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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/09/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- Sezione Lavoro - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte al n. 4564/2022 R.G.L., promosse da:
(C.F.: (C.F.: CP_1 Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: C.F._2 CP_2 Parte_3
), tutti elettivamente domiciliati a Campobasso, in via Monforte n. C.F._3
7, presso lo studio dell'avv. Domenico DE ANGELIS che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla busta telematica del ricorso introduttivo.
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
ASL CITTA' DI TORINO (C.F.: ), in persona del Direttore Generale e P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Torino, in via San
Secondo n. 29, presso l'ufficio legale dell'Amministrazione, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dalla dott.ssa , dalla Controparte_3 dott.ssa Laura FERRO e dalla dott.ssa Valeria TEMPESTA, giusta procura alle liti allegata alla busta telematica della memoria difensiva.
PARTE RESISTENTE
Oggetto: indennità ex art. 86 c.c.n.l. comparto Sanità pubblica
Conclusioni della parte ricorrente: “A. accertare e dichiarare che la CP_4
(con sede legale in Torino alla Via San Secondo, 29 – P.IVA/C.F. 11632570013 )
[...] non ha corrisposto negli ultimi cinque anni al ricorrente l'indennità contrattualmente prevista ex art. 86 comma 13 CCNL Comparto Sanità Pubblica e pari ad € 17,82 per quel che concerne i turni notturni festivi con entrata il giorno festivo ed uscita il giorno feriale successivo , nonché, a far data dall'1/1/2019, l'incentivo aggiuntivo di € 7,18 ;
B. accertare e dichiarare l'illegittimità di tale condotta e conseguentemente l'obbligo della convenuta di corrispondere al ricorrente gli importi indicati alla lettera g) del presente ricorso per una somma complessiva di € (…); C. per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.t. al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € (….) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
D. condannare l in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_4 pagamento di competenze professionali legali e spese di avvocato del presente procedimento , da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Conclusioni della parte resistente: “- in via pregiudiziale/preliminare, ove ravvisatane la necessità, attivare il subprocedimento di cui all'art. 64 del D.Lgs n. 165/2001;
- nel merito, dichiarare inammissibile la domanda per carenza d'interesse con riferimento al turno del (….omissis….) e, comunque, rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Considerato che la decisione della controversia si fonda sulla norma di un contratto collettivo nazionale sottoscritto dall' ai sensi dell'art. 40 e ss. d.lgs. 165/2001 in CP_5 relazione alla quale le parti offrono interpretazioni diverse, che anche nella giurisprudenza si erano già registrate soluzioni difformi nella (tra le altre, sentenza tribunale Milano 235/2022, Corte d'Appello Brescia sentenza 29.2.2024 RG. 263/2023)
e che il contenzioso ha una portata nazionale (la parte ricorrente ha infatti riferito che esso si colloca nell'ambito di un'ampia iniziativa sindacale sulla base della quale sono stati promossi numerosi giudizi e sono state inviate oltre 12.000 lettere di messa in mora alle aziende sanitarie, di cui 1500 da parte di dipendenti che lavorano nella provincia di
Torino; v. verbale udienza 10.4.2024), è stato ritenuto necessario attivare la procedura prevista dall'art. 64 del T.u. p.i..
L' ha dato atto che non è stato possibile raggiungere un accordo sulla questione CP_5 controversa in quanto le oo.ss. non si sono presentate all'incontro da essa convocato.
La causa è discussa dalle parti all'udienza del 9.5.2025 e al termine della camera di consiglio è stata emessa sentenza ai sensi del comma 3 dell'art. 64 cit., che dispone che se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione interpretativa, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa e che la sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, cui consegue, dopo il deposito dell'atto in
Cancelleria e alla notificazione alle altre parti, la sospensione del processo.
