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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 3311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3311 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3311/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
ZI ANDREA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19700/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ON IA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250149788719000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3010/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sigra Ricorrente_1 ha impugnato la cartelladipagamento n. 07120250149788719000 emessa da AD e notificata in data 7/10/2025 relativa a tassa automobilistica anno 2020, per un importo di euro 237,51.
A sostegno del proposto gravame, notificato ad AD e a ON IA , l'interessata ha dedotto i seguenti motivi :
1) prescrizione del termine triennale , violazione art. 3 d.l. n. 2/86;
2) illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale;
3) illegittimità per mancata notifica degli atti presupposti;
4) inesistenza dell'attività del nuovo concessionario, spettante il recupero del tributo a Municipia spa.
Si è costituita in giudizi per resistere Agenzia Entrate - IO
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ad avviso di questo giudicante si rivela meritevole di positivo apprezzamento in ragione dela fondatezza delle censure aventi carattere assorbente di cui al secondo e primo mezzo di impugnazione da trattarsi congiuntamente .
La qui gravata cartella è stata emessa a seguito di avviso di accertamento,indicato come notificato in data
26/7/2023, ma si dà il caso che di detto adempimento posto a carico della P.A. procedente non v'è prova documentale
Sicchè in assenza di dimostrazione della necessaria notiziazione legale delll'atto presupposto, si invera nella specie la sussistenza del vizio in procedendo puntualmente denunciato con con segente invalidità dell'atto finale costituito dalla impugnata cartella esattoriale che va così annullata.
Parimenti, in assenza di atto interruttivo si deve dare atto della interevnuta prescrizione triennale della pretesa tributaria posto che il primo atto di recupero del credito è la cartella di pagamento notificata però solo in data 7/10/2025, ben oltre il termine triennale rispetto all'anno d'mposta in rilievo ( 2020).
Conclusivamente, il ricorso, in quanto fondato, va accolto
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza , liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna AD e ON IA al pagamento delle spese processuali liquidate in favore della parte ricorrente in euro 250,00 per ciascuna di esse con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
ZI ANDREA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19700/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ON IA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250149788719000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3010/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sigra Ricorrente_1 ha impugnato la cartelladipagamento n. 07120250149788719000 emessa da AD e notificata in data 7/10/2025 relativa a tassa automobilistica anno 2020, per un importo di euro 237,51.
A sostegno del proposto gravame, notificato ad AD e a ON IA , l'interessata ha dedotto i seguenti motivi :
1) prescrizione del termine triennale , violazione art. 3 d.l. n. 2/86;
2) illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale;
3) illegittimità per mancata notifica degli atti presupposti;
4) inesistenza dell'attività del nuovo concessionario, spettante il recupero del tributo a Municipia spa.
Si è costituita in giudizi per resistere Agenzia Entrate - IO
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ad avviso di questo giudicante si rivela meritevole di positivo apprezzamento in ragione dela fondatezza delle censure aventi carattere assorbente di cui al secondo e primo mezzo di impugnazione da trattarsi congiuntamente .
La qui gravata cartella è stata emessa a seguito di avviso di accertamento,indicato come notificato in data
26/7/2023, ma si dà il caso che di detto adempimento posto a carico della P.A. procedente non v'è prova documentale
Sicchè in assenza di dimostrazione della necessaria notiziazione legale delll'atto presupposto, si invera nella specie la sussistenza del vizio in procedendo puntualmente denunciato con con segente invalidità dell'atto finale costituito dalla impugnata cartella esattoriale che va così annullata.
Parimenti, in assenza di atto interruttivo si deve dare atto della interevnuta prescrizione triennale della pretesa tributaria posto che il primo atto di recupero del credito è la cartella di pagamento notificata però solo in data 7/10/2025, ben oltre il termine triennale rispetto all'anno d'mposta in rilievo ( 2020).
Conclusivamente, il ricorso, in quanto fondato, va accolto
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza , liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna AD e ON IA al pagamento delle spese processuali liquidate in favore della parte ricorrente in euro 250,00 per ciascuna di esse con attribuzione al procuratore antistatario.