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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 28/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1123/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. R.G. 1123/2022 promossa da:
, con sede legale in NO Via Tazzoli n. 38 (PI. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in NO, Via
Amsicora n. 31, presso lo studio dell'Avv. Roberto Salaris, che la rappresenta e difende in virtù di delega a margine dell'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il [...] (CF , residente in CP_1 CodiceFiscale_1
NO, Vico II° Alessandro Volta snc, elettivamente domiciliato in NO, Viale Repubblica
n. 145, presso lo studio dell'Avv. Graziano Flore che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Nell'interesse dell'appellante
pagina 1 di 14 “1) in accoglimento dell'appello riformare in parte la sentenza n. 100/2022 del 09.05.2022 emessa dal Giudice di Pace di NO, e per l'effetto:
2) Condannare l'appellato al rimborso in favore della , delle spese CP_1 Parte_1 anticipate in favore del CTU Ing. , nella misura di €. 624,00, nonchè al pagamento in Per_1 favore dell'appellante delle spese processuali del procedimento per ATP n. 1418/2018 R.G. del
Tribunale di NO , secondo le tariffe tabellari previste per legge;
Confermare nel resto la sentenza, ossia:
3) Condannare l'appellato al pagamento in favore della della CP_1 Parte_1 somma di €. 1094,57 oltre IVA a titolo di risarcimento del danno, con la rivalutazione dalla data della CTU e gli interessi dalla sentenza di primo grado;
4) Condannare l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese processuali del procedimento di primo grado nella misura di €. 350,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre a €. 70,00 per esborsi:
5) Condannare in ogni caso l'appellato al pagamento delle spese legali del presente procedimento d'appello in favore della . Parte_1
Nell'interesse dell'appellato
“A)-In Via Preliminare si insiste per la ammissione dei mezzi istruttori dedotti e non ammessi ed espletati;
B)-Nel merito, rigettare la domanda formulata dalla in quanto infondata in Parte_1
fatto ed in diritto;
C)-Con vittoria di spese, diritti e onorari, da liquidarsi con distrazione in favore del sottoscritto
Avvocato il quale dichiara di avere interamente anticipato le spese e di non avere percepito onorari”.
FATTO E DIRITTO
La società attrice ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di NO, CP_1
chiedendo di accertare che le infiltrazioni da egli patite nel proprio immobile sito in NO Via
Campanelli n. 49, al primo piano, erano da imputarsi a colpa esclusiva del convenuto e, per l'effetto, di condannarlo al risarcimento dei danni subiti e dovuti per il ripristino, nella misura di euro 1.094,00 oltre IVA (o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di pagina 2 di 14 causa), con ulteriore condanna del convenuto al pagamento delle spese del giudizio per ATP n.
1518/R.G. e di quelle relative al procedimento di merito.
In particolare, l'attrice in quella sede ha dedotto che:
• il convenuto nel luglio 2017 aveva acquistato l'appartamento posto al piano secondo del medesimo stabile sito in Via Campanelli n. 49 comprendente anche il lastrico solare;
Con
• il 01.10.2018, il aveva intrapreso lavori edili consistenti nella modifica della distribuzione degli spazi interni dell'appartamento al secondo piano e nella sopraelevazione del piano terzo sul lastrico solare;
• in concomitanza con l'esecuzione delle suddette opere edili, a decorrere dall'ultima decade di ottobre 2018, all'interno dell'appartamento della società attrice e, precisamente nel salone d'ingresso, si erano verificate vistose ed abbondanti infiltrazioni d'acqua provenienti dal solaio di interpiano;
• le infiltrazioni nell'appartamento dell'attrice erano proseguite anche dopo l'invio di una diffida e si manifestavano ogni vola che pioveva, provocando l'allagamento del pavimento e successivamente creando la formazione di muffa e macchie di umidità sul solaio;
• a seguito della proposizione di ricorso per A.T.P., presso il Tribunale di NO, iscritto al n. R.G. 1518/2018, il C.T.U. Ing. aveva accertato che le infiltrazioni Persona_2 dovute a percolamento dell'acqua piovana dall'interno dell'appartamento del convenuto all'appartamento dell'attrice e che tale fenomeno si ripeteva ogni volta che pioveva ed era destinato a ripetersi se non si fosse intervenuto con la manutenzione straordinaria e il completamento dei lavori di impermeabilizzazione e pavimentazione dei livelli corrispondenti ai piani secondo e terzo nonché con la protezione delle bucature esterne;
• il C.T.U. aveva quantificato gli oneri per il rispristino dei danni rinvenuti all'interno dell'appartamento dell'attrice nella misura di euro 1.094,57 oltre iva di legge. Con
• la società attrice, visto il rifiuto del aveva comunque provveduto a sue spese a far ripristinare l'intonaco del solaio nella parte danneggiata dalle infiltrazioni all'interno del suo appartamento, ma non potendo intervenire all'interno della proprietà del convenuto non aveva potuto comunque intervenire sulle cause delle infiltrazioni.
Costituitasi nel giudizio di primo grado, ha eccepito che: CP_1
• non era stato esperito il tentativo di mediazione;
pagina 3 di 14 • l'attrice in origine era proprietaria dell'appartamento in cui lamentava le infiltrazioni e di entrambi i due piani sovrastanti che avevano in seguito costituito oggetto di esecuzione immobiliare;
• a lui erano stati consegnati gli immobili acquistati all'asta nello stato di fatto in cui si trovavano, con gli appartamenti al grezzo e i due lastrici incompleti, non pavimentati e deteriorati;
• quando immesso nel possesso dei beni, egli aveva trovato all'interno dei contenitori posizionati dall'attrice nei punti in cui l'acqua piovana percolava dal solaio di copertura e filtrava fino allo stabile del primo piano, di talché per porre rimedio aveva presentato un progetto di ristrutturazione;
• le infiltrazioni erano preesistenti ed erano terminate proprio grazie a questo intervento;
• i danni pregressi derivanti da incuria o trascuratezza del vecchio proprietario non potevano essere addossati al nuovo acquirente;
• la era debitrice nei suoi confronti della somma corrispondente alla quota Parte_1
parte delle spese sostenute per la realizzazione del tetto di copertura edificato sopra il preesistente lastrico solare incompleto e degradato.
Pertanto, il convenuto ha chiesto la declaratoria dell'inammissibilità o dell'improcedibilità della domanda attorea, il rigetto della stessa nel merito e, in via riconvenzionale, l'accertamento del proprio credito corrispondente alla quota di spettanza del costo di edificazione del tetto condominiale.
Il Giudice di Pace di NO, con sentenza n. 100/2022, ha accolto la domanda attrice e condannato il convento al pagamento dell'importo di euro 1.094,57 oltre IVA a titolo di risarcimento del danno, con rivalutazione dalla data della C.T.U. e gli interessi della sentenza, rigettando la domanda riconvenzionale e condannando il convenuto al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 70,00 per spese vive ed euro 350,00 per onorari, oltre accessori di legge e spese generali.
