Art. 9. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7, comma 1.
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23 agosto 2005
23 agosto 2005
Commentario • 1
- 1. Carte di pagamento e istituzione dell'archivio ''antifrode'' - 19 ottobre 2006 [1353472]Garante Privacy · 19 ottobre 2006
[…] La disposizione deve essere quindi espunta in quanto la disciplina contenuta nel regolamento potrà trovare applicazione soltanto per il futuro (salva la previsione contenuta nell´art. 9, comma 2, della legge n. 166/2005 e nell´art. 18, comma 2, dello schema).
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