Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 22/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
G.26261 Sent. N. 15/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna
composta dai seguenti magistrati:
AT AS Presidente Tommaso Parisi Consigliere ET ER Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio, iscritto al n.26261 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale per la Sardegna nei confronti di RT MI, nato OR (NU) il 27 giugno 1984, residente a [...] (C.F. [...]);
SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI RT S.S., in persona del rappresentante legale, con sede in Siniscola (NU), Via Cedrino s.n. (P.IVA n. 01462970912),
entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Potito Flagella del Foro di Foggia (flagella.potito@avvocatifoggia.legalmail.it), con domicilio eletto in Roma, Via del Casale Strozzi, n. 3, presso lo studio legale del difensore, il quale ha richiesto di ricevere avvisi, notifiche e comunicazioni all’indirizzo p.e.c. flagella.potito@avvocatifoggia.legalmail.it.
Visto l’atto di citazione depositato dalla Procura Regionale in data 23.10.2024.
Letti gli atti e i documenti di causa.
Uditi, all’udienza dibattimentale del 18.9.2025, celebrata con l’assistenza del Segretario d’udienza, Dott.ssa Alessandra Giallara, il Magistrato relatore Cons. ET ER, il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale, dott. Dario Provvidera e l’Avv. Potito Flagella per i convenuti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 23.10.2024, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il Sig. RT MI e la SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI RT S.S., per sentirli condannare – con imputazione a titolo di dolo - al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in complessivi euro 109.330,63, asseritamente cagionato all’ARGEA (Agenzia per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura) in conseguenza dell’indebita percezione di contributi nel settore della Politica Agricola Comune a valere sui fondi FE e EA (annualità dal 2017 al 2020).
L’organo requirente ha riferito di aver appreso la notizia di danno a seguito di specifica denuncia, in data 29.11.2023, della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari, e ha proceduto alla ricostruzione della fattispecie di asserita responsabilità amministrativa sulla base delle risultanze dell’attività investigativa espletata dall’organo di polizia giudiziaria.
A sostegno della prospettazione accusatoria veniva riferito quanto segue.
1) La società agricola F.LLI RT S.S. percepiva finanziamenti pubblici, per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020, a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FE) e del Fondo agricolo per lo sviluppo rurale (EA), sia attraverso la domanda unica di pagamento ex reg. (CE) n. 73/2009 e reg. (UE) n. 1307/2013, sia attraverso ulteriori domande di aiuto relative a sostegni al reddito (indennità compensativa per zone svantaggiate, benessere animale, sostegni a investimenti nelle aziende agricole).
Segnatamente:
Anno 2017: euro 55.774,02;
Anno 2018: euro 22.951,57;
Anno 2019: euro 14.951,84;
Anno 2020: euro 15.652,73.
Per un ammontare complessivo pari ad euro 109.330,63.
2) Le istanze di contribuzione sarebbero state presentate dal Sig. RT MI in qualità di titolare e rappresentante legale della società agricola sebbene il medesimo, a decorrere dal 27.11.2012 (antecedentemente alla costituzione della società semplice, avvenuta in data 4.2.2015), fosse destinatario, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per anni due, divenuta definitiva dall’8.4.2017.
3) Non essendo stata presentata alcuna richiesta di riabilitazione, i relativi effetti pregiudizievoli non sarebbero mai cessati, ivi compreso il divieto previsto dall’art. 67 comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 159/2011 di “ottenere contributi o finanziamenti pubblici dallo Stato, altri enti pubblici o Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali”.
4) Nel caso di specie il divieto di percepire la contribuzione pubblica avrebbe riguardato anche la SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI RT S.S., atteso che l’art. 67, comma 4, del Codice Antimafia prevede che il divieto di cui al comma 1, lett. g) si estenda anche nei confronti di “…imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni”.
5) L’efficacia del divieto si sarebbe esteso anche alla società semplice costituita a far data dal 04.02.2015 e per i successivi cinque anni, ricoprendo il Sig. RT MI la funzione di socio amministratore e di rappresentante legale “de facto”, come emerso dalle domande di aiuto presentate, dal mandato conferito al Centro di Assistenza Agricola e dal certificato storico di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di OR.