In particolare, il giudice di primo grado ha dato atto che: a) l'aggiudicatario diventa proprietario solo quando il giudice dell'esecuzione emette il decreto di trasferimento;
b) i danni erano stati accertati nel procedimento per ATP n. 1518/2018; c) di essi doveva rispondere chi risultasse essere proprietario dell'appartamento soprastante al momento in cui si erano verificate le perdite d'acqua e, perciò, il convenuto;
d) la sopraelevazione effettuata dal convenuto doveva essere pagina 4 di 14 definita come realizzazione di nuove strutture al di sopra del lastrico solare e tale costruzione doveva considerarsi di proprietà di chi la realizza, tenuto a corrispondere agli altri condomini l'indennità di sopraelevazione;
e) la disciplina della sopraelevazione di cui all'art. 1127 c.c. non andava confusa con la disciplina dell'art. 1126 c.c. relativa al riparto di spese di manutenzione del lastrico solare.
Avverso la suddetta sentenza ha svolto appello la la quale ha dato atto di non Parte_1
eccepire nulla sul merito e di impugnare la pronuncia del Giudice di Pace solo nella parte in cui è stata omessa la liquidazione, con conseguente condanna del convenuto alla rifusione in favore della stessa società attrice, delle spese sostenute da quest'ultima nel procedimento per ATP n.
1418/2018 R.G. del Tribunale di NO, per i compensi corrisposti al C.T.U. Ing. nella Per_1
misura di euro 624,00, nonché nella parte in cui è stata omessa la liquidazione delle spese legali relative al detto procedimento per ATP.
Si è costituito in appello. in data 16.1.2023, , il quale ha eccepito che: CP_1
• la Cancelleria del Giudice di primo grado aveva omesso di comunicare l'avviso di avvenuto deposito della sentenza impugnata, di talché egli era venuto a conoscenza della sentenza solo al momento della notifica dell'atto di appello, con conseguente impossibilità di beneficiare dei termini per impugnare e necessità di proporre ricorso ai sensi degli artt. 333 e ss. c.p.c.;
• nell'ambito dell'ATP n. 1518/2018 R.G. era emerso che alla data del sopralluogo avvenuto il 23/01/2019 nell'appartamento sottostante dell'appellante esistevano segni di infiltrazione di acqua lungo una striscia del soffitto di circa sei metri per ottanta centimetri e l'origine piovana dell'acqua era stata desunta dal fatto che nei piani superiori, allo stato grezzo, non c'erano ancora impianti;
• secondo il C.T.U. il punto di ingresso dell'acqua era situato nel lastrico esistente al terzo piano dello stabile e l'acqua stessa, percolando lungo i muri perimetrali, scendeva sino al secondo piano sottostante ancora grezzo, per poi infiltrarsi nel solaio che sovrastava l'appartamento dell'attrice;
• la causa delle infiltrazioni era stata identificata dal perito nello stato di immobile grezzo degli ultimi due piani, tanto che il rimedio suggerito era stato quello del completamento dei lavori di costruzione, il che era avvenuto con definitiva eliminazione del problema;
pagina 5 di 14 • la testimone dell'attrice , escussa all'udienza del 22/03/2022, aveva Testimone_1
invece sostenuto che le infiltrazioni d'acqua si erano verificate in occasione della esecuzione dei lavori di completamento e non prima, ma tale testimonianza non era credibile e non era in grado di inficiare le risultanze della consulenza;
• vi era, infatti, la prova in atti che nel momento dell'immissione in possesso del convenuto da parte degli organi del Tribunale, avvenuta il 30/11/2017, erano state rinvenute bacinelle atte proprio alla raccolta delle acque meteoriche che si riversavano all'interno del grezzo, a conferma del fatto che le infiltrazioni erano sempre esistite;
• inoltre, secondo la teste il fenomeno si era manifestato proprio quando il convenuto aveva iniziato a fare delle tracce all'interno nel pavimento del secondo piano, ma lei stessa aveva riferito di non essersi mai recata nella parte sovrastante dopo la vendita all'asta e il perito aveva identificato il punto di origine dell'infiltrazione dell'acqua nell'intradosso tra il lastrico del terzo piano e la muratura della mansarda;
• il Giudice di Pace aveva giustamente affermato che l'onere risarcitorio grava sul proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso ma aveva mal applicato il principio, non tenendo conto delle risultanze probatorie dell'ATP, le quali affermavano che il danno dipendeva dallo stato di incompletezza in cui versava il compendio immobiliare prima del suo acquisto all'asta e identificava il preciso punto di ingresso dell'acqua nel lastrico dell'ultimo piano;
• nell'alternativa tra l'ipotesi della causalità delle infiltrazioni pregresse derivanti dallo stato dell'immobile rilevato dal C.T.U. e quella differente riferita dalla testimone, il giudice di primo grado aveva accolto la seconda, senza minimamente argomentare il motivo di tale sua scelta e senza illustrare le ragioni del mancato accoglimento della prima;
• peraltro, se le infiltrazioni derivavano dal lastrico solare, a meno che questo non fosse di proprietà esclusiva di un solo soggetto, doveva ritenersi di proprietà condominiale, di talché tutti i condomini erano tenuti a partecipare alle spese che attengono ad esso, ciascuno in proporzione ai millesimi di proprietà posseduti;
• di conseguenza, in presenza di danni la responsabilità del lastrico solare era da imputarsi al , il quale doveva rispondere anche nei riguardi della persona danneggiata;
CP_2
• in caso di uso esclusivo del lastrico solare per la distribuzione dell'onere risarcitorio doveva farsi riferimento al criterio di cui all'art. 1126 c.c.;
pagina 6 di 14 • nel caso in esame non sussisteva una forma di responsabilità oggettiva gravante sul convenuto e l'attrice non aveva adempiuto all'onere di provare che i danni derivavano da una attività esclusiva imputabile al convenuto, né aveva citato in causa gli altri condomini e sia ancora per il fatto che la stessa non ha citato in causa gli altri condomini.
La parte appellata ha, pertanto, richiesto la riforma della sentenza impugnata domandando in via preliminare l'ammissione dei mezzi di prova richiesti in primo grado e nel merito il rigetto della domanda attorea.
La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata infine tenuta a decisione sulle sopra trascritte conclusioni di parte.
***
Innanzitutto, occorre premettere che, in materia di appello civile, il giudice d'appello, in forza dell'effetto devolutivo che caratterizza il mezzo d'impugnazione in questione, viene investito del potere di decidere sullo stesso oggetto litigioso sul quale ha già deciso il giudice di primo grado, nei limiti dei motivi specifici dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., dovendosi intendere come rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le eccezioni e le domande non accolte, che non siano espressamente riproposte in appello dalle parti.
Peraltro, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (v. Cass. Civ., Sez. U., sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
Nel caso in esame, le censure alla pronuncia di primo grado mossa dall'appellante principale sono chiaramente individuabili e compiutamente formulate, risultando adeguatamente evidenziati i punti e le questioni di fatto e diritto contestate.