All'odierna udienza le parti hanno dato atto che la sentenza non è stata impugnata ed hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in precedenza rassegnate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti, richiamando l'art. 86 comma 13 del CCNL Comparto sanità del 21.5.2018, Contr ritengono che per tutti i turni notturni festivi indicati nei rispettivi ricorsi l convenuta avrebbe erroneamente provveduto all'erogazione dell'indennità prevista dalla norma contrattuale citata, in forma dimezzata, liquidando per ciascun turno l'importo di € 8,91, anziché quello di € 17,82, procedendo alla liquidazione dell'indennità per intero solo per i turni svolti interamente nell'arco della giornata della domenica, nonché per quelli con entrata nel giorno prefestivo ed uscita nel giorno festivo;
inoltre, per il turno notturno Contr festivo decorrente svolto oltre le ore 22 del giorno festivo, l non riconoscendo neppure la mezza indennità, sul presupposto che le ore rese nel giorno festivo fossero inferiori a due, avrebbe secondo i ricorrenti fatto erroneo riferimento al numero delle ore prestate nel solo giorno festivo e non alla nozione di turno notturno-festivo esplicitato dalla norma contrattuale sopra citata. Contr I ricorrenti hanno chiesto di accertare che l ha corrisposto un importo pari al 50% dell'indennità contrattualmente prevista ex art. 86 comma 13 CCNL Comparto Sanità
Pubblica per i turni notturni festivi con entrata il giorno festivo ed uscita il giorno feriale successivo, nulla avendo poi corrisposto per specifiche festività indicate nei singoli ricorsi;
hanno inoltre chiesto di accertare l'illegittimità di tale condotta con conseguente obbligo di corrispondere le relative differenze retributive.
La convenuta ha chiesto di respingere le domande evidenziando tra l'altro che l CP_5 in due pareri conformi, uno del 27.4.2022 e l'altro del 21.7.2022, aveva fornito indicazioni sulla modalità di erogazione dell'indennità festiva piena o dimezzata di cui Contr all'art. 86 cit., cui l resistente si era conformata, provvedendo all'erogazione dell'indennità in parola come segue: a) in misura dimezzata per il dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 22:00; b) nessuna indennità per il dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 23:00, non avendo raggiunto le 2 ore nel giorno festivo;
c) indennità festiva piena al dipendente che inizia il turno alle ore 20:00, avendo il dipendente lavorato nel giorno festivo per più di metà delle ore complessive del turno. 2. Così esposte, in sintesi, le allegazioni e deduzioni delle parti, va dato atto che la presente controversia verte sull'interpretazione dell'art. 86 c.c.n.l. comparto sanità 2016-
2018, rubricato “Indennità per particolari condizioni di lavoro”.
Tale norma, dopo aver disciplinato, al comma 12, l'indennità per il lavoro notturno (“Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6”), al comma 13 così dispone:
“Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotto ad € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposto a ciascun dipendente più di un'indennità festiva. Per turno notturno festivo si intende quello che cade nel periodo compreso fra le 22:00 del giorno prefestivo e le 06:00 del giorno festivo e dalle 22:00 del giorno festivo alle 06:00 del giorno successivo”.
Secondo l'azienda convenuta, anche tenuto conto dei pareri resi dall' il 27.4.2022 CP_5
e il 21.7.2022, tale disposizione contrattuale valorizzerebbe il numero di ore prestate, all'interno del turno notturno-festivo, nel solo giorno festivo e pertanto riconoscerebbe l'indennità per il turno festivo in misura intera in favore del dipendente che inizia il turno alle ore 20.00 (avendo il dipendente lavorato nel giorno festivo per più di metà delle ore complessive del turno), ed in misura dimezzata in favore del dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 22.00, e non consentirebbe l'erogazione di alcuna indennità al dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 23.00 e che dunque non lavora per più di due ore durante la festività.
I ricorrenti ritengono invece che il CCNL 2016-2018, introducendo la nozione di turno notturno-festivo (non presente nell'art. 44 comma 12 del precedente CCNL 1°.9.1995, mentre l'art. 25 CCNL 2002-2005 nulla aveva innovato sul punto, essendosi limitato a convertire gli importi da lire ad euro), abbia inteso riconoscere, anche per il turno notturno-festivo, per il lavoratore che opera per l'intero turno, l'indennità nella misura intera, indipendentemente dalle ore di lavoro svolte nel giorno festivo.
3. La questione interpretativa controversa tra le parti può essere indicata nei seguenti termini: “l'art. 86 c.c.n.l. Comparto Sanità 2016-2018 dopo aver disciplinato, al comma
12, l'indennità per il lavoro notturno (“Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22
e le ore 6”), al comma 13 prevede: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotto ad € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari
o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposto a ciascun dipendente più di un'indennità festiva. Per turno notturno festivo si intende quello che cade nel periodo compreso fra le 22:00 del giorno prefestivo e le 06:00 del giorno festivo e dalle 22:00 del giorno festivo alle 06:00 del giorno successivo”; tale previsione contrattuale si interpreta
(1) nel senso che essa si riferisce al numero di ore prestate, all'interno del turno notturno-festivo, nel solo giorno festivo e pertanto l'indennità ivi prevista deve essere erogata in misura intera al dipendente che inizia il turno alle ore 20.00, avendo il dipendente lavorato nel giorno festivo per più di metà delle ore complessive del turno, e in misura dimezzata per il dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 22.00, e non deve essere erogata al dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 23.00, non avendo raggiunto le due ore di prestazione nel giorno festivo;
(2) nel senso che essa riconosce, anche per il turno notturno-festivo, per il lavoratore che opera per
l'intero turno, l'indennità nella misura intera, indipendentemente dalle ore di lavoro svolte nel giorno festivo”.
