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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 294/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
GIUFFRE' SANTI, Relatore
MARCELLINI ADELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4038/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso il silenzio rifiuto formatosi in relazione all'istanza di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria gravante sull'immobile di proprietà della ricorrente, sito in Milano in Indirizzo_1. Nel dettaglio, in data 4.05.2009, l'Agente della Riscossione ha iscritto ipoteca legale, a norma dell'art. 77
D.P.R. n. 602/1973, sul suddetto immobile, all'epoca di proprietà del sig. Nominativo_1, padre dell'odierna ricorrente.
L'iscrizione ipotecaria veniva effettuata a titolo di garanzia reale, funzionale al soddisfacimento del credito erariale, vantato dall'Agenzia e derivante dalla cartella di pagamento n. 06820070382842585 (a. i. 2004), emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 sul Modello Unico 2005, con la quale l'Ufficio riprendeva l'importo complessivo di euro 47.284,67, a titolo di Irpef e relative addizionali, interessi e sanzioni. In data 28.07.2010, la sig.ra Ricorrente_1 diveniva proprietaria dell'immobile per effetto di un atto di cessione concluso con i genitori. In data 02.07.2013, veniva a mancare il sig. Nominativo_1 e, a seguito dell'apertura della successione, tutti i chiamati, in ragione della significativa esposizione debitoria del defunto, rinunciavano formalmente all'eredità. Non essendoci successori legittimi, veniva aperta la c.d. successione vacante con conseguente devoluzione necessaria del patrimonio relitto allo Stato, ai sensi dell'art. 586 c.c.
La ricorrente eccepisce:
- l'illegittimità, infondatezza e/o inefficacia sopravvenuta dell'ipoteca iscritta ex art. 77 del d.p.r. 602 del 1973, poiché diretta ad assicurare la soddisfazione integrale di un credito fiscale oramai non più esistente;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2878, n. 2, c.c.: estinzione, per plurime e concomitanti ragioni, dell'obbligazione tributaria principale garantita;
- l'illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall'Amministrazione finanziaria in ordine alla richiesta di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Cost.; violazione degli artt. 10 e 10ter della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente); violazione dei principi di efficienza, imparzialità, buona fede e di proporzionalità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, dalla visione della documentazione agli atti, come già rilevato dal Garante del Contribuente con decreto prot. n. 3520/2025, all'esito del procedimento instaurato dalla sig.ra Ricorrente_1, ritiene opportuno ribadire come l'iscrizione ipotecaria non possa ritenersi illegittima a causa dell'estinzione dell'obbligazione per confusione, dal momento che l'immobile su cui grava non è mai entrato formalmente a far parte del patrimonio dello Stato. Invero, pur chiamato a succedere nell'eredità del sig. Nominativo_1
, originario debitore, lo Stato non è mai divenuto proprietario dell'immobile sul quale era iscritta l'ipoteca, a far data dal 4.05.2009, in quanto il suddetto bene è stato ceduto alla figlia, odierna ricorrente, in data 28.07.2010 e, pertanto, prima dell'apertura della successione. Il bene ipotecato era sin dall'origine escluso dall'asse ereditario del de cuius, né tanto meno è mai entrato nella disponibilità dello Stato ex art. 586 del codice civile. Ne deriva che il richiamo operato da controparte alla causa di estinzione della confusione è del tutto inconferente e privo di ogni fondamento giuridico e fattuale. Il creditore mantiene il diritto di sottoporre il bene gravato da ipoteca a esecuzione forzata anche se divenuto di proprietà di un terzo. Le uniche cause di estinzione dell'ipoteca sono quelle indicate dall'art. 2878 del codice civile, tra cui rientrano, tra le altre, l'estinzione dell'obbligazione principale, il perimento del bene, la rinuncia del creditore, la prescrizione dell'ipoteca decorsi venti anni dall'iscrizione se non rinnovata: dalla lettura della norma, si evince chiaramente come, tra queste, non figuri affatto la morte del debitore. Trattandosi di un vincolo reale, infatti, l'ipoteca sopravvive al decesso del debitore, essendo del tutto irrilevanti, ai fini dell'efficacia della garanzia reale, le vicende personali del soggetto obbligato. Questa Corte nega altresì
l'intervenuta prescrizione del credito garantito dall'ipoteca: infatti, alla data di presentazione delle diverse istanze avanzate dalla contribuente nel 2024, non risultava ancora decorso il termine ordinario decennale previsto per l'esercizio del diritto creditorio vantato dal fisco, dovendosi tener conto, ai fini del computo, sia della pubblicazione del decreto n. 1338/2015, emesso in data 12 febbraio 2015, sia delle sospensioni processuali medio tempore intervenute, nonché degli effetti sospensivi stabiliti dai provvedimenti normativi riguardanti l'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2000
a favore di ciascuna parte resistente.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
GIUFFRE' SANTI, Relatore
MARCELLINI ADELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4038/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso il silenzio rifiuto formatosi in relazione all'istanza di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria gravante sull'immobile di proprietà della ricorrente, sito in Milano in Indirizzo_1. Nel dettaglio, in data 4.05.2009, l'Agente della Riscossione ha iscritto ipoteca legale, a norma dell'art. 77
D.P.R. n. 602/1973, sul suddetto immobile, all'epoca di proprietà del sig. Nominativo_1, padre dell'odierna ricorrente.