Lo stesso deve dirsi quanto all'odierno appellato, in veste di appellante incidentale.
pagina 7 di 14 Sul punto, va aggiunto che irrilevante è il profilo citato dall'appellante incidentale in ordine alla mancata comunicazione da parte della Cancelleria del Giudice di Pace della pubblicazione della sentenza, sulla base del condivisibile principio giurisprudenziale per cui “ai fini della rimessione in termini per la proposizione della impugnazione, non è possibile invocare la mancata comunicazione, da parte della cancelleria, della pubblicazione del provvedimento che si pretende impugnare e ciò in forza dell'art. 327 cod. proc. civ., norma che opera un non irragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa, poiché l'ampiezza del termine consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda e la decorrenza, fissata avuto riguardo alla pubblicazione, costituisce corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio” (Cass. Civ., sez. VI, sentenza
30 marzo 2018, n. 7994).
Cionondimeno, l'appello incidentale è stato comunque tempestivamente proposto nella comparsa di costituzione in appello ai sensi degli artt. 333 e 343 c.p.c.
*
Sotto il profilo logico, è necessario esaminare preliminarmente l'appello incidentale proposto da
, in quanto trattasi dell'unica impugnazione relativa al merito della pronuncia del CP_1 primo grado, posto che l'appello principale della attiene al solo profilo delle Parte_1
spese processuali.
In particolare, l'appellato ha contestato la ricostruzione del Giudice di Pace nella parte in cui ha ascritto a lui la responsabilità per i danni da infiltrazione in qualità di proprietario dell'appartamento del secondo e terzo piano, laddove tali infiltrazioni sarebbero state preesistenti e non dovute ai lavori da lui eseguiti.
A tal riguardo, va evidenziato che il C.T.U. nominato nell'ambito del procedimento per A.T.P.
R.G. 1518/2018, Ing. , ha effettuato il sopralluogo presso l'immobile oggetto di causa in Per_1
data 23.1.2019, attestando che esso si trovava in buono stato di manutenzione a eccezione della pagina 8 di 14 superficie del soffitto, nel quale era stata riscontrata la presenza di macchie di muffa diffuse e scostamenti di intonaco in corrispondenza al vano a uso laboratorio.
Il tecnico, in particolare, una volta premesso che il fenomeno riscontrato si manifesta quando si verifica un'infiltrazione di acqua dall'alto per rottura di una tubazione dell'impianto idrico o per rottura del tubo di riscaldamento, ha osservato, per quello che qui rileva, che: a) l'assenza ai piani superiori alla data del sopralluogo di impianti idrici e di riscaldamento faceva presupporre che l'acqua in ingresso fosse di origine piovana;
b) al piano secondo risultava edificata un'unità immobiliare costituita da più vani al rustico in discreto stato di conservazione;
c) in tale piano non era stato eseguito l'intonaco né nei tramezzi né sui soffitti, era presente un impianto idrico ed elettrico composto dai corrugati a pavimento che risultavano solo protetti da uno strato di intonaco poggianti sulla caldana e dalle scatole di derivazione, centraline dell'acqua, tubi idrici parzialmente immurati;
d) le bucature esterne al piano secondo risultavano parzialmente prive di esterni e semplicemente tamponate con assi di legno mentre esternamente erano presenti dei balconi e un terrazzo entrambi semplicemente dotati di impermeabilizzazione laddove il prospetto dell'interno fabbricato risultava intonacato ma privo di tinteggiatura, con discreto livello di degrado superficiale dovuto all'azione delle intemperie sulla superficie non adeguatamente protetta;
e) erano state rilevate diverse macchie di umidità con efflorescenze e tracce di sali e ruggine che si rendevano evidenti sull'intradosso della veletta del balcone posto al piano secondo e al solaio più interno in corrispondenza verticale con la presunta infiltrazione d'acqua al piano sottostante;
f) al piano terzo del fabbricato era presente un lastrico solare completo di guaina superiore e, in posizione rientrata, una mansarda rustica priva di intonaco costruita con muroblocco appoggiato direttamente alla guaina, all'interno della quale era stata notata la presenza di acqua piovana lungo il perimetro interno;
g) tale infiltrazione con acqua stagnante passava durante le piogge abbondanti dall'esterno verso l'interno nell'area di contatto tra la muratura perimetrale in muroblocco e l'impermeabilizzazione del solaio sottostante;
h)
l'acqua che stazionava sulla porzione di lastrico al terzo piano tangente al muroblocco percolava al piano inferiore inserendosi nella sottostante muratura perimetrale e per caduta arrivava fino al soffitto del primo piano, manifestandosi poi dallo spigolo per diffondersi orizzontalmente all'interno del solaio;
i) per evitare il ripetersi del fenomeno era necessaria la manutenzione straordinaria e il completamento dei lavori di impermeabilizzazione e pavimentazione dei livelli pagina 9 di 14 corrispondenti ai piani secondo e terzo, nonché la protezione delle bucature esterne allo stato attuale solo tamponate con l'uso di legni e privi di infissi.
Svolte tutte tali premesse sotto il profilo tecnico, si rileva che costituisce circostanza incontestata
Con il fatto che il abbia acquistato, come da egli stesso affermato nella comparsa di costituzione innanzi al Giudice di Pace, l'immobile di sua proprietà all'asta nel novembre 2017, così come è
Con incontestato che i lavori edili intrapresi dal siano cominciati in data 01.10.2018, sulla base del provvedimento SUAPE del Comune di NO n. 9351 – pratica edilizia 545/2018, allegati agli atti del giudizio di primo grado (doc. 2 parte attrice).
Tali stesse circostanze, invero, rendono non condivisibile la ricostruzione offerta dalla parte appellata - appellante incidentale.
Difatti, in primo luogo occorre sottolineare che a prescindere dalla situazione preesistente degli
Con immobili oggetto di causa, i lavori sono iniziati quasi un anno dopo l'acquisto da parte del tale consistente arco di tempo (in assenza di dimostrazione circa l'effettiva data di immissione in possesso, mai nemmeno allegata dal convenuto in primo grado), in presenza di un immobile caratterizzato dalle condizioni precarie – al grezzo – e incomplete descritte dallo stesso convenuto, è ben compatibile, secondo l'id quod plerumque accidit, con l'insorgenza di fenomeni di infiltrazione ai piani inferiori imputabili alla mancata tempestiva esecuzione dei lavori necessari da parte dell'acquirente.
Sarebbe stato, semmai, onere dell'acquirente dimostrare la preesistenza del vizio.
A tal fine, non è sufficiente l'allegazione, seppur confermata dal teste di parte escusso, secondo
Con cui l'immobile del presentava già al momento dell'immissione in possesso contenitori corrispondenti ai punti in cui l'acqua piovana percolava dal solaio di copertura. Infatti, la
Con circostanza che nell'immobile acquistato dal ci fossero fenomeni di percolamento non prova di per sé che l'infiltrazione fosse già giunta anche al piano inferiore, attingendo l'immobile della società attrice nei modi descritti dalla relazione del C.T.U. Con Allo stesso modo, il non può dolersi della mancata ammissione della prova richiesta in primo grado: posto, infatti, che un teste è stato ammesso ed escusso senza nulla riferire sulla preesistenza delle infiltrazioni, l'unico capo formulato con riferimento alle pregresse condizioni dell'immobile del primo piano, ossia il n. 5 di cui alle note del 7.9.2021, è stato espresso in termini generici e incapaci di fornire un'adeguata prova. Infatti, non è stato svolto nessun riferimento preciso né al tempo in cui sarebbero sorte le infiltrazioni né in ordine alla tipologia o pagina 10 di 14 al posizionamento delle stesse, onde verificarne la corrispondenza con quelle descritte dal tecnico.
