Articolo 9 della Legge 17 agosto 2005, n. 166
Articolo 8
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23 agosto 2005
Art. 9. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7, comma 1.

Entrata in vigore il 23 agosto 2005
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