L'iscrizione ipotecaria veniva effettuata a titolo di garanzia reale, funzionale al soddisfacimento del credito erariale, vantato dall'Agenzia e derivante dalla cartella di pagamento n. 06820070382842585 (a. i. 2004), emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 sul Modello Unico 2005, con la quale l'Ufficio riprendeva l'importo complessivo di euro 47.284,67, a titolo di Irpef e relative addizionali, interessi e sanzioni. In data 28.07.2010, la sig.ra Ricorrente_1 diveniva proprietaria dell'immobile per effetto di un atto di cessione concluso con i genitori. In data 02.07.2013, veniva a mancare il sig. Nominativo_1 e, a seguito dell'apertura della successione, tutti i chiamati, in ragione della significativa esposizione debitoria del defunto, rinunciavano formalmente all'eredità. Non essendoci successori legittimi, veniva aperta la c.d. successione vacante con conseguente devoluzione necessaria del patrimonio relitto allo Stato, ai sensi dell'art. 586 c.c.
La ricorrente eccepisce:
- l'illegittimità, infondatezza e/o inefficacia sopravvenuta dell'ipoteca iscritta ex art. 77 del d.p.r. 602 del 1973, poiché diretta ad assicurare la soddisfazione integrale di un credito fiscale oramai non più esistente;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2878, n. 2, c.c.: estinzione, per plurime e concomitanti ragioni, dell'obbligazione tributaria principale garantita;
- l'illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall'Amministrazione finanziaria in ordine alla richiesta di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Cost.; violazione degli artt. 10 e 10ter della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente); violazione dei principi di efficienza, imparzialità, buona fede e di proporzionalità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, dalla visione della documentazione agli atti, come già rilevato dal Garante del Contribuente con decreto prot. n. 3520/2025, all'esito del procedimento instaurato dalla sig.ra Ricorrente_1, ritiene opportuno ribadire come l'iscrizione ipotecaria non possa ritenersi illegittima a causa dell'estinzione dell'obbligazione per confusione, dal momento che l'immobile su cui grava non è mai entrato formalmente a far parte del patrimonio dello Stato. Invero, pur chiamato a succedere nell'eredità del sig. Nominativo_1
, originario debitore, lo Stato non è mai divenuto proprietario dell'immobile sul quale era iscritta l'ipoteca, a far data dal 4.05.2009, in quanto il suddetto bene è stato ceduto alla figlia, odierna ricorrente, in data 28.07.2010 e, pertanto, prima dell'apertura della successione. Il bene ipotecato era sin dall'origine escluso dall'asse ereditario del de cuius, né tanto meno è mai entrato nella disponibilità dello Stato ex art. 586 del codice civile. Ne deriva che il richiamo operato da controparte alla causa di estinzione della confusione è del tutto inconferente e privo di ogni fondamento giuridico e fattuale. Il creditore mantiene il diritto di sottoporre il bene gravato da ipoteca a esecuzione forzata anche se divenuto di proprietà di un terzo. Le uniche cause di estinzione dell'ipoteca sono quelle indicate dall'art. 2878 del codice civile, tra cui rientrano, tra le altre, l'estinzione dell'obbligazione principale, il perimento del bene, la rinuncia del creditore, la prescrizione dell'ipoteca decorsi venti anni dall'iscrizione se non rinnovata: dalla lettura della norma, si evince chiaramente come, tra queste, non figuri affatto la morte del debitore. Trattandosi di un vincolo reale, infatti, l'ipoteca sopravvive al decesso del debitore, essendo del tutto irrilevanti, ai fini dell'efficacia della garanzia reale, le vicende personali del soggetto obbligato. Questa Corte nega altresì
l'intervenuta prescrizione del credito garantito dall'ipoteca: infatti, alla data di presentazione delle diverse istanze avanzate dalla contribuente nel 2024, non risultava ancora decorso il termine ordinario decennale previsto per l'esercizio del diritto creditorio vantato dal fisco, dovendosi tener conto, ai fini del computo, sia della pubblicazione del decreto n. 1338/2015, emesso in data 12 febbraio 2015, sia delle sospensioni processuali medio tempore intervenute, nonché degli effetti sospensivi stabiliti dai provvedimenti normativi riguardanti l'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2000
a favore di ciascuna parte resistente.