In secondo luogo, si tenga conto che la tesi dell'appellante incidentale è ulteriormente smentita dal fatto che alla data del sopralluogo del C.T.U., svoltasi vari mesi dopo l'inizio dei lavori, la situazione era ben diversa dalla descritta risoluzione dei problemi di infiltrazione. Non solo il fenomeno era in corso, tanto da essere ampiamente accertato dal tecnico, ma i lavori non avevano in alcun modo inciso, risultando l'immobile ancora al rustico, privo di intonaco su tramezzi e soffitti, sprovvisto di completo impianto idrico, con bucature esterne parzialmente prive di esterni e non correttamente impermeabilizzato.
Con Peraltro, lo stesso è stato oltremodo generico nell'indicare l'esecuzione dei lavori asseritamente risolutivi, non avendo dimostrato e neanche allegato in che data essi si sarebbero conclusi.
Alla luce di questo quadro probatorio, non può affermarsi provata la preesistenza di infiltrazioni nell'immobile del primo piano rispetto all'acquisto dell'appellante incidentale così come non può affermarsi provata la risoluzione della problematica proprio per mezzo del suo intervento.
Ciò che, invece, emerge dalla relazione peritale è l'inequivocabile presenza di infiltrazioni al
Con primo piano provenienti da quelli superiori di proprietà a fronte della mancata esecuzione di lavori di completamento e impermeabilizzazione a lunga data dal momento dell'acquisto.
L'appello incidentale, pertanto, non può essere accolto.
Ugualmente, esso non è condivisibile nemmeno in relazione alla ripartizione dell'onere risarcitorio, asseritamente da eseguirsi ai sensi del criterio di cui all'art. 1126 c.c. per i lastrici a uso esclusivo (un terzo a carico del proprietario del lastrico e due terzi a carico del condominio).
È pur vero che in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'articolo 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex articolo 1130 comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex articolo 1135, comma 1. n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, tenendo conto che il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'articolo 1126 c.c., che pone le spese pagina 11 di 14 di riparazione e di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del (Cass. Civ., sez. II, CP_2
03/10/2023, n. 27846).
Tuttavia, nel caso di specie la situazione descritta dal consulente tecnico è più complessa e non riconducibile al caso tipico di infiltrazioni dal lastrico solare di uso esclusivo.
Se è vero che a partire dalla porzione di lastrico del terzo piano su cui stazionava l'acqua questa poi percolava al piano inferiore attraverso la muratura perimetrale, si deve altresì rimarcare che anche tale piano inferiore era di proprietà del convenuto.
La C.T.U. ha reso evidente che solo a seguito dell'ulteriore evoluzione del fenomeno infiltrativo l'acqua, per caduta, arrivava fino al soffitto del primo piano;
da ciò consegue che il completamento dei lavori nell'appartamento soprastante a quello danneggiato, mediante realizzazione dell'impianto e corretta impermeabilizzazione, avrebbe verosimilmente consentito l'interruzione del fenomeno o quantomeno la sua riduzione o la sua manifestazione in termini diversi da quelli emersi.
Da ciò si ricava che non trattasi di infiltrazione proveniente dal lastrico di uso esclusivo, ma
Con dall'immobile del secondo piano di proprietà del , nel quale l'acqua perveniva a partire dal lastrico.
Tale circostanza esclude la possibile individuazione di responsabilità del , in quanto il CP_2
danno proviene da immobile privato.
*
In merito all'appello principale proposto dalla si rileva come nessuna Parte_1
contestazione sia in realtà stata mossa da parte dell'appellato, il quale ha concentrato tutte le proprie argomentazioni ed eccezione sull'appello incidentale.
Non è, in realtà, contestabile il fatto che il Giudice di Pace non si sia pronunciato sulla richiesta attorea di condannare il convenuto alla rifusione delle spese sostenute nel procedimento per ATP, per compensi corrisposti del CTU Ing. nella misura di euro. 624,00, nonché in ordine Per_1
alla richiesta di liquidazione delle spese legali relative allo stesso giudizio di ATP.
Invero, tali richieste sono state espressamente indicate sia nelle conclusioni di cui all'atto di citazione in primo grado, sia nelle conclusioni rassegnate nelle memorie conclusionali, ma sul punto la sentenza impugnata nulla ha statuito.
Tuttavia, in merito all'accoglibilità della domanda si deve richiamare quanto specificato in pagina 12 di 14 argomento dalla Suprema Corte: in particolare, le spese per la consulenza tecnica preventiva non hanno natura giudiziale, poiché tale procedura, per quanto in parte "giurisdizionalizzata", è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo a una autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta, rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, 22/10/2018, n. 26573; Cass., sez. 3, 03/09/2019,
n. 21975).
Conseguentemente, dette spese attengono tutte alla fase stragiudiziale e vanno semmai liquidate come danno emergente, purché provate e documentate (Cass., sez. 6 - 3, n. 2644 del 02/02/2018;
Cass., Sez. 1, n. 19613 del 04/08/2017).
Per verificare se sussista il diritto al risarcimento di tale peculiare voce di danno emergente, la giurisprudenza ha chiarito che è necessario verificare l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, secondo una valutazione “ex ante”, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio (ex multis,
Cassazione Civile Sez. VI 10 dicembre 2021 n. 39384; Cassazione Civile Sez. III 2 luglio 2019 n.
17685; Cass. Civ. Sez. III 21 settembre 2017 n. 21941). All'esito di tale valutazione, se il giudice del merito conviene che la lite poteva essere definita già nella fase preventiva, tale tipologia di spese legali (che appartengono alla fase stragiudiziale e non hanno nulla a che vedere con quella giudiziale) possono essere riconosciute.
Nel caso di specie, la valutazione ex ante non conduce all'esito della risarcibilità.
Infatti, la consulenza tecnica preventiva non ha consentito, da sola, di chiarire i profili relativi alle Con contestazioni mosse dal in ordine alla preesistenza delle infiltrazioni al momento del suo acquisto, posto che tale questione non è stata oggetto di quesito peritale e non è emersa nel corso delle operazioni.
Essendo risultato a tal fine necessario e indispensabile il vaglio giurisdizionale, alla luce dell'impossibilità di risolvere la controversia sul mero dato tecnico risultante dall'esito delle indagini peritali, non può ritenersi che la vertenza potesse definirsi all'esito della fase dell'A.T.P.
e il relativo costo non può, di conseguenza, essere ritenuto risarcibile.
Lo stesso principio vale e deve essere applicato anche per le spese relative ai compensi liquidati al C.T.U. in tale sede.
Anche l'appello principale, perciò, non può trovare accoglimento.
pagina 13 di 14 *
In ragione del rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale, che costituisce piena soccombenza reciproca delle parti, risulta congrua e giustificata la compensazione delle spese di lite relative a questo grado giudizio.
PQM
IL TRIBUNALE
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
− rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
− rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1
− compensa integralmente le spese del giudizio d'appello.