Con sentenza non definitiva n. 1173/2025 la questione è stata risolta accogliendo l'interpretazione della previsione contrattuale offerta dalla parte datoriale, tenuto conto delle espressioni letterali utilizzate (che stabiliscono la misura dell'indennità a seconda della quantità di servizio reso nel turno prestato per il giorno festivo) e della ratio della disposizione, ravvisata nella volontà di commisurare l'indennità del turno notturno-festivo alla quantità di lavoro svolto in giorno festivo (ossia di domenica o nella festività infrasettimanale), al fine di compensare la maggiore penosità della prestazione dell'attività lavorativa svolta durante le festività, e considerato che il relativo è variabile in base alla quantità di lavoro prestato in un giorno che dovrebbe essere ordinariamente dedicato allo svago e alla coltivazione e sviluppo delle relazioni sociali.
Posto che la parte attrice non ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale decisione nel termine previsto dalla legge, né ha contestato, all'odierna udienza, le motivazioni poste a fondamento della stessa, ci si può in questa sede limitare a ribadire quanto in precedenza esposto – richiamando integralmente la sentenza n. 1173/2025 - e, di conseguenza, le domande dei ricorrenti devono essere respinte, in quanto fondate su una interpretazione dell'art. 86 c.c.n.l. che non appare condivisibile.
4. La sussistenza di precedenti giurisprudenziali di segno opposto consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, respinge le domande dei ricorrenti, compensa le spese di lite tra le parti.
Torino 16.9.2025
La giudice
Roberta Pastore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- Sezione Lavoro - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte al n. 4564/2022 R.G.L., promosse da:
(C.F.: (C.F.: CP_1 Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: C.F._2 CP_2 Parte_3
), tutti elettivamente domiciliati a Campobasso, in via Monforte n. C.F._3
7, presso lo studio dell'avv. Domenico DE ANGELIS che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla busta telematica del ricorso introduttivo.
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
ASL CITTA' DI TORINO (C.F.: ), in persona del Direttore Generale e P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Torino, in via San
Secondo n. 29, presso l'ufficio legale dell'Amministrazione, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dalla dott.ssa , dalla Controparte_3 dott.ssa Laura FERRO e dalla dott.ssa Valeria TEMPESTA, giusta procura alle liti allegata alla busta telematica della memoria difensiva.
PARTE RESISTENTE
Oggetto: indennità ex art. 86 c.c.n.l. comparto Sanità pubblica
Conclusioni della parte ricorrente: “A. accertare e dichiarare che la CP_4
(con sede legale in Torino alla Via San Secondo, 29 – P.IVA/C.F. 11632570013 )
[...] non ha corrisposto negli ultimi cinque anni al ricorrente l'indennità contrattualmente prevista ex art. 86 comma 13 CCNL Comparto Sanità Pubblica e pari ad € 17,82 per quel che concerne i turni notturni festivi con entrata il giorno festivo ed uscita il giorno feriale successivo , nonché, a far data dall'1/1/2019, l'incentivo aggiuntivo di € 7,18 ;
B. accertare e dichiarare l'illegittimità di tale condotta e conseguentemente l'obbligo della convenuta di corrispondere al ricorrente gli importi indicati alla lettera g) del presente ricorso per una somma complessiva di € (…); C. per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.t. al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € (….) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
D. condannare l in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_4 pagamento di competenze professionali legali e spese di avvocato del presente procedimento , da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Conclusioni della parte resistente: “- in via pregiudiziale/preliminare, ove ravvisatane la necessità, attivare il subprocedimento di cui all'art. 64 del D.Lgs n. 165/2001;
- nel merito, dichiarare inammissibile la domanda per carenza d'interesse con riferimento al turno del (….omissis….) e, comunque, rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Considerato che la decisione della controversia si fonda sulla norma di un contratto collettivo nazionale sottoscritto dall' ai sensi dell'art. 40 e ss. d.lgs. 165/2001 in CP_5 relazione alla quale le parti offrono interpretazioni diverse, che anche nella giurisprudenza si erano già registrate soluzioni difformi nella (tra le altre, sentenza tribunale Milano 235/2022, Corte d'Appello Brescia sentenza 29.2.2024 RG. 263/2023)
e che il contenzioso ha una portata nazionale (la parte ricorrente ha infatti riferito che esso si colloca nell'ambito di un'ampia iniziativa sindacale sulla base della quale sono stati promossi numerosi giudizi e sono state inviate oltre 12.000 lettere di messa in mora alle aziende sanitarie, di cui 1500 da parte di dipendenti che lavorano nella provincia di
Torino; v. verbale udienza 10.4.2024), è stato ritenuto necessario attivare la procedura prevista dall'art. 64 del T.u. p.i..