Sulla base delle riferite evidenze fattuali, la Procura Regionale ha contestato alla SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI RT S.S. e al Sig. RT MI di aver percepito indebitamente i finanziamenti pubblici in conseguenza di dichiarazioni non esaustive rese in sede di presentazione delle domande.
Dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento relativo ai finanziamenti pubblici, di matrice comunitaria, destinati al sostegno e all’implementazione dell’agricoltura nei paesi membri dell’Unione Europea (Politica Agricola Comune – Fondi FE e EA), in particolare il Regolamento n.1306/2013, l’organo requirente evidenziava che a fronte della chiara previsione dell’art.67, commi 1 e 4 del D.Lgs. n.159/2011 – la contribuzione pubblica non sarebbe spettata alla società agricola, con conseguente pregiudizio erariale nei confronti degli Enti erogatori, ossia l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura" (A.G.E.A.) e l'Agenzia Regionale per il sostegno all'agricoltura (A.R.G.E.A. Sardegna"), divenuta Organismo pagatore regionale dal 15.10.2020.
L’indebito sarebbe stato perpetrato nell’ambito del rapporto di servizio che consolidata giurisprudenza contabile e civile ravviserebbe nella percezione di finanziamenti pubblici con vincolo di destinazione.
L’organo requirente riferiva di aver formalizzato l’invito a fornire deduzioni e dopo aver analizzato e confutato le argomentazioni difensive presentate dai convenuti nella fase preprocessuale, concludeva domandandone la condanna al pagamento a favore di ARGEA, della somma di euro 109.330,63, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.
Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data 23.10.2024, il giudizio veniva chiamato per l’odierna udienza di trattazione.
Con memoria depositata in data 28.7.2025, si sono costituiti in giudizio la SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI RT S.S. e il Sig. RT MI, entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Potito Flagella del Foro di Foggia.
La difesa dei convenuti ha richiamato la prospettazione accusatoria formulata dalla Procura Regionale e ha preliminarmente eccepito il difetto parziale di giurisdizione della Corte dei conti a conoscere la vicenda controversa.
Secondo la tesi difensiva, infatti, la sussistenza di un rapporto di servizio tra l’amministrazione erogatrice dei finanziamenti e i soggetti privati beneficiari sarebbe in realtà ipotizzabile esclusivamente in relazione alle contribuzioni a valere su fondi a destinazione vincolata ma non già in relazione alle linee di contribuzione finalizzate al semplice sostegno finanziario dei beneficiari, dove difetterebbe la funzionalizzazione in chiave pubblicistica dell’attività del soggetto privato, come invero riconosciuto, in fattispecie analoghe, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in funzione di giudice del riparto.
I fondi relativi alle c.d. “Domande uniche di pagamento” presentate nelle annualità 2017 - 2020 (importo complessivo: euro 58.488,03) avrebbero riguardato il sostegno ai giovani agricoltori (anni 2017, 2018 e 2019) ovvero alle aree svantaggiate (anno 2020), analogamente ad altre domande a valere sui fondi per lo sviluppo rurale - segnatamente le domande n. 74211055434 della campagna 2017 (euro 3.712,78), n. 84210566984 per la campagna 2018 (euro 3.117,09), n. 94210890516 per la campagna 2019 (euro 2.923,11) e n. 04210671659 per il 2020 (euro 2.450,85). Questi finanziamenti, di importo complessivo pari a euro 70.691,86, risulterebbero scollegati rispetto ad un rapporto di servizio, con conseguente difetto di giurisdizione della Corte dei conti a conoscere la vicenda controversa.
In via parimenti preliminare, la difesa ha eccepito il difetto di competenza della Sezione Regionale della Corte dei conti per la Sardegna, atteso che l’asserito pregiudizio erariale si sarebbe verificato in Roma a seguito della liquidazione - da parte di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) - delle somme oggetto di contribuzione in favore dei convenuti. Poiché il danno erariale si sarebbe cristallizzato a seguito della presentazione e Roma delle domande di pagamento e definitivamente consumato con l’esborso di denaro pubblico, la competenza territoriale dovrebbe essere individuata nella Sezione Regionale della Corte dei conti per il Lazio.
Nel merito, la difesa ha contestato fermamente la ricostruzione attorea, concentrando l’analisi della vicenda controversa, in primo luogo, sull’inapplicabilità, nel caso di specie, del divieto previsto dall’art.67 del Codice Antimafia a carico del Sig. RT MI e, su un secondo piano, sull’assenza dei presupposti normativi per ritenere applicabile alla SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI RT S.S. l’eventuale divieto di percezione contributiva a carico del Sig. RT.
