Articolo 2 della Legge 23 febbraio 1952, n. 89
Articolo 1
Versione
23 marzo 1952
Art. 2.
Alla copertura dell'onere relativo sara' provveduto con riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 458 dello stato di previsione della, spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 23 marzo 1952