L' ha dato atto che non è stato possibile raggiungere un accordo sulla questione CP_5 controversa in quanto le oo.ss. non si sono presentate all'incontro da essa convocato.
La causa è discussa dalle parti all'udienza del 9.5.2025 e al termine della camera di consiglio è stata emessa sentenza ai sensi del comma 3 dell'art. 64 cit., che dispone che se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione interpretativa, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa e che la sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, cui consegue, dopo il deposito dell'atto in
Cancelleria e alla notificazione alle altre parti, la sospensione del processo.
All'odierna udienza le parti hanno dato atto che la sentenza non è stata impugnata ed hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in precedenza rassegnate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti, richiamando l'art. 86 comma 13 del CCNL Comparto sanità del 21.5.2018, Contr ritengono che per tutti i turni notturni festivi indicati nei rispettivi ricorsi l convenuta avrebbe erroneamente provveduto all'erogazione dell'indennità prevista dalla norma contrattuale citata, in forma dimezzata, liquidando per ciascun turno l'importo di € 8,91, anziché quello di € 17,82, procedendo alla liquidazione dell'indennità per intero solo per i turni svolti interamente nell'arco della giornata della domenica, nonché per quelli con entrata nel giorno prefestivo ed uscita nel giorno festivo;
inoltre, per il turno notturno Contr festivo decorrente svolto oltre le ore 22 del giorno festivo, l non riconoscendo neppure la mezza indennità, sul presupposto che le ore rese nel giorno festivo fossero inferiori a due, avrebbe secondo i ricorrenti fatto erroneo riferimento al numero delle ore prestate nel solo giorno festivo e non alla nozione di turno notturno-festivo esplicitato dalla norma contrattuale sopra citata. Contr I ricorrenti hanno chiesto di accertare che l ha corrisposto un importo pari al 50% dell'indennità contrattualmente prevista ex art. 86 comma 13 CCNL Comparto Sanità
Pubblica per i turni notturni festivi con entrata il giorno festivo ed uscita il giorno feriale successivo, nulla avendo poi corrisposto per specifiche festività indicate nei singoli ricorsi;
hanno inoltre chiesto di accertare l'illegittimità di tale condotta con conseguente obbligo di corrispondere le relative differenze retributive.
La convenuta ha chiesto di respingere le domande evidenziando tra l'altro che l CP_5 in due pareri conformi, uno del 27.4.2022 e l'altro del 21.7.2022, aveva fornito indicazioni sulla modalità di erogazione dell'indennità festiva piena o dimezzata di cui Contr all'art. 86 cit., cui l resistente si era conformata, provvedendo all'erogazione dell'indennità in parola come segue: a) in misura dimezzata per il dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 22:00; b) nessuna indennità per il dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 23:00, non avendo raggiunto le 2 ore nel giorno festivo;
c) indennità festiva piena al dipendente che inizia il turno alle ore 20:00, avendo il dipendente lavorato nel giorno festivo per più di metà delle ore complessive del turno. 2. Così esposte, in sintesi, le allegazioni e deduzioni delle parti, va dato atto che la presente controversia verte sull'interpretazione dell'art. 86 c.c.n.l. comparto sanità 2016-
2018, rubricato “Indennità per particolari condizioni di lavoro”.
