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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 603/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 29.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 603/2022 promossa da
), nato a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Noto (SR), via Ducezio n. 3, presso lo studio dell'Avv. CULTRERA Giuseppe, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti,
- ricorrente
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Siracusa, Corso Gelone n.
90, rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente, dagli avv.ti MARCEDONE Ivano e
TESTA Antonella per mandato generale alle liti del 21.07.2015, rep. n. 80974/21569, notaio
[...]
di Roma;
Per_1
- resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.03.2022, esponeva: Parte_1
- di essere Sovrintendente di Polizia Penitenziaria in congedo dal 16.01.2016;
- di aver inoltrato all' , in data 24.07.2012, istanza per il riconoscimento CP_1
dell'aggravamento delle patologie da cui era affetto, già riconosciute dipendenti da causa di servizio;
- che con verbale n. 6107 del 03.07.2013 della Commissione Medica Ospedaliera Distaccata di
Augusta riconosceva il richiesto aggravamento;
1 - di aver, pertanto, acquisito il diritto alla pensione privilegiata e all'equo indennizzo.
Il ricorrente lamentava di non aver mai percepito, nonostante il suddetto riconoscimento, le differenze pensionistiche spettanti nella misura di un incremento del 10%, avendo riscontrato esclusivamente un aumento della pensione di anzianità in misura corrispondente ad € 100,00 mensili.
Evidenziava di aver richiesto all' , tramite diffide del 28.02.2019 e del 02.02.2020 a firma del CP_1 proprio procuratore, di provvedere all'esatto calcolo delle somme ad esso spettanti dal momento del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata e, nonostante positivo riscontro da parte dell'Ente, con pec del 04.02.2020, su una pronta definizione della domanda, non aveva ricevuto alcun accredito delle somme dovutegli.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del
Lavoro, l' , al fine di vedere accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “ ACCERTARE, RITENERE e DICHIARARE il diritto del sig. – già Parte_1 riconosciuto da – al versamento della differenza del trattamento economico allo stesso CP_1
riconosciuto in seguito al riconoscimento della pensione privilegiata a decorrere dal 16.01.1996, nonché il versamento dell'importo allo stesso dovuto una tantum;
- ORDINARE a l'esibizione CP_1
dei calcoli effettuati, comprensivi delle modalità di calcolo utilizzate, ai fini di verificare la somma effettivamente spettante al sig. - conseguentemente, CONDANNARE sede Parte_1 CP_1 territoriale di Siracusa, C.so Gelone n. 90, in seguito al verificarsi dell'evento, al versamento in favore del sig. di tutte le somme allo stesso spettanti, comprensive di quelle già Parte_1
riconosciute e delle ulteriori che verranno accertate da codesta Ecc.ma Corte, oltre che al risarcimento degli ulteriori danni subiti dal ritardo nel versamento dovuto, oltre interessi e rivalutazione a saldo;
- VINTE le spese.
Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice adito, CP_1
essendo la materia relativa alle pensioni statali interamente devoluta alla giurisdizione del Giudice
Contabile, ex artt. 13 e 62 r.d.l n. 1214 /1934; in subordine, l' eccepiva la prescrizione CP_1
quinquennale delle differenze pensionistiche vantate dal ricorrente. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando che la maggiorazione della pensione richiesta dal ricorrente era stata già riconosciuta con provvedimento n. 70572 del 10.01.2024, adottato dal Ministero della Giustizia, quale Ente datore di Lavoro del , con il quale era stata ricalcolata la pensione privilegiata Pt_1 dell' con la prevista maggiorazione del 10%. CP_1
Concesso un termine per il deposito di note difensive in ordine all'eccepito difetto di giurisdizione del Tribunale adito, all'udienza del 29.10.2024, la prima innanzi allo scrivente magistrato, udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante
2 deposito della presente sentenza.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall è fondata e merita accoglimento. CP_1
In particolare, osserva il decidente che parte ricorrente, insistendo in ricorso, ha affermando la giurisdizione del Tribunale adito sulla base del rilievo per cui “Il sig. , con il ricorso Pt_1
introduttivo del presente giudizio, non ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie da cui lo stesso è affetto e non ha chiesto che fosse accertato il proprio diritto a percepire la pensione privilegiata e l'equo indennizzo”, trattandosi di diritti già riconosciuti all'istante e precisando che “ Il sig. , a fronte del già intervenuto riconoscimento Pt_1 dell'aggravamento delle patologie dipendenti da causa di servizio e del conseguente diritto a percepire la pensione privilegiata oltre all'equo indennizzo, ha chiesto che fosse accertato il suo CP_ diritto ad ottenere il versamento di quanto spettantegli e dunque la condanna dell al pagamento”.
