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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 25/02/2026, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2933/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TT PE, Presidente
SA CE, RE
PINTO DIEGO ROSARIO ANTONI, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15284/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249075280676000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1081/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 07.10.2024 il sig. Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Roma, Indirizzo_1 presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 (CF_Difensore_1), che lo rappresenta e difende, giusta delega rilasciata su foglio firmato digitalmente allegato agli atti e presso il quale al n. fax Telefono_1 e all'indirizzo p.e.c.: Email_1 dichiarava di rirecevere ogni comunicazione inerente il presente giudizio, presentava ricorso
contro
Agenzia delle Entrate- Riscossione – Agente della Riscossione per la
Provincia di Roma, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore avverso intimazione di pagamento n. 09720249075280676000 notificata in data 20 giugno 2024 al per un totale di € 11.220,87 quale titolo posto a fondamento dell'esecuzione IRPEF anno 2012 per conseguente omesso versamento della somma richiesta. Il ricorrente riteneva l'atto impugnato del tutto illegittimo e, conseguentemente, se ne domandava l'annullamento per le ragioni spiegate nel ricorso introduttivo.
In via preliminare parte ricorrente faceva presente all'Ill.ma Corte di Giustizia adita che la cartella contenuta nella presente intimazione di pagamento era già stata impugnata precedentemente in altra intimazione con ricorso ancora pendente. Per tale motivo l'atto oggi impugnato dovrà essere dichiarata nulla in quanto l'Agente riscossore non avrebbe dovuto notificare una nuova intimazione di pagamento.
Eccepiva diverse doglianze tra cui la mancata allegazione delle cartelle in violazione dell'art.7, comma 1, l.
n. 212/2000, l'omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento, maturata prescrizione, mancata indicazione criteri di calcolo degli interessi.
Concludeva chiedendo a questa On.le Corte di voler accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità della intimazione di pagamento impugnata per le motivazioni tutte esposte nella parte discorsiva dell'atto depositato e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento impugnata e dichiarare non dovute le somme poste a fondamento della stessa. Con vittoria delle spese di giudizio e restituzione di quanto eventualmente riscosso, il tutto da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in data 05.02.2025 per l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (C.F./P.I.P.IVA_1) in persona di in persona di Nominativo_1, quale Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per Atto Notaio Nominativo_3 – Roma Repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rilasciata da Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, alla
Indirizzo_2, 00142 elettivamente domiciliata in Maddaloni (CE), alla Indirizzo_3 , presso lo Studio dell'avv. Difensore_2 (CF_Difensore_2), che la rappresenta e difende giusta procura speciale del 13/01/2025, allegata in calce alla presente comparsa e conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del 10/01/2025 e rpesso il quale dichiarava di voler ricevere qualsiasi comunicazione riferita al presente giudizio al seguente indirizzo di p.e.c.: Email_2.
Preliminarmente parte resistente ut sopra rappresentata eccepiva l'improcedibilità della domanda per nullità dell'atto di citazione per vizi della vocatio in ius. Infatti, la domanda presentata è nulla ai sensi dell'art. 164
c.p.c. in quanto l'atto di citazione non è determinato e del tutto generico. Risultano non indicati né l'Ente
Impositore, nè quale sia il titolo presupposto alla cartella di pagamento impugnata. Inoltre, l'istante non provvedeva a citare in giudizio l'Ente Impositore, in questo caso Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale
II Roma Ufficio Territoriale Pomezia come statuito dall'art. 24 d.lgs. 46/1999, bensì citava in giudizio unicamente l'Ente Concessionario. La mancata indicazione dei requisiti indispensabili, a corretta vocatio in ius e della editio actionis, conseguono l'improcedibilità della domanda.
Eccepiva la ne bis in idem. Parte ricorrente rilevava che la cartella contenuta nell'intimazione impugnata è stata già oggetto di un precedente ricorso ad oggi pendente innanzi a Codesta Ill.ma Corte e che il
Concessionario non avrebbe dovuto, in pendenza di giudizio, notificare l'intimazione oggi opposta. Tuttavia, non indicava il numero di ruolo e lo stato del giudizio. Il ricorso è quello recante n. d R.G.R.. 6819/2021 assegnato alla 32^ sezione ed è stato definito con la sentenza n. 9046/2022 emessa il 07.06.2022 e depositata il 27.07.2022con la quale questa Ill.ma Corte rigettava il ricorso ritenendolo inammissibile. Pertanto non poteva esserci nessuna sospensione dell'esecuzione del giudizio, né azione alcuna quale l'intimazione impugnata oggi che è legittima, valida ed efficace come legittima è l'azione di riscossione dell'ADER. In ogni caso eccepiva parte ricorrente, la violazione del principio del ne bis in idem in quanto la pendenza di più procedimenti aventi il medesimo oggetto determina un inevitabile contrasto tra giudicati. Pertanto, il giudizio di cui all'odierna discussione è inammissibile.
Ancora parte resistente eccepivo il difetto di legittimazione passiva dell'A.D.E.R.. Non avendo chiamato in giudizio l'Ene impositore, invocava il proprio difetto di legittimazione passiva essendo la stessa solo responsabile dell'azione della riscossione. Pertanto, l'impugnazione dell'atto poteva essere eccepita solo per vizi propri della notifica dell'atto.
Inammissibile e infondata la doglianza di assenza di notifica degli atti prodromici. Per tabulas é dimostrato che parte ricorrente era perfettamente a conoscenza di quanto oggi impugnato.
Da rigettare la richiesta di prescrizione vista la presenza di numerose azioni e notifiche di atti precedenti che come già detto anche oggetto di altri giudizi.
Tardiva e non tempestiva la sua impugnazione tale rendere improcedibile la domanda attorea.
Da rigettare perché infondata ogni eccezione sulla regolarità della procedura eseguita così come sulla mancata allegazione delle cartella sottesa all'atto impugnato.
Concludeva chiedendo a questa Corte adita, contrariis reiectis, in via preliminare
1) dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e /o improcedibilità dell'azione e della domanda per le motivazioni spiegate in premessa;
2) sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate–
Riscossione;
Nel merito
3) rigettare l'avversa opposizione così come proposta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in quanto tardiva, nonché illegittima ed infondata sia in fatto che in diritto;
4) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda per fatto imputabile all'Ente Impositore, manlevare l'Agenzia delle Entrate riscossione al pagamento delle spese di lite;
5) Condannare gli opponenti e/o chi di ragione al pagamento delle spese e competenze di lite, in favore della convenuta Agenzia delle Entrate – Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, sez. 16, in composizione collegiale, letti gli atti di causa ritiene il ricorso nel merito da rigettare.
Il ricorrente con diverse doglianze riportate nell'atto sottoposto all'odierna discussione impugnava un'intimazione di pagamento per omesso versamento IRPEF anno d'Imposta 2012.
Ritiene la Corte che, innanzitutto è da respingere l'eccezione del ricorrente in merito alla mancata notifica degli atti prodromici e in specie della cartella sottesa all'atto impugnato. La stessa cartella sottesa all'odierno giudizio è stata sottesa anche a una precedente intimazione di pagamento impugnata dal ricorrente in un altro giudizio conclusosi con la pronuncia da parte di questa Corte di Primo Grado di Roma della sentenza n. 9046/2022 sfavorevole allo stesso.
Pertanto, nulla poteva essere ancora mosso in questa sede in merito ai contenuti della cartella e/o in merito alla sua allegazione all'atto impugnato o relativo alla notifica della stessa trattandosi di atti tutti già notificati in precedenza e pienamente individuati.
Sulla prescrizione dei crediti eccepita dal ricorrente va detto che anche quest'ultima è da respingere.
L'impugnazione dell'intimazione precedente vale quale atto interruttivo dei termini di legge per la riscossione e ulteriore strumento valido per la ripresa da parte dell'Agenzia Entrate-Riscossione di ogni azione esecutiva di recupero della pretesa tributaria inerente.
Atti quest'ultimi mai impugnati e divenuti definitivi come la cartella. Costante giurisprudenza, anche di legittimità nell'ambito del processo tributario, asserisce che la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione e non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui n di cui agli artt. 19 e 21 del D. Lgs. 546/92. L'eccezione di prescrizione non è pertanto maturata e l'eccezione di parte ricorrente risulta essere infondata.
Per queste ragioni spiegate la Corte, assorbita ogni altra doglianza, ritiene l'atto impugnato legittimo e per questo rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia
Entrate-Riscossione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026
Il RE Il Presidente
NZ SA GI OT
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TT PE, Presidente
SA CE, RE
PINTO DIEGO ROSARIO ANTONI, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15284/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249075280676000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1081/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 07.10.2024 il sig. Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Roma, Indirizzo_1 presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 (CF_Difensore_1), che lo rappresenta e difende, giusta delega rilasciata su foglio firmato digitalmente allegato agli atti e presso il quale al n. fax Telefono_1 e all'indirizzo p.e.c.: Email_1 dichiarava di rirecevere ogni comunicazione inerente il presente giudizio, presentava ricorso
contro
Agenzia delle Entrate- Riscossione – Agente della Riscossione per la
Provincia di Roma, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore avverso intimazione di pagamento n. 09720249075280676000 notificata in data 20 giugno 2024 al per un totale di € 11.220,87 quale titolo posto a fondamento dell'esecuzione IRPEF anno 2012 per conseguente omesso versamento della somma richiesta. Il ricorrente riteneva l'atto impugnato del tutto illegittimo e, conseguentemente, se ne domandava l'annullamento per le ragioni spiegate nel ricorso introduttivo.
In via preliminare parte ricorrente faceva presente all'Ill.ma Corte di Giustizia adita che la cartella contenuta nella presente intimazione di pagamento era già stata impugnata precedentemente in altra intimazione con ricorso ancora pendente. Per tale motivo l'atto oggi impugnato dovrà essere dichiarata nulla in quanto l'Agente riscossore non avrebbe dovuto notificare una nuova intimazione di pagamento.
Eccepiva diverse doglianze tra cui la mancata allegazione delle cartelle in violazione dell'art.7, comma 1, l.
n. 212/2000, l'omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento, maturata prescrizione, mancata indicazione criteri di calcolo degli interessi.
Concludeva chiedendo a questa On.le Corte di voler accertare e dichiarare la nullità e/o la illegittimità della intimazione di pagamento impugnata per le motivazioni tutte esposte nella parte discorsiva dell'atto depositato e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento impugnata e dichiarare non dovute le somme poste a fondamento della stessa. Con vittoria delle spese di giudizio e restituzione di quanto eventualmente riscosso, il tutto da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in data 05.02.2025 per l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (C.F./P.I.P.IVA_1) in persona di in persona di Nominativo_1, quale Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per Atto Notaio Nominativo_3 – Roma Repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rilasciata da Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, alla
Indirizzo_2, 00142 elettivamente domiciliata in Maddaloni (CE), alla Indirizzo_3 , presso lo Studio dell'avv. Difensore_2 (CF_Difensore_2), che la rappresenta e difende giusta procura speciale del 13/01/2025, allegata in calce alla presente comparsa e conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del 10/01/2025 e rpesso il quale dichiarava di voler ricevere qualsiasi comunicazione riferita al presente giudizio al seguente indirizzo di p.e.c.: Email_2.
Preliminarmente parte resistente ut sopra rappresentata eccepiva l'improcedibilità della domanda per nullità dell'atto di citazione per vizi della vocatio in ius. Infatti, la domanda presentata è nulla ai sensi dell'art. 164
c.p.c. in quanto l'atto di citazione non è determinato e del tutto generico. Risultano non indicati né l'Ente
Impositore, nè quale sia il titolo presupposto alla cartella di pagamento impugnata. Inoltre, l'istante non provvedeva a citare in giudizio l'Ente Impositore, in questo caso Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale
II Roma Ufficio Territoriale Pomezia come statuito dall'art. 24 d.lgs. 46/1999, bensì citava in giudizio unicamente l'Ente Concessionario. La mancata indicazione dei requisiti indispensabili, a corretta vocatio in ius e della editio actionis, conseguono l'improcedibilità della domanda.
Eccepiva la ne bis in idem. Parte ricorrente rilevava che la cartella contenuta nell'intimazione impugnata è stata già oggetto di un precedente ricorso ad oggi pendente innanzi a Codesta Ill.ma Corte e che il
Concessionario non avrebbe dovuto, in pendenza di giudizio, notificare l'intimazione oggi opposta. Tuttavia, non indicava il numero di ruolo e lo stato del giudizio. Il ricorso è quello recante n. d R.G.R.. 6819/2021 assegnato alla 32^ sezione ed è stato definito con la sentenza n. 9046/2022 emessa il 07.06.2022 e depositata il 27.07.2022con la quale questa Ill.ma Corte rigettava il ricorso ritenendolo inammissibile. Pertanto non poteva esserci nessuna sospensione dell'esecuzione del giudizio, né azione alcuna quale l'intimazione impugnata oggi che è legittima, valida ed efficace come legittima è l'azione di riscossione dell'ADER. In ogni caso eccepiva parte ricorrente, la violazione del principio del ne bis in idem in quanto la pendenza di più procedimenti aventi il medesimo oggetto determina un inevitabile contrasto tra giudicati. Pertanto, il giudizio di cui all'odierna discussione è inammissibile.
Ancora parte resistente eccepivo il difetto di legittimazione passiva dell'A.D.E.R.. Non avendo chiamato in giudizio l'Ene impositore, invocava il proprio difetto di legittimazione passiva essendo la stessa solo responsabile dell'azione della riscossione. Pertanto, l'impugnazione dell'atto poteva essere eccepita solo per vizi propri della notifica dell'atto.
Inammissibile e infondata la doglianza di assenza di notifica degli atti prodromici. Per tabulas é dimostrato che parte ricorrente era perfettamente a conoscenza di quanto oggi impugnato.
Da rigettare la richiesta di prescrizione vista la presenza di numerose azioni e notifiche di atti precedenti che come già detto anche oggetto di altri giudizi.
Tardiva e non tempestiva la sua impugnazione tale rendere improcedibile la domanda attorea.
Da rigettare perché infondata ogni eccezione sulla regolarità della procedura eseguita così come sulla mancata allegazione delle cartella sottesa all'atto impugnato.
Concludeva chiedendo a questa Corte adita, contrariis reiectis, in via preliminare
1) dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e /o improcedibilità dell'azione e della domanda per le motivazioni spiegate in premessa;
2) sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate–
Riscossione;
Nel merito
3) rigettare l'avversa opposizione così come proposta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in quanto tardiva, nonché illegittima ed infondata sia in fatto che in diritto;
4) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda per fatto imputabile all'Ente Impositore, manlevare l'Agenzia delle Entrate riscossione al pagamento delle spese di lite;
5) Condannare gli opponenti e/o chi di ragione al pagamento delle spese e competenze di lite, in favore della convenuta Agenzia delle Entrate – Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, sez. 16, in composizione collegiale, letti gli atti di causa ritiene il ricorso nel merito da rigettare.
Il ricorrente con diverse doglianze riportate nell'atto sottoposto all'odierna discussione impugnava un'intimazione di pagamento per omesso versamento IRPEF anno d'Imposta 2012.
Ritiene la Corte che, innanzitutto è da respingere l'eccezione del ricorrente in merito alla mancata notifica degli atti prodromici e in specie della cartella sottesa all'atto impugnato. La stessa cartella sottesa all'odierno giudizio è stata sottesa anche a una precedente intimazione di pagamento impugnata dal ricorrente in un altro giudizio conclusosi con la pronuncia da parte di questa Corte di Primo Grado di Roma della sentenza n. 9046/2022 sfavorevole allo stesso.
Pertanto, nulla poteva essere ancora mosso in questa sede in merito ai contenuti della cartella e/o in merito alla sua allegazione all'atto impugnato o relativo alla notifica della stessa trattandosi di atti tutti già notificati in precedenza e pienamente individuati.
Sulla prescrizione dei crediti eccepita dal ricorrente va detto che anche quest'ultima è da respingere.
L'impugnazione dell'intimazione precedente vale quale atto interruttivo dei termini di legge per la riscossione e ulteriore strumento valido per la ripresa da parte dell'Agenzia Entrate-Riscossione di ogni azione esecutiva di recupero della pretesa tributaria inerente.
Atti quest'ultimi mai impugnati e divenuti definitivi come la cartella. Costante giurisprudenza, anche di legittimità nell'ambito del processo tributario, asserisce che la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione e non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui n di cui agli artt. 19 e 21 del D. Lgs. 546/92. L'eccezione di prescrizione non è pertanto maturata e l'eccezione di parte ricorrente risulta essere infondata.
Per queste ragioni spiegate la Corte, assorbita ogni altra doglianza, ritiene l'atto impugnato legittimo e per questo rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia
Entrate-Riscossione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026
Il RE Il Presidente
NZ SA GI OT