NO, 28.4.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. R.G. 1123/2022 promossa da:
, con sede legale in NO Via Tazzoli n. 38 (PI. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in NO, Via
Amsicora n. 31, presso lo studio dell'Avv. Roberto Salaris, che la rappresenta e difende in virtù di delega a margine dell'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
Contro
, nato a [...] il [...] (CF , residente in CP_1 CodiceFiscale_1
NO, Vico II° Alessandro Volta snc, elettivamente domiciliato in NO, Viale Repubblica
n. 145, presso lo studio dell'Avv. Graziano Flore che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Nell'interesse dell'appellante
pagina 1 di 14 “1) in accoglimento dell'appello riformare in parte la sentenza n. 100/2022 del 09.05.2022 emessa dal Giudice di Pace di NO, e per l'effetto:
2) Condannare l'appellato al rimborso in favore della , delle spese CP_1 Parte_1 anticipate in favore del CTU Ing. , nella misura di €. 624,00, nonchè al pagamento in Per_1 favore dell'appellante delle spese processuali del procedimento per ATP n. 1418/2018 R.G. del
Tribunale di NO , secondo le tariffe tabellari previste per legge;
Confermare nel resto la sentenza, ossia:
3) Condannare l'appellato al pagamento in favore della della CP_1 Parte_1 somma di €. 1094,57 oltre IVA a titolo di risarcimento del danno, con la rivalutazione dalla data della CTU e gli interessi dalla sentenza di primo grado;
4) Condannare l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese processuali del procedimento di primo grado nella misura di €. 350,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre a €. 70,00 per esborsi:
5) Condannare in ogni caso l'appellato al pagamento delle spese legali del presente procedimento d'appello in favore della . Parte_1
Nell'interesse dell'appellato
“A)-In Via Preliminare si insiste per la ammissione dei mezzi istruttori dedotti e non ammessi ed espletati;
B)-Nel merito, rigettare la domanda formulata dalla in quanto infondata in Parte_1
fatto ed in diritto;
C)-Con vittoria di spese, diritti e onorari, da liquidarsi con distrazione in favore del sottoscritto
Avvocato il quale dichiara di avere interamente anticipato le spese e di non avere percepito onorari”.
FATTO E DIRITTO
La società attrice ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di NO, CP_1
chiedendo di accertare che le infiltrazioni da egli patite nel proprio immobile sito in NO Via
Campanelli n. 49, al primo piano, erano da imputarsi a colpa esclusiva del convenuto e, per l'effetto, di condannarlo al risarcimento dei danni subiti e dovuti per il ripristino, nella misura di euro 1.094,00 oltre IVA (o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di pagina 2 di 14 causa), con ulteriore condanna del convenuto al pagamento delle spese del giudizio per ATP n.
1518/R.G. e di quelle relative al procedimento di merito.
In particolare, l'attrice in quella sede ha dedotto che:
• il convenuto nel luglio 2017 aveva acquistato l'appartamento posto al piano secondo del medesimo stabile sito in Via Campanelli n. 49 comprendente anche il lastrico solare;
Con
• il 01.10.2018, il aveva intrapreso lavori edili consistenti nella modifica della distribuzione degli spazi interni dell'appartamento al secondo piano e nella sopraelevazione del piano terzo sul lastrico solare;
• in concomitanza con l'esecuzione delle suddette opere edili, a decorrere dall'ultima decade di ottobre 2018, all'interno dell'appartamento della società attrice e, precisamente nel salone d'ingresso, si erano verificate vistose ed abbondanti infiltrazioni d'acqua provenienti dal solaio di interpiano;
• le infiltrazioni nell'appartamento dell'attrice erano proseguite anche dopo l'invio di una diffida e si manifestavano ogni vola che pioveva, provocando l'allagamento del pavimento e successivamente creando la formazione di muffa e macchie di umidità sul solaio;
• a seguito della proposizione di ricorso per A.T.P., presso il Tribunale di NO, iscritto al n. R.G. 1518/2018, il C.T.U. Ing. aveva accertato che le infiltrazioni Persona_2 dovute a percolamento dell'acqua piovana dall'interno dell'appartamento del convenuto all'appartamento dell'attrice e che tale fenomeno si ripeteva ogni volta che pioveva ed era destinato a ripetersi se non si fosse intervenuto con la manutenzione straordinaria e il completamento dei lavori di impermeabilizzazione e pavimentazione dei livelli corrispondenti ai piani secondo e terzo nonché con la protezione delle bucature esterne;
• il C.T.U. aveva quantificato gli oneri per il rispristino dei danni rinvenuti all'interno dell'appartamento dell'attrice nella misura di euro 1.094,57 oltre iva di legge. Con
• la società attrice, visto il rifiuto del aveva comunque provveduto a sue spese a far ripristinare l'intonaco del solaio nella parte danneggiata dalle infiltrazioni all'interno del suo appartamento, ma non potendo intervenire all'interno della proprietà del convenuto non aveva potuto comunque intervenire sulle cause delle infiltrazioni.
Costituitasi nel giudizio di primo grado, ha eccepito che: CP_1
• non era stato esperito il tentativo di mediazione;
pagina 3 di 14 • l'attrice in origine era proprietaria dell'appartamento in cui lamentava le infiltrazioni e di entrambi i due piani sovrastanti che avevano in seguito costituito oggetto di esecuzione immobiliare;
• a lui erano stati consegnati gli immobili acquistati all'asta nello stato di fatto in cui si trovavano, con gli appartamenti al grezzo e i due lastrici incompleti, non pavimentati e deteriorati;
• quando immesso nel possesso dei beni, egli aveva trovato all'interno dei contenitori posizionati dall'attrice nei punti in cui l'acqua piovana percolava dal solaio di copertura e filtrava fino allo stabile del primo piano, di talché per porre rimedio aveva presentato un progetto di ristrutturazione;
• le infiltrazioni erano preesistenti ed erano terminate proprio grazie a questo intervento;
• i danni pregressi derivanti da incuria o trascuratezza del vecchio proprietario non potevano essere addossati al nuovo acquirente;
• la era debitrice nei suoi confronti della somma corrispondente alla quota Parte_1
parte delle spese sostenute per la realizzazione del tetto di copertura edificato sopra il preesistente lastrico solare incompleto e degradato.
Pertanto, il convenuto ha chiesto la declaratoria dell'inammissibilità o dell'improcedibilità della domanda attorea, il rigetto della stessa nel merito e, in via riconvenzionale, l'accertamento del proprio credito corrispondente alla quota di spettanza del costo di edificazione del tetto condominiale.
Il Giudice di Pace di NO, con sentenza n. 100/2022, ha accolto la domanda attrice e condannato il convento al pagamento dell'importo di euro 1.094,57 oltre IVA a titolo di risarcimento del danno, con rivalutazione dalla data della C.T.U. e gli interessi della sentenza, rigettando la domanda riconvenzionale e condannando il convenuto al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 70,00 per spese vive ed euro 350,00 per onorari, oltre accessori di legge e spese generali.
In particolare, il giudice di primo grado ha dato atto che: a) l'aggiudicatario diventa proprietario solo quando il giudice dell'esecuzione emette il decreto di trasferimento;
b) i danni erano stati accertati nel procedimento per ATP n. 1518/2018; c) di essi doveva rispondere chi risultasse essere proprietario dell'appartamento soprastante al momento in cui si erano verificate le perdite d'acqua e, perciò, il convenuto;
d) la sopraelevazione effettuata dal convenuto doveva essere pagina 4 di 14 definita come realizzazione di nuove strutture al di sopra del lastrico solare e tale costruzione doveva considerarsi di proprietà di chi la realizza, tenuto a corrispondere agli altri condomini l'indennità di sopraelevazione;
e) la disciplina della sopraelevazione di cui all'art. 1127 c.c. non andava confusa con la disciplina dell'art. 1126 c.c. relativa al riparto di spese di manutenzione del lastrico solare.
Avverso la suddetta sentenza ha svolto appello la la quale ha dato atto di non Parte_1
eccepire nulla sul merito e di impugnare la pronuncia del Giudice di Pace solo nella parte in cui è stata omessa la liquidazione, con conseguente condanna del convenuto alla rifusione in favore della stessa società attrice, delle spese sostenute da quest'ultima nel procedimento per ATP n.
1418/2018 R.G. del Tribunale di NO, per i compensi corrisposti al C.T.U. Ing. nella Per_1
misura di euro 624,00, nonché nella parte in cui è stata omessa la liquidazione delle spese legali relative al detto procedimento per ATP.
Si è costituito in appello. in data 16.1.2023, , il quale ha eccepito che: CP_1
• la Cancelleria del Giudice di primo grado aveva omesso di comunicare l'avviso di avvenuto deposito della sentenza impugnata, di talché egli era venuto a conoscenza della sentenza solo al momento della notifica dell'atto di appello, con conseguente impossibilità di beneficiare dei termini per impugnare e necessità di proporre ricorso ai sensi degli artt. 333 e ss. c.p.c.;
• nell'ambito dell'ATP n. 1518/2018 R.G. era emerso che alla data del sopralluogo avvenuto il 23/01/2019 nell'appartamento sottostante dell'appellante esistevano segni di infiltrazione di acqua lungo una striscia del soffitto di circa sei metri per ottanta centimetri e l'origine piovana dell'acqua era stata desunta dal fatto che nei piani superiori, allo stato grezzo, non c'erano ancora impianti;
• secondo il C.T.U. il punto di ingresso dell'acqua era situato nel lastrico esistente al terzo piano dello stabile e l'acqua stessa, percolando lungo i muri perimetrali, scendeva sino al secondo piano sottostante ancora grezzo, per poi infiltrarsi nel solaio che sovrastava l'appartamento dell'attrice;
• la causa delle infiltrazioni era stata identificata dal perito nello stato di immobile grezzo degli ultimi due piani, tanto che il rimedio suggerito era stato quello del completamento dei lavori di costruzione, il che era avvenuto con definitiva eliminazione del problema;
pagina 5 di 14 • la testimone dell'attrice , escussa all'udienza del 22/03/2022, aveva Testimone_1
invece sostenuto che le infiltrazioni d'acqua si erano verificate in occasione della esecuzione dei lavori di completamento e non prima, ma tale testimonianza non era credibile e non era in grado di inficiare le risultanze della consulenza;
• vi era, infatti, la prova in atti che nel momento dell'immissione in possesso del convenuto da parte degli organi del Tribunale, avvenuta il 30/11/2017, erano state rinvenute bacinelle atte proprio alla raccolta delle acque meteoriche che si riversavano all'interno del grezzo, a conferma del fatto che le infiltrazioni erano sempre esistite;
• inoltre, secondo la teste il fenomeno si era manifestato proprio quando il convenuto aveva iniziato a fare delle tracce all'interno nel pavimento del secondo piano, ma lei stessa aveva riferito di non essersi mai recata nella parte sovrastante dopo la vendita all'asta e il perito aveva identificato il punto di origine dell'infiltrazione dell'acqua nell'intradosso tra il lastrico del terzo piano e la muratura della mansarda;
• il Giudice di Pace aveva giustamente affermato che l'onere risarcitorio grava sul proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso ma aveva mal applicato il principio, non tenendo conto delle risultanze probatorie dell'ATP, le quali affermavano che il danno dipendeva dallo stato di incompletezza in cui versava il compendio immobiliare prima del suo acquisto all'asta e identificava il preciso punto di ingresso dell'acqua nel lastrico dell'ultimo piano;
• nell'alternativa tra l'ipotesi della causalità delle infiltrazioni pregresse derivanti dallo stato dell'immobile rilevato dal C.T.U. e quella differente riferita dalla testimone, il giudice di primo grado aveva accolto la seconda, senza minimamente argomentare il motivo di tale sua scelta e senza illustrare le ragioni del mancato accoglimento della prima;
• peraltro, se le infiltrazioni derivavano dal lastrico solare, a meno che questo non fosse di proprietà esclusiva di un solo soggetto, doveva ritenersi di proprietà condominiale, di talché tutti i condomini erano tenuti a partecipare alle spese che attengono ad esso, ciascuno in proporzione ai millesimi di proprietà posseduti;
• di conseguenza, in presenza di danni la responsabilità del lastrico solare era da imputarsi al , il quale doveva rispondere anche nei riguardi della persona danneggiata;
CP_2
• in caso di uso esclusivo del lastrico solare per la distribuzione dell'onere risarcitorio doveva farsi riferimento al criterio di cui all'art. 1126 c.c.;
pagina 6 di 14 • nel caso in esame non sussisteva una forma di responsabilità oggettiva gravante sul convenuto e l'attrice non aveva adempiuto all'onere di provare che i danni derivavano da una attività esclusiva imputabile al convenuto, né aveva citato in causa gli altri condomini e sia ancora per il fatto che la stessa non ha citato in causa gli altri condomini.
La parte appellata ha, pertanto, richiesto la riforma della sentenza impugnata domandando in via preliminare l'ammissione dei mezzi di prova richiesti in primo grado e nel merito il rigetto della domanda attorea.
La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata infine tenuta a decisione sulle sopra trascritte conclusioni di parte.
***
Innanzitutto, occorre premettere che, in materia di appello civile, il giudice d'appello, in forza dell'effetto devolutivo che caratterizza il mezzo d'impugnazione in questione, viene investito del potere di decidere sullo stesso oggetto litigioso sul quale ha già deciso il giudice di primo grado, nei limiti dei motivi specifici dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., dovendosi intendere come rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le eccezioni e le domande non accolte, che non siano espressamente riproposte in appello dalle parti.
Peraltro, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (v. Cass. Civ., Sez. U., sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
Nel caso in esame, le censure alla pronuncia di primo grado mossa dall'appellante principale sono chiaramente individuabili e compiutamente formulate, risultando adeguatamente evidenziati i punti e le questioni di fatto e diritto contestate.
Lo stesso deve dirsi quanto all'odierno appellato, in veste di appellante incidentale.
pagina 7 di 14 Sul punto, va aggiunto che irrilevante è il profilo citato dall'appellante incidentale in ordine alla mancata comunicazione da parte della Cancelleria del Giudice di Pace della pubblicazione della sentenza, sulla base del condivisibile principio giurisprudenziale per cui “ai fini della rimessione in termini per la proposizione della impugnazione, non è possibile invocare la mancata comunicazione, da parte della cancelleria, della pubblicazione del provvedimento che si pretende impugnare e ciò in forza dell'art. 327 cod. proc. civ., norma che opera un non irragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa, poiché l'ampiezza del termine consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda e la decorrenza, fissata avuto riguardo alla pubblicazione, costituisce corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio” (Cass. Civ., sez. VI, sentenza
30 marzo 2018, n. 7994).
Cionondimeno, l'appello incidentale è stato comunque tempestivamente proposto nella comparsa di costituzione in appello ai sensi degli artt. 333 e 343 c.p.c.
*
Sotto il profilo logico, è necessario esaminare preliminarmente l'appello incidentale proposto da
, in quanto trattasi dell'unica impugnazione relativa al merito della pronuncia del CP_1 primo grado, posto che l'appello principale della attiene al solo profilo delle Parte_1
spese processuali.
In particolare, l'appellato ha contestato la ricostruzione del Giudice di Pace nella parte in cui ha ascritto a lui la responsabilità per i danni da infiltrazione in qualità di proprietario dell'appartamento del secondo e terzo piano, laddove tali infiltrazioni sarebbero state preesistenti e non dovute ai lavori da lui eseguiti.
A tal riguardo, va evidenziato che il C.T.U. nominato nell'ambito del procedimento per A.T.P.
R.G. 1518/2018, Ing. , ha effettuato il sopralluogo presso l'immobile oggetto di causa in Per_1
data 23.1.2019, attestando che esso si trovava in buono stato di manutenzione a eccezione della pagina 8 di 14 superficie del soffitto, nel quale era stata riscontrata la presenza di macchie di muffa diffuse e scostamenti di intonaco in corrispondenza al vano a uso laboratorio.
Il tecnico, in particolare, una volta premesso che il fenomeno riscontrato si manifesta quando si verifica un'infiltrazione di acqua dall'alto per rottura di una tubazione dell'impianto idrico o per rottura del tubo di riscaldamento, ha osservato, per quello che qui rileva, che: a) l'assenza ai piani superiori alla data del sopralluogo di impianti idrici e di riscaldamento faceva presupporre che l'acqua in ingresso fosse di origine piovana;
b) al piano secondo risultava edificata un'unità immobiliare costituita da più vani al rustico in discreto stato di conservazione;
c) in tale piano non era stato eseguito l'intonaco né nei tramezzi né sui soffitti, era presente un impianto idrico ed elettrico composto dai corrugati a pavimento che risultavano solo protetti da uno strato di intonaco poggianti sulla caldana e dalle scatole di derivazione, centraline dell'acqua, tubi idrici parzialmente immurati;
d) le bucature esterne al piano secondo risultavano parzialmente prive di esterni e semplicemente tamponate con assi di legno mentre esternamente erano presenti dei balconi e un terrazzo entrambi semplicemente dotati di impermeabilizzazione laddove il prospetto dell'interno fabbricato risultava intonacato ma privo di tinteggiatura, con discreto livello di degrado superficiale dovuto all'azione delle intemperie sulla superficie non adeguatamente protetta;
e) erano state rilevate diverse macchie di umidità con efflorescenze e tracce di sali e ruggine che si rendevano evidenti sull'intradosso della veletta del balcone posto al piano secondo e al solaio più interno in corrispondenza verticale con la presunta infiltrazione d'acqua al piano sottostante;
f) al piano terzo del fabbricato era presente un lastrico solare completo di guaina superiore e, in posizione rientrata, una mansarda rustica priva di intonaco costruita con muroblocco appoggiato direttamente alla guaina, all'interno della quale era stata notata la presenza di acqua piovana lungo il perimetro interno;
g) tale infiltrazione con acqua stagnante passava durante le piogge abbondanti dall'esterno verso l'interno nell'area di contatto tra la muratura perimetrale in muroblocco e l'impermeabilizzazione del solaio sottostante;
h)
l'acqua che stazionava sulla porzione di lastrico al terzo piano tangente al muroblocco percolava al piano inferiore inserendosi nella sottostante muratura perimetrale e per caduta arrivava fino al soffitto del primo piano, manifestandosi poi dallo spigolo per diffondersi orizzontalmente all'interno del solaio;
i) per evitare il ripetersi del fenomeno era necessaria la manutenzione straordinaria e il completamento dei lavori di impermeabilizzazione e pavimentazione dei livelli pagina 9 di 14 corrispondenti ai piani secondo e terzo, nonché la protezione delle bucature esterne allo stato attuale solo tamponate con l'uso di legni e privi di infissi.
Svolte tutte tali premesse sotto il profilo tecnico, si rileva che costituisce circostanza incontestata
Con il fatto che il abbia acquistato, come da egli stesso affermato nella comparsa di costituzione innanzi al Giudice di Pace, l'immobile di sua proprietà all'asta nel novembre 2017, così come è
Con incontestato che i lavori edili intrapresi dal siano cominciati in data 01.10.2018, sulla base del provvedimento SUAPE del Comune di NO n. 9351 – pratica edilizia 545/2018, allegati agli atti del giudizio di primo grado (doc. 2 parte attrice).
Tali stesse circostanze, invero, rendono non condivisibile la ricostruzione offerta dalla parte appellata - appellante incidentale.
Difatti, in primo luogo occorre sottolineare che a prescindere dalla situazione preesistente degli
Con immobili oggetto di causa, i lavori sono iniziati quasi un anno dopo l'acquisto da parte del tale consistente arco di tempo (in assenza di dimostrazione circa l'effettiva data di immissione in possesso, mai nemmeno allegata dal convenuto in primo grado), in presenza di un immobile caratterizzato dalle condizioni precarie – al grezzo – e incomplete descritte dallo stesso convenuto, è ben compatibile, secondo l'id quod plerumque accidit, con l'insorgenza di fenomeni di infiltrazione ai piani inferiori imputabili alla mancata tempestiva esecuzione dei lavori necessari da parte dell'acquirente.
Sarebbe stato, semmai, onere dell'acquirente dimostrare la preesistenza del vizio.
A tal fine, non è sufficiente l'allegazione, seppur confermata dal teste di parte escusso, secondo
Con cui l'immobile del presentava già al momento dell'immissione in possesso contenitori corrispondenti ai punti in cui l'acqua piovana percolava dal solaio di copertura. Infatti, la
Con circostanza che nell'immobile acquistato dal ci fossero fenomeni di percolamento non prova di per sé che l'infiltrazione fosse già giunta anche al piano inferiore, attingendo l'immobile della società attrice nei modi descritti dalla relazione del C.T.U. Con Allo stesso modo, il non può dolersi della mancata ammissione della prova richiesta in primo grado: posto, infatti, che un teste è stato ammesso ed escusso senza nulla riferire sulla preesistenza delle infiltrazioni, l'unico capo formulato con riferimento alle pregresse condizioni dell'immobile del primo piano, ossia il n. 5 di cui alle note del 7.9.2021, è stato espresso in termini generici e incapaci di fornire un'adeguata prova. Infatti, non è stato svolto nessun riferimento preciso né al tempo in cui sarebbero sorte le infiltrazioni né in ordine alla tipologia o pagina 10 di 14 al posizionamento delle stesse, onde verificarne la corrispondenza con quelle descritte dal tecnico.
In secondo luogo, si tenga conto che la tesi dell'appellante incidentale è ulteriormente smentita dal fatto che alla data del sopralluogo del C.T.U., svoltasi vari mesi dopo l'inizio dei lavori, la situazione era ben diversa dalla descritta risoluzione dei problemi di infiltrazione. Non solo il fenomeno era in corso, tanto da essere ampiamente accertato dal tecnico, ma i lavori non avevano in alcun modo inciso, risultando l'immobile ancora al rustico, privo di intonaco su tramezzi e soffitti, sprovvisto di completo impianto idrico, con bucature esterne parzialmente prive di esterni e non correttamente impermeabilizzato.
Con Peraltro, lo stesso è stato oltremodo generico nell'indicare l'esecuzione dei lavori asseritamente risolutivi, non avendo dimostrato e neanche allegato in che data essi si sarebbero conclusi.
Alla luce di questo quadro probatorio, non può affermarsi provata la preesistenza di infiltrazioni nell'immobile del primo piano rispetto all'acquisto dell'appellante incidentale così come non può affermarsi provata la risoluzione della problematica proprio per mezzo del suo intervento.
Ciò che, invece, emerge dalla relazione peritale è l'inequivocabile presenza di infiltrazioni al
Con primo piano provenienti da quelli superiori di proprietà a fronte della mancata esecuzione di lavori di completamento e impermeabilizzazione a lunga data dal momento dell'acquisto.
L'appello incidentale, pertanto, non può essere accolto.
Ugualmente, esso non è condivisibile nemmeno in relazione alla ripartizione dell'onere risarcitorio, asseritamente da eseguirsi ai sensi del criterio di cui all'art. 1126 c.c. per i lastrici a uso esclusivo (un terzo a carico del proprietario del lastrico e due terzi a carico del condominio).
È pur vero che in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'articolo 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex articolo 1130 comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex articolo 1135, comma 1. n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, tenendo conto che il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'articolo 1126 c.c., che pone le spese pagina 11 di 14 di riparazione e di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del (Cass. Civ., sez. II, CP_2
03/10/2023, n. 27846).
Tuttavia, nel caso di specie la situazione descritta dal consulente tecnico è più complessa e non riconducibile al caso tipico di infiltrazioni dal lastrico solare di uso esclusivo.
Se è vero che a partire dalla porzione di lastrico del terzo piano su cui stazionava l'acqua questa poi percolava al piano inferiore attraverso la muratura perimetrale, si deve altresì rimarcare che anche tale piano inferiore era di proprietà del convenuto.
La C.T.U. ha reso evidente che solo a seguito dell'ulteriore evoluzione del fenomeno infiltrativo l'acqua, per caduta, arrivava fino al soffitto del primo piano;
da ciò consegue che il completamento dei lavori nell'appartamento soprastante a quello danneggiato, mediante realizzazione dell'impianto e corretta impermeabilizzazione, avrebbe verosimilmente consentito l'interruzione del fenomeno o quantomeno la sua riduzione o la sua manifestazione in termini diversi da quelli emersi.
Da ciò si ricava che non trattasi di infiltrazione proveniente dal lastrico di uso esclusivo, ma
Con dall'immobile del secondo piano di proprietà del , nel quale l'acqua perveniva a partire dal lastrico.
Tale circostanza esclude la possibile individuazione di responsabilità del , in quanto il CP_2
danno proviene da immobile privato.
*
In merito all'appello principale proposto dalla si rileva come nessuna Parte_1
contestazione sia in realtà stata mossa da parte dell'appellato, il quale ha concentrato tutte le proprie argomentazioni ed eccezione sull'appello incidentale.
Non è, in realtà, contestabile il fatto che il Giudice di Pace non si sia pronunciato sulla richiesta attorea di condannare il convenuto alla rifusione delle spese sostenute nel procedimento per ATP, per compensi corrisposti del CTU Ing. nella misura di euro. 624,00, nonché in ordine Per_1
alla richiesta di liquidazione delle spese legali relative allo stesso giudizio di ATP.
Invero, tali richieste sono state espressamente indicate sia nelle conclusioni di cui all'atto di citazione in primo grado, sia nelle conclusioni rassegnate nelle memorie conclusionali, ma sul punto la sentenza impugnata nulla ha statuito.
Tuttavia, in merito all'accoglibilità della domanda si deve richiamare quanto specificato in pagina 12 di 14 argomento dalla Suprema Corte: in particolare, le spese per la consulenza tecnica preventiva non hanno natura giudiziale, poiché tale procedura, per quanto in parte "giurisdizionalizzata", è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo a una autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta, rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, 22/10/2018, n. 26573; Cass., sez. 3, 03/09/2019,
n. 21975).
Conseguentemente, dette spese attengono tutte alla fase stragiudiziale e vanno semmai liquidate come danno emergente, purché provate e documentate (Cass., sez. 6 - 3, n. 2644 del 02/02/2018;
Cass., Sez. 1, n. 19613 del 04/08/2017).
Per verificare se sussista il diritto al risarcimento di tale peculiare voce di danno emergente, la giurisprudenza ha chiarito che è necessario verificare l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, secondo una valutazione “ex ante”, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio (ex multis,
Cassazione Civile Sez. VI 10 dicembre 2021 n. 39384; Cassazione Civile Sez. III 2 luglio 2019 n.
17685; Cass. Civ. Sez. III 21 settembre 2017 n. 21941). All'esito di tale valutazione, se il giudice del merito conviene che la lite poteva essere definita già nella fase preventiva, tale tipologia di spese legali (che appartengono alla fase stragiudiziale e non hanno nulla a che vedere con quella giudiziale) possono essere riconosciute.
Nel caso di specie, la valutazione ex ante non conduce all'esito della risarcibilità.
Infatti, la consulenza tecnica preventiva non ha consentito, da sola, di chiarire i profili relativi alle Con contestazioni mosse dal in ordine alla preesistenza delle infiltrazioni al momento del suo acquisto, posto che tale questione non è stata oggetto di quesito peritale e non è emersa nel corso delle operazioni.
Essendo risultato a tal fine necessario e indispensabile il vaglio giurisdizionale, alla luce dell'impossibilità di risolvere la controversia sul mero dato tecnico risultante dall'esito delle indagini peritali, non può ritenersi che la vertenza potesse definirsi all'esito della fase dell'A.T.P.
e il relativo costo non può, di conseguenza, essere ritenuto risarcibile.
Lo stesso principio vale e deve essere applicato anche per le spese relative ai compensi liquidati al C.T.U. in tale sede.
Anche l'appello principale, perciò, non può trovare accoglimento.
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In ragione del rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale, che costituisce piena soccombenza reciproca delle parti, risulta congrua e giustificata la compensazione delle spese di lite relative a questo grado giudizio.
PQM
IL TRIBUNALE
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
− rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
− rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1
− compensa integralmente le spese del giudizio d'appello.
NO, 28.4.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
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