Il petitum sostanziale della domanda, come del resto chiaramente evincibile delle conclusioni spiegate in ricorso, riguarda, pertanto, sia l'accertamento del quantum del trattamento spettante, sia la condanna dell' convenuto al pagamento di quanto dovuto a titolo di pensione privilegiata. CP_1
Ne deriva che la controversia rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti, ai sensi degli artt. 13
e 62 del r.d. n. 1214/1934, trattandosi di ricorso “in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato”. Invero, è stato precisato che rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei
Conti i provvedimenti inerenti “al diritto, all'an, al quantum ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante, con conseguente potere-dovere della Corte dei Conti di delibare sugli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto d'impiego, inerenti allo "status" del dipendente ed al suo trattamento economico, al fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza, a meno che non si tratti di atti divenuti definitivi in conseguenza di mancata impugnazione o di giudicato” (cfr: Cass. Civ.
Sez. Un. 25 marzo 2013 n. 7372; Cass. Sez. Un., 7 agosto 2009, n. 18076).
Nello stesso senso, T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 14/07/2020, n. 3083 secondo cui “La cognizione in materia di controversie in tema di condanna al pagamento della pensione privilegiata spetta alla Corte dei Conti ai sensi degli artt. 13 e 62, T.U. 12 luglio
1934 n. 1214”; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 07/11/2016, n.11017 secondo cui “Le controversie relative alla concessione e alla misura del trattamento di pensione privilegiata attengono a materia devoluta alla cognizione esclusiva della Corte dei Conti, in virtù dell'art. 62, T.U. 12 luglio 1934 n.
1214. Infatti, rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti i provvedimenti inerenti al diritto, all' an, al quantum e alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti …”, nonché
3 Tribunale Roma, 28/01/1994 “Rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, e pertanto va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Ago, la controversia relativa alla rivalutazione monetaria
e agli interessi sulle somme rivalutate della pensione privilegiata erogata con ritardo al coniuge di soggetto dipendente pubblico (nella specie dell'aeronautica militare), deceduto per causa di servizio.”.
Alla luce di tali considerazioni deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale
Ordinario di Siracusa in favore della Corte dei Conti.
Quanto alle spese di lite, ritiene il giudicante che la decisione solo in rito della causa ne giustifichi la integrale compensazione tra le parti.
p.q.m.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 603/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti;
- compensa le spese di lite.
Siracusa, 24 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Vetta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 29.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 603/2022 promossa da
), nato a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Noto (SR), via Ducezio n. 3, presso lo studio dell'Avv. CULTRERA Giuseppe, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti,
- ricorrente
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Siracusa, Corso Gelone n.
90, rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente, dagli avv.ti MARCEDONE Ivano e
TESTA Antonella per mandato generale alle liti del 21.07.2015, rep. n. 80974/21569, notaio
[...]
di Roma;
Per_1
- resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.03.2022, esponeva: Parte_1
- di essere Sovrintendente di Polizia Penitenziaria in congedo dal 16.01.2016;
- di aver inoltrato all' , in data 24.07.2012, istanza per il riconoscimento CP_1
dell'aggravamento delle patologie da cui era affetto, già riconosciute dipendenti da causa di servizio;
- che con verbale n. 6107 del 03.07.2013 della Commissione Medica Ospedaliera Distaccata di
Augusta riconosceva il richiesto aggravamento;
1 - di aver, pertanto, acquisito il diritto alla pensione privilegiata e all'equo indennizzo.
Il ricorrente lamentava di non aver mai percepito, nonostante il suddetto riconoscimento, le differenze pensionistiche spettanti nella misura di un incremento del 10%, avendo riscontrato esclusivamente un aumento della pensione di anzianità in misura corrispondente ad € 100,00 mensili.
Evidenziava di aver richiesto all' , tramite diffide del 28.02.2019 e del 02.02.2020 a firma del CP_1 proprio procuratore, di provvedere all'esatto calcolo delle somme ad esso spettanti dal momento del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata e, nonostante positivo riscontro da parte dell'Ente, con pec del 04.02.2020, su una pronta definizione della domanda, non aveva ricevuto alcun accredito delle somme dovutegli.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del
Lavoro, l' , al fine di vedere accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “ ACCERTARE, RITENERE e DICHIARARE il diritto del sig. – già Parte_1 riconosciuto da – al versamento della differenza del trattamento economico allo stesso CP_1
riconosciuto in seguito al riconoscimento della pensione privilegiata a decorrere dal 16.01.1996, nonché il versamento dell'importo allo stesso dovuto una tantum;
- ORDINARE a l'esibizione CP_1
dei calcoli effettuati, comprensivi delle modalità di calcolo utilizzate, ai fini di verificare la somma effettivamente spettante al sig. - conseguentemente, CONDANNARE sede Parte_1 CP_1 territoriale di Siracusa, C.so Gelone n. 90, in seguito al verificarsi dell'evento, al versamento in favore del sig. di tutte le somme allo stesso spettanti, comprensive di quelle già Parte_1
riconosciute e delle ulteriori che verranno accertate da codesta Ecc.ma Corte, oltre che al risarcimento degli ulteriori danni subiti dal ritardo nel versamento dovuto, oltre interessi e rivalutazione a saldo;
- VINTE le spese.
Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice adito, CP_1
essendo la materia relativa alle pensioni statali interamente devoluta alla giurisdizione del Giudice
Contabile, ex artt. 13 e 62 r.d.l n. 1214 /1934; in subordine, l' eccepiva la prescrizione CP_1
quinquennale delle differenze pensionistiche vantate dal ricorrente. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando che la maggiorazione della pensione richiesta dal ricorrente era stata già riconosciuta con provvedimento n. 70572 del 10.01.2024, adottato dal Ministero della Giustizia, quale Ente datore di Lavoro del , con il quale era stata ricalcolata la pensione privilegiata Pt_1 dell' con la prevista maggiorazione del 10%. CP_1
Concesso un termine per il deposito di note difensive in ordine all'eccepito difetto di giurisdizione del Tribunale adito, all'udienza del 29.10.2024, la prima innanzi allo scrivente magistrato, udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante
2 deposito della presente sentenza.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall è fondata e merita accoglimento. CP_1
In particolare, osserva il decidente che parte ricorrente, insistendo in ricorso, ha affermando la giurisdizione del Tribunale adito sulla base del rilievo per cui “Il sig. , con il ricorso Pt_1
introduttivo del presente giudizio, non ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie da cui lo stesso è affetto e non ha chiesto che fosse accertato il proprio diritto a percepire la pensione privilegiata e l'equo indennizzo”, trattandosi di diritti già riconosciuti all'istante e precisando che “ Il sig. , a fronte del già intervenuto riconoscimento Pt_1 dell'aggravamento delle patologie dipendenti da causa di servizio e del conseguente diritto a percepire la pensione privilegiata oltre all'equo indennizzo, ha chiesto che fosse accertato il suo CP_ diritto ad ottenere il versamento di quanto spettantegli e dunque la condanna dell al pagamento”.
Il petitum sostanziale della domanda, come del resto chiaramente evincibile delle conclusioni spiegate in ricorso, riguarda, pertanto, sia l'accertamento del quantum del trattamento spettante, sia la condanna dell' convenuto al pagamento di quanto dovuto a titolo di pensione privilegiata. CP_1
Ne deriva che la controversia rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti, ai sensi degli artt. 13
e 62 del r.d. n. 1214/1934, trattandosi di ricorso “in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato”. Invero, è stato precisato che rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei
Conti i provvedimenti inerenti “al diritto, all'an, al quantum ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante, con conseguente potere-dovere della Corte dei Conti di delibare sugli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto d'impiego, inerenti allo "status" del dipendente ed al suo trattamento economico, al fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza, a meno che non si tratti di atti divenuti definitivi in conseguenza di mancata impugnazione o di giudicato” (cfr: Cass. Civ.
Sez. Un. 25 marzo 2013 n. 7372; Cass. Sez. Un., 7 agosto 2009, n. 18076).
Nello stesso senso, T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 14/07/2020, n. 3083 secondo cui “La cognizione in materia di controversie in tema di condanna al pagamento della pensione privilegiata spetta alla Corte dei Conti ai sensi degli artt. 13 e 62, T.U. 12 luglio
1934 n. 1214”; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 07/11/2016, n.11017 secondo cui “Le controversie relative alla concessione e alla misura del trattamento di pensione privilegiata attengono a materia devoluta alla cognizione esclusiva della Corte dei Conti, in virtù dell'art. 62, T.U. 12 luglio 1934 n.
1214. Infatti, rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti i provvedimenti inerenti al diritto, all' an, al quantum e alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti …”, nonché
3 Tribunale Roma, 28/01/1994 “Rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, e pertanto va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Ago, la controversia relativa alla rivalutazione monetaria
e agli interessi sulle somme rivalutate della pensione privilegiata erogata con ritardo al coniuge di soggetto dipendente pubblico (nella specie dell'aeronautica militare), deceduto per causa di servizio.”.
Alla luce di tali considerazioni deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale
Ordinario di Siracusa in favore della Corte dei Conti.
Quanto alle spese di lite, ritiene il giudicante che la decisione solo in rito della causa ne giustifichi la integrale compensazione tra le parti.
p.q.m.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 603/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti;
- compensa le spese di lite.
Siracusa, 24 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Vetta
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