Tale norma, dopo aver disciplinato, al comma 12, l'indennità per il lavoro notturno (“Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6”), al comma 13 così dispone:
“Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotto ad € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposto a ciascun dipendente più di un'indennità festiva. Per turno notturno festivo si intende quello che cade nel periodo compreso fra le 22:00 del giorno prefestivo e le 06:00 del giorno festivo e dalle 22:00 del giorno festivo alle 06:00 del giorno successivo”.
Secondo l'azienda convenuta, anche tenuto conto dei pareri resi dall' il 27.4.2022 CP_5
e il 21.7.2022, tale disposizione contrattuale valorizzerebbe il numero di ore prestate, all'interno del turno notturno-festivo, nel solo giorno festivo e pertanto riconoscerebbe l'indennità per il turno festivo in misura intera in favore del dipendente che inizia il turno alle ore 20.00 (avendo il dipendente lavorato nel giorno festivo per più di metà delle ore complessive del turno), ed in misura dimezzata in favore del dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 22.00, e non consentirebbe l'erogazione di alcuna indennità al dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 23.00 e che dunque non lavora per più di due ore durante la festività.
I ricorrenti ritengono invece che il CCNL 2016-2018, introducendo la nozione di turno notturno-festivo (non presente nell'art. 44 comma 12 del precedente CCNL 1°.9.1995, mentre l'art. 25 CCNL 2002-2005 nulla aveva innovato sul punto, essendosi limitato a convertire gli importi da lire ad euro), abbia inteso riconoscere, anche per il turno notturno-festivo, per il lavoratore che opera per l'intero turno, l'indennità nella misura intera, indipendentemente dalle ore di lavoro svolte nel giorno festivo.
3. La questione interpretativa controversa tra le parti può essere indicata nei seguenti termini: “l'art. 86 c.c.n.l. Comparto Sanità 2016-2018 dopo aver disciplinato, al comma
12, l'indennità per il lavoro notturno (“Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22
e le ore 6”), al comma 13 prevede: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotto ad € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari
o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposto a ciascun dipendente più di un'indennità festiva. Per turno notturno festivo si intende quello che cade nel periodo compreso fra le 22:00 del giorno prefestivo e le 06:00 del giorno festivo e dalle 22:00 del giorno festivo alle 06:00 del giorno successivo”; tale previsione contrattuale si interpreta
(1) nel senso che essa si riferisce al numero di ore prestate, all'interno del turno notturno-festivo, nel solo giorno festivo e pertanto l'indennità ivi prevista deve essere erogata in misura intera al dipendente che inizia il turno alle ore 20.00, avendo il dipendente lavorato nel giorno festivo per più di metà delle ore complessive del turno, e in misura dimezzata per il dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 22.00, e non deve essere erogata al dipendente che inizia il turno il giorno festivo alle ore 23.00, non avendo raggiunto le due ore di prestazione nel giorno festivo;
(2) nel senso che essa riconosce, anche per il turno notturno-festivo, per il lavoratore che opera per
l'intero turno, l'indennità nella misura intera, indipendentemente dalle ore di lavoro svolte nel giorno festivo”.
Con sentenza non definitiva n. 1173/2025 la questione è stata risolta accogliendo l'interpretazione della previsione contrattuale offerta dalla parte datoriale, tenuto conto delle espressioni letterali utilizzate (che stabiliscono la misura dell'indennità a seconda della quantità di servizio reso nel turno prestato per il giorno festivo) e della ratio della disposizione, ravvisata nella volontà di commisurare l'indennità del turno notturno-festivo alla quantità di lavoro svolto in giorno festivo (ossia di domenica o nella festività infrasettimanale), al fine di compensare la maggiore penosità della prestazione dell'attività lavorativa svolta durante le festività, e considerato che il relativo è variabile in base alla quantità di lavoro prestato in un giorno che dovrebbe essere ordinariamente dedicato allo svago e alla coltivazione e sviluppo delle relazioni sociali.
Posto che la parte attrice non ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale decisione nel termine previsto dalla legge, né ha contestato, all'odierna udienza, le motivazioni poste a fondamento della stessa, ci si può in questa sede limitare a ribadire quanto in precedenza esposto – richiamando integralmente la sentenza n. 1173/2025 - e, di conseguenza, le domande dei ricorrenti devono essere respinte, in quanto fondate su una interpretazione dell'art. 86 c.c.n.l. che non appare condivisibile.
4. La sussistenza di precedenti giurisprudenziali di segno opposto consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, respinge le domande dei ricorrenti, compensa le spese di lite tra le parti.
Torino 16.9.2025
La giudice
Roberta Pastore