Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 294
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità, infondatezza e/o inefficacia sopravvenuta dell'ipoteca

    La Corte ha ritenuto che l'ipoteca non sia illegittima per estinzione dell'obbligazione per confusione, poiché l'immobile non è mai entrato nel patrimonio dello Stato. Ha inoltre negato l'intervenuta prescrizione del credito garantito.

  • Rigettato
    Illegittimità del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria

    La Corte ha implicitamente rigettato questa doglianza nel rigettare il ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 294
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 294
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo