Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2010, n. 19469
CASS
Sentenza 17 febbraio 2010

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È valida la querela redatta e inoltrata per posta dal legale, ancorché privo di nomina espressa, nell'interesse dei suoi assistiti, sottoscritta in calce da questi ultimi e di seguito dallo stesso legale, in quanto, e da un lato, attraverso l'apposizione della firma le persone offese fanno propria l'istanza di punizione contenuta nel testo della querela; in secondo luogo, e dall'altro, la sottoscrizione congiunta dell'atto nel quale il legale si attribuisca la qualità di difensore delle parti interessate attesta l'esistenza del rapporto professionale avente ad oggetto la tutela degli interessi di queste ultime nell'instaurando procedimento penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2010, n. 19469
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19469
    Data del deposito : 17 febbraio 2010

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