Sentenza 17 febbraio 2010
Massime • 1
È valida la querela redatta e inoltrata per posta dal legale, ancorché privo di nomina espressa, nell'interesse dei suoi assistiti, sottoscritta in calce da questi ultimi e di seguito dallo stesso legale, in quanto, e da un lato, attraverso l'apposizione della firma le persone offese fanno propria l'istanza di punizione contenuta nel testo della querela; in secondo luogo, e dall'altro, la sottoscrizione congiunta dell'atto nel quale il legale si attribuisca la qualità di difensore delle parti interessate attesta l'esistenza del rapporto professionale avente ad oggetto la tutela degli interessi di queste ultime nell'instaurando procedimento penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2010, n. 19469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19469 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 17/02/2010
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 417
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 27396/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
e:
1) EL DI HE, N. IL 05/07/1947;
2) EL DI TI, N. IL 16/06/1954;
nei confronti di:
1) LA ZO, N. IL 01/06/1928;
2) LA LU, N. IL 10/11/1966;
avverso la sentenza n. 4/2009 GIUDICE DI PACE di CALITRI, del 08/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
MOTIVI EL DECISIONE
Con sentenza in data 8 aprile 2009 il giudice di pace di Calitri ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di GA IN e GA IA in ordine al reato di minaccia in danno di LL DI LE e ST LL DI, per difetto di valida querela. Ha ritenuto il giudicante che l'atto, formato e inoltrato per posta a cura del legale dei congiunti LL DI, fosse privo di autenticazione della firma dei querelanti e provenisse da soggetto non nominato - neppure tacitamente - quale difensore di costoro. Hanno proposto congiuntamente ricorso per Cassazione le persone offese, costituitesi parti civili, e con atto a parte il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli. Col primo motivo del loro ricorso congiunto i LL DI si dolgono che il giudice di pace abbia dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale con sentenza predibattimentale senza che vi fosse il consenso delle parti, richiesto dall'art. 469 c.p.p.. Col secondo motivo, coincidente con l'unica censura mossa dal Procuratore Generale, i ricorrenti deducono violazione del principio in base al quale la tacita nomina del difensore può emergere da altre dichiarazioni contenute nella querela, che nel caso di specie dovrebbero identificarsi nella indicazione del legale autore dello scritto quale difensore dei LL DI: indicazione confermata dagli interessati attraverso la sottoscrizione congiunta. Il ricorso del Procuratore Generale è fondato e merita accoglimento, con efficacia assorbente nei confronti di quello proposto dalle parti civili.
L'esame documentale della querela (consentito in questa sede dalla natura dell'eccezione sollevata) permette di constatare che la stessa, redatta in prima persona dall'Avv. Massimo Giulio Sandulli "nell'interesse dei suoi assistiti sigg.ri LL DI LE ... e LL DI ST ...", reca in calce la sottoscrizione degli stessi LL DI LE e LL DI ST, prima ancora di quella dell'Avv. Sandulli.
Appare evidente come, attraverso l'apposizione della firma, le menzionate persone offese dal reato abbiano inteso fare propria l'istanza di punizione contenuta nel testo della querela;
ed altresì come la sottoscrizione congiunta di un atto, nel quale il legale si attribuisce la qualità di difensore delle parti interessate, abbia attestato l'esistenza del rapporto professionale avente ad oggetto la tutela degli interessi dei LL DI nell'instaurando procedimento penale.
Quanto all'autentica della sottoscrizione, giova richiamarsi al principio enunciato dalle Sezioni Unite civili di questa Corte Suprema, a tenore del quale "l'art. 83 c.p.c., comma 3, nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato... sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell'atto... può essere contestata... soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma" (Cass. Sez. Un. 28 novembre 2005 n. 25032). Non vi è ragione per non applicare la medesima regula iuris alla querela, la quale costituisce atto negoziale di diritto pubblico cui la legge ricollega l'effetto di rendere possibile l'esercizio dell'azione penale con riferimento a taluni atti criminosi;
nel sottoscrivere l'atto di seguito al titolare del diritto di querela il difensore si fa carico della provenienza della sottoscrizione, con le implicazioni indicate nella massima testè riprodotta. Alla stregua di quanto fin qui osservato la sentenza di proscioglimento per mancanza di querela, oggetto di impugnazione, deve essere annullata con rinvio allo stesso giudice di pace di Calitri affinché, in persona di altro magistrato onorario, faccia luogo al giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice di pace di Calitri per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010