1) Con riguardo al primo profilo, è stato eccepito che la misura di prevenzione personale a carico del Sig. RT sarebbe stata applicata dal Tribunale di OR (Decreto n.1/2013) sulla base di un assetto normativo successivamente oggetto di declaratoria di incostituzionalità (sentenze della Corte Costituzionale nn.24 e 25 del 2019). Premesso che la misura sarebbe stata disposta sulla base della previsione dell’art.4, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.159/2011 in relazione alle condotte indicate nell’art.1, comma 1, lett. a) e b) del medesimo provvedimento legislativo, veniva eccepito, in primo luogo, che le condotte previste dalla lett. a (dedizione abituale a traffici delittuosi) erano state dichiarate incostituzionali dal Giudice delle Leggi in quanto prive di sufficiente tassatività e, come tali, insuscettibili di determinare l’applicazione di misure di prevenzione. Con riguardo invece alle condotte riguardate dalla lett. b (conduzione di vita alimentata, anche in parte, da proventi di attività delittuose), la Corte Costituzionale, tramite una sentenza interpretativa di rigetto, avrebbe ammesso la legittimità costituzionale della previsione a condizione che venissero esplicitate in modo rigoroso le sequenze fattuali determinanti l’impiego abituale di proventi illeciti.
Poiché la misura di prevenzione della sorveglianza speciale biennale sarebbe stata imposta al Sig. RT sulla base delle previsioni di cui all’art.1, comma 1, lett. a (oggetto di declaratoria di incostituzionalità) e b del D.Lgs. n.159/2011 senza rispettare, relativamente alle condotte previste dalla lett. b), l’esigenza di una “spiegazione rafforzata” della destinazione abituale di proventi illeciti alla propria gestione esistenziale, sarebbe necessario disapplicare gli effetti previsti dall’art.67 del medesimo D.Lgs. n.167/2011, con conseguente infondatezza dell’asserita carenza di presupposti per ottenere la contribuzione pubblica.
La sostanziale illegalità dell’assetto normativo da cui era derivata l’applicazione della misura di prevenzione nei confronti del Sig. RT risulterebbe inoltre confermata da plurime pronunce della Corte EDU, puntualmente richiamate.
In ogni caso, ad avviso della difesa, la misura di prevenzione, qualora ritenuta legittima, non avrebbe potuto dispiegare efficacia, atteso che il Sig. RT, all’epoca in cui interveniva, nel Gennaio 2013, il Decreto applicativo del Tribunale di OR, risultava affidato in prova al servizio sociale dal Tribunale di OR con decorrenza Maggio 2011 sino all’Ottobre 2013. In tali ipotesi l’ordinamento prevederebbe - sulla base della pronuncia della Corte Costituzionale n.291/2013 e del costante orientamento della Corte di Cassazione - che la misura di prevenzione rimanga sospesa sino alla conclusione dell’espiazione della pena e che essa possa essere riattivata soltanto previa nuova valutazione sulla pericolosità sociale dell’interessato. Nel caso di specie non sarebbe intervenuta alcuna nuova valutazione in ordine alla necessità di interrompere la sospensione della misura, con la conseguenza che essa sarebbe risultata inefficace. Alle medesime conclusioni dovrebbe pervenirsi anche ipotizzando una riattivazione alla data in cui la misura di prevenzione diveniva definitiva (Aprile 2017), atteso che nel Dicembre dello stesso 2017 e sino al Dicembre 2021 il Sig. RT veniva nuovamente affidato in prova al servizio sociale e non sarebbe intervenuta alcuna nuova verifica sulla sua pericolosità sociale allo scopo di riattivare la misura, da ritenere pertanto priva di efficacia all’epoca in cui furono percepiti in finanziamenti pubblici.
2) Alla SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI RT S.S., pur in presenza dell’eventuale divieto di percezione contributiva a carico del Sig. RT, non sarebbe stata comunque preclusa la possibilità di ottenere finanziamenti pubblici. Sul punto la difesa ha eccepito che se da un lato l’art. 67, comma 4, D.Lgs. n.167/2011 prevede che il divieto di percepire finanziamenti operi nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (in tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni), nondimeno, dall’altro lato, l’art.68 del medesimo D.Lgs. n.167/2011 subordina tale effetto estensivo ad un provvedimento del Tribunale su richiesta del Procuratore della Repubblica, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del Questore. Poiché nel caso di specie tale provvedimento non sarebbe stato adottato, la percezione da parte della SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI RT S.S. risulterebbe assolutamente legittima.
In via subordinata la difesa eccepiva che l’eventuale divieto di percepire la contribuzione pubblica non avrebbe potuto eccedere i cinque anni e, conseguentemente, l’unico contributo annuale ipoteticamente precluso sarebbe stato quello del 2017 (euro 14.343,05), atteso che a fronte della previsione della misura di prevenzione a decorrere dall’anno 2013, il divieto per la società agricola non avrebbe potuto eccedere, come previsto dalla norma, un periodo di cinque anni, con conseguente legittimità dei finanziamenti ottenuti a partire dall’anno 2018.
Dopo aver rimarcato che dall’assetto ordinamentale non sussistevano elementi sufficienti per ritenere, secondo un’interpretazione fondata sulla buona fede, che alla società dei F.lli RT fosse preclusa la possibilità di ottenere i finanziamenti per l’attività agricola svolta, la difesa concludeva domandando il rigetto della domanda ovvero, in subordine, la riduzione del danno erariale nella misura di euro 14.343,05 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
All’odierna udienza dibattimentale la Procura Regionale ha richiamato le conclusioni rassegnate nell’atto di citazione e dopo aver preso posizione avverso le eccezioni difensive sviluppate nell’atto di costituzione dei convenuti, ha insistito per l’accoglimento della domanda risarcitoria.
La difesa delle parti convenute ha parimenti richiamato le eccezioni formulate nella memoria di difesa e ha concluso in conformità.
Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare deve essere analizzata l’eccezione di difetto parziale di giurisdizione della Corte dei conti a conoscere la vicenda controversa.
Secondo la difesa dei convenuti, una cospicua porzione dei contributi oggetto della richiesta risarcitoria della Procura Regionale risulterebbe destinata al semplice sostegno finanziario dei beneficiari, con difetto della funzionalizzazione in chiave pubblicistica dell’attività del soggetto privato e conseguente assenza della giurisdizione del Giudice Contabile.
L’eccezione è infondata.
Se da un lato è senz’altro vero che le singole linee di finanziamento beneficiate dalla SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI RT S.S. hanno riguardato sia contributi specificamente destinati a determinate attività da porre in essere per il miglioramento dell’azienda agricola, sia contributi destinati a sostenere l’esercizio aziendale in assenza di un vincolo di destinazione dell’erogazione finanziaria, è altrettanto vero che la prospettazione accusatoria risulta basata sull’asserita assenza, in capo ai soggetti convenuti, dei requisiti soggettivi necessari per ottenere la contribuzione, in tal modo determinando, in concreto, la sottrazione delle medesime risorse a diversi soggetti che legittimamente avrebbero potuto aspirare alla loro percezione.
La domanda risarcitoria formulata dalla Procura Regionale presuppone pertanto uno sviamento funzionale delle pubbliche contribuzioni dal fine pubblico programmato, con conseguente affermazione della giurisdizione della Corte dei conti (principio giurisdizionale consolidato; cfr., tra le tante, Corte dei conti Sez. Sicilia n.10/2022; id., Sez. Sardegna n. 153/2022; id., n. 266/2021; id., n.173/2023).
2. In via parimenti preliminare deve essere vagliata l’eccezione di incompetenza territoriale della sezione Giurisdizionale Sardegna a conoscere la vicenda controversa.
Secondo la ricostruzione fornita dalla difesa dei convenuti, la circostanza che l’erogazione dei finanziamenti ottenuti dalla SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI RT S.S. sia stata effettuata dall’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura A.G.E.A., avente sede in Roma, determinerebbe il radicamento della competenza territoriale presso la Sezione Giurisdizionale del Lazio.
L’eccezione è infondata.
Premesso che il criterio di individuazione della competenza territoriale per le ipotesi di pregiudizio erariale derivante dall’illegittima percezione di finanziamenti pubblici deve essere basato sull’individuazione dell’ambito regionale in cui si è verificato il fatto dannoso ovvero, in alternativa, in cui è stata svolta l’attività di gestione delle risorse pubbliche (art.18, comma 1, lett. b, c.g.c.), nessun dubbio può sorgere in ordine all’individuazione del territorio regionale della Sardegna quale ambito in cui sono state poste in essere le asserite condotte illecite. Si osserva al riguardo che l’art.18, comma 5, c.g.c. prevede che in caso di pluralità di condotte, il criterio di individuazione della sezione giurisdizionale competente sia quello della condotta causalmente prevalente. Nel caso di specie, il pregiudizio erariale è sicuramente dipeso causalmente dall’erogazione effettuata dall’A.G.E.A. nel territorio regionale del Lazio, ma ha trovato causa prevalente nell’asserita illiceità che ha riguardato la posizione della SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI RT S.S. e del Sig. RT MI, le cui condotte sono state poste in essere in via esclusiva nel territorio regionale sardo.
La questione risulta invero già analizzata dalla sezione in fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio e risolta con l’affermazione della competenza territoriale della Sezione Giurisdizionale Sardegna (cfr. Corte conti, Sez. Sardegna, n.104/2024; id., n.125/2024; id., n.159/2024).
3. In assenza di altre questioni preliminari, può essere affrontato il merito della controversia.
La domanda formulata dalla Procura Regionale non può trovare accoglimento.
La domanda risarcitoria formulata dalla Procura Regionale si fonda sul fatto che il Sig. RT MI, socio e amministratore della SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI RT S.S., risultava destinatario di una misura di prevenzione ex art.4, D.Lgs. n.159/2011 (disposta dal Tribunale di OR con Decreto n.1/2013) e conseguentemente non avrebbe potuto percepire finanziamenti in forza della previsione dell’art.67, comma 1, lett. g) del medesimo D.Lgs. n.159/2011 (a mente del quale “Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:…..g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali).
La preclusione si sarebbe estesa alla società agricola effettivo beneficiario delle annualità contributive FE e EA in applicazione dello stesso art.67, il cui comma 4 prevede che “Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni”.
Il Decreto n.1/2013 del Tribunale di OR ha disposto l’applicazione, nei confronti del Sig. RT MI, della misura di prevenzione della sorveglianza di pubblica sicurezza per la durata di 2 anni.
L’art.1 del D.Lgs. n.159/2011 prevede che i soggetti destinatari delle misure di prevenzione siano:
“a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.
Dall’analisi del provvedimento adottato dal Tribunale di OR emerge che l’accertamento della pericolosità sociale del Sig. RT e la conseguente imposizione della misura di prevenzione è stato fondato sulle ipotesi previste dall’art.1, comma 1, lett. a e b del D.Lgs. n.159/2011.
Il Tribunale ha infatti valorizzato, in primo luogo, il fatto che il soggetto prevenuto risultava frequentare soggetti pregiudicati e risultava dedito a plurimi traffici delittuosi, come riscontrabile da plurime segnalazioni e, in secondo luogo, il fatto che risultava verosimile che il medesimo vivesse tramite l’impiego di proventi derivanti da attività illecite, avuto in particolare riguardo alla circostanza che il medesimo soggetto non risultava percepire redditi certi e documentati (non dichiarati fiscalmente e non registrati nell’estratto conto previdenziale INPS) e non risultava proprietario di fabbricati o terreni.
Successivamente all’adozione del provvedimento, le norme legislative sulla base delle quali è stata fondata l’imposizione delle misure di prevenzione hanno formato oggetto - sulla scorta di una importante pronuncia della Corte EDU (sentenza 23.2.2017 – De Tommaso vs Italia) che aveva ravvisato una insufficiente chiarezza e precisione dei presupposti legislativi per l’esercizio della discrezionalità da parte del potere giudiziario nell’imporre le misure – di declaratoria di incostituzionalità dell’ipotesi prevista dalla lettera a dell’art. 1 D.Lgs. n.159/2011 (sentenza della Corte Costituzionale n.24/2019) per mancanza di precisione nell’individuazione dei fatti da porre a presupposto dell’applicazione delle misure di prevenzione (in violazione degli artt. art.13 e 117, comma 1, Cost. e dell’art.2 del Prot. n.4 CEDU).
Con riguardo all’ipotesi prevista dalla lettera b della medesima disposizione, la pronuncia della Corte Costituzionale ha rilevato che l’interpretazione tassativizzante fornita dai giudici di merito, in particolare dopo la pronuncia EDU, portava a ritenere che la previsione potesse risultare compatibile con i principi costituzionali. Veniva quindi pronunciata una sentenza interpretativa di rigetto, nella quale veniva, in particolare, precisato quanto segue.
“Questa Corte ritiene che, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale successiva alla sentenza de Tommaso, risulti oggi possibile assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla fattispecie descritta dell'art. 1, numero 2), della L. n. 1423 del 1956, poi confluita nell'art. 1, lettera b), del D.Lgs. n. 159 del 2011, sì da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali "casi" - oltre che in quali "modi" - essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca.
La locuzione "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato.
Tale interpretazione della fattispecie permette di ritenere soddisfatta l'esigenza - sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l'attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte - di individuazione dei "tipi di comportamento" ("types of behaviour") assunti a presupposto della misura”. Le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi "elementi di fatto", di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito” (sentenza della Corte Costituzionale n.24/2019, pag. 21).
La Sezione ritiene, alla luce delle considerazioni svolte, che il Decreto del Tribunale di OR con il quale è stata imposta al Sig. RT MI la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, a seguito del successivo vaglio di costituzionalità delle norme poste a base del provvedimento, non potesse produrre effetti, atteso che la motivazione è risultata basata sull’accertamento di condotte in parte oggetto di declaratoria di incostituzionalità (art. 1, comma 1, lett.a del D.Lgs. n.159/2011) ed in parte inidonee a soddisfare i parametri di tassatività introdotti successivamente, in via interpretativa, dal Giudice delle Leggi.
Deve essere osservato inoltre che la Procura Regionale, nell’atto di citazione, aveva preso posizione avverso l’eccezione già formulata dalle parti convenute in sede preprocessuale, ritenendo che essa non fosse meritevole di accoglimento in quanto il provvedimento di applicazione della misura sarebbe stato fondato, oltre che sulla previsione dell’art.1, comma 1 lett. a e b del D.Lgs. n.159/2011, anche sulla previsione della lett. c della stessa norma (a mente della quale i provvedimenti si applicano a coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”).
In realtà, come puntualmente evidenziato dalla difesa dei convenuti, la richiesta di applicazione della misura di prevenzione da parte della Procura della Repubblica di OR ha riguardato esclusivamente le condotte di cui alle lettere a e b, senza rilievo specifico della successiva fattispecie di cui alla lettera c (cfr. Decreto del Tribunale di OR n.1/2013, pag.1).
In conclusione, la Sezione ritiene che alla sopravvenuta inefficacia sostanziale del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione nei confronti del Sig. RT MI, debba necessariamente seguire la legittimità della contribuzione pubblica percepita dalla SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI RT S.S. negli anni 2017 – 2020, atteso che non possono aver rilevato, nella fattispecie, i rigori previsti dall’art.67, D.Lgs. n.159/2011.
4. In ragione dell’assenza di responsabilità dei convenuti, deve tenersi conto, per il regolamento delle spese di giudizio, della disciplina prevista dall’art.31, comma 2, c.g.c. a mente del quale, in caso di proscioglimento nel merito, il giudice liquida, a carico dell’amministrazione di appartenenza, l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.
Ne consegue che la Sezione deve provvedere d’ufficio, sulla base degli atti di causa, a liquidare onorari e diritti in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (art. 2, art. 4 e art. 5).
In ragione di tali disposizioni, tenuto conto della difficoltà della lite e della pronta definizione del giudizio, nonché dei valori esposti nella tabella 11 allegata al menzionato Decreto Ministeriale (giudizi innanzi alla Corte dei conti), dette spese si liquidano in euro 3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% e oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando,
Rigetta
L’eccezione di difetto parziale di giurisdizione della Corte dei conti a conoscere la vicenda controversa.
Rigetta
L’eccezione di incompetenza territoriale della Sezione Giurisdizionale Sardegna.
Rigetta
La domanda risarcitoria formulata dalla Procura Regionale.
Liquida e pone a carico dell’ARGEA le spese del giudizio in favore dei convenuti RT MI e SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI RT S.S., nella misura di euro 3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% e oneri di legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 18.9.2025.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ET ER AT AS
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il 22/01/2026 Il Dirigente Dott. Paolo Carrus
(firma apposta digitalmente)