Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/02/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 19/02/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 1109/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. VINCENZO SILVESTRO;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ELISA NANNUCCI;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/02/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di TP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da: “una grave ed evoluta cerebropatia di tipo degenerativa dementigena con evidente deterioramento cognitivo, da poliosteoartropatia cronica degenerativa con grave e diffuso impegno funzionale con impossibilità ad una deambulazione autonoma”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'TP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le
Quanto al merito della domanda, osserva il giudicante che le censure mosse dalla ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di TP sono –già prima facie - destituite di fondamento, per cui si è resa superflua qualsivoglia integrazione istruttoria con richiesta di chiarimenti al CTU nominato nella precedente fase.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le patologie riscontrate. In particolare, con l'opposizione proposta, parte ricorrente contestava le risultanze della CTU per non aver il consulente correttamente valutato il complesso quadro patologico, risultando la ricorrente affetta da un declino cognitivo evoluto e da poliosteoartropatia cronica degenerativa con grave e diffuso impegno funzionale.
Tali critiche ad avviso del giudicante non sono giustificate alla luce di quanto emerso in sede di esame obiettivo e dunque riscontrato direttamente dal CTU, il quale in perizia dava atto che alla visita non si evidenziavano alterazioni delle facoltà cognitive né tantomeno disturbi dell'orientamento (cfr. esame obiettivo al sistema nervoso e psichico: “ROT normoelicitabili e simmetrici, assenza di riflessi patologici della serie piramidale ed extrapiramidale. Nervi cranici indenni. Manovra di Romberg positiva per lievi oscillazioni. Al libero colloquio esaminanda sufficientemente orientata nel tempo e nello spazio, lieve deficit ideomotorio. Tono dell'umore deflesso”), né tantomeno una impossibilità della deambulazione (cfr. esame obiettivo apparato osteoarticolare: “contrattura antalgica della muscolatura paravertebrale, spinalgia pressoria sulle apofisi spinose. Ridotta e riferita dolente l' articolarità della cerniera cervicale e dorso- lombare ai gradi medi. Passaggi posturali difficoltosi, deambulazione consentita con appoggio di bastone Esiti di frattura del trochite spalla”). La sussistenza di una situazione di difficoltà nella deambulazione, neppure nei casi in cui si renda necessario ricorrere ad appoggio bilaterale, a parere della Cassazione, non appare, infatti, ex se, circostanza idonea ad integrare il presupposto sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento (cfr. Cass. Ordinanza 24 febbraio 2021 n.4994).
Ne deriva che le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia non rende impossibile la deambulazione né impedisce lo svolgimento degli atti quotidiani della vita in maniera autonoma.
Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299). Quanto poi alla documentazione sanitaria allegata dalla parte ricorrente al ricorso in opposizione ad TP (certificato rilasciato dal distretto sanitario 46 del 23/02/2022, certificato rilasciato dal distretto sanitario 46 del 08/05/2022, RM encefalo, rachide cervicale, lombare del 03/08/2022, certificato rilasciato dal distretto sanitario 46 del 14/09/2022, certificato dell'ambulatorio di Geriatria del 05/07/2022) deve rilevarsi che trattasi di documentazione antecedente alla visita effettuata dal ctu e pertanto superata da quanto dallo stesso constatato in via diretta in quella sede.
Inoltre, quanto al referto dell'P.O. Ospedale del Mare con data dimissione 29/11/2023 l'istante non ha dedotto se ed in che modo la suddetta documentazione sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle sue condizioni di salute tale da incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di A.T.P..
Da ciò discende che un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
Infine, si osserva che in data 10.2.25 la parte ha depositato un certificato del 28.1.25 di consegna del presidio di carrozzina elettrica in cui tuttavia si dà atto di una mera difficoltà della deambulazione peraltro da esiti di precedente frattura (che neppure è dato conoscere a quando risalga ed a carico di quale arto sia); peraltro anche in relazione a tale certificato non risulta in alcun modo dedotto dalla parte se ed in che modo lo stesso sarebbe dimostrativo di un aggravamento della condizioni della tale da rilevare ai fini del riconoscimento della Pt_1 prestazione invocata, essendo stato lo stesso meramente riversato nel fascicolo telematico finanche in assenza di una nota di accompagnamento.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto TP e condivisibilmente con essa, parte ricorrente non ha diritto all'indennità di accompagnamento. Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, le spese di lite sono compensate, eccetto le spese di CTU poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e dichiara irripetibili le spese.
Si comunichi. Così deciso in Nola il 19/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesca Fucci