione tra le parti alle condizioni concordate dalle stesse e, specificatamente, stabilendo: la previsione di un contributo al mantenimento del figlio minore nato il [...], a [...] Persona_1 padre, di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'affidamento condiviso del figlio, con collocazione prevalente presso la madre e la previsione di un regime di frequentazione del padre con il figlio, hanno rappresentato che a causa di modifiche sostanziali riguardanti le condizioni di vita delle parti, in particolare con riguardo al trasferimento del padre all'estero per motivi di lavoro, occorra una modifica delle condizioni di separazione.
Con il ricorso congiunto di cui al presente giudizio le parti hanno domandato modificarsi le condizioni di separazione vigenti, articolando le seguenti nuove condizioni:
“Dato il trasferimento del signor e riconoscendo il diritto di visita e/o Pt_2 frequentazione dello stesso minore con il padre, quest'ultimo potrà averlo o tenerlo con sé quando lo desidera, previo accordo con la madre, compatibilmente agli impegni medici, scolastici, ludici e sportivi della minore.
La madre acconsente fin da ora che il figlio posso andare a trovare il padre a
Londra domiciliato in 4 Barnet Iane En5 2dn London, in tal caso il minore dovrà essere sempre accompagnato da uno dei genitori.
Quando il minore si troverà in visita dal padre ed in caso di momentanea assenza dello stesso, la zia paterna sig.ra potrà tenere con sé il minore Parte_3 Per_1
;
[...]
Il Padre potrà tenere con sè il figlio tutto il mese di Agosto salvo diverso accordo dei genitori;
mentre durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé il figlio minore ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando con la madre il giorno di Pasqua e di Pasquetta, ad anni alterni;
In ogni caso, entrambi i genitori potranno, nei periodi di rispettiva pertinenza, esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, mentre in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
La sig.ra ha l'obbligo di garantire un contatto giornaliero telefonico Pt_1
o tramite social tra il padre e il figlio.”
Le condizioni concordate dalle parti possono essere accolte, atteso che le stesse determinano una equilibrata regolazione dei rapporti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio, stante il mutamento della situazione di fatto intervenuto dopo la pronuncia di separazione personale tra le parti.
Ricorrono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- Dispone la modifica delle condizioni vigenti tra le parti di cui al decreto di omologa n.
398/2021, depositato il 03.02.2021 (R.G.N. 2000/2020), del Tribunale di Tivoli, negli esatti termini ed alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Compensa le spese tra le parti.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 04-11-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
ES NI.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa ES NI
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia